IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,
a norma dell'articolo 2 della legge 30  settembre  2004,  n.  252»  e
successive  modificazioni,  e,  in   particolare,   l'articolo   173,
disciplinante l'accesso mediante concorso pubblico, per  esami,  alla
qualifica di vice direttore tecnico-scientifico del  Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco; 
  Considerato che, a norma del comma 6 del suddetto articolo 173  del
decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.  217,  con  regolamento  del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove
di esame, le categorie dei titoli valutabili, a parita' di punteggio,
ai fini della formazione della  graduatoria,  la  composizione  della
commissione  esaminatrice  e  i  criteri  per  la  formazione   della
graduatoria finale; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64, che
disciplina il  sistema  pubblico  per  la  gestione  delle  identita'
digitali e le modalita' di accesso ai servizi erogati in  rete  dalle
pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487, concernente il  «Regolamento  recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  16
marzo  2007,  recante  «Determinazione   delle   classi   di   laurea
magistrale», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 157 del 9 luglio 2007; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca del 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni  tra  diplomi
di lauree di  vecchio  ordinamento,  lauree  specialistiche  (LS)  ex
decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n.  270/2004,
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  233  del  7  ottobre
2009; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166,
concernente il «Regolamento recante requisiti  di  idoneita'  fisica,
psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e  alle
procedure selettive di accesso  ai  ruoli  del  personale  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n. 167,
concernente il «Regolamento recante norme  per  l'individuazione  dei
limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure
selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  16  dicembre  2019,
recante «Individuazione dei  titoli  di  studio  per  l'accesso  alle
qualifiche iniziali dei  ruoli  del  personale  direttivo  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, di  cui  al  Titolo  II  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento dei  vigili  del  fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile 10 settembre 2020, con il
quale, ai sensi dell'articolo 172 del decreto legislativo 13  ottobre
2005, n. 217, e' stata individuata  la  materia  della  fisica  quale
ulteriore disciplina di interesse del Corpo nazionale dei vigili  del
fuoco afferente all'ambito professionale tecnico-scientifico; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 22 settembre  2020,  che
apporta  modifiche  all'articolo   3   del   decreto   del   Ministro
dell'interno 16 dicembre 2019, individuando, ai  sensi  dell'articolo
172 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la classe  delle
lauree magistrali in fisica  (LM-17)  per  l'accesso  alla  qualifica
iniziale  del  ruolo  dei  direttivi  tecnico-scientifici  del  Corpo
nazionale dei vigili del  fuoco,  ad  integrazione  delle  classi  di
laurea magistrale ad indirizzo tecnico-scientifico ivi previste nelle
materie   delle    scienze    biologiche,    chimiche,    geologiche,
agro-forestali e psicologiche; 
  Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali,  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 7  maggio  2008,  recante
«Recepimento dell'accordo  sindacale  integrativo  per  il  personale
direttivo e dirigente del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  168
del 19 luglio 2008; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 dicembre 2021; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
riscontrata con nota n. 2360 del 7 marzo 2022  del  Dipartimento  per
gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei
ministri; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
              Modalita' di accesso e bando di concorso 
 
  1. L'accesso alla qualifica di vice  direttore  tecnico-scientifico
del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,  di  seguito  denominato
«Corpo nazionale», ai sensi dell'articolo 173 del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n.  217,  avviene  mediante  concorso  pubblico  per
esami. 
  2. Il bando di concorso  e'  adottato  con  decreto  del  Capo  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile, di seguito  denominato  «Dipartimento»,  e  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  3. Il bando di concorso indica il  numero  di  posti  attribuito  a
ciascun  ambito  professionale  tecnico-scientifico  che  si  intende
attivare, assicurando l'assunzione di almeno una unita' di  personale
per ciascun  ambito  tra  quelli  individuati  nell'allegato  1,  che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
  4. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso
dei requisiti di cui all'articolo  173  del  decreto  legislativo  13
ottobre 2005, n. 217, fermi restando  i  requisiti  previsti  per  le
categorie riservatarie di cui all'articolo 173, comma 3, del medesimo
decreto legislativo. 
  5. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla
procedura concorsuale e' effettuata, ai fini della  presentazione  in
via telematica della domanda  di  partecipazione,  in  conformita'  a
quanto  disposto  dall'articolo  64,  comma  2-quater,  del   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il comma 3 dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
          1988 - supplemento ordinario n. 86: 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  173  del  decreto
          legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217  (Ordinamento  del
          personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a  norma
          dell'articolo 2 della legge 30  settembre  2004,  n.  252),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del  25  ottobre
          2005 - supplemento ordinario n. 170: 
                «Art.   173   (Accesso   al   ruolo   dei   direttivi
          tecnico-scientifici). - 1. L'accesso alla qualifica di vice
          direttore  tecnico-scientifico  avviene  mediante  concorso
          pubblico per esami, consistenti in almeno due prove scritte
          e una prova orale, con facolta' di far precedere  le  prove
          di esame da  forme  di  preselezione,  il  cui  superamento
          costituisce  requisito   essenziale   per   la   successiva
          partecipazione al concorso medesimo.  Al  concorso  possono
          partecipare i cittadini italiani in possesso  dei  seguenti
          requisiti: 
                  a) godimento dei diritti politici; 
                  b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
          dell'articolo 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,  n.
