IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Visto l'art. 32 della Costituzione; 
  Vista la direttiva 92/29/CEE  del  Consiglio  del  31  marzo  1992,
riguardante le prescrizioni minime  di  sicurezza  e  di  salute  per
promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi; 
  Vista la direttiva (UE) 2019/1834 della Commissione del 24  ottobre
2019 che modifica gli allegati II e IV della direttiva 92/29/CEE  del
Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti meramente tecnici; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»; 
  Vista la legge 16 giugno 1939, n.  1045,  recante  «Condizioni  per
l'igiene  e  l'abitabilita'  degli  equipaggi  a  bordo  delle   navi
mercantili nazionali», e, in particolare, l'art. 88 che  individua  i
medicinali, gli oggetti di medicatura e  gli  utensili  vari  di  cui
devono essere provviste le navi mercantili da traffico, da pesca e da
diporto rinviando alle tabelle allegate e prevede che con decreto dei
Ministri per la sanita' e per la  marina  mercantile,  da  pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  possono  essere
aggiornate o modificate le medesime tabelle; 
  Visto il decreto  legislativo  27  luglio  1999,  n.  271,  recante
«Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei  lavoratori
marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali»; 
  Visto il decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  298,  recante
«Attuazione della  direttiva  93/103/CE  relativa  alle  prescrizioni
minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle  navi  da
pesca»; 
  Visto il decreto  legislativo  4  febbraio  2000,  n.  45,  recante
«Attuazione della direttiva 2009/45/CE relativa alle  disposizioni  e
norme di sicurezza per le navi da passeggeri»; 
  Visto il decreto  legislativo  18  luglio  2005,  n.  171,  recante
«Codice della  nautica  da  diporto  ed  attuazione  della  direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge  8  luglio  2003,  n.
172»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, recante «Regolamento per l'esecuzione  della  legge  14  luglio
1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  novembre  1991,
n. 435, recante «Approvazione del regolamento per la sicurezza  della
navigazione e della vita umana in mare»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
5 agosto 2002, n. 218, recante «Regolamento di sicurezza per le  navi
abilitate alla pesca costiera»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
29  luglio  2008,  n.  146,  recante   «Regolamento   di   attuazione
dell'articolo 65 del decreto legislativo  18  luglio  2005,  n.  171,
recante il codice della  nautica  da  diporto»,  e,  in  particolare,
l'articolo 75; 
  Visto il decreto direttoriale 1°  ottobre  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  18  novembre  2015,  n.
269, recante «Modificazioni della  Tabella  allegata  al  decreto  25
maggio 1988,  n.  279,  che  indica  i  medicinali,  gli  oggetti  di
medicatura e gli utensili di cui  devono  essere  provviste  le  navi
nazionali destinate al traffico mercantile, alla pesca e  al  diporto
nautico»; 
  Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento delle  dotazioni  di
medicinali e di altro materiale sanitario,  ivi  compresi  i  presidi
salvavita, per le navi al fine di evitare possibili conseguenze sulla
sicurezza  e  sulla  salute  sia  del  personale  marittimo  sia  dei
passeggeri, in attuazione della menzionata direttiva (UE) 2019/1834; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del  presente  decreto,  le  navi
mercantili da traffico e da pesca, nonche' le imbarcazioni e le  navi
da diporto devono avere in dotazione, secondo le istruzioni  indicate
nell'allegato 1 al presente decreto, i  medicinali,  le  attrezzature
mediche e gli antidoti indicati nelle tabelle riportate nell'allegato
2 al presente decreto. 
  2. Il controllo delle dotazioni mediche delle navi avviene  secondo
lo schema di cui all'allegato 3 al presente decreto. 
  3. L'allegato 1 - «Istruzioni», l'allegato 2 - «Tabelle  dotazioni»
e l'allegato 3 - «Schema generale per il  controllo  delle  dotazioni
mediche delle  navi»  costituiscono  parte  integrante  del  presente
decreto. 
  4. Il  decreto  direttoriale  1°  ottobre  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
269 del 18 novembre 2015, cessa di trovare applicazione.