IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo 14  marzo  2011,  n.  23  il
quale, al comma 1, prevede che i comuni capoluogo  di  provincia,  le
unioni di comuni nonche' i comuni  inclusi  negli  elenchi  regionali
delle localita' turistiche o citta'  d'arte  possono  istituire,  con
deliberazione del consiglio, un'imposta  di  soggiorno  a  carico  di
coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate  sul  proprio
territorio,  da  applicare,  secondo  criteri   di   gradualita'   in
proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno e che  il
relativo gettito e' destinato a finanziare interventi in  materia  di
turismo, ivi compresi quelli a sostegno  delle  strutture  ricettive,
nonche' interventi di manutenzione, fruizione  e  recupero  dei  beni
culturali ed ambientali locali, nonche' dei relativi servizi pubblici
locali; 
  Visto l'art. 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122 che ha introdotto il contributo di soggiorno a carico di
coloro che alloggiano nelle strutture ricettive di Roma Capitale,  da
applicare secondo criteri di gradualita'  in  proporzione  alla  loro
classificazione fino all'importo massimo di dieci euro per  notte  di
soggiorno; 
  Visto il comma 1-ter dello stesso art. 4 del decreto legislativo n.
23 del 2011 secondo il quale il gestore della struttura ricettiva  e'
responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo
di  soggiorno  di  cui  all'art.  14,  comma  16,  lettera  e),   del
decreto-legge n. 78 del 2010, con diritto  di  rivalsa  sui  soggetti
passivi,  della  presentazione  della  dichiarazione,  nonche'  degli
ulteriori  adempimenti  previsti  dalla  legge  e   dal   regolamento
comunale; 
  Visto il comma 1-ter dello stesso art. 4 del decreto legislativo n.
23 del 2011 laddove  stabilisce  che  la  dichiarazione  deve  essere
presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica  entro
il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificato il
presupposto impositivo, secondo le modalita'  approvate  con  decreto
del Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e  che  la  dichiarazione,  relativa
all'anno d'imposta  2020,  deve  essere  presentata  unitamente  alla
dichiarazione concernente l'anno d'imposta 2021; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50  convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96  che  disciplina
le cosiddette locazioni brevi, vale a dire i contratti  di  locazione
di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a trenta giorni,
ivi inclusi quelli  che  prevedono  la  prestazione  dei  servizi  di
fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone
fisiche,  al  di  fuori  dell'esercizio   di   attivita'   d'impresa,
direttamente  o  tramite  soggetti  che   esercitano   attivita'   di
intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che  gestiscono  portali
telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile  con
persone che dispongono di unita' immobiliari da locare; 
  Visto il comma 5-ter dello stesso art. 4 del  decreto-legge  n.  50
del 2017 il quale dispone che il soggetto che incassa il canone o  il
corrispettivo, ovvero che  interviene  nel  pagamento  dei  canoni  o
corrispettivi relativi alle  locazioni  brevi,  e'  responsabile  del
pagamento dell'imposta di soggiorno di cui  all'art.  4  del  decreto
legislativo n. 23 del 2011, e del  contributo  di  soggiorno  di  cui
all'art. 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge n. 78 del  2010,
con diritto di rivalsa  sui  soggetti  passivi,  della  presentazione
della dichiarazione, nonche'  degli  ulteriori  adempimenti  previsti
dalla legge e dal regolamento comunale; 
  Visto il comma 5-ter dello stesso art. 4 del  decreto-legge  n.  50
del 2017 secondo il quale la  dichiarazione  deve  essere  presentata
cumulativamente ed esclusivamente  in  via  telematica  entro  il  30
giugno dell'anno successivo a quello  in  cui  si  e'  verificato  il
presupposto impositivo, secondo le modalita'  approvate  con  decreto
del Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  concernente  il
codice dell'amministrazione digitale; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  concernente
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta
del 13 aprile 2022; 
 
                              E m a n a 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
              Approvazione del modello di dichiarazione 
 
  1. Sono  approvati  il  modello  di  dichiarazione  e  le  relative
istruzioni, allegati al presente  decreto  di  cui  ne  costituiscono
parte integrante, agli effetti dell'imposta di soggiorno disciplinata
dall'art. 4 del decreto legislativo 14  marzo  2011,  n.  23  laddove
istituita, con deliberazione  consiliare,  dai  comuni  capoluogo  di
provincia, dalle unioni di comuni nonche' dai  comuni  inclusi  negli
elenchi regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte. 
  2. Il modello di cui al comma 1 deve essere utilizzato dai  gestori
delle strutture ricettive per la dichiarazione  relativa  all'imposta
di soggiorno di cui all'art. 4 del  decreto  legislativo  n.  23  del
2011, al contributo di soggiorno previsto  a  carico  di  coloro  che
alloggiano nelle strutture  ricettive  di  Roma  Capitale  introdotto
dall'art. 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122 e dai soggetti che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero
che intervengono nel pagamento dei canoni  o  corrispettivi  relativi
alle  cosiddette  locazioni  brevi,  ai   sensi   dell'art.   4   del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n.  96  che  disciplina  i  contratti  di
locazione di immobili ad uso abitativo  di  durata  non  superiore  a
trenta giorni, ivi inclusi quelli che prevedono  la  prestazione  dei
servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati
da  persone  fisiche,  al  di  fuori  dell'esercizio   di   attivita'
d'impresa, direttamente o tramite soggetti che  esercitano  attivita'
di  intermediazione  immobiliare,  ovvero  soggetti  che   gestiscono
portali telematici, mettendo in  contatto  persone  in  cerca  di  un
immobile con persone che dispongono di unita' immobiliari da locare. 
  3. La dichiarazione deve essere  presentata,  ai  sensi  del  comma
1-ter dell'art. 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 e del  comma
5-ter dell'art. 4 del decreto-legge n. 50 del 2017 cumulativamente ed
esclusivamente  in  via  telematica  entro  il  30  giugno  dell'anno
successivo  a  quello  in  cui  si  e'  verificato   il   presupposto
impositivo. 
  4. La dichiarazione, relativa all'anno d'imposta 2020, deve  essere
presentata unitamente alla dichiarazione concernente l'anno d'imposta
2021.