IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»; 
  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,
a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre  2004,  n.  252»,  e
successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 102, comma 1,
lettere a) e b), disciplinante l'accesso,  rispettivamente,  mediante
concorso pubblico per esami e concorso interno per titoli  ed  esami,
alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico del  Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco; 
  Considerato che, a norma del comma 7 del suddetto articolo 102  del
decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.  217,  con  regolamento  del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento dell'eventuale prova preliminare, del  concorso  pubblico
per esami e del concorso interno per titoli ed  esami,  le  prove  di
esame, le categorie dei  titoli  da  ammettere  a  valutazione  e  il
punteggio da attribuire a ciascuna di  esse,  la  composizione  delle
commissioni  esaminatrici  e  i  criteri  per  la  formazione   delle
graduatorie finali; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64, che
disciplina il  sistema  pubblico  per  la  gestione  delle  identita'
digitali e le modalita' di accesso ai servizi erogati in  rete  dalle
pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487, concernente il  «Regolamento  recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  16
marzo  2007,  recante  «Determinazione  delle  classi  delle   lauree
universitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 155 del 6 luglio 2007; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  16
marzo  2007,  recante  «Determinazione   delle   classi   di   laurea
magistrale», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 157 del 9 luglio 2007; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazione tra classi  delle
lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui
all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai  pubblici
concorsi»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 233 del 7 ottobre 2009; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni  tra  diplomi  di
lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex  decreto
n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai  fini
della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 19 giugno 2019,  recante
«Individuazione dei titoli di studio per  l'accesso  alle  qualifiche
iniziali dei ruoli del personale non direttivo e  non  dirigente  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al Titolo I del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166,
concernente il «Regolamento recante requisiti  di  idoneita'  fisica,
psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e  alle
procedure selettive di accesso  ai  ruoli  del  personale  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n. 167,
concernente il «Regolamento recante norme  per  l'individuazione  dei
limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure
selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
  Ritenuto opportuno,  alla  luce  dei  principi  di  semplificazione
amministrativa e di economia degli strumenti giuridici,  adottare  un
unico regolamento per la disciplina sia  del  concorso  pubblico  per
esami, sia del concorso interno per titoli ed  esami,  per  l'accesso
alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnico-scientifici
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
  Effettuata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica  7
maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale  integrativo
per il personale non direttivo e non dirigente  del  Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 168 del 19 luglio  2008,  l'informazione  alle
organizzazioni  sindacali  per  le  modalita'  di  espletamento   del
concorso pubblico e la concertazione per le modalita' di espletamento
del concorso interno; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 dicembre 2021; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
riscontrata con nota n. 2835 del 17 marzo 2022 del  Dipartimento  per
gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei
ministri; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
         Modalita' di accesso e bandi del concorso pubblico 
 
  1. L'accesso alla qualifica di  ispettore  tecnico-scientifico  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di  seguito  denominato  «Corpo
nazionale», ai sensi dell'articolo 102,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  avviene  mediante
concorso pubblico per esami. 
  2. Il bando di concorso,  per  ciascun  ambito  tecnico-scientifico
individuato al  comma  3,  e'  adottato  con  decreto  del  Capo  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile, di seguito  denominato  «Dipartimento»,  e  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  3. I bandi di concorso indicano il numero  di  posti  attribuito  a
ciascun  ambito  tecnico-scientifico   che   si   intende   attivare,
assicurando l'assunzione  di  almeno  una  unita'  di  personale  per
ciascuno tra gli ambiti di seguito  specificati,  fermo  restando  il
rispetto del limite numerico complessivo della dotazione organica: 
    a) ambito bio-chimico; 
    b) ambito energetico; 
    c) ambito costruzioni e impianti. 
  4. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso
dei requisiti di cui all'articolo  103  del  decreto  legislativo  13
ottobre 2005, n. 217, fermi restando  i  requisiti  previsti  per  le
categorie riservatarie di cui all'articolo 102, comma 2, del medesimo
decreto  legislativo.  Per  l'individuazione  del  numero  dei  posti
riservati  alle  predette   categorie,   si   applica   il   criterio
dell'arrotondamento, per eccesso o  per  difetto,  all'unita'  intera
piu' vicina. 
  5. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla
procedura concorsuale e' effettuata, ai fini della  presentazione  in
via telematica della domanda  di  partecipazione,  in  conformita'  a
quanto  disposto  dall'articolo  64,  comma  2-quater,  del   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
                
              - Si riporta il testo del comma 3  dell'art.  17  della
          legge  23  agosto  1988,  n.  400,   recante:   «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio  dei  Ministri»,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n.  214  del  12  settembre  1988  -  supplemento
          ordinario n. 86: 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.» 
