IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n.  296  e
successive modificazioni e integrazioni, che prevede che il  Ministro
dello  sviluppo  economico  puo'  istituire,  con  proprio   decreto,
specifici regimi di aiuto in conformita' alla normativa comunitaria; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   e,   in
particolare, gli articoli  25  e  seguenti,  recanti  misure  per  la
nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative; 
  Visto il regime di aiuto istituito, ai sensi del richiamato art. 1,
comma 845, della legge n. 296 del  2006,  con  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 6  marzo  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  134  del  10  giugno  2013,
finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo di piccole  imprese,
nonche'  la  crescita  di  attivita'  economiche  e  di   occupazione
qualificata nelle regioni  meridionali  e  in  quelle  dell'obiettivo
convergenza; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  30  ottobre
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 300 del 23 dicembre  2013,  con  il  quale  le  agevolazioni  gia'
previste dal richiamato decreto del Ministro dello sviluppo economico
6 marzo 2013 sono estese, in attuazione del decreto del Ministro  per
la coesione territoriale 8 aprile 2013, alle  nuove  piccole  imprese
del territorio del cratere sismico aquilano; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 264 del 13 novembre 2014, come modificato dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico 9 agosto  2016,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  n.  246  del  20  ottobre  2016,
nonche' dal decreto del Ministro dello sviluppo  economico  9  agosto
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 244 del 18 ottobre 2017, con il quale, ai fini del riordino  degli
interventi previsti dai decreti 6 marzo 2013 e 30  ottobre  2013,  e'
stato istituito un apposito regime di aiuto finalizzato  a  sostenere
la nascita e lo  sviluppo,  su  tutto  il  territorio  nazionale,  di
start-up innovative; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti di crescita economica e  per  la  risoluzione  di  specifiche
situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58; 
  Visto,  in  particolare,  il  comma  3  dell'art.  29  del   citato
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,  che  prevede  che  il  Ministro
dello sviluppo economico, con propri decreti, provvede alla revisione
della disciplina attuativa dell'intervento in favore  delle  start-up
innovative di cui al  citato  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 24 settembre 2014, nonche' il comma 4 del medesimo art. 29,
che individua i criteri della predetta revisione, improntandola  alla
semplificazione  e  accelerazione   delle   procedure   di   accesso,
concessione e erogazione  delle  agevolazioni,  da  realizzare  anche
attraverso  l'aggiornamento  delle  modalita'  di  valutazione  delle
iniziative  e  di   rendicontazione   delle   spese   sostenute   dai
beneficiari, nonche' all'incremento dell'efficacia degli  interventi,
con l'individuazione di modalita'  di  intervento  piu'  adeguate  al
contesto di riferimento e idonee a consentire l'ampia  partecipazione
dei soggetti interessati, anche mediante una revisione degli  impegni
finanziari richiesti ai proponenti; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  30  agosto
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 244 del 17 ottobre 2019, con il quale, in  attuazione  del  citato
art. 29, commi  3  e  4,  sono  apportate  modifiche  al  decreto  24
settembre 2014 istitutivo del regime di aiuti; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre  2013,  recante  disposizioni  comuni  sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo  rurale
e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca   e
disposizioni generali sul Fondo europeo di  sviluppo  regionale,  sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo  per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)  n.
