IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove  norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed
integrazioni «Disposizioni in materia di  giurisdizione  e  controllo
della Corte dei conti»; 
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia  di  pubblica   amministrazione»   e,   in
particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi  del  quale  «Gli  atti
amministrativi  anche  di   natura   regolamentare   adottati   dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che dispongono  il  finanziamento  pubblico  o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento  pubblico,  sono
nulli in assenza dei corrispondenti codici di  cui  al  comma  1  che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; 
  Visto l'art. 1, comma 872, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296
«legge finanziaria 2007» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea COM 799 (2007) del
14 dicembre 2007 «Appalti pre-commerciali:  promuovere  l'innovazione
per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata  qualita'  in
Europa»; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 «Misure urgenti  per
la crescita del Paese»; 
  Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce
la normativa attuativa della riforma del CUP; 
  Vista  l'Anagrafe  nazionale  delle  ricerche  (ANR),  istituita  e
disciplinata con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  382
dell'11  luglio  1980,   nonche'   con   i   decreti   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca n. 564/2021 e n. 615/2021; 
  Visto il decreto-legge  9  maggio  2020,  n.  1,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 6 del 9 gennaio  2020
istitutivo del Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  (MUR),
convertito con modificazioni in legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 9  marzo
2020 ed in particolare l'art. 4, comma 1, dello stesso; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
settembre  2020,   n.   164,   rubricato   «Regolamento   concernente
l'organizzazione del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 309 del 14 dicembre 2020;  in  particolare  l'art.  11,
comma 1, del predetto decreto di organizzazione il quale prevede  «Il
Ministero provvede al conferimento degli incarichi per  le  posizioni
dirigenziali generali e non generali oggetto di  riorganizzazione  ai
sensi del presente decreto, seguendo le modalita', le procedure  e  i
criteri previsti dall'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  del
19  febbraio  2021,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana n. 74 del 26 marzo 2021, recante  «Individuazione
e definizione dei compiti degli uffici di  livello  dirigenziale  non
generale del Ministero dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2018/1046  del  18  luglio  2018,  che
stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la  decisione  n.  541/2014/UE  e  abroga  il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 
  Vista la comunicazione della Commissione 2014/C 198/01  «Disciplina
degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e  innovazione»  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato; 
  Vista la comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)
1863 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di  Stato  a  sostegno
dell'economia  nell'attuale  emergenza  della  COVID-19»,  da  ultimo
rettificata attraverso la comunicazione del 18 novembre 2021, C(2021)
8442 final «Sesta modifica del quadro temporaneo  per  le  misure  di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza  della
COVID-19  e  modifica   dell'allegato   della   comunicazione   della
Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107  e
108   del   Trattato   sul    funzionamento    dell'Unione    europea
all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine»; 
  Vista  la  comunicazione  della  Commissione  2016/C  262/01  sulla
nozione di aiuto di Stato di  cui  all'art.  107,  paragrafo  1,  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
  Visto il decreto interministeriale del MIUR-MISE prot. 116  del  24
gennaio 2018, che reca «Semplificazione in materia di costi a  valere
sui  programmi   operativi   FESR   2014-2020:   approvazione   della
metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per
le  spese  del  personale  dei  progetti  di   ricerca   e   sviluppo
sperimentale»; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/852 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione  di  un  quadro
che favorisce gli investimenti sostenibili  e  recante  modifica  del
regolamento (UE) 2019/2088; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea C(2021) 1054 final
