IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                per gli affari interni e territoriali 
                     del Ministero dell'interno 
 
                           di concerto con 
 
                 IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE 
             del Ministero dell'economia e delle finanze 
 
  Visto l'art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2017,  n.
172 - come modificato dall'art. 32, comma  1,  del  decreto-legge  28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, e dall'art. 9, comma 1-septies, lettere  a)  e
b),  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106  -  che  prevede
l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per
i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1,  comma  639,  della
legge 27 dicembre 2013, n.  147,  a  decorrere  dalla  rata  scadente
successivamente al 21 agosto  2017,  per  i  fabbricati  ubicati  nei
Comuni di Casamicciola Terme, Forio  e  Lacco  Ameno,  colpiti  dagli
eventi sismici verificatisi il 21 agosto  2017  nell'isola  d'Ischia,
purche' distrutti od oggetto  di  ordinanze  sindacali  di  sgombero,
adottate entro il 31 dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente  o
parzialmente, e fino alla definitiva ricostruzione o  agibilita'  dei
fabbricati stessi e comunque fino all'anno di imposta 2023; 
  Valutato che il medesimo comma 5-ter prevede che, per l'anno  2021,
i soggetti beneficiari della citata esenzione dall'IMU hanno  diritto
al rimborso della prima rata  dell'imposta  relativa  all'anno  2021,
versata entro il 16 giugno 2021; 
  Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il
quale stabilisce che, a decorrere  dall'anno  2020,  l'imposta  unica
comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27  dicembre
2013, n. 147, e' abolita con contestuale eliminazione  della  TASI  e
che l'IMU e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a
783 dello stesso art. 1; 
  Valutato che dal 1° gennaio 2020 l'IMU,  di  cui  al  comma  738  e
seguenti  dell'art.  1  della  legge  n.  160  del  2019,  e'   stata
ridisciplinata in modo tale da assicurare  l'equivalenza  di  gettito
dell'IMU e della TASI in vigore fino al 31 dicembre 2019; 
  Considerato che,  ai  sensi  dell'art.  32,  comma  2,  del  citato
decreto-legge n. 109 del 2018, come  modificato  dall'art.  9,  comma
1-octies, del menzionato decreto-legge n. 73 del 2021, i criteri e le
modalita' per il rimborso ai comuni  interessati  del  minor  gettito
connesso alla predetta  esenzione  sono  stabiliti  con  decreto  del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia  e
delle  finanze,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, nel limite massimo complessivo di 1,43 milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2019 e 2020 e nel limite massimo  complessivo  di
1,35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023; 
  Visti i precedenti decreti del 2 marzo e 21 dicembre  2018,  del  4
aprile 2019 e del 25 agosto 2020, con i quali sono stati  disposti  i
rimborsi ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio  e  Lacco  Ameno  del
minor gettito dell'IMU e della TASI,  riferito,  rispettivamente,  al
secondo semestre 2017, all'anno 2018,  all'anno  2019,  e  del  minor
gettito dell'IMU riferito all'anno 2020, derivanti dall'esenzione per
i  fabbricati  ubicati  nelle  zone  colpite  dagli  eventi   sismici
verificatisi il 21 agosto 2017; 
  Ritenuto ora di dover procedere al  predetto  rimborso  per  l'anno
2021, per un importo complessivo di euro 963.880,00 sulla base  della
stima del minor gettito dell'IMU per il medesimo anno  elaborata  dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze; 
  Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta
del 27 aprile 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Rimborso ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio  e  Lacco  Ameno  del
  minor  gettito  dell'IMU,   riferito   all'anno   2021,   derivante
  dall'esenzione  per  i  fabbricati  inagibili  ubicati  nelle  zone
  colpite dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 
 
  In attuazione delle disposizioni di cui all'art.  2,  comma  5-ter,
del  decreto-legge  16  ottobre  2017,  n.   148,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,  e  all'art.  32,
comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il rimborso  del
minor  gettito  derivante  dall'esenzione   dall'imposta   municipale
propria (IMU), di cui all'art. 1, commi da 739 a 783, della legge  27
dicembre 2019, n.  160,  per  i  fabbricati  ubicati  nei  Comuni  di
Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno colpiti dagli eventi  sismici
verificatisi il 21 agosto 2017 nell'isola d'Ischia, purche' distrutti
od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro  il  31
dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, e  fino
alla definitiva ricostruzione o agibilita' dei fabbricati stessi,  ed
in ogni caso fino  all'anno  di  imposta  2023,  e'  determinato  per
l'annualita' 2021 in complessivi euro  963.880,00  ed  attribuito  ai
comuni interessati nelle misure indicate nell'allegato 1. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 4 maggio 2022 
 
                                       Il Capo del Dipartimento       
                                per gli affari interni e territoriali 
                                              Sgaraglia               
Il direttore generale 
    delle finanze 
     Lapecorella