          127; 
                  c) idoneita' fisica,  psichica  e  attitudinale  al
          servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
          Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
                  d)  laurea  magistrale  ad  indirizzo   tecnico   e
          scientifico, tra quelle indicate nel decreto  del  Ministro
          dell'interno di cui al comma 2, conseguita al termine di un
          corso  di  laurea  magistrale  ai  sensi  del  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          del 22 ottobre 2004, n. 270, e  del  decreto  del  Ministro
          dell'universita'  e  della  ricerca  del  16  marzo   2007,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio  2007,  n.
          157, di determinazione delle classi di  laurea  magistrale.
          Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al  concorso,  le
          lauree universitarie ad  indirizzo  tecnico  e  scientifico
          conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti  ed
          equiparate   ai   sensi   del    decreto    del    Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
          concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione  e
          l'innovazione  del  9  luglio  2009  di  equiparazione  tra
          diplomi  di   lauree   di   vecchio   ordinamento,   lauree
          specialistiche  (LS)  ex  decreto  n.  509/1999  e   lauree
          magistrali (LM) ex  decreto  n.  270/2004,  ai  fini  della
          partecipazione ai pubblici concorsi; 
                  e)  qualita'  morali   e   di   condotta   previste
          dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
                  f)   gli   altri   requisiti   generali   per    la
          partecipazione   ai   pubblici   concorsi   per   l'accesso
          all'impiego nella pubblica amministrazione. 
                2.  Con  decreto  del  Ministro   dell'interno   sono
          individuate le classi di  laurea  magistrale  ad  indirizzo
          tecnico  e  scientifico  prescritte  per  l'ammissione   al
          concorso di cui al comma 1. 
                3. Il 25 per cento dei  posti  messi  a  concorso  e'
          riservato al personale del  Corpo  nazionale  in  possesso,
          alla data di scadenza del termine stabilito  nel  bando  di
          concorso per la presentazione della domanda di  ammissione,
          della laurea magistrale e degli altri requisiti di  cui  al
          comma 1, ad esclusione dei limiti di  eta'.  E'  ammesso  a
          fruire  della  riserva  il   personale   che,   nell'ultimo
          triennio, non abbia  riportato  una  sanzione  disciplinare
          pari  o  piu'  grave  della  sanzione   pecuniaria.   Nella
          procedura e' altresi' prevista una riserva, pari al 10  per
          cento  dei  posti  messi  a  concorso,  per  il   personale
          volontario del Corpo nazionale che, alla data  di  scadenza
          del  termine  stabilito  nel  bando  di  concorso  per   la
          presentazione della domanda  di  ammissione,  sia  iscritto
          negli  appositi  elenchi  da  almeno  sette  anni  e  abbia
          effettuato non meno di duecento giorni di  servizio,  fermi
          restando gli altri requisiti previsti  per  l'accesso  alla
          qualifica di vice direttore  tecnico-scientifico.  I  posti
          riservati, non coperti  per  mancanza  di  vincitori,  sono
          conferiti,   secondo   l'ordine   della   graduatoria,   ai
          partecipanti al concorso risultati idonei. 
                4. Al concorso non  sono  ammessi  coloro  che  siano
          stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle  Forze
          armate e dai corpi militarmente organizzati o  che  abbiano
          riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
          colposo  o  che  siano  stati  sottoposti   a   misura   di
          prevenzione. 
                5. A  parita'  di  merito,  l'appartenenza  al  Corpo
          nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi  restando
          gli altri titoli  preferenziali  previsti  dall'ordinamento
          vigente. 
                6. Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  le  modalita'  di
          svolgimento  dell'eventuale   prova   preliminare   e   del
          concorso,  le  prove  di  esame,  le  categorie  di  titoli
          valutabili,  a  parita'  di  punteggio,   ai   fini   della
          formazione  della  graduatoria,   la   composizione   della
          commissione esaminatrice e i criteri  di  formazione  della
          graduatoria finale.» 
              - Si riporta l'art. 64 del decreto legislativo 7  marzo
          2005,  n.  82   (Codice   dell'amministrazione   digitale),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112  del  16  maggio
          2005 - supplemento ordinario n. 93: 
              «Art.  64  (Sistema  pubblico  per  la  gestione  delle
          identita'  digitali  e  modalita'  di  accesso  ai  servizi
          erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1. 