del 12 febbraio 2021, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione
del principio "non arrecare  un  danno  significativo"  a  norma  del
regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 57 del 18  febbraio  2021,  che  istituisce  il
dispositivo per la ripresa e la resilienza dell'Unione europea; 
  Visto il Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza,  ufficialmente
presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021  ai  sensi
dell'art. 18 del regolamento (UE) 2021/241; 
  Vista la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa
all'approvazione della valutazione del piano  per  la  ripresa  e  la
resilienza dell'Italia COM(2021) 344  final  del  22  giugno  2021  e
relativo allegato, adottata dalla Commissione europea; 
  Vista  la  decisione   di   esecuzione   del   Consiglio   relativa
all'approvazione della valutazione del piano  per  la  ripresa  e  la
resilienza dell'Italia 10160/21 del 6 luglio 2021, ed in  particolare
l'Allegato riveduto dell'8 luglio 2020,  concordato  dal  gruppo  dei
consiglieri finanziari, sulla base della proposta  della  Commissione
COM(2021) 344 final del 22 giugno 2021; 
  Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
ai sensi del quale con uno o piu' decreti del Ministro  dell'economia
e   delle    finanze    (MEF)    sono    stabilite    le    procedure
amministrativo-contabili per la gestione  delle  risorse  di  cui  ai
commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di  rendicontazione  della
gestione del Fondo di cui al comma 1037; 
  Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre
2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare  le  attivita'
di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle
componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle
finanze (MEF) - Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato
sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico; 
  Visto il decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.  101,  recante  «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.»; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante
«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure»; 
  Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,  n.  113,  recante  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia»; 
  Visto  il  decreto-legge  6  novembre   2021,   n.   152,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  per  la  prevenzione  delle   infiltrazioni
mafiose»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari
di interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'art. 8, comma  1,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; 
  Tenuto conto che  ciascuna  amministrazione  centrale  titolare  di
interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative
attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio,  rendicontazione
e controllo; 
  Considerato che il Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia
si compone di 6 missioni e 16 componenti per  interventi  complessivi
pari a 191,5 miliardi di euro a valere sul Dispositivo di  ripresa  e
resilienza «RRF», e 30,04  miliardi  a  valere  sul  Fondo  nazionale
complementare «FNC»; 
  Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale  (c.d.
tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione
e valorizzazione dei giovani; 
  Visti gli obblighi di  assicurare  il  conseguimento  di  target  e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del  6
agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste
per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale  di  ripresa  e
resilienza  (PNRR)  e  ripartizione  di  traguardi  e  obiettivi  per
scadenze semestrali di rendicontazione» e successiva rettifica del 23
novembre 2021; 
  Tenuto conto che, ai sensi del  suindicato  decreto  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  del  6  agosto  2021  e  successiva
rettifica del 23 novembre 2021, il Ministero dell'universita' e della
ricerca e' assegnatario di risorse previste  per  l'attuazione  degli
interventi del Piano nazionale di ripresa  e  resilienza  (PNRR)  per
complessivi 11,732 miliardi di euro, al fin di dare  attuazione  alle
iniziative   previste   nell'ambito   delle   due   componenti   M4C1
«Potenziamento dell'offerta dei servizi di  istruzione:  dagli  asili
nido alle universita'» e M4C2 «Dalla Ricerca all'Impresa»; 
  Tenuto conto in particolare che la componente M4C2  «Dalla  Ricerca
all'Impresa» mira a sostenere gli investimenti in ricerca e sviluppo,
a promuovere  l'innovazione  e  la  diffusione  delle  tecnologie,  a
rafforzare le competenze favorendo la transizione verso una  economia
basata sulla conoscenza e che le suddette linee d'intervento previste
coprono l'intera filiera del processo di ricerca e innovazione, dalla
