IL DIRETTORE GENERALE della pesca marittima e dell'acquacoltura Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 3 agosto 2000), recante la determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 146 del 14 giugno 2004), recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 1° febbraio 2012), recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; Vista la legge 3 agosto 2017, n. 123 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 2017), concernente la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno; Visto il decreto direttoriale n. 8876 del 20 aprile 2018 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018), recante la ripartizione dei contingenti nazionali di cattura per il triennio 2018-2020; Visto il decreto ministeriale n. 210 del 16 maggio 2019, recante ulteriori disposizioni per la campagna di pesca del tonno rosso 2019; Visto il decreto ministeriale n. 235 del 30 maggio 2019, recante l'assegnazione di quote individuali di cattura alle tonnare fisse di cui alla tabella A del predetto decreto ministeriale n. 210 del 16 maggio 2019; Vista la nota n. 125738 del 17 marzo 2022, recante disposizioni per la pesca bersaglio del tonno rosso con il sistema «Palangaro-LL», per l'anno 2022; Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 354/22 del 28 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione n. 2004/585/CE del Consiglio; Visto il regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 252/1 del 16 settembre 2016, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009; Visto il regolamento (UE) 2017/2107, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 315/1 del 30 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tunnidi dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007; Vista la raccomandazione ICCAT n. 19-04, recante un Piano pluriennale di gestione per la salvaguardia dello stock di tonno rosso nell'Atlantico occidentale e nel Mediterraneo; Vista la raccomandazione ICCAT n. 21-08, recante modifiche formali alla precedente n. 19-04; Visto l'art. 53 del regolamento (UE) 2019/833, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 141/1 del 28 maggio 2019, recante, nello specifico, la modifica di alcuni articoli del richiamato regolamento (UE) 2016/1627, al fine di adeguarli alle previsioni delle suddette norme internazionali; Visto il regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio del 27 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 21/1 del 31 gennaio 2022, con il quale e' stato ripartito, tra le flotte degli Stati membri, il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso assegnato all'Unione europea, per l'annualita' 2022, confermando all'Italia una quota nazionale pari a 4.745,34 tonnellate; Visto il Piano annuale di pesca e di capacita' (2022) trasmesso alla Commissione europea, in data 8 febbraio 2022, con il quale questa Amministrazione, in ragione della sostanziale invarianza (rispetto al 2021) del richiamato contingente nazionale di cattura assegnato per il 2022, ha richiesto, nel rispetto dei suddetti obblighi sovranazionali, la conferma dei medesimi massimali di operatori autorizzabili, in ciascuno dei settori professionali, gia' riconosciuti a valere sulla precedente campagna di pesca 2021; Considerato che, nell'ambito del negoziato unionale, finalizzato alla definizione del Piano annuale di pesca e di capacita' dell'Unione europea (2022), anche per la corrente annualita', e' stata riconosciuta all'Italia, la possibilita' di autorizzare un numero massimo di ventuno imbarcazioni, nel settore della circuizione, di quaranta imbarcazioni, nel settore del palangaro e di sei impianti, nel settore della tonnara fissa; Ritenuto, pertanto, in ragione del suddetto contingente nazionale di cattura definitivamente spettante all'Italia per il 2022, nonche' delle risultanze del citato negoziato unionale, di poter confermare, anche per la corrente annualita', tanto lo schema di ripartizione di detto contingente, quanto la composizione quantitativa e qualitativa dei settori nazionali autorizzati alla cattura bersaglio del tonno rosso con i sistemi «circuizione (PS)», «palangaro (LL)»e «tonnara fissa (TRAP)», in virtu' delle rispettive configurazioni storicamente, giuridicamente ed amministrativamente determinatesi; Vista la sentenza n. 5123/2014 del 15 maggio 2014, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Seconda Sezione Ter - ha accertato l'illegittimita' del decreto ministeriale 11 marzo 2013 (recante la ripartizione del contingente nazionale di cattura del tonno rosso, a valere sull'annualita' 2013), limitatamente alla parte del provvedimento in cui non veniva previsto che la cessione delle quote potesse avvenire esclusivamente nell'ambito del medesimo sistema di pesca; Ritenuto di dover disciplinare le operazioni di trasferimento dei contingenti individuali di cattura, in ossequio al dispositivo della richiamata sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 5123/2014; Considerato che, con la sentenza n. 7759/2019 del 24 ottobre 2019, la Sezione Terza del Consiglio di Stato, preso atto anche delle richiamate determinazioni assunte dall'Amministrazione nel corso della campagna 2019, ha, in sede giurisdizionale, parzialmente riformato la precedente sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, n. 4000/2018 del 12 aprile 2018, riconoscendo, pur in assenza di un precipuo