                
                
              - Si riporta l'art.  102  del  decreto  legislativo  13
          ottobre 2005, n. 217, recante: «Ordinamento  del  personale
          del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del   fuoco   a   norma
          dell'articolo 2 della legge 30  settembre  2004,  n.  252»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del  25  ottobre
          2005 - supplemento ordinario n. 170: 
                «Art.  102  (Accesso   al   ruolo   degli   ispettori
          tecnico-scientifici). -  1.  L'accesso  alla  qualifica  di
          ispettore tecnico-scientifico avviene: 
                  a)  nel  limite  del  50  per   cento   dei   posti
          disponibili,  mediante   concorso   pubblico   per   esami,
          consistenti in due prove scritte e  una  prova  orale,  con
          facolta' di far precedere le prove di  esame  da  forme  di
          preselezione,  il  cui  superamento  costituisce  requisito
          essenziale per la  successiva  partecipazione  al  concorso
          medesimo; 
                  b)  nel  limite  del  50  per   cento   dei   posti
          disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami,
          consistenti  in  una  prova  scritta  e  una  prova  orale,
          riservato  al  personale  appartenente   al   ruolo   degli
          operatori e degli  assistenti  che  abbia  maturato  almeno
          sette anni di effettivo servizio. 
                2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a),  e'
          prevista una riserva, pari a un sesto  dei  posti  messi  a
          concorso, per gli appartenenti al ruolo degli  operatori  e
          degli  assistenti  in  possesso  dei   requisiti   di   cui
          all'articolo 103, ad esclusione dei limiti di  eta'.  Nella
          medesima procedura e', altresi', prevista una riserva, pari
          al 10  per  cento  dei  posti  messi  a  concorso,  per  il
          personale volontario del Corpo nazionale che, alla data  di
          scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la
          presentazione della domanda  di  ammissione,  sia  iscritto
          negli  appositi  elenchi  da  almeno  sette  anni  e  abbia
          effettuato non meno di duecento giorni di  servizio,  fermi
          restando gli altri requisiti previsti dall'articolo 103.  I
          posti riservati  non  coperti  sono  conferiti  agli  altri
          concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito. 
                3. Non e' ammesso al concorso interno di cui al comma
          1, lettera b),  e  a  fruire  della  riserva  nel  concorso
          pubblico di cui al comma 1, lettera a),  il  personale  che
          abbia  riportato,  nel  triennio  precedente  la  data   di
          scadenza del termine per la presentazione della domanda  di
          partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare  pari
          o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non  e',  altresi',
          ammesso  ai  concorsi  il  personale  che  abbia  riportato
          sentenza irrevocabile di condanna per delitto  non  colposo
          ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 
                4. Per la formazione della graduatoria  del  concorso
          di cui al comma 1, lettera  b),  a  parita'  di  punteggio,
          prevalgono,  nell'ordine,  la  qualifica,  l'anzianita'  di
          qualifica, l'anzianita' di  servizio  e  la  maggiore  eta'
          anagrafica. 
                5. I posti rimasti scoperti nel concorso  di  cui  al
          comma 1, lettera  b),  sono  devoluti  ai  partecipanti  al
          concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in
          relazione ai punteggi conseguiti. 
                6. Possono  essere  nominati,  a  domanda,  ispettori
          tecnico-scientifici in  prova,  nell'ambito  dei  posti  in
          organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare  il
          primo corso di formazione utile di cui all'articolo 104, il
          coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello,  qualora
          unico superstite, degli  appartenenti  al  Corpo  nazionale
          deceduti o divenuti permanentemente  inabili  al  servizio,
          per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento
          delle  attivita'  istituzionali   ovvero   delle   missioni
          internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti  di
          cui all'articolo 103, comma  1,  e  non  si  trovino  nelle
          condizioni di cui all'articolo 103, comma 3. 
                7. Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  le  modalita'  di
          svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi
          di cui al comma 1, le prove  di  esame,  le  categorie  dei
          titoli  da  ammettere  a  valutazione  e  il  punteggio  da
          attribuire  a  ciascuno  di  esse,  la  composizione  delle
          commissioni esaminatrici e i criteri  di  formazione  delle
          graduatorie finali. 
                8. Il personale gia' appartenente ai ruoli del  Corpo
          nazionale, ammesso ai corsi conseguenti al superamento  dei
          concorsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita
          all'atto dell'ammissione.» 
              - Si riporta l'art. 64 del decreto legislativo 7  marzo
          2005,  n.  82   (Codice   dell'amministrazione   digitale),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112  del  16  maggio
          2005 - supplemento ordinario n. 93. 
                «Art. 64 (Sistema  pubblico  per  la  gestione  delle
          identita'  digitali  e  modalita'  di  accesso  ai  servizi
          erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1. 
                2. 
