IL DIRIGENTE 
                    dell'area pre-autorizzazione 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia  (comunicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  140
del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1792 del  13  novembre
2018, confermata con determina del direttore generale n. 1034  dell'8
settembre 2021, con la quale ai sensi dell'art. 10, comma 2,  lettera
e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245,  la  dott.ssa
Sandra Petraglia, dirigente dell'Area  pre-autorizzazione,  e'  stata
delegata dal direttore generale  all'adozione  dei  provvedimenti  di
autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare  e  di
farmaci che rappresentano una  speranza  di  cura,  in  attesa  della
commercializzazione, per particolari e gravi  patologie,  nei  limiti
della disponibilita' del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18
e 19, lettera  a)  del  decreto-legge  n.  269/2003,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  n.  326/2003  e  dei  provvedimenti  per
l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale  carico
del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha
ricostituito  la  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica  (CTS)
dell'AIFA, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro  della  salute
20 settembre 2004, n. 245, per la durata di tre anni; 
  Visto  l'art.  38  del  decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  legge
29  dicembre  2021,  n.  233,  il  quale  prevede  la  proroga  della
Commissione consultiva tecnico-scientifica e del  Comitato  prezzi  e
rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco  fino  al  28
febbraio 2022, successivamente prorogati fino al 30 giugno  2022,  in
virtu' della legge 25  febbraio  2022,  n.  15,  di  conversione  del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; 
  Visto l'art. 1, comma 4-bis del decreto-legge 21 ottobre  1996,  n.
536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,  n.
648,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,   che   dispone
l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale  per  i
medicinali innovativi la cui commercializzazione  e'  autorizzata  in
altri Stati ma non  sul  territorio  nazionale,  dei  medicinali  non
ancora autorizzati ma sottoposti  a  sperimentazione  clinica  e  dei
medicinali da impiegare per  un'indicazione  terapeutica  diversa  da
quella autorizzata; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica del  farmaco  (CUF),
del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19
settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  ai  sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Visto il provvedimento della CUF del 31  gennaio  2001,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del  24  marzo  2001,  concernente  il
monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nell'elenco  di  cui  al
precedente visto; 
  Vista la determina  AIFA  del  29  maggio  2007,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n.  129  del  6  giugno  2007,  che  ha  integrato
l'elenco dei medicinali erogabili ai sensi della  legge  23  dicembre
1996, n. 648, istituito con il provvedimento della CUF sopra  citato,
mediante l'aggiunta di una specifica sezione concernente i medicinali
che possono essere utilizzati per una o piu' indicazioni terapeutiche
diverse  da  quelle  autorizzate,  contenente  la  lista  costituente
l'allegato 1 relativa ai farmaci con uso consolidato sulla  base  dei
dati della letteratura scientifica nel trattamento dei tumori  solidi
nell'adulto; 
  Vista la determina n. 47074 del 20 aprile 2022 di  inserimento  del
medicinale Oxaliplatino, in associazione a  doxorubicina  liposomiale
pegilata, nell'elenco dei medicinali erogabili a  totale  carico  del
Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23  dicembre  1996,
n. 648, per il  trattamento  del  carcinoma  ovarico  metastatico  in
pazienti con allergia e/o intolleranza ai platini (allegato 1). 
  Considerato che per mero errore materiale nel  preambolo  e'  stato
scritto «Ritenuto, pertanto, di includere  i  medicinali  generici  a
base di lenalidomide nell'elenco dei medicinali  erogabili  a  totale
carico del Servizio sanitario nazionale», anziche',  com'e'  corretto
«Ritenuto, pertanto, di  includere  il  medicinale  Oxaliplatino,  in
associazione con Doxorubicina liposomiale pegilata,  nell'elenco  dei
medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario
nazionale»; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Di rettificare il preambolo della  determina  n.  47074  del  20
aprile 2022 nella parte in cui fa riferimento ai medicinali  generici
a base di di lenalidomide, anziche' come e' corretto,  al  medicinale
OXALIPLATINO, in associazione con Doxorubicina liposomiale pegilata. 
  2. Restano ferme ed invariate tutte  le  altre  disposizioni  della
citata determina. 
    Roma, 9 maggio 2022 
 
                                              Il dirigente: Petraglia