obbligo rinvenibile nella vigente normativa sovranazionale, anche al settore «tonnara fissa (TRAP)» l'attribuzione di contingenti individuali di cattura, nonche' l'applicazione del medesimo meccanismo di flessibilita' attualmente previsto per il settore «palangaro (LL)»; Considerato, inoltre, che, con successiva sentenza n. 13/2020 del 2 gennaio 2020, lo stesso Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, preso atto della suddetta pronuncia del superiore Consiglio di Stato, ha evidenziato, quali profili di legittimita' del criterio di ripartizione adottato nel richiamato decreto ministeriale n. 235 del 30 maggio 2019, il rispetto del contingente «storico» del 2018 (per gli impianti autorizzati fino a detta annualita'), nonche' la suddivisione paritaria della sola quanta aggiuntiva spettante al settore «tonnara fissa (TRAP)» (per i nuovi impianti autorizzati a decorrere dal 2019); Ritenuto, pertanto, in assenza di un precipuo obbligo rinvenibile nella vigente normativa sovranazionale, di dover procedere, unicamente in ragione del suddetto indirizzo giurisprudenziale, alla determinazione e conseguente attribuzione, anche per la corrente campagna di pesca 2022, di contingenti individuali di cattura a ciascuno degli impianti autorizzati alla pesca bersaglio del tonno rosso, con il sistema «tonnara fissa (TRAP)»; Considerato che, in applicazione al paragrafo 38 della citata raccomandazione ICCAT n. 18-02, il richiamato art. 53 del regolamento (UE) 2019/833, ha novellato le attuali disposizioni unionali in materia di catture accessorie di tonno rosso, stabilendo l'incremento della percentuale ammessa, in sede di sbarco, dal 5% al 20%, ovvero che detta percentuale possa essere calcolata su base annuale, unicamente per le imbarcazioni ricadenti nella fattispecie della «piccola pesca costiera» (come definita al paragrafo 3, lettera w), della citata raccomandazione ICCAT 19-04, nonche' al comma 1 dell'art. 3 del richiamato decreto ministeriale n. 210 del 16 maggio 2019); Considerato che i dati di cattura del triennio 2017-2019 evidenziano come l'esaurimento del contingente cosiddetto «indiviso (UNCL)» e la conseguente interruzione definitiva dei prelievi accessori di tonno rosso, occorrano, generalmente, tra la fine del mese di maggio e l'inizio del mese di giugno; Considerato che entrambe le suddette modifiche in materia di catture accessorie, potrebbero determinare una rilevante anticipazione delle consuete tempistiche di esaurimento del predetto contingente «indiviso (UNCL)», con il conseguente e piu' che potenziale rischio di non poter assicurare, soprattutto in termini temporali, la necessaria copertura di tutti i prelievi di tonno rosso non imputabili ai contingenti rispettivamente assegnati ai settori autorizzati alle catture bersaglio di detta specie ittica; Considerato, altresi', che, in ragione delle loro caratteristiche tecnico-operative, le imbarcazioni storicamente e tradizionalmente denominate «feluche» possono ricondursi, a pieno titolo, nella definizione di piccola pesca costiera di cui alla predetta norma internazionale; Ritenuto, pertanto, di dover adeguare, anche in ragione del principio precauzionale, le attuali disposizioni nazionali, in materia di catture accessorie di tonno rosso, al mutato quadro normativo sovranazionale di riferimento, confermando, anche per la corrente annualita' 2022, l'incremento del predetto contingente «indiviso (UNCL)» e la contestuale implementazione di un adeguato sistema di monitoraggio e controllo sulla percentuale ammessa, soprattutto nei casi in cui il calcolo della medesima sia consentito su base annuale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 dicembre 2020, n. 9361300, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179 del 5 dicembre 2019»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2020, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2020, al n. 780, con il quale e' stato conferito al dott. Riccardo Rigillo l'incarico di direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura; Visto il decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021, che proroga la fine dello stato di emergenza nazionale al 31 marzo 2022; Ritenuto, pertanto, di non dover adottare alcuna misura urgente a valere sulla corrente campagna di pesca 2022, ma di dover ripristinare le disposizioni vigenti nel corso delle campagne di pesca precedenti al 2020; Decreta: Art. 1 Ripartizione del contingente nazionale di cattura 1. Il contingente complessivo di 4745,34 tonnellate, definitivamente assegnato all'Italia, per la campagna di pesca 2022 e' ripartito tra i sistemi di pesca, secondo lo schema di seguito indicato: ===================================================================== | Sistema | % | Tonnellate | +====================================+===========+==================+ |Circuizione (PS) | 72,729 | 3451,24 | +------------------------------------+-----------+------------------+ |Palangaro (LL) | 13,283 | 630,32 | +------------------------------------+-----------+------------------+ |Tonnara fissa (TRAP) | 8,280 | 392,91 | +------------------------------------+-----------+------------------+ |Pesca sportiva/ricreativa (SPOR) | 0,452 | 21,45 | +------------------------------------+-----------+------------------+ |Quota non divisa (UNCL) | 5,256 | 249,42 | +------------------------------------+-----------+------------------+