                2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in  rete
          e agevolare l'accesso agli stessi da parte di  cittadini  e
          imprese,  anche  in  mobilita',  e'   istituito,   a   cura
          dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
          la gestione dell'identita' digitale di cittadini e  imprese
          (SPID). 
                2-ter. Il sistema SPID  e'  costituito  come  insieme
          aperto  di  soggetti  pubblici  e   privati   che,   previo
          accreditamento  da  parte  dell'AgID,   secondo   modalita'
          definite  con  il  decreto  di  cui  al   comma   2-sexies,
          identificano gli utenti per consentire loro  il  compimento
          di attivita' e l'accesso ai servizi in rete. 
                2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati  dalle
          pubbliche amministrazioni  che  richiedono  identificazione
          informatica avviene tramite SPID, nonche' tramite la  carta
          di identita' elettronica. Il sistema SPID e' adottato dalle
          pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le  modalita'
          definiti con il decreto di cui  al  comma  2-sexies.  Resta
          fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01. 
                2-quinquies.  Ai  fini  dell'erogazione  dei   propri
          servizi in  rete,  e'  altresi'  riconosciuta  ai  soggetti
          privati, secondo le modalita' definite con  il  decreto  di
          cui al comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema
          SPID per la gestione  dell'identita'  digitale  dei  propri
          utenti, nonche' la facolta' di  avvalersi  della  carta  di
          identita' elettronica. L'adesione al  sistema  SPID  ovvero
          l'utilizzo della carta  di  identita'  elettronica  per  la
          verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per
          i quali e' richiesto il riconoscimento dell'utente  esonera
          i predetti soggetti da un obbligo generale di  sorveglianza
          delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'articolo  17
          del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 
                2-sexies. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro  delegato   per
          l'innovazione tecnologica e del Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante
          per la protezione dei  dati  personali,  sono  definite  le
          caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: 
                  a) al modello architetturale  e  organizzativo  del
          sistema; 
                  b) alle modalita'  e  ai  requisiti  necessari  per
          l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale; 
                  c)  agli  standard  tecnologici  e  alle  soluzioni
          tecniche e organizzative  da  adottare  anche  al  fine  di
          garantire l'interoperabilita'  delle  credenziali  e  degli
          strumenti  di  accesso   resi   disponibili   dai   gestori
          dell'identita'  digitale  nei  riguardi  di   cittadini   e
          imprese; 
                  d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini
          e imprese in qualita' di utenti di servizi in rete; 
                  e) ai tempi e alle modalita' di adozione  da  parte
          delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
          servizi in rete; 
                  f)  alle  modalita'  di  adesione  da  parte  delle
          imprese interessate in qualita' di erogatori di servizi  in
          rete. 
                2-septies. 
                2-octies. 
                2-nonies. L'accesso di cui  al  comma  2-quater  puo'
          avvenire anche con la carta nazionale dei servizi. 
                2-decies. Le pubbliche amministrazioni,  in  qualita'
          di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente  delle
          verifiche  rese  disponibili  dai  gestori   di   identita'
          digitali e dai gestori di attributi qualificati. 
                2-undecies.   I   gestori   dell'identita'   digitale
          accreditati sono iscritti in un apposito  elenco  pubblico,
          tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica. 
                2-duodecies. La verifica dell'identita' digitale  con
          livello  di  garanzia  almeno   significativo,   ai   sensi
          dell'articolo 8,  paragrafo  2,  del  Regolamento  (UE)  n.
          910/2014 del Parlamento e  del  Consiglio  europeo  del  23
          luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o  per
          l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento  di
          riconoscimento equipollente, di  cui  all'articolo  35  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'identita'  digitale,
          verificata ai sensi del presente articolo e con livello  di
          sicurezza  almeno  significativo,  attesta  gli   attributi
          qualificati dell'utente, ivi compresi i  dati  relativi  al
          possesso di abilitazioni o autorizzazioni  richieste  dalla
          legge ovvero stati, qualita' personali e fatti contenuti in
          albi, elenchi o registri pubblici o comunque  accertati  da
          soggetti  titolari  di  funzioni  pubbliche,   secondo   le
          modalita' stabilite da AgID con Linee guida. 
                3. 
                3-bis.  Fatto  salvo  quanto   previsto   dal   comma
          2-nonies, i  soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
          lettera a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali
          SPID  e  la  carta  di  identita'   elettronica   ai   fini
          dell'identificazione dei cittadini che accedono  ai  propri
          servizi in rete. Con uno o piu' decreti del Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro   delegato   per
          l'innovazione tecnologica  e  la  transizione  digitale  e'
          stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui
          all'articolo   2,   comma   2,   lettera   a),   utilizzano
          esclusivamente le identita'  digitali  SPID,  la  carta  di
          identita' elettronica e la Carta Nazionale dei servizi  per
          consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti  ai
          propri servizi in rete, nonche' la data a  decorrere  dalla
          quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b)
          e c) utilizzano esclusivamente le identita' digitali  SPID,
          la carta di identita' elettronica e la carta Nazionale  dei
          servizi  ai  fini  dell'identificazione  degli  utenti  dei
          propri servizi on-line.» 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
          1994, n. 487 (Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
          impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita'  di
          svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle  altre
          forme di assunzione nei pubblici impieghi),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta  Ufficiale  n.  185  del  9  agosto  1994  -
          supplemento ordinario n. 113. 
