IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale  dell'Agenzia  (comunicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  140
del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Francesco  Trotta  l'incarico  di
dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Francesco Trotta la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20  settembre  2004,  n.  245,  per  la  firma  delle  determine   di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n.  323,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425,  il
quale stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) sia  conforme  alle  condizioni  e
limitazioni previste dai provvedimenti della  Commissione  unica  del
farmaco; 
  Visto il  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  recante
»Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Vista la determina AIFA del 29  ottobre  2004  «Note  AIFA  2004  -
Revisione delle note CUF»), pubblicata nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4  novembre  2004  -
Serie generale, n. 259; 
  Vista la determina AIFA del 4 gennaio 2007 «Note AIFA 2006-2007 per
l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale n. 7 del 10 gennaio  2007,
Supplemento ordinario n. 6; 
  Viste le successive determine AIFA  recanti  «Modifiche  alla  Nota
13»: determina AIFA del 23 febbraio 2007, determina n. STDG/989.P del
6 giugno  2011,  determina  n.  STDG/2049.P  del  14  novembre  2012,
determina n. 319/2013 del 26 marzo 2013, determina n. 617/2014 del 19
giugno 2014, determina n. 1432/2019 del 27 settembre 2019; 
  Vista la determina AIFA n. 457/2020 del 16 aprile 2020,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  Serie  generale
n. 113 del 4 maggio 2020; 
  Considerato   il   parere   reso   dalla   Commissione   consultiva
tecnico-scientifica nella sua seduta del 7-10 settembre 2021, con cui
e'  stato  approvato   l'aggiornamento   della   Nota   13   relativo
all'inserimento della nuova associazione fissa; 
  Ritenuto, pertanto, di dover provvedere, alla  luce  delle  attuali
informazioni tecnico-scientifiche, per le motivazioni di cui sopra  e
secondo  la  metodologia  descritta   nell'allegato   alla   presente
determina,  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale   del
provvedimento, alla modifica dell'allegato  alla  determina  AIFA  n.
457/2020  del  16  aprile  2020,  che   sostituisce,   aggiornandolo,
l'attuale Nota AIFA 13; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                        Aggiornamento Nota 13 
 
  L'allegato al presente  provvedimento,  che  ne  costituisce  parte
integrante e sostanziale, sostituisce il testo della  Nota  AIFA  13,
annesso sub voce «Allegato 1» alla determina AIFA n. 457/2020 del  16
aprile 2020, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale n. 113 del 4 maggio 2020.