IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Visto il decreto ministeriale 27 luglio  2000  (Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 180  del  3  agosto  2000),  recante  la
determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di  pesca  del
tonno rosso; 
  Visto il decreto legislativo  26  maggio  2004,  n.  154  (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  n.  146  del  14  giugno  2004),
recante la modernizzazione del settore pesca e  dell'acquacoltura,  a
norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; 
  Visto il  decreto  legislativo  9  gennaio  2012,  n.  4  (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.  26  del  1°  febbraio  2012),
recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e
acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; 
  Vista la legge 3 agosto 2017,  n.  123  (Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n.  188  del  12  agosto  2017),  concernente  la
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017,  n.
91, recante  disposizioni  urgenti  per  la  crescita  economica  nel
Mezzogiorno; 
  Visto il decreto direttoriale n. 8876 del 20 aprile 2018  (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  n.  114  del  18  maggio  2018),
recante la ripartizione dei contingenti nazionali di cattura  per  il
triennio 2018-2020; 
  Visto il decreto ministeriale n. 210 del 16  maggio  2019,  recante
ulteriori disposizioni per la campagna di pesca del tonno rosso 2019; 
  Visto il decreto ministeriale n. 235 del 30  maggio  2019,  recante
l'assegnazione di quote individuali di cattura alle tonnare fisse  di
cui alla tabella A del predetto decreto ministeriale n.  210  del  16
maggio 2019; 
  Vista la nota n. 125738 del 17 marzo 2022, recante disposizioni per
la pesca bersaglio del tonno rosso con il sistema «Palangaro-LL», per
l'anno 2022; 
  Visto il regolamento  (CE)  n.  1224/2009  del  Consiglio,  del  20
novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario  per
garantire il rispetto delle norme della politica comune della  pesca,
che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n.
811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n.  2115/2005,  (CE)  n.  2166/2005,
(CE) n. 388/2006,  (CE)  n.  509/2007,  (CE)  n.  676/2007,  (CE)  n.
1098/2007, (CE) n. 1300/2008,  (CE)  n.  1342/2008  e  che  abroga  i
regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   404/2011   della
Commissione, dell'8 aprile 2011, recante  modalita'  di  applicazione
del regolamento (CE) n. 1224/2009 del  Consiglio  che  istituisce  un
regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme
della politica comune della pesca; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 354/22 del  28  dicembre  2013,  relativo  alla
politica comune della pesca,  che  modifica  i  regolamenti  (CE)  n.
1954/2003  e  (CE)  n.  1224/2009  del  Consiglio  e  che  abroga   i
regolamenti (CE) n. 2371/2002  e  (CE)  n.  639/2004  del  Consiglio,
nonche' la decisione n. 2004/585/CE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 14 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 252/1 del 16  settembre  2016,  concernente  un
piano pluriennale di ricostituzione del  tonno  rosso  nell'Atlantico
orientale e nel Mediterraneo e recante  abrogazione  del  regolamento
(CE) n. 302/2009; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/2107, del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 15 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 315/1 del 30 novembre 2017, che  stabilisce  le
misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella
zona  della  convenzione  della  Commissione  internazionale  per  la
conservazione dei tunnidi dell'Atlantico (ICCAT), e  che  modifica  i
regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE)
n. 520/2007; 
  Vista  la  raccomandazione  ICCAT  n.  19-04,  recante   un   Piano
pluriennale di gestione per la  salvaguardia  dello  stock  di  tonno
rosso nell'Atlantico occidentale e nel Mediterraneo; 
  Vista la raccomandazione ICCAT n. 21-08, recante modifiche  formali
alla precedente n. 19-04; 
  Visto l'art. 53  del  regolamento  (UE)  2019/833,  del  Parlamento
europeo e  del  Consiglio,  del  20  maggio  2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 141/1 del  28  maggio  2019,
recante,  nello  specifico,  la  modifica  di  alcuni  articoli   del
richiamato regolamento (UE) 2016/1627,  al  fine  di  adeguarli  alle
previsioni delle suddette norme internazionali; 
  Visto il regolamento (UE) 2022/109 del  Consiglio  del  27  gennaio
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L  21/1
del 31 gennaio 2022, con il quale e' stato ripartito, tra  le  flotte
