IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
  Vista la legge 7 novembre 1977, n.  883,  che  recepisce  l'Accordo
relativo al programma internazionale per l'energia firmato  a  Parigi
il   18   novembre   1974,   da   realizzare   attraverso   l'Agenzia
internazionale per l'energia (AIE); 
  Vista la direttiva comunitaria 2009/119/CE del  14  settembre  2009
che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello
minimo di scorte di petrolio greggio e/o di  prodotti  petroliferi  e
abroga le direttive 73/238/CEE  e  2006/67/CE  nonche'  la  decisione
68/416/CEE, con effetto al 31 dicembre 2012; 
  Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che attua la
citata direttiva 2009/119/CE e, in particolare, l'art. 3, comma 1, il
quale dispone che le scorte petrolifere di sicurezza e specifiche del
Paese siano determinate annualmente con decreto  del  Ministro  della
transizione ecologica, da pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  e  nel  sito  internet  del   Ministero   della
transizione ecologica; 
  Vista  la  legge  29  luglio  2015,  n.   115,   Disposizioni   per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2014, e, in particolare, l'art. 25
che prevede la  possibilita'  di  ampliare  la  tenuta  delle  scorte
all'estero  anche   per   le   scorte   specifiche   non   attribuite
all'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT); 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  4  luglio
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2019, n.  214,
di attuazione della direttiva  di  esecuzione  (UE)  2018/1581  della
Commissione del  19  ottobre  2018,  recante  modifica  della  citata
direttiva 2009/119/CE per quanto riguarda i metodi di  calcolo  degli
obblighi di stoccaggio, che, all'art. 1, punto 2, modifica l'art.  3,
comma 6, del predetto decreto legislativo 31 dicembre 2012,  n.  249,
stabilendo che «in deroga ai commi 4 e 5, le medie giornaliere  delle
importazioni nette e del consumo interno di cui ai citati commi  sono
determinate, per quanto  riguarda  il  periodo  compreso  tra  il  1°
gennaio e il 30 giugno di ciascun anno, sulla base  dei  quantitativi
importati o consumati nel corso del penultimo anno precedente  l'anno
in questione.»; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n.  55,  che  all'art.  2,
comma 2, ha previsto tra i compiti del  Ministero  della  transizione
ecologica quelli della «gestione  delle  scorte  energetiche  nonche'
predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica»; 
  Visto il decreto del Ministro della transizione  ecologica  del  16
marzo 2021, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 26 marzo 2021, n. 74, di determinazione dei quantitativi
complessivi delle  scorte  di  sicurezza  e  specifiche  di  petrolio
greggio e/o di prodotti petroliferi per l'anno scorta 2021; 
  Visto l'art. 31-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  transizione  ecologica  11
gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15  febbraio  2022,
n. 38, recante «Semplificazione del sistema di tenuta delle scorte di
sicurezza petrolifere»; 
  Visti i decreti del Ministro della transizione ecologica n. 112 del
15 marzo 2022 e n. 160 del 20 aprile 2022, entrambi di  riduzione  in
via temporanea della misura delle scorte di  sicurezza  dei  prodotti
petroliferi a carico dei soggetti che immettono al  consumo  prodotti
petroliferi ai sensi dell'art. 3, comma  7,  del  richiamato  decreto
legislativo n. 249 del 2012; 
  Visto il citato decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  4
luglio 2019 che, all'art. 1,  punto  8,  modifica  l'allegato  I  del
decreto legislativo n. 249 del 2012, stabilendo che  per  il  calcolo
dell'equivalente in petrolio greggio delle importazioni  di  prodotti
petroliferi,  ci  si  avvale  del  metodo  che  dalla   somma   delle
importazioni nette di petrolio  greggio,  liquidi  da  gas  naturale,
prodotti base di  raffineria  e  altri  idrocarburi,  quali  definiti
nell'allegato A, capitolo 3.4, del  regolamento  (CE)  n.  1099/2008,
come modificato dal regolamento (UE) n. 2017/2010  della  Commissione
del  7  novembre  2017,  adattata  per  tenere  conto  di   eventuali
variazioni delle scorte, viene dedotta a scelta  dello  Stato  membro
dell'Unione europea una delle tre cifre seguenti: a) 4%; b) il  tasso
medio di resa della nafta; c) il consumo netto effettivo di nafta; 
  Considerato  che  dall'applicazione  delle  tre  diverse  deduzioni
citate  si  ottengono  i  seguenti  valori  di  novanta   giorni   di
importazioni giornaliere nette: 
    a) 10.187.666 tep; 
    b) 9.902.861 tep; 
    c) 9.753.400 tep; 
  Considerata l'opportunita' di adottare il metodo piu' favorevole di
deduzione, che per l'anno 2021 risulta essere  il  consumo  effettivo
netto di nafta, si e' calcolato che le importazioni nette dell'Italia
dell'anno 2021 sono  pari  a  39.555.454  tonnellate  equivalenti  di
petrolio,  di  seguito  denominate  tep,   di   cui   9.753.400   tep
corrispondono a novanta  giorni  di  importazioni  nette  giornaliere
medie; 
  Considerato che tale metodo consente in  ogni  caso  di  rispettare
anche gli obblighi di scorte obbligatorie derivanti dall'appartenenza
all'Agenzia internazionale per l'energia (AIE); 
  Vista la comunicazione dell'Agenzia  internazionale  per  l'energia
(A.I.E.)  del  15  febbraio  2022  che  riporta  i   consumi   finali
dell'Italia dell'anno 2021, pari a 50.978.000 tep, di  cui  7.828.702
tep corrispondono a sessantuno giorni di consumo nazionale; 
  Visto il documento applicativo  scorte  petrolifere  -  Regolamento
versione  1.2  del  maggio  2013,  pubblicato   nel   sito   internet
dell'OCSIT, che disciplina lo scambio di informazioni e comunicazioni
tra  il  Ministero  della  transizione  ecologica  e  gli   operatori
economici mediante la piattaforma  informatica  realizzata  ai  sensi
dell'art. 12, comma 3 del piu' volte citato  decreto  legislativo  n.
