IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI Visto l'art. 32 della Costituzione; Vista la direttiva 92/29/CEE del Consiglio del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi; Vista la direttiva (UE) 2019/1834 della Commissione del 24 ottobre 2019 che modifica gli allegati II e IV della direttiva 92/29/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti meramente tecnici; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»; Vista la legge 16 giugno 1939, n. 1045, recante «Condizioni per l'igiene e l'abitabilita' degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali», e, in particolare, l'art. 88 che individua i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili vari di cui devono essere provviste le navi mercantili da traffico, da pesca e da diporto rinviando alle tabelle allegate e prevede che con decreto dei Ministri per la sanita' e per la marina mercantile, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, possono essere aggiornate o modificate le medesime tabelle; Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante «Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali»; Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, recante «Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca»; Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante «Attuazione della direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri»; Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante «Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, recante «Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante «Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto», e, in particolare, l'articolo 75; Visto il decreto direttoriale 1° ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 novembre 2015, n. 269, recante «Modificazioni della Tabella allegata al decreto 25 maggio 1988, n. 279, che indica i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi nazionali destinate al traffico mercantile, alla pesca e al diporto nautico»; Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento delle dotazioni di medicinali e di altro materiale sanitario, ivi compresi i presidi salvavita, per le navi al fine di evitare possibili conseguenze sulla sicurezza e sulla salute sia del personale marittimo sia dei passeggeri, in attuazione della menzionata direttiva (UE) 2019/1834; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, le navi mercantili da traffico e da pesca, nonche' le imbarcazioni e le navi da diporto devono avere in dotazione, secondo le istruzioni indicate nell'allegato 1 al presente decreto, i medicinali, le attrezzature mediche e gli antidoti indicati nelle tabelle riportate nell'allegato 2 al presente decreto. 2. Il controllo delle dotazioni mediche delle navi avviene secondo lo schema di cui all'allegato 3 al presente decreto. 3. L'allegato 1 - «Istruzioni», l'allegato 2 - «Tabelle dotazioni» e l'allegato 3 - «Schema generale per il controllo delle dotazioni mediche delle navi» costituiscono parte integrante del presente decreto. 4. Il decreto direttoriale 1° ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 269 del 18 novembre 2015, cessa di trovare applicazione.