IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove  norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista  la  legge  del  14  gennaio  1994,  n.   20   e   successive
modificazioni   ed   integrazioni   «Disposizioni   in   materia   di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; 
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia  di  pubblica   amministrazione»   e,   in
particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi  del  quale  «Gli  atti
amministrativi  anche  di   natura   regolamentare   adottati   dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che dispongono  il  finanziamento  pubblico  o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento  pubblico,  sono
nulli in assenza dei corrispondenti codici di  cui  al  comma  1  che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; 
  Visto l'art. 1, comma 872, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296
«legge finanziaria 2007» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea COM 799 (2007) del
14 dicembre 2007 «Appalti pre-commerciali:  promuovere  l'innovazione
per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata  qualita'  in
Europa»; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134» «Misure urgenti per
la crescita del Paese»; 
  Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce
la normativa attuativa della riforma del CUP; 
  Vista  l'Anagrafe  nazionale  delle  ricerche  (ANR),  istituita  e
disciplinata con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  382
dell'11  luglio  1980,   nonche'   con   i   decreti   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca n. 564/2021 e n. 615/2021; 
  Visto il decreto-legge del 9 maggio 2020,  n.  1  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2020 istitutivo  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca (MUR), convertito con  modificazioni
in legge 5 marzo 2020 n.  2020,  n.  12,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020 ed in particolare l'art. 4, comma  1
dello stesso; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
settembre   2020,   n.   164   rubricato   «Regolamento   concernente
l'organizzazione del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 309 del  14
dicembre 2020; in  particolare  l'art.  11,  comma  1,  del  predetto
decreto di organizzazione il quale prevede «Il Ministero provvede  al
conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali generali e
non generali  oggetto  di  riorganizzazione  ai  sensi  del  presente
decreto, seguendo le modalita', le procedure  e  i  criteri  previsti
dall'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  del
19 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  26  marzo
2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti  degli
uffici  di  livello   dirigenziale   non   generale   del   Ministero
dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2018/1046  del  18  luglio  2018,  che
stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la  decisione  n.  541/2014/UE  e  abroga  il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 
  Vista la comunicazione della Commissione 2014/C 198/01  «Disciplina
degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e  innovazione»  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato; 
  Vista la comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)
1863 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di  Stato  a  sostegno
dell'economia  nell'attuale  emergenza  della  COVID-19»,  da  ultimo
rettificata attraverso la comunicazione del 18 novembre 2021, C(2021)
8442 final «Sesta modifica del quadro temporaneo  per  le  misure  di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza  della
COVID-19  e  modifica   dell'allegato   della   comunicazione   della
Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107  e
108   del   Trattato   sul    funzionamento    dell'Unione    europea
all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine»; 
  Vista  la  comunicazione  della  Commissione  2016/C  262/01  sulla
nozione di aiuto di Stato di  cui  all'art.  107,  paragrafo  1,  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
  Visto il decreto interministeriale del MIUR-MISE prot. 116  del  24
gennaio 2018, che reca «Semplificazione in materia di costi a  valere
sui  programmi   operativi   FESR   2014-2020:   approvazione   della
metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per
le  spese  del  personale  dei  progetti  di   ricerca   e   sviluppo
sperimentale»; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/852 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione  di  un  quadro
che favorisce gli investimenti sostenibili  e  recante  modifica  del
regolamento (UE) 2019/2088; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea C(2021) 1054 final
del 12 febbraio 2021, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione
del principio "non arrecare  un  danno  significativo"  a  norma  del
regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L57 del  18  febbraio  2021,  che  istituisce  il
dispositivo per la ripresa e la resilienza dell'Unione europea; 
  Visto il Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza,  ufficialmente
presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021  ai  sensi
dell'art. 18 del regolamento (UE) n. 2021/241; 
  Vista la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa
all'approvazione della valutazione del Piano  per  la  ripresa  e  la
resilienza dell'Italia COM(2021) 344  final  del  22  giugno  2021  e
relativo allegato, adottata dalla Commissione europea; 
  Vista  la  decisione   di   esecuzione   del   Consiglio   relativa
all'approvazione della valutazione del Piano  per  la  ripresa  e  la
resilienza dell'Italia 10160/21 del 6 luglio 2021, ed in  particolare
l'allegato riveduto dell'8 luglio 2020,  concordato  dal  gruppo  dei
consiglieri finanziari, sulla base della proposta  della  Commissione
COM(2021) 344 final del 22 giugno 2021; 
  Visto l'art. 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178  ai
sensi del quale con uno o piu' decreti del Ministro  dell'economia  e
delle    finanze    (MEF)     sono     stabilite     le     procedure
amministrativo-contabili per la gestione  delle  risorse  di  cui  ai
commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di  rendicontazione  della
gestione del Fondo di cui al comma 1037; 
  Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre
2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare  le  attivita'
di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle
componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle
finanze (MEF) - Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato
sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico; 
  Visto il decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.  101,  recante  «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.»; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante
«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure»; 
  Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,  n.  113,  recante  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia»; 
  Visto  il  decreto-legge  6  novembre   2021,   n.   152,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  per  la  prevenzione  delle   infiltrazioni
mafiose»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari
di interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'art. 8, comma  1,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; 
  Tenuto conto che  ciascuna  amministrazione  centrale  titolare  di
interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative
attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio,  rendicontazione
e controllo; 
  Considerato che il Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia
si  compone  di sei  missioni  e sedici  componenti  per   interventi
complessivi pari a 191,5 miliardi di euro a valere sul Dispositivo di
ripresa e resilienza «RRF», e  30,04  miliardi  a  valere  sul  Fondo
nazionale complementare «FNC»; 
  Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale  (c.d.
tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione
e valorizzazione dei giovani; 
  Visti gli obblighi di  assicurare  il  conseguimento  di  target  e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; 
  Visto il decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  6
agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste
per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale  di  ripresa  e
resilienza  (PNRR)  e  ripartizione  di  traguardi  e  obiettivi  per
scadenze semestrali di rendicontazione» e successiva rettifica del 23
novembre 2021; 
  Vista in particolare la riforma 1.1 della componente M4C2 del  PNRR
«Attuazione  di  misure  di  sostegno  alla  R&S  per  promuovere  la
semplificazione e la mobilita'»; 
  Visto  il  decreto  direttoriale  n.  2308  del  4  ottobre   2021,
attraverso il quale e' stato costituito il gruppo di lavoro  del  MUR
finalizzato alla revisione del suindicato decreto ministeriale n. 593
del 26 luglio 2016; 
  Viste le linee guida  definite  dal  Ministero  dell'universita'  e
della  ricerca  per  le  iniziative  di  sistema  della  Missione   4
Componente 2, approvate  con  decreto  ministeriale  n.  1141  del  7
ottobre 2021, condivise con la Cabina di regia del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR); 
  Vista la circolare MEF n. 266985 del 14 ottobre 2021, attraverso la
quale sono state fornite indicazioni comuni a livello  nazionale  sui
requisiti minimi da rispettare nell'attivazione  delle  procedure  di
selezione ed esecuzione degli interventi, trasmettendo le «Istruzioni
tecniche per la selezione dei progetti PNRR»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  del
10 novembre 2021, n. 1233, di istituzione della Cabina di regia MUR -
MISE, ai fini dello svolgimento di attivita' connesse alle iniziative
della componente M4C2 «Dalla ricerca all'impresa» del Piano nazionale
di ripresa e resilienza a titolarita' del MUR; 
  Viste  le  proposte  di  integrazione  allo   schema   di   decreto
ministeriale da emanare ai sensi delle suindicate disposizioni,  come
avanzate dal MISE, attraverso comunicazione e-mail  del  19  novembre
2021; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  n.
1314 in data 14 dicembre 2021, emanato in attuazione delle suindicate
disposizioni  e  recante  nuove  disposizioni  procedurali   per   la
concessione delle agevolazioni, a norma degli articoli 60, 61,  62  e
63  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  e  trasmesso  alla
Corte dei conti con nota prot. 18732 in pari data; 
  Ritenuto di dover apportare modificazioni all'art. 15 del  predetto
decreto, al fine di chiarie il contenuto di quanto  ivi  previsto  in
materia di varianti progettuali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
            Modificazioni all'art. 15 del decreto n. 1314 
                      in data 14 dicembre 2021 
 
  1. All'art. 15 del decreto n. 1314 in data 14 dicembre  2021,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) le parole «senza necessita' di comunicazione preventiva ne'»
sono sostituite dalle seguenti: «ma devono essere  tempestivamente  e
obbligatoriamente comunicate al Ministero. Le medesime variazioni non
richiedono»; 
      2) le parole: «da parte del Ministero»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «del Ministero titolare dell'intervento»; 
      3) le parole:  «dette  variazioni  siano  circoscritte  a  casi
limitati  rispetto  al  progetto  originari»  sono  sostituite  dalle
seguenti:   «non    incidano    sugli    aspetti    qualitativi    ed
economico-finanziari oggetto di valutazione ex ante, non alterino gli
aspetti esecutivi degli interventi definiti nella fase negoziale, nei
casi di valutazione in due fasi di cui al precedente art. 9»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Ogni eventuale variazione che  ecceda  i  limiti  e  le
condizioni previste nel precedente comma 1 dovra'  essere  sottoposta
alla preventiva approvazione da parte del Ministero.»; 
    c) al comma 2: 
      1) dopo le parole: «possono definire» e' inserita la  seguente:
«ulteriori»; 
      2) le parole: «la eventuale procedura»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «anche la procedura».