                2. 
                2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in  rete
          e agevolare l'accesso agli stessi da parte di  cittadini  e
          imprese,  anche  in  mobilita',  e'   istituito,   a   cura
          dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
          la gestione dell'identita' digitale di cittadini e  imprese
          (SPID). 
                2-ter. Il sistema SPID  e'  costituito  come  insieme
          aperto  di  soggetti  pubblici  e   privati   che,   previo
          accreditamento  da  parte  dell'AgID,   secondo   modalita'
          definite  con  il  decreto  di  cui  al   comma   2-sexies,
          identificano gli utenti per consentire loro  il  compimento
          di attivita' e l'accesso ai servizi in rete. 
                2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati  dalle
          pubbliche amministrazioni  che  richiedono  identificazione
          informatica avviene tramite SPID, nonche' tramite la  carta
          di identita' elettronica. Il sistema SPID e' adottato dalle
          pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le  modalita'
          definiti con il decreto di cui  al  comma  2-sexies.  Resta
          fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01. 
                2-quinquies.  Ai  fini  dell'erogazione  dei   propri
          servizi in  rete,  e'  altresi'  riconosciuta  ai  soggetti
          privati, secondo le modalita' definite con  il  decreto  di
          cui al comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema
          SPID per la gestione  dell'identita'  digitale  dei  propri
          utenti, nonche' la facolta' di  avvalersi  della  carta  di
          identita' elettronica. L'adesione al  sistema  SPID  ovvero
          l'utilizzo della carta  di  identita'  elettronica  per  la
          verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per
          i quali e' richiesto il riconoscimento dell'utente  esonera
          i predetti soggetti da un obbligo generale di  sorveglianza
          delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'articolo  17
          del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 
                2-sexies. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro  delegato   per
          l'innovazione tecnologica e del Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante
          per la protezione dei  dati  personali,  sono  definite  le
          caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: 
                  a) al modello architetturale  e  organizzativo  del
          sistema; 
                  b) alle modalita'  e  ai  requisiti  necessari  per
          l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale; 
                  c)  agli  standard  tecnologici  e  alle  soluzioni
          tecniche e organizzative  da  adottare  anche  al  fine  di
          garantire l'interoperabilita'  delle  credenziali  e  degli
          strumenti  di  accesso   resi   disponibili   dai   gestori
          dell'identita'  digitale  nei  riguardi  di   cittadini   e
          imprese; 
                  d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini
          e imprese in qualita' di utenti di servizi in rete; 
                  e) ai tempi e alle modalita' di adozione  da  parte
          delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
          servizi in rete; 
                  f)  alle  modalita'  di  adesione  da  parte  delle
          imprese interessate in qualita' di erogatori di servizi  in
          rete. 
                2-septies. 
                2-octies. 
                2-nonies. L'accesso di cui  al  comma  2-quater  puo'
          avvenire anche con la carta nazionale dei servizi. 
                2-decies. Le pubbliche amministrazioni,  in  qualita'
          di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente  delle
          verifiche  rese  disponibili  dai  gestori   di   identita'
          digitali e dai gestori di attributi qualificati. 
                2-undecies.   I   gestori   dell'identita'   digitale
          accreditati sono iscritti in un apposito  elenco  pubblico,
          tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica. 
                2-duodecies. La verifica dell'identita' digitale  con
          livello  di  garanzia  almeno   significativo,   ai   sensi
          dell'articolo 8,  paragrafo  2,  del  Regolamento  (UE)  n.
          910/2014 del Parlamento e  del  Consiglio  europeo  del  23
          luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o  per
          l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento  di
          riconoscimento equipollente, di  cui  all'articolo  35  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'identita'  digitale,
          verificata ai sensi del presente articolo e con livello  di
          sicurezza  almeno  significativo,  attesta  gli   attributi
          qualificati dell'utente, ivi compresi i  dati  relativi  al
          possesso di abilitazioni o autorizzazioni  richieste  dalla
          legge ovvero stati, qualita' personali e fatti contenuti in
          albi, elenchi o registri pubblici o comunque  accertati  da
          soggetti  titolari  di  funzioni  pubbliche,   secondo   le
          modalita' stabilite da AgID con Linee guida. 
                3. 
