IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
del Ministero dell'economia e delle finanze
Visto l'art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.
172 - come modificato dall'art. 32, comma 1, del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, e dall'art. 9, comma 1-septies, lettere a) e
b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 - che prevede
l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per
i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, comma 639, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente
successivamente al 21 agosto 2017, per i fabbricati ubicati nei
Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dagli
eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell'isola d'Ischia,
purche' distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero,
adottate entro il 31 dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente o
parzialmente, e fino alla definitiva ricostruzione o agibilita' dei
fabbricati stessi e comunque fino all'anno di imposta 2023;
Valutato che il medesimo comma 5-ter prevede che, per l'anno 2021,
i soggetti beneficiari della citata esenzione dall'IMU hanno diritto
al rimborso della prima rata dell'imposta relativa all'anno 2021,
versata entro il 16 giugno 2021;
Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il
quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica
comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, e' abolita con contestuale eliminazione della TASI e
che l'IMU e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a
783 dello stesso art. 1;
Valutato che dal 1° gennaio 2020 l'IMU, di cui al comma 738 e
seguenti dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, e' stata
ridisciplinata in modo tale da assicurare l'equivalenza di gettito
dell'IMU e della TASI in vigore fino al 31 dicembre 2019;
Considerato che, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del citato
decreto-legge n. 109 del 2018, come modificato dall'art. 9, comma
1-octies, del menzionato decreto-legge n. 73 del 2021, i criteri e le
modalita' per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito
connesso alla predetta esenzione sono stabiliti con decreto del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, nel limite massimo complessivo di 1,43 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2019 e 2020 e nel limite massimo complessivo di
1,35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023;
Visti i precedenti decreti del 2 marzo e 21 dicembre 2018, del 4
aprile 2019 e del 25 agosto 2020, con i quali sono stati disposti i
rimborsi ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno del
minor gettito dell'IMU e della TASI, riferito, rispettivamente, al
secondo semestre 2017, all'anno 2018, all'anno 2019, e del minor
gettito dell'IMU riferito all'anno 2020, derivanti dall'esenzione per
i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici
verificatisi il 21 agosto 2017;
Ritenuto ora di dover procedere al predetto rimborso per l'anno
2021, per un importo complessivo di euro 963.880,00 sulla base della
stima del minor gettito dell'IMU per il medesimo anno elaborata dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta
del 27 aprile 2022;
Decreta:
Art. 1
Rimborso ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno del
minor gettito dell'IMU, riferito all'anno 2021, derivante
dall'esenzione per i fabbricati inagibili ubicati nelle zone
colpite dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017
In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 5-ter,
del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e all'art. 32,
comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il rimborso del
minor gettito derivante dall'esenzione dall'imposta municipale
propria (IMU), di cui all'art. 1, commi da 739 a 783, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, per i fabbricati ubicati nei Comuni di
Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno colpiti dagli eventi sismici
verificatisi il 21 agosto 2017 nell'isola d'Ischia, purche' distrutti
od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro il 31
dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, e fino
alla definitiva ricostruzione o agibilita' dei fabbricati stessi, ed
in ogni caso fino all'anno di imposta 2023, e' determinato per
l'annualita' 2021 in complessivi euro 963.880,00 ed attribuito ai
comuni interessati nelle misure indicate nell'allegato 1.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 maggio 2022
Il Capo del Dipartimento
per gli affari interni e territoriali
Sgaraglia
Il direttore generale
delle finanze
Lapecorella