ricerca di base al trasferimento tecnologico e che prevede  l'impiego
di risorse per complessivi 11,44 miliardi di euro; 
  Vista in particolare la  riforma  1.1  della  M4C2  «Attuazione  di
misure di sostegno alla R&S per promuovere la  semplificazione  e  la
mobilita'»; 
  Tenuto conto che la riforma 1.1 della M4C2, come previsto dal  PNRR
Italia, e' attuata dal MUR e dal MiSE attraverso la creazione di  una
cabina di regia  interministeriale  e  l'emanazione  di  due  decreti
ministeriali: uno in ambito mobilita', per aumentare e  sostenere  la
mobilita' reciproca  di  figure  di  alto  profilo  tra  universita',
infrastrutture   di   ricerca   e   aziende,   l'altro   in    ambito
semplificazione della gestione dei fondi per la ricerca,  sulla  base
del decreto ministeriale 26 luglio  2016,  n.  593  (registrato  alla
Corte dei conti il 4 agosto 2016 reg.  n.  3215  e  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  196  del  23  agosto
2016) recante «Disposizioni per  la  concessione  delle  agevolazioni
finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al  titolo
III, capo IX "Misure per la ricerca scientifica  e  tecnologica"  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»; 
  Visto  il  decreto  direttoriale  n.  2308  del  4  ottobre   2021,
attraverso il quale e' stato costituito il gruppo di lavoro  del  MUR
finalizzato alla revisione del suindicato decreto ministeriale n. 593
del 26 luglio 2016; 
  Viste le Linee guida  definite  dal  Ministero  dell'universita'  e
della  ricerca  per  le  iniziative  di  sistema  della  Missione   4
Componente 2, approvate  con  decreto  ministeriale  n.  1141  del  7
ottobre 2021, condivise con la Cabina di regia del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR); 
  Vista la circolare MEF n. 266985 del 14 ottobre 2021, attraverso la
quale sono state fornite indicazioni comuni a livello  nazionale  sui
requisiti minimi da rispettare nell'attivazione  delle  procedure  di
selezione ed esecuzione degli interventi, trasmettendo le «Istruzioni
tecniche per la selezione dei progetti PNRR»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  del
10 novembre 2021, n. 1233, di istituzione della cabina di regia MUR -
MiSE, ai fini dello svolgimento di attivita' connesse alle iniziative
della componente M4C2 «Dalla Ricerca all'Impresa» del Piano nazionale
di ripresa e resilienza a titolarita' del MUR; 
  Viste  le  proposte  di  integrazione  allo   schema   di   decreto
ministeriale avanzate dal MiSE, attraverso comunicazione  e-mail  del
19 novembre 2021; 
  Ritenuta  per  tutto  quanto  sopra  esposto,  la   necessita'   di
procedere, in attuazione della riforma 1.1 della componente M4C2  del
PNRR «Attuazione di misure di sostegno alla  R&S  per  promuovere  la
semplificazione  e  la  mobilita'»,  alla  emanazione   delle   nuove
disposizioni procedurali per la  concessione  delle  agevolazioni,  a
norma degli articoli 60, 61, 62 e  63  del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Definizioni e ambito di applicazione 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
definizioni: 
    i) «Soggetto  proponente»:  ogni  soggetto  di  natura  giuridica
pubblica  e  privata  che  propone  una  domanda,   singolarmente   o
congiuntamente ad altri soggetti,  partecipando  ad  un  bando/avviso
emesso dal Ministero; 
    ii) «Soggetto beneficiario»: ogni soggetto  di  natura  giuridica
pubblica e privata titolare di agevolazioni su  progetti  di  ricerca
finanziati dal Ministero; 
    iii)  «Ministro  e  Ministero»:  il  Ministro  e   il   Ministero
dell'universita' e della ricerca; 
    iv) «CNVR»:  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  della
ricerca, come definito dall'art. 64 del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,  n.
108; 
    v) «Universita'»: le universita', statali e  non  statali  e  gli
istituti universitari a ordinamento speciale; 
    vi) «Enti pubblici  di  ricerca»  (EPR):  gli  enti  pubblici  di
ricerca di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 218/2016; 
    vii) «Organismo di ricerca»: un'entita' (ad esempio,  universita'
o istituti  di  ricerca,  agenzie  incaricate  del  trasferimento  di
tecnologia,  intermediari  dell'innovazione,  entita'   collaborative
reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente  dal  suo
status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o
fonte di finanziamento, la cui finalita'  principale  consiste  nello
svolgere in maniera indipendente attivita' di  ricerca  fondamentale,
di ricerca industriale o di sviluppo  sperimentale  o  nel  garantire
un'ampia  diffusione  dei  risultati  di  tali   attivita'   mediante
l'insegnamento, la pubblicazione o il  trasferimento  di  conoscenze.
