IL DIRIGENTE 
                dell'ufficio registri di monitoraggio 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia  (comunicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la determina del direttore generale n.  111  del  28  gennaio
2021 con cui e' stato conferito al dott. Pierluigi  Russo  l'incarico
di dirigente dell'Ufficio registro di monitoraggio; 
  Vista la determina del direttore generale n. 139 del 7 aprile  2022
con la quale e' stata conferita al dott. Pierluigi Russo  la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20 settembre 2004, n. 245, per la sottoscrizione delle determinazioni
di competenza dell'Ufficio registri di monitoraggio; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n.  326,  in   materia   di   specialita'   medicinali   soggette   a
rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio
AIFA; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  2  agosto  2019
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  185  del  24  luglio
2020; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle
misure per il contenimento della spesa farmaceutica  e  la  determina
del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma
4, che dispone l'erogazione a totale carico  del  Servizio  sanitario
nazionale per i medicinali innovativi la cui  commercializzazione  e'
autorizzata in altri Stati  ma  non  sul  territorio  nazionale,  dei
medicinali non ancora autorizzati  ma  sottoposti  a  sperimentazione
clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione  terapeutica
diversa da quella autorizzata; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica del  farmaco  (CUF),
del  20  luglio  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 219 del 19 settembre 2000  con  errata-corrige
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  232  del  4
ottobre 2000, concernente l'istituzione  dell'elenco  dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  ai  sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Visto il provvedimento CUF del  31  gennaio  2001,  concernente  il
monitoraggio clinico dei medicinali inseriti  nel  succitato  elenco,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  24
marzo 2001, n. 70; 
  Vista la determina  AIFA  del  18  maggio  2011,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
118 del 23 maggio 2011, relativa all'inserimento nell'elenco  di  cui
all'art. 1, comma 4 della legge n. 648/1996 del  medicinale  per  uso
umano «Thalidomide Celgene» (thalidomide), per l'indicazione «Mieloma
multiplo»; 
  Vista la decisione della Commissione europea n. (2020)8082  del  16
novembre 2020 che ha trasferito  la  titolarita'  dell'autorizzazione
all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Thalidomide
BMS» da Celgene B.V. a Bristol-Meyers Squibb EEIG; 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica dell'AIFA nella seduta del 16-18 e  23  settembre
2020, con il quale la medesima CTS ha espresso parere favorevole alla
chiusura di tutti i registri  di  «Thalidomide  BMS»,  prevedendo  il
concomitante inserimento nel  monitoraggio  dei  farmaci  soggetti  a
programma di prevenzione della gravidanza; 
  Considerato il regime di fornitura del medicinale «Thalidomide BMS»
(thalidomide) soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare
volta per volta, vendibile al  pubblico  su  prescrizione  di  centri
ospedalieri  o  di  specialisti  -  oncologo,  ematologo,  internista
(RNRL); 
  Considerata  l'attivazione  dal  23   marzo   2021   del   registro
multifarmaco semplificato per i farmaci  sottoposti  a  programma  di
prevenzione della gravidanza (PPP); 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                  Condizioni e modalita' d'impiego 
 
  1. Chiusura del registro di monitoraggio per l'indicazione  Mieloma
multiplo: «Thalidomide  BMS»  e'  indicato  nel  trattamento  per  la
terapia di mantenimento di pazienti adulti con mieloma  multiplo  (in
regime 648/96). 
  2. Inserimento del medicinale per uso umano «Thalidomide  BMS»  nel
registro  multifarmaco  semplificato  per  i  farmaci  sottoposti   a
programma di prevenzione della gravidanza (PPP). La  compilazione  da
parte dei medici prescrittori del registro per il PPP  deve  avvenire
per tutti gli usi del farmaco in oggetto. 
  3. Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale,
i  medici  ed  i  farmacisti   afferenti   ai   centri   utilizzatori
specificatamente individuati  dalle  Regioni  dovranno  compilare  la
scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso
attraverso  il  sito  istituzionale  dell'AIFA,   all'indirizzo   web
https://servizionline.aifa.gov.it 
  4. La modifica delle condizioni e delle modalita' d'impiego di  cui
alla presente determinazione sono  disponibili  nella  documentazione
aggiornata,  consultabile  sul   portale   istituzionale   dell'AIFA:
https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1 
  5. Resta fermo  quanto  gia'  previsto  in  merito  all'inserimento
nell'elenco di cui alla legge n.  648/1996  del  medicinale  per  uso
umano «Thalidomide BMS».