degli Stati membri, il totale ammissibile di cattura (TAC) del  tonno
rosso  assegnato   all'Unione   europea,   per   l'annualita'   2022,
confermando  all'Italia  una  quota   nazionale   pari   a   4.745,34
tonnellate; 
  Visto il Piano annuale di pesca e  di  capacita'  (2022)  trasmesso
alla Commissione europea, in data  8  febbraio  2022,  con  il  quale
questa  Amministrazione,  in  ragione  della  sostanziale  invarianza
(rispetto al 2021) del richiamato contingente  nazionale  di  cattura
assegnato per il  2022,  ha  richiesto,  nel  rispetto  dei  suddetti
obblighi  sovranazionali,  la  conferma  dei  medesimi  massimali  di
operatori autorizzabili, in ciascuno dei settori professionali,  gia'
riconosciuti a valere sulla precedente campagna di pesca 2021; 
  Considerato che, nell'ambito del  negoziato  unionale,  finalizzato
alla  definizione  del  Piano  annuale  di  pesca  e   di   capacita'
dell'Unione europea (2022), anche  per  la  corrente  annualita',  e'
stata riconosciuta all'Italia,  la  possibilita'  di  autorizzare  un
numero  massimo  di   ventuno   imbarcazioni,   nel   settore   della
circuizione, di quaranta imbarcazioni, nel settore del palangaro e di
sei impianti, nel settore della tonnara fissa; 
  Ritenuto, pertanto, in ragione del suddetto  contingente  nazionale
di cattura definitivamente spettante all'Italia per il 2022,  nonche'
delle risultanze del citato negoziato unionale, di poter  confermare,
anche per la corrente annualita', tanto lo schema di ripartizione  di
detto contingente, quanto la composizione quantitativa e  qualitativa
dei settori nazionali autorizzati alla cattura  bersaglio  del  tonno
rosso con i sistemi «circuizione (PS)»,  «palangaro  (LL)»e  «tonnara
fissa   (TRAP)»,   in   virtu'   delle   rispettive    configurazioni
storicamente, giuridicamente ed amministrativamente determinatesi; 
  Vista la sentenza n. 5123/2014 del 15 maggio 2014, con la quale  il
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Seconda Sezione Ter
- ha accertato l'illegittimita' del  decreto  ministeriale  11  marzo
2013 (recante la ripartizione del contingente  nazionale  di  cattura
del tonno rosso, a valere sull'annualita' 2013),  limitatamente  alla
parte del provvedimento in cui non veniva previsto  che  la  cessione
delle quote potesse avvenire esclusivamente nell'ambito del  medesimo
sistema di pesca; 
  Ritenuto di dover disciplinare le operazioni di  trasferimento  dei
contingenti individuali di cattura, in ossequio al dispositivo  della
richiamata sentenza del Tribunale  amministrativo  regionale  per  il
Lazio n. 5123/2014; 
  Considerato che, con la sentenza n. 7759/2019 del 24 ottobre  2019,
la Sezione Terza del Consiglio  di  Stato,  preso  atto  anche  delle
richiamate  determinazioni  assunte  dall'Amministrazione  nel  corso
della  campagna  2019,  ha,  in  sede  giurisdizionale,  parzialmente
riformato  la  precedente  sentenza  del   Tribunale   amministrativo
regionale  per  il  Lazio,  n.  4000/2018   del   12   aprile   2018,
riconoscendo, pur in assenza di un precipuo obbligo rinvenibile nella
vigente normativa sovranazionale, anche  al  settore  «tonnara  fissa
(TRAP)» l'attribuzione di contingenti individuali di cattura, nonche'
l'applicazione del medesimo meccanismo di  flessibilita'  attualmente
previsto per il settore «palangaro (LL)»; 
  Considerato, inoltre, che, con successiva sentenza n. 13/2020 del 2
gennaio  2020,  lo  stesso  Tribunale  amministrativo  regionale  per
il Lazio, preso atto della suddetta pronuncia del superiore Consiglio
di Stato, ha evidenziato, quali profili di legittimita' del  criterio
di ripartizione adottato nel richiamato decreto ministeriale  n.  235
del 30 maggio 2019, il rispetto del contingente  «storico»  del  2018
(per gli impianti autorizzati fino a detta  annualita'),  nonche'  la
suddivisione paritaria della  sola  quanta  aggiuntiva  spettante  al
settore «tonnara fissa (TRAP)» (per i nuovi  impianti  autorizzati  a
decorrere dal 2019); 
  Ritenuto, pertanto, in assenza di un precipuo  obbligo  rinvenibile
nella  vigente  normativa   sovranazionale,   di   dover   procedere,
unicamente in ragione del suddetto indirizzo giurisprudenziale,  alla
determinazione e conseguente  attribuzione,  anche  per  la  corrente
campagna di pesca 2022,  di  contingenti  individuali  di  cattura  a
ciascuno degli impianti autorizzati alla pesca  bersaglio  del  tonno
rosso, con il sistema «tonnara fissa (TRAP)»; 
  Considerato che, in  applicazione  al  paragrafo  38  della  citata
raccomandazione ICCAT n. 18-02, il richiamato art. 53 del regolamento
(UE) 2019/833, ha  novellato  le  attuali  disposizioni  unionali  in
materia di catture accessorie di tonno rosso, stabilendo l'incremento