1083/2006 del Consiglio; 
  Visto il Programma operativo nazionale «Imprese  e  competitivita'»
FESR 2014-2020, approvato dalla Commissione europea con decisione  di
esecuzione  C(2015)  4444  del  23   giugno   2015,   successivamente
modificata dalle decisioni di esecuzione C(2015) 8450 del 24 novembre
2015, C(2017) 8390 del 7 dicembre 2017 e C(2018) 9117 del 19 dicembre
2018; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  24  giugno  2021  recante  le   disposizioni   comuni
applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo  sociale
europeo Plus, al Fondo di coesione,  al  Fondo  per  una  transizione
giusta, al Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi,  la  pesca  e
l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al
Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna  e
allo  Strumento  di  sostegno  finanziario  per  la  gestione   delle
frontiere e la politica dei visti; 
  Considerata l'esigenza di completare la revisione realizzata con il
citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 agosto  2019,
con ulteriori modifiche e integrazioni alle disposizioni del  decreto
24  settembre  2014,  al  fine  di  incrementare  l'efficacia   degli
interventi,  con  l'introduzione  di  modalita'  di  intervento  piu'
adeguate al contesto  di  riferimento  nonche'  all'evoluzione  della
disciplina   degli    strumenti    finanziari    nell'ambito    della
programmazione dei fondi strutturali e di  investimento  europei  nel
ciclo  2021/2027,  anche  tenuto   conto   delle   risultanze   della
valutazione indipendente condotta nell'ambito del Programma operativo
nazionale «Imprese e competitivita'» FESR 2014-2020; 
  Ritenuto che tali obiettivi possano realizzarsi  attraverso  misure
di sostegno alla capitalizzazione delle imprese beneficiarie, volte a
favorire il consolidamento delle imprese nella fase  successiva  alla
realizzazione  dei  piani  di  impresa   agevolati,   attraverso   la
conversione  di  una  quota  del  finanziamento  agevolato  in  forme
partecipative, in presenza di investimenti nel capitale delle imprese
agevolate attuati da parte di soggetti qualificati; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni e, in
particolare, l'art. 22, che disciplina gli  «aiuti  alle  imprese  in
fase di avviamento»; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  e  successive
modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni  in
materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli  8  e
21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»; 
  Vista la legge 11 novembre 2011, n.  180,  recante  «Norme  per  la
tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; 
  Visto l'art. 18-ter  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.  58,  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  che  istituisce,  presso  il
Ministero  dello  sviluppo  economico,  la   piattaforma   telematica
denominata «Incentivi.gov.it»; 
  Ritenuto, pertanto, di dover adeguare i  contenuti  del  menzionato
decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014  alla
predetta nuova  linea  di  intervento  per  il  consolidamento  delle
imprese beneficiarie, provvedendo, ai sensi del  precitato  art.  29,
comma 3, ad integrare con  le  necessarie  disposizioni  i  contenuti
della revisione gia' operata mediante il decreto del  Ministro  dello
sviluppo economico 30 agosto 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Modifiche al decreto del Ministro 
             dello sviluppo economico 24 settembre 2014 
 
  1. Al decreto del Ministro dello sviluppo  economico  24  settembre
2014 e successive modifiche e  integrazioni  richiamato  in  premessa
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 1, comma 1, dopo la  lettera  i),  sono  inserite  le
seguenti: 
      «i)-bis "equity": il conferimento di  capitale  in  un'impresa,
quale corrispettivo di una quota del capitale di rischio dell'impresa
anche  attraverso   la   sottoscrizione   di   strumenti   finanziari
partecipativi e strumenti rappresentativi di capitale (warrant); 
      i)-ter "quasi-equity": un tipo di finanziamento che si  colloca
tra equity e debito e ha un rischio piu' elevato del debito di  primo
rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al  capitale  primario
(common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene  si  basa
principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria
e che non e' garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa. Gli
investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come  debito,
non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino e in alcuni
casi convertibile in equity o come capitale  privilegiato  (preferred
equity) e possono altresi' assumere la forma di convertible note; 
      i)-quater "investitori terzi": i soggetti, italiani  o  esteri,
operanti nel mercato del venture capital, rientranti  nelle  seguenti
categorie: 
        i. acceleratori e incubatori con consolidata  esperienza  nel
settore del venture capital, misurabile secondo  indici  quantitativi
e/o qualitativi tra i quali possono rilevare, in particolare,  almeno
uno dei seguenti: 
          1) abbiano almeno  venti  tra  start-up  innovative  o  PMI
innovative in portafoglio; 
          2) abbiano positivamente concluso almeno due  programmi  di
accelerazione; 
          3)  le  imprese  oggetto  dei  programmi  di  accelerazione
abbiano ricevuto capitali da parte di investitori terzi pari almeno a
tre volte i capitali investiti dall'acceleratore o incubatore; 
          4) il valore del portafoglio dell'acceleratore o incubatore
sia almeno pari a 1,5 volte il costo complessivo  degli  investimenti
effettuati nelle societa' in portafoglio; 
          5) abbiano positivamente effettuato almeno  due  operazioni
di disinvestimento (exit); 
        ii. business angels che  abbiano  investimenti  attivi  e  un
track record consolidato nel  settore  del  venture  capital  nonche'
competenze, professionalita' e capacita' organizzative ed  economiche
adeguate per supportare l'operazione di investimento di cui  all'art.
6-bis. A tal fine si presume che  la  partecipazione  consolidata  ad
associazioni di categoria italiane o estere  costituisca  indice  del
possesso da parte del  business  angel  dei  richiesti  requisiti  di
competenza, professionalita' e capacita' organizzative; 
        iii. family offices  che  si  qualifichino  come  investitori
professionali o, altrimenti, che abbiano  investimenti  attivi  e  un
track record consolidato nel settore del venture capital  nonche'  le
competenze, professionalita' e capacita' organizzative ed  economiche
adeguate rispetto all'operazione  di  investimento  di  cui  all'art.
