Estratto determina AAM/PPA n. 368/2022 del 4 maggio 2022 
 
    Si  autorizzano  le   seguenti   variazioni,   relativamente   al
medicinale FLUIMUCIL ANTIBIOTICO: 
      tipo II, B.II.a.3 - modifiche nella  composizione  (eccipienti)
del prodotto finito; b) altri eccipienti; 2. modifiche qualitative  o
quantitative di uno o  piu'  eccipienti  tali  da  avere  un  impatto
significativo  sulla  sicurezza,  la  qualita'  o   l'efficacia   del
medicinale; 
      tipo IB, B.II.b.3 - modifica nel procedimento di  fabbricazione
del prodotto finito; a) compreso un  prodotto  intermedio  utilizzato
per la fabbricazione del prodotto finito; 
      tipo  IB,  B.II.b.5 -  modifica  delle  prove   in   corso   di
fabbricazione o dei limiti applicati  durante  la  fabbricazione  del
prodotto finito; z) altra variazione; 
      tipo IB, B.II.d.1 - modifica dei parametri di specifica e/o dei
limiti del prodotto finito; z) altra variazione; 
      tipo IB, B.II.b.3 - modifica nel procedimento di  fabbricazione
del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio  utilizzato  per
la fabbricazione del prodotto finito; z) altra variazione; 
      tipo II, B.II.d.1 - modifica dei parametri di specifica e/o dei
limiti del prodotto finito; e) modifica al di  fuori  dei  limiti  di
specifica approvati per un parametro; 
      tipo  II,  B.II.b.4 -  modifica  della  dimensione  del   lotto
(comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto  finito;
d) La modifica riguarda tutte le altre forme farmaceutiche fabbricate
secondo procedimenti di fabbricazione complessi; 
      tipo IB, B.II.b.3 - modifica nel procedimento di  fabbricazione
del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio  utilizzato  per
la  fabbricazione  del  prodotto  finito;  a)  modifica  minore   nel
procedimento di fabbricazione; 
      tipo IB, B.II.b.3 - modifica nel procedimento di  fabbricazione
del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio  utilizzato  per
la  fabbricazione  del  prodotto  finito;  a)  modifica  minore   nel
procedimento di fabbricazione; 
      tipo  IA,  B.II.b.5  -  modifica  delle  prove  in   corso   di
fabbricazione o dei limiti applicati  durante  la  fabbricazione  del
prodotto  finito;  c)  soppressione  di  una  prova   in   corso   di
fabbricazione non significativa; 
      tipo  IA,  B.II.b.5 -  modifica  delle  prove   in   corso   di
fabbricazione o dei limiti applicati  durante  la  fabbricazione  del
prodotto finito; b)  aggiunta  di  nuove  prove  e  di  nuovi  limiti
«controllo dell'aspetto della soluzione» prima della filtrazione; 
      tipo  IA,  B.II.b.5  -  modifica  delle  prove  in   corso   di
fabbricazione o dei limiti applicati  durante  la  fabbricazione  del
prodotto  finito;  c)  soppressione  di  una  prova   in   corso   di
fabbricazione non significativa; 
      tipo  IA,  B.II.b.5  -  modifica  delle  prove  in   corso   di
fabbricazione o dei limiti applicati  durante  la  fabbricazione  del
prodotto  finito;  c)  soppressione  di  una  prova   in   corso   di
fabbricazione non significativa; 
      tipo IA,  B.III.2  -  modifica  al  fine  di  conformarsi  alla
farmacopea europea o alla farmacopea nazionale di uno  Stato  membro;
b)  modifica  al  fine  di  conformarsi  ad  un  aggiornamento  della
monografia applicabile della farmacopea europea  o  della  farmacopea
nazionale di uno Stato membro; 
      tipo IA,  B.III.2  -  modifica  al  fine  di  conformarsi  alla
farmacopea europea o alla farmacopea nazionale di uno  Stato  membro;
b)  modifica  al  fine  di  conformarsi  ad  un  aggiornamento  della
monografia applicabile della farmacopea europea  o  della  farmacopea
nazionale di uno Stato membro; 
      tipo IA, B.II.d.1 - modifica dei parametri di specifica e/o dei
limiti del prodotto finito; c) aggiunta  di  un  nuovo  parametro  di
specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova; 
      tipo IA, B.II.d.1 - modifica dei parametri di specifica e/o dei
limiti del prodotto finito; c) aggiunta  di  un  nuovo  parametro  di
specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova; 
      tipo IB, B.II.d.1 - modifica dei parametri di specifica e/o dei
limiti del prodotto finito; c) aggiunta  di  un  nuovo  parametro  di
specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova; 
      tipo IB, B.II.d.1 - modifica dei parametri di specifica e/o dei
limiti del prodotto finito; z) altra variazione; 
      tipo IB, B.II.d.2 -  modifica  della  procedura  di  prova  del
prodotto finito;  d)  altre  modifiche  di  una  procedura  di  prova
(comprese sostituzioni o aggiunte); 
      tipo IB, B.II.d.2 -  modifica  della  procedura  di  prova  del
prodotto finito;  d)  altre  modifiche  di  una  procedura  di  prova
(comprese sostituzioni o aggiunte); 
      tipo IB, n. 5, B.II.d.2 - modifica della procedura di prova del
prodotto finito;  e)  aggiornamento  della  procedura  di  prova  per
renderla  conforme  alla   monografia   generale   aggiornata   della
farmacopea europea; 
      tipo IA, B.II.d.2 -  modifica  della  procedura  di  prova  del
prodotto finito; a)  Modifiche  minori  ad  una  procedura  di  prova
approvata; 
      tipo IA, B.II.e.1 - modifica del confezionamento  primario  del
prodotto finito; a) Composizione qualitativa e quantitativa; 1. forme
farmaceutiche solide; 
      tipo IAIN, B.II.f.1 - modifica della durata di conservazione  o
