L'AUTORITA' DI GESTIONE 
                       DEL PROGRAMMA NAZIONALE 
                    DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul  Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,  sul  Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e  sul
Fondo europeo per gli affari marittimi  e  la  pesca  e  disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul  Fondo  sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo  europeo  per  gli  affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)  n.  1083/2006
del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo  rurale  da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga  il  regolamento  (CE)  n.  1698/2005  del  Consiglio,  ed  in
particolare l'art. 46 «Investimenti nell'irrigazione»; 
  Visto l'art. 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013  il
quale  stabilisce  che  le  spese  sono  ammissibili  se  sono  state
sostenute da un beneficiario e pagate tra la  data  di  presentazione
del programma alla Commissione e il 31 dicembre 2023; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  17  dicembre  2013  su  finanziamento,   gestione   e
monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98,  (CE)
n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 
  Visto l'art. 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 che
stabilisce le modalita' del versamento  del  saldo  relativamente  al
termine ultimo di ammissibilita' delle  spese  di  cui  all'art.  65,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 riguardando  le  spese
effettuate  dall'organismo  pagatore  riconosciuto  fino  al  termine
ultimo di ammissibilita' delle spese; 
  Vista la decisione della Commissione europea n. C(2015) 8312 del 21
novembre 2015 con la quale e' stato approvato il Programma  nazionale
di sviluppo rurale (PNSR) per il periodo di programmazione 2014/2020,
parzialmente modificato dalla decisione C(2019)8503 della Commissione
del 20 novembre 2019 con la quale e' stato autorizzato lo spostamento
di risorse pubbliche pari complessivamente a  euro  97.000.000,00  in
favore della sottomisura 4.3; 
  Visto il Programma nazionale di  sviluppo  rurale  con  particolare
riferimento agli  investimenti  in  infrastrutture  per  lo  sviluppo
l'ammodernamento   e   l'adeguamento   dell'agricoltura    e    della
silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali,  la
ricomposizione e il miglioramento fondiario,  l'approvvigionamento  e
il risparmio  di  energia  e  risorse  idriche,  sottomisura:  4.3  -
Investimenti irrigui - Tipologia di operazione 4.3.1  -  Investimenti
in infrastrutture irrigue; 
  Tenuto conto che il regime  di  aiuto  previsto  nell'ambito  della
sottomisura  4.3,  operazione  4.3.1  del  PSRN  2014/2020  e'  stato
attivato con bando pubblico con il quale sono definite le  condizioni
per la presentazione ed il trattamento delle domande di sostegno e di
quelle di pagamento, nonche' le  modalita'  di  accesso  ai  benefici
previsti dalla misura con indicazione, tra l'altro, dei  requisiti  e
delle  condizioni  di   ammissibilita'   per   la   concessione   dei
finanziamenti e l'individuazione degli obblighi e degli  impegni  che
il beneficiario  e'  tenuto  ad  adempiere  ed  al  cui  rispetto  e'
correlata l'erogazione degli aiuti concessi; 
  Visto il decreto del 30 dicembre 2016, n. 31990,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2017,
con cui e' stato approvato  il  bando  di  selezione  delle  proposte
progettuali sottomisura 4.3 - «investimenti in infrastrutture per  lo
sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento  dell'agricoltura  e  della
silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali,  la
ricomposizione e il miglioramento fondiario,  l'approvvigionamento  e
il risparmio di energia e risorse idriche,  tipologia  di  operazione
4.3.1 -  investimenti  in  infrastrutture  irrigue»  ed  i   relativi
allegati; 
  Visto il decreto del 26 marzo 2019, n. 14873 con il quale e'  stata
approvata la graduatoria definitiva  del  bando  di  selezione  delle
proposte progettuali nell'ambito  del  PNSR  2014-2020  -  operazione
4.3.1. Investimenti in infrastrutture irrigue; 
  Visto il decreto del 28 marzo 2019, n.  15180,  che  ha  modificato
l'art. 10.2 del bando  di  selezione  delle  proposte  progettuali  -
sottomisura 4.3  stabilendo  che  «i  beneficiari  del  finanziamento
possono chiedere l'erogazione di un'unica  anticipazione  di  importo
non superiore al 25% del contributo pubblico spettante ai  sensi  del
regolamento UE n. 1305/2013 (articoli 45  e  63)  successivamente  al
decreto di concessione del finanziamento»; 
  Visto il decreto del 9 dicembre 2019, n.  39484,  registrato  dalla
Corte dei conti al n. 17 in data 15 gennaio 2020, che  ha  modificato
l'art. 10.3 del bando  di  selezione  delle  proposte  progettuali  -
sottomisura 4.3 stabilendo che «le domande  di  pagamento  intermedie
possono essere presentate secondo  le  modalita'  previste  dall'art.