6-bis. Costituisce  indice  presuntivo  del  possesso  dei  richiesti
requisiti di competenze, professionalita' e  capacita'  organizzative
ed  economiche  l'aver  effettuato,  in  almeno  uno  dei  due   anni
precedenti la presentazione dell'opportunita' di investimento di  cui
all'art. 6-bis, operazioni di investimento nel  settore  del  venture
capital e, in particolare, in imprese aventi caratteristiche similari
alle imprese beneficiarie ai sensi del presente decreto; 
        iv. gestori autorizzati di cui all'art. 1, comma  1,  lettera
q-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e  successive
modifiche e integrazioni che gestiscono organismi di investimento; 
    b) all'art. 4, dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
      «5-bis.  Le  start-up  innovative   gia'   destinatarie   delle
agevolazioni per i piani  d'impresa  previsti  dall'art.  5,  possono
beneficiare,  altresi',  delle  particolari  condizioni  disciplinate
dall'art. 6-bis, a fronte degli investimenti nel relativo capitale di
rischio ivi previsti e ferma restando  la  necessita'  del  possesso,
alla data di richiesta del predetto beneficio, dei requisiti  di  cui
ai commi 1 e 3.»; 
    c) dopo l'art. 6, e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 6-bis. 
     Investimenti nel capitale di rischio di start-up innovative 
 
      1.  Le  start-up  innovative  beneficiarie  delle  agevolazioni
previste dall'art. 6, possono richiedere, nel rispetto dei limiti  di
cui all'art. 22 del regolamento di esenzione e alle condizioni di cui
al presente articolo, la conversione di una quota  del  finanziamento
agevolato concesso ai sensi del medesimo art. 6 in contributo a fondo
perduto, a fronte di investimenti nel relativo  capitale  di  rischio
attuati da investitori terzi ovvero da soci persone fisiche. 
      2. Per le finalita' di  cui  al  comma  1,  l'investimento  nel
capitale di rischio attuato da investitori  terzi  deve  assumere  la
forma di investimento in equity ovvero di conversione  in  equity  di
uno strumento in forma di quasi-equity,  e  deve  avere  le  seguenti
caratteristiche: 
        a) essere perfezionato entro 5 (cinque) anni  dalla  data  di
concessione delle  agevolazioni  di  cui  all'art.  6.  Ai  fini  del
presente articolo, l'investimento nel capitale di rischio si  intende
perfezionato con il versamento all'impresa beneficiaria delle risorse
destinate all'investimento stesso; 
        b)   essere   di   importo   non   inferiore   a    80.000,00
(ottantamila/00) euro; 
        c) non determinare  una  partecipazione  di  maggioranza  nel
capitale della start-up anche per effetto della conversione di  altri
strumenti finanziari di quasi-equity eventualmente sottoscritti; 
        d) essere detenuto per un periodo non  inferiore  a  3  (tre)
anni dal perfezionamento; 
        e)  essere  effettuato   esclusivamente   nella   forma   del
conferimento in denaro,  considerando,  nel  caso  di  operazioni  di
conversione in equity di uno strumento in forma di  quasi-equity,  le
risorse finanziarie gia' versate all'impresa beneficiaria. 
      3. L'investimento nel  capitale  di  rischio  attuato  da  soci
persone fisiche, ai fini del comma 1, deve: 
        a) possedere le caratteristiche indicate al comma 2,  lettere
a), b), d) ed e); 
        b)  prevedere  l'apporto  di   nuovi   conferimenti   ed   il
conseguente aumento del patrimonio sociale; 
        c)  essere  aggiuntivo  rispetto  a  quanto  previsto   nelle
condizioni di subordine riportate nel contratto di  finanziamento  di
cui all'art. 9. 
      4. Ai fini  del  comma  2,  sono  ammesse  anche  le  quote  di
investimento dei privati attivate nell'ambito di interventi di  fondi
pubblici di co-investimento. 
      5. La richiesta di conversione delle agevolazioni  puo'  essere
presentata  dalle  imprese  di  cui  al   comma   1   successivamente
all'erogazione a saldo delle agevolazioni di cui all'art.  6  e  deve
riferirsi a una operazione di investimento nel capitale  di  rischio,
avente le caratteristiche di cui ai commi 2 o 3, che l'impresa  abbia
perfezionato o intenda  perfezionare  successivamente  alla  data  di
concessione delle agevolazioni di cui all'art. 6 e,  comunque,  entro
il termine di cui al comma 2, lettera a). 