delle condizioni di stoccaggio  del  prodotto  finito;  a)  riduzione
della durata di conservazione del  prodotto  finito;  1.  Cosi'  come
confezionato per la vendita: 
        riduzione  della   shelf   life   da   «trentasei   mesi»   a
«ventiquattro mesi»; 
      tipo IB, B.II.f.1 - modifica della durata  di  conservazione  o
delle condizioni di stoccaggio  del  prodotto  finito;  d)  modifiche
delle condizioni di stoccaggio del prodotto  finito  o  del  prodotto
diluito/ricostituito: 
        riduzione delle condizioni di conservazione: 
          da  «questo  medicinale  non  richiede  alcuna   condizione
particolare  di  conservazione»  e  per  la  soluzione   ricostituita
«validita' 24 h, conservare in luogo fresco» 
          a «non conservare a temperatura superiore a 30°C» e per  la
soluzione ricostituita «validita' 24  h,  conservare  in  frigorifero
(2-8 °C)»; 
      tipo  IB,  B.II.b.4  -  modifica  della  dimensione  del  lotto
(comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto  finito;
a) sino a 10 volte superiore alla dimensione  attuale  approvata  del
lotto per la fiala solvente; 
      tipo IB, B.II.b.3 - modifica nel procedimento di  fabbricazione
del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio  utilizzato  per
la fabbricazione del prodotto finito; z) altra variazione; 
      tipo IB, B.II.b.3 - modifica nel procedimento di  fabbricazione
del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio  utilizzato  per
la  fabbricazione  del  prodotto  finito;  a)  modifica  minore   nel
procedimento di fabbricazione; 
      tipo  IB,  B.II.b.5  -  modifica  delle  prove  in   corso   di
fabbricazione o dei limiti applicati  durante  la  fabbricazione  del
prodotto finito; z) altra variazione; 
      tipo  IA,  B.II.b.5 -  modifica  delle  prove   in   corso   di
fabbricazione o dei limiti applicati  durante  la  fabbricazione  del
prodotto  finito;  c)  Soppressione  di  una  prova   in   corso   di
fabbricazione non significativa; 
      tipo IA,  B.III.2  -  modifica  al  fine  di  conformarsi  alla
farmacopea europea o alla farmacopea nazionale di uno  Stato  membro;
b)  modifica  al  fine  di  conformarsi  ad  un  aggiornamento  della
monografia applicabile della farmacopea europea  o  della  farmacopea
nazionale di uno Stato membro; 
      tipo IAIN, B.II.d.1 - modifica dei parametri di  specifica  e/o
dei limiti del prodotto finito; h)  aggiornamento  del  fascicolo  al
fine di conformarsi alle  disposizioni  di  una  monografia  generale
aggiornata della farmacopea europea per il  prodotto  finito  per  la
fiala solvente; 
      tipo IA, n.2, B.II.d.2 - modifica della procedura di prova  del
prodotto finito;  e)  Aggiornamento  della  procedura  di  prova  per
renderla  conforme  alla   monografia   generale   aggiornata   della
farmacopea europea. 
    Si  modificano   altresi'   gli   stampati,   a   seguito   delle
sopraelencate variazioni, paragrafi 2, 6.1, 6.3 e 6.4  del  riassunto
delle caratteristiche del prodotto  e  corrispondenti  paragrafi  del
foglio illustrativo e delle etichette. 
    Confezioni A.I.C. numeri: 
      020660015 - «250 mg/2,5 ml polvere e solvente per soluzione per
nebulizzatore e per instillazione endotracheobronchiale» 1 flacone  +
1 fiala solvente da 2,5 ml; 
      020660027 - «250 mg/2,5 ml polvere e solvente per soluzione per
nebulizzatore e per instillazione endotracheobronchiale» 3 flaconi  +
3 fiale solvente da 2,5 ml. 
    Gli stampati corretti ed approvati sono  allegati  alla  presente
determina. 
    Codice pratica: VN2/2021/102. 
    Titolare A.I.C.: Zambon Italia S.r.l. (codice SIS 0689), con sede
legale e domicilio fiscale in via Lillo del Duca,  10,  20091  Bresso
(MI), Italia. 
 
                              Stampati 
 
    1. Il titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente determina, al riassunto  delle  caratteristiche
del prodotto; entro e non oltre i sei mesi  dalla  medesima  data  al
foglio illustrativo e all'etichettatura. 
    2. In  ottemperanza  all'art.  80,  commi  1  e  3,  del  decreto
legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, il foglio illustrativo e  le  etichette  devono  essere
redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente  ai  medicinali   in
commercio nella Provincia di Bolzano, anche  in  lingua  tedesca.  Il
titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare  di
lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e  tenere
a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca  e/o
in altra lingua estera. In caso di  inosservanza  delle  disposizioni
sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni
di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Smaltimento scorte 
 
    I lotti gia' prodotti, non  possono  piu'  essere  dispensati  al
pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo  a  quello
della pubblicazione della presente determina nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Il titolare dell'A.I.C.  ha  l'obbligo  di
ritirare nell'arco di  tale  periodo  i  lotti  che  progressivamente
arriveranno al termine del periodo di validita'. 
    Trascorso il suddetto termine le confezioni che  non  rechino  le
modifiche indicate dalla presente determina non potranno piu'  essere
dispensate al pubblico e,  conseguentemente,  andranno  ritirate  dal
commercio. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.