10.1, nel numero massimo di sei all'anno»; 
  Visto il decreto del 10 febbraio 2020, n.  4491  con  il  quale  e'
stato approvato lo scorrimento  della  graduatoria  definitiva  delle
domande di sostegno presentate a valere sul bando di selezione  delle
proposte progettuali nell'ambito  del  PNSR  2014-2020  -  operazione
4.3.1 Investimenti in infrastrutture irrigue; 
  Visto il decreto del 24 giugno 2020,  n.  22770,  registrato  dalla
Corte dei conti al n. 652 in data 6 luglio 2020,  che  ha  modificato
l'art. 10.3 e gli Allegati n. 3 e n. 12 del bando di selezione  delle
proposte progettuali - sottomisura 4.3, relativamente alle domande di
pagamento intermedie (art. 10.3), al Quadro economico, cronoprogramma
di spesa e tempistica  di  realizzazione  (Allegato  n.  3)  ed  alla
Tabella delle riduzioni e sanzioni (Allegato n. 12); 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2220 del  23  dicembre  2020  -  che
stabilisce alcune disposizioni transitorie relative  al  sostegno  da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) negli
anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE)
n. 1306/20.13 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda  le  risorse  e
l'applicazione negli anni 2021  e  2022  e  il  regolamento  (UE)  n.
1308/2013 con riferimento alle risorse e alla distribuzione  di  tale
sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 - ed in particolare: 
    l'art. 1, rubricato «Proroga del periodo di durata dei  programmi
sostenuti  dal  Fondo  europeo  agricolo  per  lo  sviluppo  rurale»,
paragrafo 1 che proroga fino al 31 dicembre 2022 i programmi  di  cui
all'art. 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013; 
    l'art.  2,   rubricato   «Continuazione   dell'applicazione   del
regolamento (UE) n.  1303/2013  ai  programmi  sostenuti  dal  FEASR»
paragrafo 2, che proroga di due anni i riferimenti ai periodi o  alle
scadenze di cui all'art. 65, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n.