      6.  Le  richieste  presentate  a  fronte   di   operazioni   di
investimento  nel  capitale  di  rischio  gia'  perfezionate   devono
intervenire entro 6 (sei) mesi dalla data di erogazione a saldo delle
agevolazioni; nel caso di richieste presentate a fronte di operazioni
non ancora perfezionate, il perfezionamento  deve  avvenire  entro  6
(sei) mesi dal  provvedimento  di  accoglimento  della  richiesta  di
conversione.  In  tale  ultimo   caso,   l'efficacia   del   predetto
provvedimento    resta     comunque     condizionata     all'avvenuto
perfezionamento entro il predetto termine. 
      7. Il finanziamento agevolato e' convertibile in  contributo  a
fondo perduto fino a un importo  pari  al  50%  (cinquanta  percento)
delle somme apportate dagli investitori terzi ovvero dai soci persone
fisiche  e,  comunque,  nella  misura  massima  del  50%   (cinquanta
percento) del totale delle agevolazioni concesse, tenuto conto  della
quota di contributo a fondo perduto, ove concessa. La restante  quota
di finanziamento agevolato e'  rimborsata  dall'impresa  beneficiaria
secondo le modalita' indicate ai commi  1  e  3  dell'art.  6  e,  in
particolare, nel rispetto della durata  del  finanziamento  agevolato
inizialmente concesso. 
      8.  L'importo  della  quota  di  contributo  a  fondo   perduto
convertita ai sensi del presente articolo deve  essere  appostato  in
apposita riserva indisponibile. Tale riserva, per i primi 5  (cinque)
anni, potra' essere utilizzata esclusivamente  per  la  copertura  di
perdite e/o per  aumenti  di  capitale.  Decorso  il  termine  dei  5
(cinque)  anni,  la  riserva  diventa  disponibile  ed  eventualmente
distribuibile ai soci. 
      9.  Ulteriori  specificazioni  ai  fini  della   richiesta   di
conversione delle agevolazioni ai sensi del presente  articolo  e  in
merito alle modalita' di comunicazione da parte del Soggetto  gestore
dell'ammissione al beneficio in questione sono fornite con  circolare
adottata ai sensi dell'art. 5, comma 8.»; 
    d) all'art. 7,  comma  5,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: 
      «Resta fermo che eventuali interventi modificativi del presente
decreto recano  in  allegato  l'elenco  degli  oneri  rispettivamente
introdotti o integrati.»; 
    e) all'art. 8, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      e.1) al comma 2, le parole: «di cui al comma 6» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui all'art. 6»; 
      e.2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Le richieste volte ad ottenere la conversione di  una
quota del finanziamento agevolato in contributo a  fondo  perduto  ai
sensi dell'art. 6-bis sono presentate al Soggetto gestore che procede
all'istruttoria delle stesse verificando i  requisiti  soggettivi  di
ammissibilita' di cui all'art. 5 e la  conformita'  dell'investimento
nel capitale di rischio alle condizioni di cui all'art. 6-bis.»; 
      e.3) al comma  3,  le  parole:  «Le  domande  di  agevolazione,
complete dei dati previsti dal modulo di richiesta»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Le domande di agevolazione e le richieste di cui  al
comma 2-bis, complete dei dati  previsti  dai  rispettivi  moduli  di
richiesta»; 
      e.4) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
        «Con le  medesime  modalita'  sono  fornite  le  disposizioni
operative  per  la  presentazione  della  documentazione  comprovante
l'intervenuto  perfezionamento  dell'investimento  nel  capitale   di
rischi di cui all'art. 6-bis, ove non gia' disponibile alla  data  di
presentazione della richiesta di conversione.»; 
    f) all'art. 12, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: 
      «1-bis. La revoca disposta  ai  sensi  del  comma  1  comporta,
altresi', la revoca degli eventuali benefici di cui all'art. 6-bis. I
medesimi benefici sono, altresi', revocati qualora sia  accertato  il
mancato rispetto dei termini e delle condizioni previste dal medesimo
art. 6-bis. 
      1-ter. Qualora la revoca, in presenza delle circostanze di  cui
al secondo periodo del comma 1-bis, sia  riferita  esclusivamente  ai
benefici di cui all'art. 6-bis, la revoca  comporta  la  riconduzione
alla forma del finanziamento agevolato della quota  di  contributo  a
fondo perduto ottenuta a fronte dell'operazione di  investimento  nel
capitale di rischio della start-up innovativa.».