IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; Visto l'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «legge finanziaria 2007» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la comunicazione della Commissione europea COM 799 (2007) del 14 dicembre 2007 «Appalti pre-commerciali: promuovere l'innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualita' in Europa»; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 «Misure urgenti per la crescita del Paese»; Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP; Vista l'Anagrafe nazionale delle ricerche (ANR), istituita e disciplinata con decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980, nonche' con i decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 564/2021 e n. 615/2021; Visto il decreto-legge 9 maggio 2020, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 6 del 9 gennaio 2020 istitutivo del Ministero dell'universita' e della ricerca (MUR), convertito con modificazioni in legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020 ed in particolare l'art. 4, comma 1, dello stesso; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, rubricato «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 309 del 14 dicembre 2020; in particolare l'art. 11, comma 1, del predetto decreto di organizzazione il quale prevede «Il Ministero provvede al conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali generali e non generali oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto, seguendo le modalita', le procedure e i criteri previsti dall'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 26 marzo 2021, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'universita' e della ricerca»; Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; Vista la comunicazione della Commissione 2014/C 198/01 «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; Vista la comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19», da ultimo rettificata attraverso la comunicazione del 18 novembre 2021, C(2021) 8442 final «Sesta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine»; Vista la comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il decreto interministeriale del MIUR-MISE prot. 116 del 24 gennaio 2018, che reca «Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi operativi FESR 2014-2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale»; Visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088; Vista la comunicazione della Commissione europea C(2021) 1054 final del 12 febbraio 2021, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 57 del 18 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza dell'Unione europea; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del regolamento (UE) 2021/241; Vista la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia COM(2021) 344 final del 22 giugno 2021 e relativo allegato, adottata dalla Commissione europea; Vista la decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia 10160/21 del 6 luglio 2021, ed in particolare l'Allegato riveduto dell'8 luglio 2020, concordato dal gruppo dei consiglieri finanziari, sulla base della proposta della Commissione COM(2021) 344 final del 22 giugno 2021; Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze (MEF) sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037; Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico; Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.»; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; Tenuto conto che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo; Considerato che il Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia si compone di 6 missioni e 16 componenti per interventi complessivi pari a 191,5 miliardi di euro a valere sul Dispositivo di ripresa e resilienza «RRF», e 30,04 miliardi a valere sul Fondo nazionale complementare «FNC»; Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani; Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione» e successiva rettifica del 23 novembre 2021; Tenuto conto che, ai sensi del suindicato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e successiva rettifica del 23 novembre 2021, il Ministero dell'universita' e della ricerca e' assegnatario di risorse previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per complessivi 11,732 miliardi di euro, al fin di dare attuazione alle iniziative previste nell'ambito delle due componenti M4C1 «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita'» e M4C2 «Dalla Ricerca all'Impresa»; Tenuto conto in particolare che la componente M4C2 «Dalla Ricerca all'Impresa» mira a sostenere gli investimenti in ricerca e sviluppo, a promuovere l'innovazione e la diffusione delle tecnologie, a rafforzare le competenze favorendo la transizione verso una economia basata sulla conoscenza e che le suddette linee d'intervento previste coprono l'intera filiera del processo di ricerca e innovazione, dalla ricerca di base al trasferimento tecnologico e che prevede l'impiego di risorse per complessivi 11,44 miliardi di euro; Vista in particolare la riforma 1.1 della M4C2 «Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilita'»; Tenuto conto che la riforma 1.1 della M4C2, come previsto dal PNRR Italia, e' attuata dal MUR e dal MiSE attraverso la creazione di una cabina di regia interministeriale e l'emanazione di due decreti ministeriali: uno in ambito mobilita', per aumentare e sostenere la mobilita' reciproca di figure di alto profilo tra universita', infrastrutture di ricerca e aziende, l'altro in ambito semplificazione della gestione dei fondi per la ricerca, sulla base del decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593 (registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2016 reg. n. 3215 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016) recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»; Visto il decreto direttoriale n. 2308 del 4 ottobre 2021, attraverso il quale e' stato costituito il gruppo di lavoro del MUR finalizzato alla revisione del suindicato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016; Viste le Linee guida definite dal Ministero dell'universita' e della ricerca per le iniziative di sistema della Missione 4 Componente 2, approvate con decreto ministeriale n. 1141 del 7 ottobre 2021, condivise con la Cabina di regia del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); Vista