IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni  in  materia
di accertamento delle imposte sui redditi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, e successive modificazioni, recante disposizioni  in  materia
di imposta sul valore aggiunto; 
  Visto il testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha  istituito   il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,
attribuendogli le funzioni dei Ministeri del Tesoro, del  bilancio  e
della programmazione economica e delle finanze; 
  Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e
successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  16
novembre  2007,  che  ha  approvato  la   tabella   ATECO   2007   di
classificazione delle attivita' economiche  da  indicare  in  atti  e
dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate; 
  Visto l'art. 1 del  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 11 febbraio 2008, che ha definito i criteri  di  applicazione
degli studi di settore per le imprese multiattivita'; 
  Visto l'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, recante il  regime  fiscale  di  vantaggio  per  l'imprenditoria
giovanile e lavoratori in mobilita'; 
  Visto l'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014,  n.
190, e successive modificazioni, che ha previsto il regime forfetario
agevolato; 
  Visto l'art.  9-bis  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con
cui sono istituiti gli indici sintetici di affidabilita' fiscale  per
gli esercenti attivita' di impresa, arti o professioni; 
  Visto il comma 2 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile  2017,
n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede  che
gli indici sintetici di  affidabilita'  fiscale  sono  approvati  con
decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  entro  il  31
dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati; 
  Visto il comma 3 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile  2017,
n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che individua le
fonti informative necessarie all'acquisizione dei dati  rilevanti  ai
fini della progettazione, della realizzazione,  della  costruzione  e
dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale; 
  Visto il comma 7 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile  2017,
n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede  che
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere
previste ulteriori ipotesi di  esclusione  dell'applicabilita'  degli
indici per determinate tipologie di contribuenti; 
  Visto il comma 8 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile  2017,
n. 50, convertito dalla legge 21 giugno  2017,  n.  96,  che  prevede
l'istituzione di una Commissione di esperti che e' sentita nella fase
di elaborazione e, prima dell'approvazione e della  pubblicazione  di
ciascun indice, esprime il proprio parere sull'idoneita' dello stesso
a rappresentare la realta' cui si riferisce nonche'  sulle  attivita'
economiche per le quali devono essere elaborati gli indici; 
  Visto l'art. 80 del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n.  117,
come modificato dall'art. 24 del decreto  legislativo  del  3  agosto
2018, n. 105 che ha disposto che  gli  enti  del  Terzo  settore  non
commerciali che optano per la determinazione forfetaria  del  reddito
di  impresa  ai  sensi   del   medesimo   art.   80,   sono   esclusi
dall'applicazione degli indici sintetici  di  affidabilita'  fiscale,
previsti dall'art. 9-bis del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; 
  Visto l'art. 86 del decreto legislativo del 3 luglio 2017,  n.  117
come modificato dall'art. 29 del decreto  legislativo  del  3  agosto
2018, n. 105 che ha disposto che le organizzazioni di volontariato  e
le associazioni  di  promozione  sociale,  che  applicano  il  regime
forfetario   ai   sensi   del   medesimo   art.   86   sono   escluse
dall'applicazione degli indici sintetici  di  affidabilita'  fiscale,
previsti dall'art. 9-bis del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; 
  Visto l'art. 18 del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n.  112,
come modificato dall'art. 7 del decreto  legislativo  del  20  luglio
2018, n. 95, che ha disposto che alle imprese sociali non si  applica
la disciplina prevista per le societa'  di  cui  all'art.  9-bis  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  25
giugno 2019, come modificato con successivo  decreto  del  13  agosto
2020, che ha istituito la Commissione di esperti  prevista  dall'art.
9-bis, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50,  convertito
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; 
  Visto  l'art.  148  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
concernente le modifiche alla disciplina degli  indici  sintetici  di
affidabilita' fiscale; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  31
gennaio 2022 concernente l'individuazione dei dati rilevanti ai  fini
dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale per
il periodo  d'imposta  2022,  l'approvazione  di  centosettantacinque
modelli  per  la   comunicazione   dei   dati   rilevanti   ai   fini
dell'applicazione  degli  stessi,  da  utilizzare  per   il   periodo
d'imposta 2021, l'individuazione delle modalita'  per  l'acquisizione
degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici
sintetici di affidabilita' fiscale per il periodo d'imposta 2021 e il
programma delle elaborazioni degli indici sintetici di  affidabilita'
fiscale applicabili a partire dal periodo d'imposta 2022; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  2
febbraio 2021 di approvazione degli indici sintetici di affidabilita'
fiscale   relativi   ad    attivita'    economiche    dei    comparti
dell'agricoltura, delle manifatture, dei  servizi,  del  commercio  e
delle attivita' professionali e di approvazione delle territorialita'
specifiche; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  21
marzo 2022 di approvazione degli indici  sintetici  di  affidabilita'
fiscale  relativi  ad  attivita'  economiche   dei   comparti   delle
manifatture,  dei  servizi,   del   commercio   e   delle   attivita'
professionali e di approvazione delle territorialita' specifiche; 
  Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 7
aprile 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                    Approvazione delle modifiche 
           agli indici sintetici di affidabilita' fiscale 
 
  1.  Sono  approvate,  in  base  all'art.  9-bis,   comma   2,   del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le modifiche agli indici sintetici
di affidabilita' fiscale  approvati  con  i  decreti  ministeriali  2
febbraio 2021 e 21 marzo 2022, indicate nei successivi articoli. 
  2.  Le  risultanze  dell'applicazione  degli  indici  sintetici  di
affidabilita' fiscale, integrati con le modifiche  approvate  con  il
presente decreto, determinate anche a seguito della dichiarazione  di
ulteriori componenti positivi di reddito per migliorare il profilo di
affidabilita', rilevano ai fini dell'accesso al  regime  premiale  di
cui al comma 11 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.
50, e delle attivita' di analisi del rischio di evasione fiscale,  di
cui al successivo comma 14 del medesimo art. 9-bis.