Qualora  tale  entita'  svolga   anche   attivita'   economiche,   il
finanziamento, i costi e i ricavi di tali attivita' economiche devono
formare oggetto di contabilita' separata.  Le  imprese  in  grado  di
esercitare un'influenza decisiva  su  tale  entita',  ad  esempio  in
qualita' di azionisti o di soci, non possono godere di alcun  accesso
preferenziale ai risultati generati; 
    viii) «FIRST»:  il  Fondo  per  gli  investimenti  nella  ricerca
scientifica e tecnologica di cui all'art.  61  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni ed integrazioni; 
    ix) «FSC»:  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione,  strumento
finanziario principale, congiuntamente ai fondi strutturali  europei,
attraverso cui vengono attuate le politiche  per  lo  sviluppo  della
coesione economica, sociale  e  territoriale  e  la  rimozione  degli
squilibri economici e sociali in attuazione dell'art. 119,  comma  5,
della  Costituzione  italiana  e  dell'art.  174  del  Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea; 
    x) «Intensita' di aiuto»: importo lordo dell'aiuto espresso  come
percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri,
ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto 26) del regolamento n. 651/2014; 
    xi)  «Ricerca  industriale»:  ricerca  pianificata   o   indagini
critiche  miranti  ad  acquisire  nuove  conoscenze  e  capacita'  da
utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o  servizi  o  per
apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi  o  servizi
esistenti,  comprendente  la  creazione  di  componenti  di   sistemi
complessi. Tale ricerca puo' includere la costruzione di prototipi in
ambiente di laboratorio o in un  ambiente  dotato  di  interfacce  di
simulazione verso sistemi  esistenti  e  la  realizzazione  di  linee
pilota,  in  particolare  ai  fini  della  convalida  di   tecnologie
generiche; 
    xii) «Sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la
strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di
natura scientifica, tecnologica, commerciale e  di  altro  tipo  allo
scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o  migliorati.
Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate  alla
definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di
nuovi prodotti, processi o servizi; 
    xiii)  «Ricerca  fondamentale»:  lavori  sperimentali  o  teorici
svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui  fondamenti  di
fenomeni e di fatti osservabili senza che siano previste applicazioni
o utilizzazioni commerciali dirette; 
    xiv) «Social  Innovation»:  azioni  di  sostegno  all'innovazione
sociale, ovvero al collaudo e alla proiezione su scala  di  soluzioni
innovative mirate a  soddisfare  esigenze  sociali,  occupazionali  e
formative; 
    xv) «Appalti pubblici pre-commerciali  di  ricerca  e  sviluppo»:
appalti finalizzati alla  conclusione  di  contratti  di  servizi  di
ricerca e sviluppo che prevedono la condivisione  dei  rischi  e  dei
benefici alle condizioni di mercato e  in  cui  un  certo  numero  di
imprese sviluppano in concorrenza tra di loro nuove soluzioni per  le
esigenze a medio e a lungo termine  del  settore  pubblico,  come  da
comunicazione  della  Commissione  europea  COM  799  (2007)  del  14
dicembre 2007; 
    xvi) «Progetto di ricerca» o «Progetto»: ogni progetto finanziato
dal Ministero, nel quale risultino coinvolti, come beneficiari  delle
agevolazioni, soggetti di natura giuridica pubblica e privata; 
    xvii) «Progetti internazionali»: progetti  nazionali  di  ricerca
fondamentale,  ricerca   industriale   e/o   sviluppo   sperimentale,
nell'ambito  di  progetti  transnazionali  inseriti  in   accordi   e
programmi europei e internazionali; 
    xviii) «Conto IGRUE»: conto di contabilita' speciale,  aperto  ai
sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  30
maggio 2014, sul quale transitano i fondi dell'Unione europea; 
    xix) «Ex ante»: il periodo a far data dalla  presentazione  della
domanda da parte del soggetto proponente all'adozione del decreto  di
concessione del Ministero; 
    xx) «In itinere»:  il  periodo  a  valere  dall'accettazione  del
decreto di concessione da parte del soggetto beneficiario  alla  data
di consegna dell'ultimo atto di rendicontazione; 
    xxi) «Ex post»: il periodo successivo alla conclusione della fase
in itinere; 
    xxii) «TFUE»: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
    xxiii) «PNR  2021-2027»:  Programma  nazionale  per  la  ricerca,
documento che orienta le politiche della ricerca in Italia, individua
priorita',  obiettivi  e  azioni  volte  a  sostenere  la   coerenza,
l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca; 
    xxiv) «PNRR»: Piano nazionale per la ripresa e  la  resilienza  a
norma del regolamento (UE) 2021/241; 
    xxv)  «Soggetto   attuatore»:   e'   il   soggetto   responsabile
dell'avvio,      dell'attuazione      e      della      funzionalita'
dell'intervento/progetto  finanziato   dal   PNRR   (es.   consorzio,
fondazione). In particolare,  l'art.  1,  comma  4,  lettera  o)  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio
2021,  n.  108, indica  che  i  soggetti  attuatori  sono:  «soggetti
pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi
previsti dal PNRR». L'art 9, comma  1  del  decreto-legge  31  maggio
2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, specifica
che «alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal  PNRR
provvedono le amministrazioni  centrali,  le  regioni,  le  Provincie
autonome di Trento e Bolzano e gli  enti  locali,  sulla  base  delle
specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa  titolarita'
degli interventi definita nel PNRR, attraverso le  proprie  strutture
ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR
ovvero con le modalita' previste dalla normativa nazionale ed europea
vigente»; 
    xxvi) «Soggetto esecutore»: soggetto e/o  operatore  economico  a
vario  titolo  coinvolto  nella  realizzazione  del   progetto   (es.
fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e individuato dal soggetto
attuatore  nel  rispetto  della   normativa   europea   e   nazionale
applicabile (es. in materia di appalti pubblici); 
    xxvii) «Do No Significant Harm (DNSH)»: non sostenere o  svolgere
attivita'  che  arrecano   un   danno   significativo   all'obiettivo
ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell'art.  17  del  regolamento
(UE) 2020/852; 
    xxviii)   «Partenariati-pubblico-privati   (PPP)»:    forme    di
cooperazione tra autorita' pubbliche e soggetti privati che mirano  a
garantire il  finanziamento,  la  costruzione  e  la  gestione  o  la
manutenzione di un'infrastruttura oppure la fornitura di un servizio; 
    xxix) «Partenariati estesi»: sono partenariati caratterizzati  da
un  approccio  interdisciplinare,   olistico   e   problem   solving,
realizzati da reti diffuse di universita',  EPR,  imprese,  ed  altri
soggetti pubblici e  privati,  impegnati  in  attivita'  di  ricerca,
altamente    qualificati    e    internazionalmente     riconosciuti,
auspicabilmente organizzati in una struttura consortile; 
    xxx) «Centri nazionali»: sono aggregazioni di universita' ed EPR,
auspicabilmente  organizzati  come  fondazioni  o  consorzi,  con  il
coinvolgimento di altri soggetti pubblici  e  privati,  impegnati  in
attivita' di  ricerca,  altamente  qualificati  e  internazionalmente
riconosciuti,  accomunati  da  obiettivi  e  interessi   di   ricerca
strategici comuni, che si rifanno a tecnologie  abilitanti,  coerenti
con le priorita' del PNR e  dell'agenda  strategica  per  la  ricerca
dell'Unione europea; 
    xxxi) «Ecosistemi dell'innovazione»: sono  reti  di  universita',
EPR, enti pubblici territoriali, altri soggetti  pubblici  e  privati
altamente    qualificati    e    internazionalmente     riconosciuti,
auspicabilmente  organizzati  in  forma  consortile,  finalizzati   a
favorire l'interazione fra gli stessi per stimolare la creazione e la
promozione dell'innovazione e  della  sostenibilita'  per  un'area/un
territorio  di   riferimento.   Le   loro   attivita'   sono   legate
all'istruzione superiore, alla ricerca applicata, all'innovazione  su
specifiche  aree,  definite  in  base   alla   specializzazione   del
territorio; 
    xxxii) «Infrastrutture di ricerca»: sono gli impianti, le risorse
e i relativi  servizi  utilizzati  dalla  comunita'  scientifica  per
compiere  ricerche  nei  rispettivi  settori.  Hanno  caratteristiche
tecniche,  di  dimensione  e  di  versatilita'  non  realizzabili   o
sostenibili o utilizzabili proficuamente a  livello  di  una  singola
istituzione. Tali infrastrutture sono quindi create per essere fruite
da un'utenza ampia, nazionale, europea o globale  attraverso  accesso
aperto su base competitiva. Comprendono laboratori o grandi strumenti
o complessi  di  strumenti  per  la  ricerca;  risorse  basate  sulla
conoscenza quali per  esempio  collezioni,  banche  dati,  archivi  o
informazioni scientifiche strutturate;  infrastrutture  basate  sulle
tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione,  quali
le reti di  comunicazione,  il  materiale  informatico  hardware,  il
software, e ogni altro mezzo necessario e fruibile dagli  utenti  per
condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un
unico sito o distribuite; 
    xxxiii)  «Infrastrutture  tecnologiche  di   innovazione»:   sono
strutture, strumenti, impianti,  risorse  e  servizi  finalizzati  ad
aumentare la competitivita' nelle attivita'  di  ricerca  e  sviluppo
dell'industria  e  per  i  servizi  di  pubblica  utilita'.  Il  loro
obiettivo e' sostenere  le  esigenze  dell'innovazione  basata  sulla
