IL DIRIGENTE 
                    dell'area pre-autorizzazione 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia  (comunicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1792 del  13  novembre
2018, confermata con determina del direttore generale n. 1034  dell'8
settembre 2021, con la quale ai sensi dell'art. 10, comma 2,  lettera
e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245,  la  dott.ssa
Sandra Petraglia, dirigente dell'Area  pre-autorizzazione,  e'  stata
delegata dal direttore generale  all'adozione  dei  provvedimenti  di
autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare  e  di
farmaci che rappresentano una  speranza  di  cura,  in  attesa  della
commercializzazione, per particolari e gravi  patologie,  nei  limiti
della disponibilita' del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18
e 19, lettera  a)  del  decreto-legge  n.  269/2003,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  n.  326/2003  e  dei  provvedimenti  per
l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale  carico
del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha
ricostituito  la  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica  (CTS)
dell'AIFA, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro  della  salute
20 settembre 2004, n. 245, per la durata di tre anni; 
  Visto  l'art.  38  del  decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  legge
29  dicembre  2021,  n.  233,  il  quale  prevede  la  proroga  della
Commissione consultiva tecnico-scientifica e del  Comitato  prezzi  e
rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco  fino  al  28
febbraio 2022, successivamente prorogati fino al 30 giugno  2022,  in
virtu' della legge 25  febbraio  2022,  n.  15,  di  conversione  del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; 
  Visto l'art. 1, comma 4-bis del decreto-legge 21 ottobre  1996,  n.
536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre  1996  n.
648, e successive modifiche e  integrazioni,  secondo  cui  anche  se
sussista altra alternativa  terapeutica  nell'ambito  dei  medicinali
autorizzati, previa valutazione  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), sono inseriti nell'elenco di cui al comma 4, con  conseguente
erogazione a carico del Servizio sanitario  nazionale,  i  medicinali
che possono essere utilizzati per un'indicazione terapeutica  diversa
da quella autorizzata, purche' tale indicazione sia nota e conforme a
ricerche  condotte  nell'ambito  della  comunita'  medico-scientifica
nazionale e  internazionale,  secondo  parametri  di  economicita'  e
appropriatezza; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica del  farmaco  (CUF),
del  20  luglio  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 219 del 19 settembre 2000  con  errata-corrige
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  232  del  4
ottobre 2000, concernente l'istituzione  dell'elenco  dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  ai  sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Visto il provvedimento della CUF del 31  gennaio  2001,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 24 marzo
2001, concernente il monitoraggio  clinico  dei  medicinali  inseriti
nell'elenco di cui al precedente visto; 
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', Sezione V, reso
nella seduta del 15  aprile  2014  che  ha  ritenuto  sussistenti  le
condizioni per l'applicazione da parte di AIFA delle procedure di cui
all'art. 3 del  decreto-legge  20  marzo  2014,  n.  36  al  fine  di
consentire  l'impiego   dell'Avastin   per   il   trattamento   della
degenerazione maculare senile ed ha reputato necessario,  allo  scopo
di garantire  la  sterilita',  il  confezionamento  in  monodose  del
suddetto medicinale da parte di farmacie ospedaliere in possesso  dei
necessari requisiti e l'utilizzo in centri di alta specializzazione; 
  Vista la  determina  AIFA  23  giugno  2014,  n.  622,  concernente
l'inserimento  del  medicinale  a  base  di   bevacizumab   (Avastin)
nell'elenco dei medicinali erogabili a  totale  carico  del  Servizio
sanitario nazionale,  per  l'indicazione  terapeutica  «degenerazione
maculare correlata all'eta'»; 
  Vista la segnalazione del 13 gennaio 2015 da  parte  dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato (AGCM), ai sensi dell'art. 21
della legge n. 287 del 1990, concernente la richiamata  determina  n.
622/2014, finalizzata alla somministrazione del medicinale a base  di
bevacizumab  (Avastin)  nei  centri  ad  alta  specializzazione,  sia
pubblici sia privati; 
  Visto il parere reso dalla CTS dell'AIFA nella seduta del 19, 20  e
21  gennaio  2015  che,  nel  recepire  la  richiamata   segnalazione
dell'AGCM, prevede che «la somministrazione di  bevacizumab  per  uso
intravitreale  dovra'  essere  riservata  esclusivamente   a   centri
ospedalieri ad alta specializzazione individuati dalle Regioni»; 
  Vista la determina AIFA del  30  gennaio  2015,  n.  79,  che,  nel
modificare parzialmente  la  richiamata  determina  n.  622/2014,  ha
recepito il parere reso dalla CTS  nella  seduta  del  19,  20  e  21
gennaio 2015; 
  Visto il parere della CTS espresso nelle riunioni del  8,  9  e  10
novembre 2017 in cui sono stati stabiliti i criteri generali  per  la
valutazione dell'inserimento di farmaci biosimilari  nell'elenco  dei
medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale
ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 648 e successive modifiche e
integrazioni; 
  Vista la determina  AIFA  n.  611  dell'11  aprile  2018,  relativa
all'inserimento del medicinale a base di  bevacizumab  (Avastin)  nel
suddetto elenco per il trattamento della compromissione visiva dovuta
a edema maculare diabetico, limitatamente  ai  pazienti  con  acuita'
visiva non peggiore di 20/40; 
  Viste, la sentenza della Corte di  Giustizia  europea  21  novembre
2018 nella C-29/2017, la sentenza del Consiglio di Stato, sez.III, n.