1303/2013; 
  Vista la nota del 7 gennaio 2022, n. 3687, con la quale l'AGRET VI,
conformemente a quanto disposto dall'art. 21, comma 17,  della  legge
n. 196/2009, ha fornito indicazioni in merito alla possibilita',  per
ciascun centro di costo, di gestione dei capitoli di  bilancio  sulla
base delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio  precedente,
al  fine  di  evitare  soluzioni  di  continuita'  nello  svolgimento
dell'azione amministrativa e nelle more della  definizione  dell'iter
di approvazione delle rispettive direttive sull'azione amministrativa
di I e di II livello; 
  Visto il decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  del  23  luglio  2021,  n.  106,  ed  in
particolare l'art.  1-septies  che  autorizza  la  compensazione  per
revisione prezzi  disponendo  al  comma  6  che:  «Ciascuna  stazione
appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del  50  per  cento
delle risorse appositamente accantonate  per  imprevisti  nel  quadro
economico di ogni intervento, fatte  salve  le  somme  relative  agli
impegni contrattuali gia' assunti,  nonche'  le  eventuali  ulteriori
somme  a  disposizione  della  stazione  appaltante  per  lo   stesso
intervento  e  stanziate  annualmente.  Possono,   altresi',   essere
utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non  ne  sia
prevista una diversa destinazione sulla  base  delle  norme  vigenti,
nonche' le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di
competenza della medesima stazione appaltante e  per  i  quali  siano
stati eseguiti i  relativi  collaudi  ed  emanati  i  certificati  di
regolare esecuzione nel  rispetto  delle  procedure  contabili  della
spesa, nei limiti della residua spesa  autorizzata  disponibile  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto»; 
  Tenuto conto che le variazioni  percentuali  andranno  rilevate  su
base semestrale e non annuale proprio al fine di cogliere  pienamente
le fluttuazioni intervenute nel periodo di riferimento; 
  Considerato che il bando di selezione dispone: 
    all'art. 9.3  che  «L'AdG  si  riserva  di  effettuare  ulteriori
assegnazioni finanziarie a domande di  sostegno  utilmente  collocate
nella graduatoria definitiva approvata utilizzando le  disponibilita'
rinvenibili a seguito di revoche, rinunce e dell'economie accertate a
seguito di ribasso d'asta»; 
    all'art. 10.4 che «La presentazione della  domanda  di  pagamento
del saldo deve avvenire entro centottanta  giorni  dalla  ultimazione
dei lavori e comunque entro il 30 giugno 2023.»; 
    all'art. 12.3 che «L'importo ammissibile della variante  e'  pari
al massimo al valore degli imprevisti cosi' come determinati in  sede
rimodulazione del quadro economico (cfr. articoli 7 e 8) Non  saranno
ammesse varianti presentate oltre il 30 giugno 2022»; 
  Atteso che: 
    sono state finanziate sia le domande contenute nella Tabella B di
cui  all'art.  2  del  decreto  del  26  marzo  2019,  n.  14872   di
approvazione della graduatoria  definitiva  del  bando  di  selezione
delle  proposte  progettuali,  nell'ambito  del  PNSR   2014-2020   -
operazione 4.3.1  Investimenti  in  infrastrutture  irrigue,  che  le
domande contenute nella tabella di  cui  all'art.  3  del  decreto 10
febbraio 2020, n. 4491 di approvazione dello scorrimento  graduatoria
definitiva delle domande di sostegno presentate a valere sul bando di
selezione delle proposte progettuali, nell'ambito del PNSR  2014-2020
- operazione 4.3.1 Investimenti in infrastrutture irrigue; 
    le economie accertate a seguito dei ribassi d'asta restano  nella
disponibilita' dell'Autorita'  di  gestione  che  potra'  utilizzarle
secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni normative; 
  Ritenuto che: 
    per la  sottomisura  4.3  Investimenti  irrigui  -  Tipologia  di
operazione  4.3.1  Investimenti  in  infrastrutture  irrigue  occorra
recepire e dare attuazione  al  regolamento  (UE)  2020/2220  del  23
dicembre 2020 ed in particolare all'art. 2, comma 2, che  proroga  di
due anni le scadenze  di  cui  all'art.  65,  paragrafi  2  e  4  del
regolamento (UE) n. 1303/2013; 