conoscenza. Pur mantenendo l'accesso  aperto  e  competitivo,  comune
alle  infrastrutture  di  ricerca,  per  gli   utenti   privati   che
contribuiscono  all'innovazione  aperta  e   ai   dati   aperti,   le
infrastrutture tecnologiche di innovazione  offrono  anche  i  propri
servizi in modalita'  protetta.  Nel  caso  di  proposte  di  accesso
industriale   che   richiedessero   pieni   diritti   di   proprieta'
intellettuale  e  riservatezza  dei  risultati,  cio'  avverrebbe   a
costi-reali e senza scopo di lucro da parte della  infrastruttura  di
innovazione; 
    xxxiv)  «Grande  programma  e   infrastruttura   di   ricerca   o
tecnologica di innovazione»: investimento significativo, per  importo
e rilevanza strategica, realizzato dal Ministero nell'ambito del  PNR
o del PNRR attraverso una struttura complessa formata da un  soggetto
attuatore e soggetti esecutori; 
    xxxv) «Opzioni di costo  semplificati»:  sono  costi  ammissibili
calcolati secondo un metodo  predefinito  basato  sugli  output,  sui
risultati del progetto o su altri costi; 
    xxxvi) «Temporary framework»: norme  maggiormente  flessibili  in
materia di aiuti di Stato. 
  2. Ai fini del presente decreto, si  applicano  altresi',  ove  non
espressamente richiamate, anche le definizioni previste  dall'art.  2
del regolamento (UE) n. 651/2014  e  dalla  comunicazione  UE  2014/C
198/01 e dal regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio
2020 che modifica sia il regolamento (UE)  n.  1407/2013  per  quanto
riguarda la sua proroga sia  il  regolamento  (UE)  n.  651/2014  per
quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti. 
  3. Il presente decreto, in attuazione del decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, disciplina le modalita'  di  utilizzo  e  gestione  del
FIRST con riferimento  agli  interventi  diretti  al  sostegno  delle
attivita' di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi
di sviluppo sperimentale e delle connesse attivita' di formazione del
capitale umano nonche' di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e
programmi  europei  e  internazionali.  Sono  altresi'  comprese   le
attivita' finalizzate  a  supportare  la  collaborazione  scientifica
nazionale ed internazionale e la creazione di  reti  di  ricercatori,
finalizzate allo sviluppo di buone pratiche, allo scambio di  dati  e
metodologie,  anche  con  l'obiettivo  di   supportare   i   processi
decisionali  su  specifiche  tematiche.  Sono,  infine,  comprese  le
attivita'  finalizzate  alla  creazione   e   al   rafforzamento   di
infrastrutture  di  ricerca,  di   infrastrutture   tecnologiche   di
innovazione e di poli di innovazione. 
  4. Le tipologie di intervento di ricerca industriale, ai  fini  del
presente decreto, sono quelle indicate dalla norma  di  cui  all'art.
60, comma 4, lettere b), c), d), e), f), f-bis) del decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134. 
  5. Il presente decreto si applica anche ai medesimi  interventi  di
cui al precedente comma 3 a titolarita' del Ministero sostenuti dalle
risorse  del  PNRR  e  dal  Piano  nazionale  per  gli   investimenti
complementari  e  a   quelli   sostenuti   mediante   altre   risorse
finanziarie,  a  valere  su  bilancio  nazionale   o   su   programmi
dell'Unione europea, di volta in volta assegnate al Ministero. 
  6. Il presente decreto si applica agli  aiuti  trasparenti,  intesi
come quelli  per  i  quali  e'  possibile  calcolare  con  precisione
l'equivalente sovvenzione lordo (ESL) ex ante senza dover  effettuare
una valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, di cui
al  regolamento  (UE)  n.  651/2014  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.