4967/2019, la sentenza della Corte di  cassazione  SSUU  25  febbraio
2022 n. 2092 e quindi l'inserimento definitivo del medicinale AVASTIN
commercializzato in Italia dalla societa' Roche S.p.a., in lista  648
per  l'indicazione  terapeutica  «degenerazione  maculare   correlata
all'eta'» (AMD); 
  Tenuto conto della decisione assunta dalla  Commissione  consultiva
tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nelle  riunioni  del  4,  5  e  6
dicembre 2019 - stralcio verbale n. 17, con cui e' stata approvata la
scheda multifarmaco semplificata web-based per il monitoraggio  degli
intravitreali  anti-VEGF  compreso  quello  di   «Avastin»   per   il
trattamento della degenerazione maculare correlata all'eta' e per  il
trattamento della  compromissione  visiva  dovuta  a  edema  maculare
diabetico, limitatamente ai pazienti con acuita' visiva non  peggiore
di 20/40; 
  Vista la determina AIFA n.  66073  del  15  giugno  2020,  relativa
all'inserimento  del  medicinale  Mvasi  nell'elenco  dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai  sensi
dell'art. 1 comma 4-bis della  legge  23  dicembre  1996,  n.  648  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  per  il  trattamento   della
compromissione visiva dovuta a edema maculare diabetico; 
  Vista la determina AIFA n. 1379 del 28 dicembre  2020,  concernente
l'istituzione della Nota AIFA 98 relativa alla prescrizione a  carico
del   Servizio   sanitario   nazionale   ed   alla   somministrazione
intravitreale dei medicinali anti-VEGF nelle indicazioni AMD e DME ed
in  particolare  l'art.  3,  avente  ad  oggetto  le   modalita'   di
somministrazione intravitreale, tra gli altri, dei medicinali a  base
di bevacizumab; 
  Vista la determina AIFA  n.  37250  del  26  marzo  2021,  relativa
all'inserimento dei medicinali  a  base  di  Bevacizumab  (Avastin  o
biosimilare Mvasi) nell'elenco  dei  medicinali  erogabili  a  totale
carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art.  1  comma
4-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 648 e successive  modifiche  e
integrazioni, come preparazione alla vitrectomia per  le  complicanze
della retinopatia diabetica proliferante in cui non e' presente edema
maculare (emovitreo e/o distacco trattivo); 
  Vista la determina n. 1257 del  20  ottobre  2021,  concernente  la
riclassificazione del medicinale per uso umano  «Alymsys»,  ai  sensi
dell'art. 8,  comma  10,  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  261
del 2 novembre 2021; 
  Tenuto  conto  dei  dati  disponibili,  inclusa   la   composizione
qualitativa e quantitativa, relativi al  biosimilare  dei  farmaci  a
base di bevacizumab (Alymsys); 
  Tenuto conto delle decisioni assunte dalla  Commissione  consultiva
tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nelle riunioni del  9,  10  e  11
giugno 2021 - stralcio verbale n. 49; 
  Tenuto conto delle decisioni assunte dalla  Commissione  consultiva
tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nelle riunioni  del  8,  9  e  12
luglio 2021 - stralcio verbale n. 50; 
  Ritenuto,   pertanto,   di   includere   il   medicinale    Alymsys
(Bevacizumab) nell'elenco dei medicinali erogabili  a  totale  carico
del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1,  comma  4-bis
della legge  23  dicembre  1996  n.  648  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'AIFA  n.  1
del 25 gennaio 2022  relativa  all'approvazione  della  richiesta  di
inserimento   del   medicinale   Alymsys   (Bevacizumab)   per    uso
intravitreale nell'elenco dei medicinali erogabili  a  totale  carico
del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della  legge  23  dicembre
1996,  n.  648  per  il  trattamento  della  degenerazione   maculare
correlata all'eta' (AMD), per  il  trattamento  della  compromissione
visiva dovuta a edema maculare diabetico; e  come  preparazione  alla
vitrectomia per le complicanze della retinopatia diabetica; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il medicinale ALYMSYS (Bevacizumab) e'  incluso  nell'elenco  di
cui all'art. 1, comma 4-bis, del decreto-legge 21  ottobre  1996,  n.
536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996,  n.  648  e  successive
modifiche e integrazioni, per le seguenti  indicazioni:  «trattamento
della  degenerazione  maculare  correlata  all'eta'  (AMD),  per   il
trattamento della  compromissione  visiva  dovuta  a  edema  maculare
diabetico e come preparazione alla  vitrectomia  per  le  complicanze
della retinopatia diabetica». 
  2. Ai fini della consultazione delle liste  dei  farmaci  a  totale
carico del Servizio sanitario  nazionale,  si  rimanda  agli  elenchi
pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA www.aifa.gov.it