la circolare MEF n. 266985 del 14 ottobre 2021, attraverso la quale sono state fornite indicazioni comuni a livello nazionale sui requisiti minimi da rispettare nell'attivazione delle procedure di selezione ed esecuzione degli interventi, trasmettendo le «Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 10 novembre 2021, n. 1233, di istituzione della cabina di regia MUR - MiSE, ai fini dello svolgimento di attivita' connesse alle iniziative della componente M4C2 «Dalla Ricerca all'Impresa» del Piano nazionale di ripresa e resilienza a titolarita' del MUR; Viste le proposte di integrazione allo schema di decreto ministeriale avanzate dal MiSE, attraverso comunicazione e-mail del 19 novembre 2021; Ritenuta per tutto quanto sopra esposto, la necessita' di procedere, in attuazione della riforma 1.1 della componente M4C2 del PNRR «Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilita'», alla emanazione delle nuove disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; Decreta: Art. 1 Definizioni e ambito di applicazione 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: i) «Soggetto proponente»: ogni soggetto di natura giuridica pubblica e privata che propone una domanda, singolarmente o congiuntamente ad altri soggetti, partecipando ad un bando/avviso emesso dal Ministero; ii) «Soggetto beneficiario»: ogni soggetto di natura giuridica pubblica e privata titolare di agevolazioni su progetti di ricerca finanziati dal Ministero; iii) «Ministro e Ministero»: il Ministro e il Ministero dell'universita' e della ricerca; iv) «CNVR»: il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, come definito dall'art. 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; v) «Universita'»: le universita', statali e non statali e gli istituti universitari a ordinamento speciale; vi) «Enti pubblici di ricerca» (EPR): gli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 218/2016; vii) «Organismo di ricerca»: un'entita' (ad esempio, universita' o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entita' collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attivita' di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attivita' mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entita' svolga anche attivita' economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attivita' economiche devono formare oggetto di contabilita' separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entita', ad esempio in qualita' di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati; viii) «FIRST»: il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'art. 61 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni ed integrazioni; ix) «FSC»: Fondo per lo sviluppo e la coesione, strumento finanziario principale, congiuntamente ai fondi strutturali europei, attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione italiana e dell'art. 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; x) «Intensita' di aiuto»: importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri, ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto 26) del regolamento n. 651/2014; xi) «Ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, comprendente la creazione di componenti di sistemi complessi. Tale ricerca puo' includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche; xii) «Sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi; xiii) «Ricerca fondamentale»: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette; xiv) «Social Innovation»: azioni di sostegno all'innovazione sociale, ovvero al collaudo e alla proiezione su scala di soluzioni innovative mirate a soddisfare esigenze sociali, occupazionali e formative; xv) «Appalti pubblici pre-commerciali di ricerca e sviluppo»: appalti finalizzati alla conclusione di contratti di servizi di ricerca e sviluppo che prevedono la condivisione dei rischi e dei benefici alle condizioni di mercato e in cui un certo numero di imprese sviluppano in concorrenza tra di loro nuove soluzioni per le esigenze a medio e a lungo termine del settore pubblico, come da comunicazione della Commissione europea COM 799 (2007) del 14 dicembre 2007; xvi) «Progetto di ricerca» o «Progetto»: ogni progetto finanziato dal Ministero, nel quale risultino coinvolti, come beneficiari delle agevolazioni, soggetti di natura giuridica pubblica e privata; xvii) «Progetti internazionali»: progetti nazionali di ricerca fondamentale, ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, nell'ambito di progetti transnazionali inseriti in accordi e programmi europei e internazionali; xviii) «Conto IGRUE»: conto di contabilita' speciale, aperto ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014, sul quale transitano i fondi dell'Unione europea; xix) «Ex ante»: il periodo a far data dalla presentazione della domanda da parte del soggetto proponente all'adozione del decreto di concessione del Ministero; xx) «In itinere»: il periodo a valere dall'accettazione del decreto di concessione da parte del soggetto beneficiario alla data di consegna dell'ultimo atto di rendicontazione; xxi) «Ex post»: il periodo successivo alla conclusione della fase in itinere; xxii) «TFUE»: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; xxiii) «PNR 2021-2027»: Programma nazionale per la ricerca, documento che orienta le politiche della ricerca in Italia, individua priorita', obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca; xxiv) «PNRR»: Piano nazionale per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento (UE) 2021/241; xxv) «Soggetto attuatore»: e' il soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalita' dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR (es. consorzio, fondazione). In particolare, l'art. 1, comma 4, lettera o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: «soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR». L'art 9, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, specifica che «alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le amministrazioni centrali, le regioni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarita' degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalita' previste dalla normativa nazionale ed europea vigente»; xxvi) «Soggetto esecutore»: soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e individuato dal soggetto attuatore nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici); xxvii) «Do No Significant Harm (DNSH)»: non sostenere o svolgere attivita' che arrecano un danno significativo all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852; xxviii) «Partenariati-pubblico-privati (PPP)»: forme di cooperazione tra autorita' pubbliche e soggetti privati che mirano a garantire il finanziamento, la costruzione e la gestione o la manutenzione di un'infrastruttura oppure la fornitura di un servizio; xxix) «Partenariati estesi»: sono partenariati caratterizzati da un approccio interdisciplinare, olistico e problem solving, realizzati da reti diffuse di universita', EPR, imprese, ed altri soggetti pubblici e privati, impegnati in attivita' di ricerca, altamente qualificati e internazionalmente riconosciuti, auspicabilmente organizzati in una struttura consortile; xxx) «Centri nazionali»: sono aggregazioni di universita' ed EPR, auspicabilmente organizzati come fondazioni o consorzi, con il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati, impegnati in attivita' di ricerca, altamente qualificati e internazionalmente riconosciuti, accomunati da obiettivi e interessi di ricerca strategici comuni, che si rifanno a tecnologie abilitanti, coerenti con le priorita' del PNR e dell'agenda strategica per la ricerca dell'Unione europea; xxxi) «Ecosistemi dell'innovazione»: sono reti di universita', EPR, enti pubblici territoriali, altri soggetti pubblici e privati altamente qualificati e internazionalmente riconosciuti, auspicabilmente organizzati in forma consortile, finalizzati a favorire l'interazione fra gli stessi per stimolare la creazione e la promozione dell'innovazione e della sostenibilita' per un'area/un territorio di riferimento. Le loro attivita' sono legate all'istruzione superiore, alla ricerca applicata, all'innovazione su specifiche aree, definite in base alla specializzazione del territorio; xxxii) «Infrastrutture di ricerca»: sono gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunita' scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori. Hanno caratteristiche tecniche, di dimensione e di versatilita' non realizzabili o sostenibili o utilizzabili proficuamente a livello di una singola istituzione. Tali infrastrutture sono quindi create per essere fruite da un'utenza ampia, nazionale, europea o globale attraverso accesso aperto su base competitiva. Comprendono laboratori o grandi strumenti o complessi di strumenti per la ricerca; risorse basate sulla conoscenza quali per esempio collezioni, banche dati, archivi o informazioni scientifiche strutturate; infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di comunicazione, il materiale informatico hardware, il software, e ogni altro mezzo necessario e fruibile dagli utenti per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o distribuite; xxxiii) «Infrastrutture tecnologiche di innovazione»: sono strutture, strumenti, impianti, risorse e servizi finalizzati ad aumentare la competitivita' nelle attivita' di ricerca e sviluppo dell'industria e per i servizi di pubblica utilita'. Il loro obiettivo e' sostenere le esigenze dell'innovazione basata sulla conoscenza. Pur mantenendo l'accesso aperto e competitivo, comune alle infrastrutture di ricerca, per gli utenti privati che contribuiscono all'innovazione aperta e ai dati aperti, le infrastrutture tecnologiche di innovazione offrono anche i propri servizi in modalita' protetta. Nel caso di proposte di accesso industriale che richiedessero pieni diritti di proprieta' intellettuale e riservatezza dei risultati, cio' avverrebbe a costi-reali e senza scopo di lucro da parte della infrastruttura di innovazione; xxxiv) «Grande programma e infrastruttura di ricerca o tecnologica di innovazione»: investimento significativo, per importo e rilevanza strategica, realizzato dal Ministero nell'ambito del PNR o del PNRR attraverso una struttura complessa formata da un soggetto attuatore e soggetti esecutori; xxxv) «Opzioni di costo semplificati»: sono costi ammissibili calcolati secondo un metodo predefinito basato sugli output, sui risultati del progetto o su altri costi; xxxvi) «Temporary framework»: norme maggiormente flessibili in materia di aiuti di Stato. 2. Ai fini del presente decreto, si applicano altresi', ove non espressamente richiamate, anche le definizioni previste dall'art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 e dalla comunicazione UE 2014/C 198/01 e dal regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica sia il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga sia il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti. 3. Il presente decreto, in attuazione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, disciplina le modalita' di utilizzo e gestione del FIRST con riferimento agli interventi diretti al sostegno delle attivita' di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attivita' di formazione del capitale umano nonche' di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali. Sono altresi' comprese le attivita' finalizzate a supportare la collaborazione scientifica nazionale ed internazionale e la creazione di reti di ricercatori, finalizzate allo sviluppo di buone pratiche, allo scambio di dati e metodologie, anche con l'obiettivo di supportare i processi decisionali su specifiche tematiche. Sono, infine, comprese le attivita' finalizzate alla creazione e al rafforzamento di infrastrutture di ricerca, di infrastrutture tecnologiche di innovazione e di poli di innovazione. 4. Le tipologie di intervento di ricerca industriale, ai fini del presente decreto, sono quelle indicate dalla norma di cui all'art. 60, comma 4, lettere b), c), d), e), f), f-bis) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 5. Il presente decreto si applica anche ai medesimi interventi di cui al precedente comma 3 a titolarita' del Ministero sostenuti dalle risorse del PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari e a quelli sostenuti mediante altre risorse finanziarie, a valere su bilancio nazionale o su programmi dell'Unione europea, di volta in volta assegnate al Ministero. 6. Il presente decreto si applica agli aiuti trasparenti, intesi come quelli per i quali e' possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo (ESL) ex ante senza dover effettuare una valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modificazioni ed integrazioni.