IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' 
                            E LA FAMIGLIA 
 
  Vista la legge 23  agosto  1988,  n.  400  recante  la  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303  recante
«Ordinamento delle Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
novembre  2010  recante  «Disciplina  dell'autonomia  finanziaria   e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012 recante  «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri» ed, in particolare, l'art. 16,
comma 1, che stabilisce che il Dipartimento per le pari  opportunita'
e'  la  struttura  che  opera  nell'area  funzionale  inerente   alla
promozione ed al coordinamento  delle  politiche  dei  diritti  della
persona, delle pari opportunita' e della parita' di trattamento e  di
rimozione di ogni forma e causa di discriminazione, di prevenzione  e
contrasto  della  violenza  sessuale  e  di  genere  e   degli   atti
persecutori, della tratta e dello sfruttamento  degli  esseri  umani,
nonche'  delle  mutilazioni  genitali  femminili  e  delle   pratiche
dannose; 
  Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri  con  delega  alle  pari  opportunita'  dell'8
aprile 2019 concernente la riorganizzazione del Dipartimento  per  le
pari opportunita', con efficacia a decorrere dall'8 maggio 2019; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  12  febbraio
2021, con il quale  la  prof.ssa  Elena  Bonetti  e'  stata  nominata
Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  13
febbraio 2021, con il quale alla  prof.ssa  Elena  Bonetti  e'  stato
conferito l'incarico di  Ministro  per  le  pari  opportunita'  e  la
famiglia; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  15
marzo 2021, con il quale al Ministro per le pari  opportunita'  e  la
famiglia, prof.ssa Elena  Bonetti,  sono  delegate  le  funzioni  del
Presidente  del  Consiglio  dei   ministri   in   materia   di   pari
opportunita', famiglia e adozioni, infanzia  e  adolescenza,  ed,  in
particolare, l'art. 5, comma 1, lettera a), ai  sensi  del  quale  il
Ministro Bonetti, nelle  materie  oggetto  di  predetto  decreto,  e'
delegato a nominare esperti e  consulenti;  a  costituire  organi  di
studio, commissioni e gruppi di lavoro; 
  Vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e  la
lotta contro la violenza nei confronti  delle  donne  e  la  violenza
domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e  ratificata  ai  sensi
della legge 27 giugno 2013, n. 77; 
  Vista la comunicazione  del  5  marzo  2020  della  Commissione  al
Parlamento europeo al Consiglio,  al  Comitato  economico  e  sociale
europeo e al Comitato delle regioni su  «Un'unione  dell'uguaglianza:
la strategia per la parita' di genere 2020-2025», che  include  anche
la tematica della violenza di genere e contro le donne; 
  Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante «Disposizioni
urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza  di
genere, nonche' in tema di protezione civile  e  di  commissariamento
delle  province»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15
ottobre 2013, n. 119 e, in particolare, l'art. 5  concernente  «Piano
strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle  donne  e
la violenza domestica»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2021, n.  234  (legge  di  bilancio  per
l'anno 2022) ed in particolare l'art. 1, comma 149, che ha modificato
l'art. 5 del sopracitato decreto-legge n. 93/2013; 
  Visto l'art. 5, comma 1, del  suddetto  decreto-legge  n.  93/2013,
cosi' come modificato dall'art. 1 comma 149 della legge n.  234/2021,
che  prevede  che  l'Autorita'  politica   delegata   per   le   pari
opportunita'  elabori,  con  il  contributo   delle   amministrazioni
interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro
la violenza e dei centri antiviolenza, e adotti, previa  acquisizione
del parere della Conferenza unificata, un Piano strategico  nazionale
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica,
con cadenza almeno triennale, in sinergia  con  gli  obiettivi  della
convenzione del Consiglio  d'Europa  sulla  prevenzione  e  la  lotta
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica,
fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata ai sensi  della  legge
27 giugno 2013, n. 77; 
  Visto altresi' l'art. 5, comma 2-bis del decreto-legge n.  93/2013,
introdotto dall'art. 1 comma 149 della legge n. 234/2021, che prevede
che al fine di definire un  sistema  strutturato  di  governance  del
Piano tra tutti i  livelli  di  Governo,  sono  istituiti  presso  il
Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del  Consiglio
dei  ministri  una  Cabina  di   regia   interistituzionale   ed   un
osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne  e
sulla violenza domestica, la cui composizione, il funzionamento  e  i
compiti sono disciplinati con uno o piu' decreti del  Presidente  del
Consiglio dei ministri o dell'autorita' politica delegata per le pari
opportunita'; 
  Visto infine, l'art. 5 comma 3, del decreto-legge n. 93/2013, cosi'
come modificato dalla legge n.  234/2021,  che  prevede  che  per  il
finanziamento del piano di cui al comma 1, il Fondo per le  politiche
relative ai diritti e alle pari  opportunita'  di  cui  all'art.  19,
comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato  di
5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022; 
  Vista la «Strategia nazionale per la parita' di genere  2021-2026»,
presentata in data 5  agosto  2021  al  Consiglio  dei  ministri  dal
Ministro per le pari opportunita' e la famiglia,  previa  informativa
in  sede  di  Conferenza  unificata  in  data  29  luglio  2021,  che
costituisce una delle linee di impegno del  Governo,  anche  ai  fini
dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 
  Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile  contro
le donne 2021-2023, presentato al Consiglio dei ministri in  data  18
novembre 2021 dal Ministro per le pari opportunita'  e  la  famiglia,
previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza  unificata
in data 3 novembre 2021; 
  Ritenuto  pertanto  necessario  provvedere,  ai  sensi  del   sopra
richiamato art. 5, comma  2-bis,  del  decreto-legge  n.  93/2013,  a
disciplinare la composizione, il  funzionamento  e  i  compiti  della
Cabina di regia interistituzionale sul fenomeno  della  violenza  nei
confronti delle donne e sulla violenza domestica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Istituzione della Cabina di  regia  interistituzionale  sul  fenomeno
  della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica 
 
  1. E' costituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento  per  le  pari  opportunita',   la   Cabina   di   regia
interistituzionale sul fenomeno della violenza  nei  confronti  delle
donne e sulla violenza domestica (di seguito «Cabina di  regia»),  ai
sensi dell'art. 5, comma 2-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013,  n.
93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  ottobre  2013,  n.
119.