IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei  conti»  ed,  in
particolare, l'art. 3; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  148,  recante
«Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa  in   materia   di
ammortizzatori  sociali  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,   in
attuazione della legge 10 dicembre 1014, n. 183»; 
  Visti  i  recenti  interventi  di  riordino  della  materia   degli
ammortizzatori sociali operati dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 e
dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
15 aprile  2016,  n.  95442  recante  «Definizione  dei  criteri  per
l'approvazione  dei  programmi  di   cassa   integrazione   salariale
ordinaria. Esame delle domande e disciplina delle singole fattispecie
che integrano le causali di intervento della CIGO»; 
  Visto in particolare  l'art.  3  del  citato  decreto  ministeriale
rubricato «Mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato»; 
  Considerata la contingente situazione  internazionale,  determinata
dalla crisi ucraina, che ha fatto emergere nuovi scenari critici, con
dirette ricadute anche sui mercati nazionali; 
  Visto altresi' l'art. 5 del citato decreto  ministeriale  rubricato
«Mancanza di materie prime o componenti»; 
  Considerato che,  in  concomitanza  con  l'uscita  dallo  stato  di
emergenza pandemica, ulteriori difficolta' economiche  sono  derivate
alle  imprese  dalla  contrazione  delle  attivita'  produttive,   in
particolar modo di quelle fortemente legate all'approvvigionamento di
energie  e  materie  prime  importate  dai  territori  coinvolti  dal
conflitto russo ucraino in atto; 
  Considerata la necessita' di fronteggiare le ricadute  sui  livelli
occupazionali connesse all'impatto della crisi  internazionale  sulla
domanda e offerta di materie prime ed energia; 
  Considerato che le aziende si trovano ad affrontare  l'esigenza  di
contenere le particolari  difficolta'  economiche  e  a  mantenere  i
livelli occupazionali; 
  Considerata la necessita' di sostenere le  imprese  assicurando  un
intervento  di  sostegno  al  reddito  ai  lavoratori   nei   periodi
transitori e temporanei  di  particolare  contrazione  o  sospensione
dell'attivita' produttiva causato da eventi non imputabili al  datore
di lavoro; 
  Considerata la necessita'  di  una  rivisitazione  degli  strumenti
amministrativi di gestione delle misure di sostegno  al  reddito  dei
lavoratori che vedono sospendere o ridurre l'attivita' lavorativa per
eventi transitori non imputabili al datore di lavoro; 
  Ritenuto  di  dover  modificare  l'art.  3   del   citato   decreto
ministeriale stante la grave crisi internazionale in atto in Ucraina,
nonche' l'articolo 5 del medesimo decreto  per  garantire  misure  di
sostegno  al  reddito  in   caso   di   contrazione   o   sospensione
dell'attivita' lavorativa anche alla luce della recente riforma degli
ammortizzatori sociali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali  15  aprile  2016,  n.  95442  sono  apportate  le   seguenti
modificazioni: 
    a) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
      «3-bis. Per l'anno 2022, in considerazione  della  grave  crisi
internazionale  in  atto  in  Ucraina  dichiarata  con  delibera  del
Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, integra  la  fattispecie
di "crisi di  mercato"  la  sospensione  o  riduzione  dell'attivita'
lavorativa derivante anche dall'impossibilita' di concludere  accordi
o scambi determinata dalle  limitazioni  conseguenti  alla  crisi  in
Ucraina».