              - Il decreto  del  Ministro  dell'Universita'  e  della
          ricerca  16  marzo  2007,  recante:  «Determinazione  delle
          classi delle lauree  universitarie»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007  -  supplemento
          ordinario n. 153. 
              - Il decreto  del  Ministro  dell'Universita'  e  della
          ricerca  16  marzo  2007,  recante:  «Determinazione  delle
          classi di laurea magistrale», e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007 - supplemento  ordinario
          n. 155. 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 9  luglio  2009,  recante:
          «Equiparazione  tra  classi  delle  lauree  di  cui  all'ex
          decreto n. 509/1999 e classi delle  lauree  di  cui  all'ex
          decreto  n.  270/2004,  ai  fini  della  partecipazione  ai
          pubblici concorsi», e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 233 del 7 ottobre 2009. 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 9  luglio  2009,  recante:
          «Equiparazioni   tra   diplomi   di   lauree   di   vecchio
          ordinamento,  lauree  specialistiche  (LS)  ex  decreto  n.
          509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto  n.  270/2004,
          ai fini della  partecipazione  ai  pubblici  concorsi»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233  del  7  ottobre
          2009. 
              - Il decreto del Ministro dell'interno 19 giugno  2019,
          recante: «Individuazione dei titoli di studio per l'accesso
          alle  qualifiche  iniziali  dei  ruoli  del  personale  non
          direttivo e non dirigente del Corpo  nazionale  dei  vigili
          del fuoco, di cui al Titolo I del  decreto  legislativo  13
          ottobre 2005, n. 217», e' pubblicato nel sito istituzionale
          del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  -   Sezione
          «Amministrazione Trasparente»  (Disposizioni  generali/Atti
          generali/Atti    amministrativi    generali/Elenco     atti
          amministrativi generali). 
              - Il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019,
          n. 166 (Regolamento recante requisiti di idoneita'  fisica,
          psichica  e  attitudinale  per  l'ammissione  ai   concorsi
          pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del
          personale del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  7  del  10  gennaio
          2020. 
              - Il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019,
          n. 167 (Regolamento recante norme per l'individuazione  dei
          limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle
          procedure selettive di accesso ai ruoli del  personale  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco), e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2020. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  7  maggio
          2008,   recante:   «Recepimento   dell'accordo    sindacale
          integrativo per il personale non direttivo e non  dirigente
          del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale  n.  168  del  19  luglio  2008  -
          supplemento ordinario n. 173. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 102 del decreto legislativo 13
          ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'art. 103 del citato decreto legislativo
          13 ottobre 2005, n. 217, e' il seguente: 
                «Art.  103  (Concorso  pubblico  per  l'accesso  alla
          qualifica di ispettore tecnico-scientifico). - 1. L'accesso
          alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico,  ai  sensi
          dell'articolo 102, comma 1, lettera  a),  avviene  mediante
          concorso pubblico al quale possono partecipare i  cittadini
          italiani in possesso dei seguenti requisiti: 
                  a) godimento dei diritti politici; 
                  b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
          dell'articolo 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,  n.
          127; 
                  c) idoneita' fisica,  psichica  e  attitudinale  al
          servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
          Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
                  d) diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo
          grado ad indirizzo tecnico-scientifico; 
                  e)  qualita'  morali   e   di   condotta   previste
          dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
                  f)   gli   altri   requisiti   generali   per    la
          partecipazione   ai   pubblici   concorsi   per   l'accesso
          all'impiego nella pubblica amministrazione. 
                2.  Con  decreto  del  Ministro   dell'interno   sono
          individuate le tipologie del titolo di  studio  di  cui  al
          comma 1, lettera d), richieste  per  la  partecipazione  al
          concorso. 
                3. Al concorso non  sono  ammessi  coloro  che  siano
          stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle  Forze
          armate e dai corpi militarmente organizzati o  che  abbiano
          riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
          colposo  o  che  siano  stati  sottoposti   a   misura   di
          prevenzione. 
                4. A  parita'  di  merito,  l'appartenenza  al  Corpo
          nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi  restando
          gli altri titoli  preferenziali  previsti  dall'ordinamento
          vigente.» 
              - Per il testo dell'art. 64 del decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n. 82, si veda nelle note alle premesse.