della percentuale ammessa, in sede di sbarco, dal 5% al  20%,  ovvero
che  detta  percentuale  possa  essere  calcolata  su  base  annuale,
unicamente per le  imbarcazioni  ricadenti  nella  fattispecie  della
«piccola pesca costiera» (come definita al paragrafo 3,  lettera  w),
della  citata  raccomandazione  ICCAT  19-04,  nonche'  al  comma   1
dell'art. 3 del richiamato decreto ministeriale n. 210 del 16  maggio
2019); 
  Considerato  che  i  dati  di  cattura   del   triennio   2017-2019
evidenziano come l'esaurimento del contingente  cosiddetto  «indiviso
(UNCL)»  e  la  conseguente  interruzione  definitiva  dei   prelievi
accessori di tonno rosso, occorrano, generalmente, tra  la  fine  del
mese di maggio e l'inizio del mese di giugno; 
  Considerato che  entrambe  le  suddette  modifiche  in  materia  di
catture   accessorie,   potrebbero    determinare    una    rilevante
anticipazione delle consuete tempistiche di esaurimento del  predetto
contingente  «indiviso  (UNCL)»,  con  il  conseguente  e  piu'   che
potenziale rischio di non poter assicurare,  soprattutto  in  termini
temporali, la necessaria copertura di tutti i prelievi di tonno rosso
non imputabili ai contingenti rispettivamente  assegnati  ai  settori
autorizzati alle catture bersaglio di detta specie ittica; 
  Considerato, altresi', che, in ragione delle  loro  caratteristiche
tecnico-operative, le imbarcazioni  storicamente  e  tradizionalmente
denominate  «feluche»  possono  ricondursi,  a  pieno  titolo,  nella
definizione di piccola pesca costiera  di  cui  alla  predetta  norma
internazionale; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover  adeguare,  anche  in  ragione  del
principio  precauzionale,  le  attuali  disposizioni  nazionali,   in
materia di catture  accessorie  di  tonno  rosso,  al  mutato  quadro
normativo sovranazionale di riferimento, confermando,  anche  per  la
corrente  annualita'  2022,  l'incremento  del  predetto  contingente
«indiviso (UNCL)» e la contestuale  implementazione  di  un  adeguato
sistema  di  monitoraggio  e  controllo  sulla  percentuale  ammessa,
soprattutto nei casi in cui il calcolo della medesima sia  consentito
su base annuale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27
febbraio  2013,  n.  105,  modificato  da  ultimo  dal  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre  2019,  n.  179,
recante  «Organizzazione  del  Ministero  delle  politiche   agricole
alimentari e forestali», a  norma  dell'art.  2,  comma  10-ter,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 4 dicembre 2020, n. 9361300, recante «Individuazione  degli
uffici  dirigenziali  non  generali  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, ai  sensi  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  179  del  5  dicembre
2019»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
luglio 2020, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2020, al n.
780, con il quale  e'  stato  conferito  al  dott.  Riccardo  Rigillo
l'incarico di direttore generale della Direzione generale della pesca
marittima e dell'acquacoltura; 
  Visto il decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021, che proroga  la
fine dello stato di emergenza nazionale al 31 marzo 2022; 
  Ritenuto, pertanto, di non dover adottare alcuna misura  urgente  a
valere  sulla  corrente  campagna  di  pesca  2022,   ma   di   dover
ripristinare le disposizioni vigenti  nel  corso  delle  campagne  di
pesca precedenti al 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
          Ripartizione del contingente nazionale di cattura 
 
  1.   Il   contingente   complessivo    di    4745,34    tonnellate,
definitivamente assegnato all'Italia, per la campagna di  pesca  2022
e' ripartito tra i sistemi di pesca, secondo  lo  schema  di  seguito
indicato: 
 
=====================================================================
|              Sistema               |     %     |    Tonnellate    |
+====================================+===========+==================+
|Circuizione (PS)                    |  72,729   |     3451,24      |
+------------------------------------+-----------+------------------+
|Palangaro (LL)                      |  13,283   |      630,32      |
+------------------------------------+-----------+------------------+
|Tonnara fissa (TRAP)                |   8,280   |      392,91      |
+------------------------------------+-----------+------------------+
|Pesca sportiva/ricreativa (SPOR)    |   0,452   |      21,45       |
+------------------------------------+-----------+------------------+
|Quota non divisa (UNCL)             |   5,256   |      249,42      |
+------------------------------------+-----------+------------------+