IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
Codice della strada» e successive modificazioni,  ed  in  particolare
gli articoli 116 e 121; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2011,  n.  59,  recante
«Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti  la
patente di guida», e  successive  modificazioni,  ed  in  particolare
l'allegato IV recante «Norme minime per gli esaminatori  delle  prove
pratiche di guida»; 
  Visto altresi' l'art. 25, comma 4, del decreto  legislativo  n.  59
del 2011, ai sensi del quale sono fatti salvi  di  diritti  acquisiti
dal personale gia' abilitato, alla data di entrata  in  vigore  dello
stesso decreto, all'espletamento delle prove di cui all'art. 121  del
Codice della strada; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
62, «Regolamento  recante  codice  di  comportamento  dei  dipendenti
pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165», nonche' il decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti 9 maggio 2014, n.  192,  recante  Codice  di  comportamento
integrativo del personale del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, ora delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; 
  Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
31 maggio 2017 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  153
del 3 luglio 2017) recante «Qualificazione  iniziale  dei  funzionari
esaminatori per il conseguimento  delle  patenti  di  guida  a  mente
dell'art. 121, comma 5, del Codice della strada»; 
  Visto il decreto del Capo del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione gli affari generali  ed  il  personale  12  aprile  2018,
recante «Corsi di qualificazione per esaminatori per il conseguimento
delle abilitazioni alla guida»; 
  Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870,  recante  «Misure  urgenti
straordinarie  per  i  servizi   della   Direzione   generale   della
motorizzazione civile e dei trasporti in  concessione  del  Ministero
dei trasporti» ed in particolare l'art. 19 e la tabella 3; 
  Visto l' art. 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre  2020,
n.  183,  recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia   di   termini
legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione
della  decisione  (UE,  EURATOM)  2020/2053  del  Consiglio,  del  14
dicembre  2020,  nonche'  in  materia  di  recesso  del  Regno  Unito
dall'Unione europea», convertito con  modificazioni  dalla  legge  26
febbraio 2021, n. 21, come modificato dalla legge 25  febbraio  2022,
n. 15, recante «Conversione in legge del  decreto-legge  30  dicembre
2021, n. 228, recante disposizioni  urgenti  in  materia  di  termini
legislativi», ai sensi del quale «Al fine di ridurre  l'arretrato  in
materia di svolgimento delle prove di verifica delle capacita' e  dei
comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni di guida di cui
all'articolo  116  del  Codice  della  strada,  di  cui  al   decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  determinato  dalla  carenza  di
personale in servizio presso gli uffici della  motorizzazione  civile
adibito alla funzione  di  esaminatore  e  aggravato  dall'attuazione
delle  misure  di  contenimento  dell'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19, fino al 31 dicembre 2022 le predette prove  possono  essere
svolte, per i servizi effettuati  ai  sensi  dell'articolo  19  della
legge 1° dicembre 1986, n. 870, anche da personale degli uffici della
motorizzazione civile collocato in  quiescenza,  abilitato  ai  sensi
dell'articolo 121, commi 3 e 5-bis,  del  citato  codice  di  cui  al
decreto legislativo n. 285 del 1992. Al personale ausiliario  adibito
alla funzione di esaminatore di cui al primo periodo e'  riconosciuto
un  compenso,  a  carico  esclusivo  dei  richiedenti  il   servizio,
determinato secondo le modalita' di cui ai commi 1,  2,  3  e  4  del
citato articolo 19 della legge n. 870 del 1986.»; 
  Considerato che il medesimo art. 13, comma 6-bis, del decreto-legge
n. 183 del 2020 dispone altresi' che «Con decreto del Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  sono  adottate   le   disposizioni
attuative del presente comma e le  modalita'  di  accreditamento  del
personale ausiliario adibito alla funzione di esaminatore  presso  la
Direzione  generale  per  la  motorizzazione  del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti.»; 
  Ritenuto di dare attuazione alle predette disposizioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto disciplina le procedure di accreditamento di
ex dipendenti degli uffici della motorizzazione civile  collocati  in
quiescenza, che in servizio hanno svolto la funzione  di  esaminatori
abilitati all'espletamento delle prove di verifica delle capacita'  e
dei comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni di guida di
cui all'art. 116 del Codice della strada, quali esaminatori ausiliari
per i servizi  effettuati  ai  sensi  dell'art.  19  della  legge  1°
dicembre  1986,  n.  870.  Disciplina,   inoltre,   gli   adempimenti
conseguenti all'esercizio di tale  funzione  e  la  determinazione  e
l'erogazione del corrispettivo dovuto.