    i termini indicati  agli  articoli  10.4  e  12.3  del  bando  di
selezione delle proposte progettuali, nell'ambito del PNSR  2014-2020
- operazione 4.3.1  Investimenti  in  infrastrutture  irrigue  devono
tener  conto  delle  modifiche  introdotte   dal   regolamento   (UE)
2020/2220; 
    in  considerazione  delle  disposizioni  urgenti  in  materia  di
revisione dei prezzi dei materiali nei  contratti  pubblici  adottate
all'art.  1-septies  del  decreto-legge 25  maggio   2021,   n.   73,
convertito in legge, con modificazioni, dalla  legge  del  23  luglio
2021, n. 106 l'Autorita' di  gestione  possa  disporre  dell'utilizzo
delle economie di gara gia' accantonate e da accantonare  nei  quadri
economici di spesa e autorizzarne l'utilizzo  nei  limiti  e  con  le
modalita' della disposizione richiamata e nel rispetto dei criteri di
congruita' e  ragionevolezza  previsti  ai  fini  dell'ammissibilita'
delle spese nelle linee guida di ammissibilita' della spesa; 
  A termini delle vigenti disposizioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Al bando di selezione delle proposte progettuali sottomisura 4.3  -
«investimenti in infrastrutture per lo  sviluppo  l'ammodernamento  e
l'adeguamento  dell'agricoltura  e   della   silvicoltura,   compresi
l'accesso ai terreni agricoli e forestali,  la  ricomposizione  e  il
miglioramento  fondiario,  l'approvvigionamento  e  il  risparmio  di
energia e risorse idriche, tipologia di operazione 4.3.1 investimenti
in infrastrutture irrigue», approvato con  decreto  del  30  dicembre
2016, n. 31990, sono apportate le seguenti modifiche: 
    1) l'art. 9.3, ultimo capoverso,  nella  parte  in  cui  dispone:
«L'AdG si riserva di effettuare ulteriori assegnazioni finanziarie  a
domande di sostegno utilmente collocate nella graduatoria  definitiva
approvata utilizzando le  disponibilita'  rinvenibili  a  seguito  di
revoche, rinunce e  dell'economie  accertate  a  seguito  di  ribasso
d'asta» e' cosi' modificato: 
      «Le disponibilita' rinvenibili a seguito  di  revoche,  rinunce
restano  nella  disponibilita'  dell'AdG.  Le  economie  accertate  a
seguito  dei  ribassi  d'asta,  accantonate  nei   quadri   economici
rimodulati nonche' quelle da accantonare in sede di  rideterminazione
dei  quadri  economici  di  spesa  all'esito   delle   procedure   di
affidamento lavori e/o forniture potranno  essere  utilizzate  previa
autorizzazione dell'AdG nei  limiti  e  con  le  modalita'  stabilite
dall'art. 1, comma septies del decreto-legge n. 73/2021». 
    2)  l'art.  10.4,  comma  1,  nella  parte  in  cui  dispone  «La
presentazione della domanda di  pagamento  del  saldo  deve  avvenire
entro centottanta giorni dalla  ultimazione  dei  lavori  e  comunque
entro il 30 giugno 2023» e' cosi' modificato: 
      «La presentazione della domanda di  pagamento  del  saldo  deve
avvenire entro centottanta giorni  dalla  ultimazione  dei  lavori  e
comunque entro il 30 giugno 2025». 
    3) l'art. 12.3 del bando nella parte in  cui  dispone  «L'importo
ammissibile della  variante  e'  pari  al  massimo  al  valore  degli
imprevisti cosi' come determinati in sede di rimodulazione del quadro
economico (cfr. articoli  7  e  10).  Non  saranno  ammesse  varianti
presentate oltre il 30 giugno 2022» e' cosi' modificato: 
      «L'importo ammissibile della variante e' pari al massimo valore
degli imprevisti cosi' come determinati in sede di rimodulazione  del
quadro economico (articoli 7  e  10)  fatte  salve  le  richieste  di
varianti  contrattuali  per  revisione  prezzi  che,  fermo   retando
l'importo totale di  contributo  ammesso  a  finanziamento.  dovranno
essere  previamente  autorizzate   dall'Autorita'   di   gestione   e
consentite nei limiti e con le modalita' di  cui  all'art.  1,  comma
septies del decreto-legge n. 73/2021  come  convertito  in  legge  n.
106/2021  e   successive   modificazioni   ed   integrazioni   previa
acquisizione  di  un  parere  sulla   tempestivita',   congruita'   e
ragionevolezza degli importi richiesti del competente  Provveditorato
alle opere pubbliche Non saranno ammesse varianti presentate oltre il
30 giugno 2024».