249 del 2012; 
  Considerato che tale  piattaforma  informatica  e'  operativa,  per
conto del Ministero della transizione  ecologica  -  DGIS,  sul  sito
internet  dell'Organismo  centrale  di  stoccaggio  italiano  (OCSIT)
all'indirizzo https://mite.ocsit.it/scorte/ 
  Ritenuta la  necessita'  di  procedere  alla  determinazione  delle
scorte petrolifere di sicurezza e specifiche per il corrente anno  ed
all'imposizione dell'obbligo ai soggetti ad  esso  tenuti  in  virtu'
della normativa in premessa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Determinazione dei quantitativi complessivi delle scorte di sicurezza
  e specifiche di petrolio greggio e/o di  prodotti  petroliferi  per
  l'anno scorta 2022 
 
  1. L'anno scorta 2022 inizia il 1° luglio 2022 e termina alla  data
di  inizio  del  successivo  anno  scorta  individuata  dal   decreto
ministeriale che stabilisce l'imposizione degli  obblighi  di  scorta
per l'anno scorta 2023. 
  2. In base alle metodologie di cui agli allegati I e II del decreto
legislativo n. 249 del 2012, come modificato dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico 4  luglio  2019,  con  riferimento  all'anno
2021, il valore. di novanta giorni di importazioni nette  giornaliere
medie corrisponde a 9.753.400 tep e il valore di sessantuno giorni di
consumo interno giornaliero medio corrisponde  a  7.828.702  tep,  in
forza dell'art. 3, comma 3, del medesimo decreto legislativo  n.  249
del 2012, che dispone che il livello di scorte di sicurezza  equivale
al quantitativo maggiore tra quello corrispondente a  novanta  giorni
di importazioni nette giornaliere medie  o  a  sessantuno  giorni  di
consumo interno giornaliero medio, le scorte per l'anno scorta  2022,
da costituire e mantenere stoccate, sono calcolate sulla  base  delle
importazioni nette giornaliere medie. 
  3. Utilizzando il metodo riportato nell'allegato III.2 del  decreto
legislativo n. 249 del 2012,  e  tenuto  conto  della  necessita'  di
raggiungere  i  livelli  di  scorta   fissati   a   capo   all'Italia
dall'Agenzia internazionale per  l'energia,  ai  sensi  dell'art.  4,
comma 4, del medesimo decreto legislativo, si  riportano  i  seguenti
valori  necessari  a  determinare  la  ripartizione  dell'obbligo  di
mantenimento delle scorte di sicurezza e specifiche  tra  i  soggetti
obbligati  di  cui  all'art.  3,  comma  7   dello   stesso   decreto
legislativo, di seguito denominati soggetti obbligati: 
    a) l'ammontare complessivo di scorte  di  sicurezza  di  petrolio
greggio e/o di prodotti  petroliferi,  valore  a),  da  costituire  e
mantenere stoccato per l'Italia, per l'anno  scorta  2022,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 1 del decreto legislativo  31  dicembre  2012,  n.
249, e'  determinato  in  complessive  9.753.400  tep  equivalenti  a
novanta giorni di importazioni nette  giornaliere  medie  dell'Italia
nell'anno 2021; 
    b) sulla base delle  dichiarazioni  effettuate  dai  titolari  di
depositi fiscali di prodotti energetici, a norma dell'art. 3, comma 8
e dell'art. 7, comma 6, del medesimo decreto legislativo, utilizzando
le metodologie ed i coefficienti riportati nell'allegato III.1  dello
stesso decreto legislativo, come modificato dal decreto del  Ministro
dello sviluppo economico 4  luglio  2019,  il  valore  dell'aggregato
totale Italia di immesso in consumo dei prodotti soggetti all'obbligo
di cui all'art. 3, comma 7,  dello  stesso  decreto  legislativo,  di
seguito denominati  prodotti  soggetti  all'obbligo,  valore  b),  e'
determinato in 40.414.919 tep; 
    c) l'obbligo in scorta da costituire e detenere per ogni  tep  di
immesso in consumo dei prodotti soggetti all'obbligo, valore c),  che
ogni soggetto obbligato ha l'onere di detenere per l'anno scorta 2022
e' determinato pari a 0,2537. 
  4. La contabilizzazione del livello delle  scorte  complessivamente
detenuto per l'anno scorta 2022 e' effettuata con il metodo riportato
nell'allegato III.1 lettera a) del decreto  legislativo  n.  249  del
2012,  come  modificato  dal  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 4 luglio 2019, includendo tutte le altre scorte di prodotti
petroliferi  identificati  nell'allegato   A,   capitolo   3.4,   del
regolamento (CE) n. 1099/2008 e  successive  modifiche,  stabilendone
l'equivalente in petrolio greggio moltiplicando i quantitativi per il
fattore 1,065. 
  5. Sulla  base  delle  dichiarazioni  effettuate  dai  titolari  di
depositi fiscali di prodotti energetici,  si  rileva  che  il  totale
dell'immesso in  consumo  comprensivo  del  GPL  e  dei  quantitativi
ricadenti in franchigia e  quindi  esclusi  dall'obbligo  di  scorta,
nell'anno 2021 e' stato pari a 41.313.555 tonnellate.