La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Diritto di associazione sindacale
1. Il comma 2 dell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e'
sostituito dal seguente:
«2. In deroga al comma 1, i militari possono costituire
associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza
armata o Forza di polizia a ordinamento militare o interforze».
2. Il diritto di libera organizzazione sindacale, di cui
all'articolo 39 della Costituzione, e' esercitato dagli appartenenti
alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, con
esclusione del personale della riserva e in congedo, nel rispetto dei
doveri e dei principi previsti dall'articolo 52 della Costituzione.
3. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a
ordinamento militare non possono aderire ad associazioni
professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai
sensi dell'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo.
4. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a
ordinamento militare possono aderire a una sola associazione
professionale a carattere sindacale tra militari.
5. L'adesione alle associazioni professionali a carattere sindacale
tra militari e' libera, volontaria e individuale.
6. Non possono aderire alle associazioni di cui alla presente legge
i militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, del codice di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, limitatamente agli
allievi.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1475 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare), pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 2010, n.
106, come sostituito dalla presente legge:
«Art. 1475 (Limitazioni all'esercizio del diritto di
associazione e divieto di sciopero). - 1. Omissis.
2. In deroga al comma 1, i militari possono costituire
associazioni professionali a carattere sindacale per
singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento
militare o interforze.».
- Il testo dell'art. 39 della Costituzione e' il
seguente: «L'organizzazione sindacale e' libera. - Ai
sindacati non puo' essere imposto altro obbligo se non la
loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo
le norme di legge.
E' condizione per la registrazione che gli statuti dei
sindacati sanciscano un ordinamento interno a base
democratica.
I sindacati registrati hanno personalita' giuridica.
Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei
loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con
efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle
categorie alle quali il contratto si riferisce.».
- Il testo dell'art. 52 della Costituzione e' il
seguente: «La difesa della Patria e' sacro dovere del
cittadino.
Il servizio militare e' obbligatorio nei limiti e modi
stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la
posizione di lavoro del cittadino, ne' l'esercizio dei
diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo
spirito democratico della Repubblica.».
- Il testo dell'art. 627, comma 8, del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010 e' il seguente:
«Art. 627 (Categorie di militari e carriere). - 1. - 7.
Omissis.
8. La categoria dei militari di truppa comprende i
militari di leva, i volontari in ferma prefissata, gli
allievi carabinieri, gli allievi finanzieri, gli allievi
delle scuole militari, gli allievi marescialli in ferma,
gli allievi ufficiali in ferma prefissata e gli allievi
ufficiali delle accademie militari.
9. Omissis.».