IL DIRIGENTE DELL PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1151/2012  del  Consiglio  del  21
novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli ed
alimentari; 
  Viste le premesse sulle quali e' fondato il predetto regolamento e,
in particolare, quelle relative alle esigenze  dei  consumatori  che,
chiedendo qualita' e prodotti tradizionali, determinano  una  domanda
di prodotti agricoli  o  alimentari  con  caratteristiche  specifiche
riconoscibili,  in  particolare  modo  quelle  connesse   all'origine
geografica. 
  Considerato  che  tali  esigenze  possono  essere  soddisfatte  dai
consorzi  di  tutela  che,  in   quanto   costituiti   dai   soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno  un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita  delle  caratteristiche  del
prodotto; 
  Vista la legge 24 aprile 1998, n.  128,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995-1997; 
  Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del  1998,
come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526 che individua  le  funzioni  per  l'esercizio  delle  quali  i
consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere,
mediante provvedimento di riconoscimento,  l'incarico  corrispondente
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visti il decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale -  n.  97  del  27  aprile
2000,  recante  «disposizioni  generali  relative  ai  requisiti   di
rappresentativita' dei consorzi  di  tutela  delle  denominazioni  di
origine protette  (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette
(IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n.
526 del 1999; 
  Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale -  n.  97  del  27  aprile
2000, recante «Individuazione dei  criteri  di  rappresentanza  negli
organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di  origine
protette (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette  (IGP)»,
emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n.  526  del
1999; 
  Visto il  decreto  12  settembre  2000,  n.  410  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  9
del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14,  comma
16, della legge n. 526 del 1999, e'  stato  adottato  il  regolamento
concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle  attivita'  dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero; 
  Visto  il  decreto  12  ottobre  2000  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del  21
novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni  dell'art.
14, comma 15, lettera d) sono state impartite  le  direttive  per  la
collaborazione dei consorzi di tutela  delle  DOP  e  delle  IGP  con
l'Ispettorato centrale repressione frodi,  ora  Ispettorato  centrale
della  tutela  della  qualita'  e  repressione  frodi  dei   prodotti
agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza; 
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n.  297,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni  sanzionatorie  in
applicazione  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,   relativo   alla
protezione delle indicazioni geografiche  e  delle  denominazioni  di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»; 
  Visto il decreto dipartimentale 12 maggio  2010,  n.  7422  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
istituzionali attribuite ai consorzi di tutela; 
  Visto il decreto dipartimentale del  6  novembre  2012  recante  la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei  consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  al  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1261 della Commissione del  26  luglio
2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea  L  277
del 2 agosto 2021 con il  quale  e'  stata  registrata  l'indicazione
geografica protetta «Olio di Roma»; 
  Vista  l'istanza  presentata  in  data  17   settembre   2021   dal
costituendo Consorzio Olio di Roma IGP con sede legale in Roma -  via
dei Cerchi n. 87 - intesa ad ottenere il riconoscimento dello  stesso
ad esercitare le funzioni indicate all'art. 53 della legge 24  aprile
1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni  per  la  IGP
«Olio di Roma»; 
  Verificata la conformita' dello statuto del consorzio predetto alle
prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali; 
  Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto  12
aprile  2000,  n.  61413  sopra  citato,  relativo  ai  requisiti  di
rappresentativita' dei consorzi di tutela, e' soddisfatta  in  quanto
il Ministero ha verificato che  la  partecipazione,  nella  compagine
sociale, dei  soggetti  appartenenti  alla  categoria  «olivicoltori»
nella filiera «grassi, olii» individuata  all'art.  4,  del  medesimo
decreto,  rappresenta  almeno  i  2/3  della  produzione  controllata
dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento.
Tale verifica  e'  stata  eseguita  sulla  base  delle  dichiarazioni
presentate dal consorzio richiedente con  nota  del  26  aprile  2022
(prot. Mipaaf n. 184070 del  26  aprile  2021  e  delle  attestazioni
rilasciate dall'organismo di controllo Agroqualita'  S.p.a.  a  mezzo
pec in data 11 febbraio 2022 (prot. Mipaaf n. 71365 del  15  febbraio
2022); 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento   del
Consorzio Olio di Roma IGP al fine di consentirgli l'esercizio  delle
attivita' sopra richiamate e specificatamente  indicate  all'art.  53
della legge 24 aprile 1998, n.  128  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni per la IGP «Olio di Roma»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Consorzio Olio di Roma IGP e' riconosciuto ai sensi dell'art.
53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come modificato  dall'art.  14,
comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed  e'  incaricato  di
svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla IGP  «Olio  di
Roma» registrata con regolamento (UE) n. 1261 della  Commissione  del
26 luglio 2021  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Unione
europea L 277 del 2 agosto 2021.