                3-bis.  Fatto  salvo  quanto   previsto   dal   comma
          2-nonies, i  soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
          lettera a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali
          SPID  e  la  carta  di  identita'   elettronica   ai   fini
          dell'identificazione dei cittadini che accedono  ai  propri
          servizi in rete. Con uno o piu' decreti del Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro   delegato   per
          l'innovazione tecnologica  e  la  transizione  digitale  e'
          stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui
          all'articolo   2,   comma   2,   lettera   a),   utilizzano
          esclusivamente le identita'  digitali  SPID,  la  carta  di
          identita' elettronica e la Carta Nazionale dei servizi  per
          consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti  ai
          propri servizi in rete, nonche' la data a  decorrere  dalla
          quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b)
          e c) utilizzano esclusivamente le identita' digitali  SPID,
          la carta di identita' elettronica e la carta Nazionale  dei
          servizi  ai  fini  dell'identificazione  degli  utenti  dei
          propri servizi on-line.» 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
          1994, n. 487 (Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
          impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita'  di
          svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle  altre
          forme di assunzione nei pubblici impieghi),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta  Ufficiale  n.  185  del  9  agosto  1994  -
          supplemento ordinario n. 113. 
              - Il decreto  del  Ministro  dell'Universita'  e  della
          Ricerca  16  marzo  2007,  recante:  «Determinazione  delle
          classi di laurea magistrale», e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007 - supplemento  ordinario
          n. 155. 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'Istruzione,
          dell'Universita' e della Ricerca 9  luglio  2009,  recante:
          «Equiparazioni   tra   diplomi   di   lauree   di   vecchio
          ordinamento,  lauree  specialistiche  (LS)  ex  decreto  n.
          509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto  n.  270/2004,
          ai fini della  partecipazione  ai  pubblici  concorsi»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233  del  7  ottobre
          2009. 
              - Il decreto del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019,
          n. 166 (Regolamento recante requisiti di idoneita'  fisica,
          psichica  e  attitudinale  per  l'ammissione  ai   concorsi
          pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del
          personale del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  7  del  10  gennaio
          2020. 
              - Il decreto del Ministro dell'Interno 5 novembre 2019,
          n. 167 (Regolamento recante norme per l'individuazione  dei
          limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle
          procedure selettive di accesso ai ruoli del  personale  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco), e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2020. 
              - Il decreto  del  Ministro  dell'Interno  16  dicembre
          2019, recante: «Individuazione dei  titoli  di  studio  per
          l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli del  personale
          direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di  cui
          al Titolo II del decreto legislativo 13  ottobre  2005,  n.
          217»,  e'  pubblicato  nel  sito  istituzionale  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco -  Sezione  «Amministrazione
          Trasparente»  (Disposizioni   generali/Atti   generali/Atti
          amministrativi    generali/Elenco    atti    amministrativi
          generali). 
              - Il decreto del Capo del Dipartimento dei  Vigili  del
          Fuoco, del Soccorso  Pubblico  e  della  Difesa  Civile  10
          settembre 2020, con il quale, ai  sensi  dell'articolo  172
          del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,  e'  stata
          individuata  la  materia  della  fisica   quale   ulteriore
          disciplina di interesse del Corpo nazionale dei vigili  del
          fuoco       afferente       all'ambito        professionale
          tecnico-scientifico, e' pubblicato nel  sito  istituzionale
          del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  -   Sezione
          «Amministrazione Trasparente»  (Disposizioni  generali/Atti
          generali/Atti    amministrativi    generali/Elenco     atti
          amministrativi generali). 
              - Il decreto del  Ministro  dell'Interno  22  settembre
          2020, che apporta modifiche all'articolo 3 del decreto  del
          Ministro dell'interno 16 dicembre  2019,  individuando,  ai
          sensi dell'articolo 172 del decreto legislativo 13  ottobre
          2005, n. 217, la classe delle lauree magistrali  in  fisica
          (LM-17) per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei
          direttivi  tecnico-scientifici  del  Corpo  nazionale   dei
          vigili del fuoco, ad integrazione delle  classi  di  laurea
          magistrale ad indirizzo  tecnico-scientifico  ivi  previste
          nelle   materie   delle   scienze   biologiche,   chimiche,
          geologiche, agro-forestali e  psicologiche,  e'  pubblicato
          nel sito istituzionale del Corpo nazionale dei  vigili  del
          fuoco - Sezione «Amministrazione Trasparente» (Disposizioni
          generali/Atti generali/Atti amministrativi  generali/Elenco
          atti amministrativi generali). 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  7  maggio
          2008,   recante:   «Recepimento   dell'accordo    sindacale
          integrativo per il  personale  direttivo  e  dirigente  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008 -  supplemento
          ordinario n. 173. 
 
          Note all'art. 1: 
            
              -  Per  il  testo   dell'articolo   173   del   decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,  si  veda  nelle  note
          alle premesse. 
              - Per il testo dell'articolo 64 del decreto legislativo
          7 marzo 2005, n. 82, si veda nelle note alle premesse.