IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il regio decreto 26 maggio  1932,  n.  772,  recante  «elenco
delle piante dichiarate officinali»; 
  Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,  recante  il  «Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza»; 
  Visto il decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  228,  recante
«orientamento  e  modernizzazione  del  settore  agricolo,  a   norma
dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»; 
  Vista la legge 1° dicembre 2015, n. 194, recante «disposizioni  per
la tutela  e  la  valorizzazione  della  biodiversita'  di  interesse
agricolo e alimentare»; 
  Viste le linee guida relative  alle  «Good  manufacturing  practice
(GMP)»  dell'Unione  europea,  con   riferimento,   in   particolare,
all'allegato  7,  concernente  la  fabbricazione  dei  medicinali  di
origine vegetale e le  «Good  agricultural  and  collection  practice
(GACP)» dell'Unione europea; 
  Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, che istituisce presso  gli
uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli  lo  sportello  unico
doganale,  per  semplificare  le  operazioni   di   importazione   ed
esportazione e per concentrare i termini delle attivita' istruttorie,
anche  di  competenza  di  amministrazioni  diverse,  connesse   alle
predette operazioni e, in particolare, l'art. 4, commi 57, 58 e 59; 
  Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del  28  giugno
2007, relativo alla  produzione  biologica  e  all'etichettatura  dei
prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alla  produzione  biologica  e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il  regolamento
(CE) n. 834/2007 del  Consiglio  e,  in  particolare,  l'Allegato  II
relativo alle «Norme dettagliate di produzione di cui al capo  III  -
parte I: norme di produzione vegetale di cui al paragrafo 2.2.  Norme
relative alla raccolta di piante selvatiche»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2020/1693 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 novembre 2020 che modifica il regolamento  (UE)  n.
2018/848 relativo alla produzione biologica e  all'etichettatura  dei
prodotti biologici per quanto riguarda la sua data di applicazione  e
alcune altre date in esso previste; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,
n. 357, recante il  regolamento  di  attuazione  della  direttiva  n.
92/43/CEE  relativa  alla  conservazione  degli  habitat  naturali  e
semi-naturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche; 
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle
aree naturali protette»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti
generali  della  legislazione  alimentare,   istituisce   l'Autorita'
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2015/2283 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 novembre 2015, relativo  ai  nuovi  alimenti  e  che
modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97  del  Parlamento
europeo e del Consiglio e il  regolamento  (CE)  n.  1852/2001  della
Commissione; 
  Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 10 agosto 2018  relativo
alla  «Disciplina  dell'impiego  negli  integratori   alimentari   di
sostanze e preparati vegetali» e, in particolare, l'Allegato 1; 
  Vista e opportunamente valutata la necessita' di ampliare  l'elenco
delle specie vegetali previste  nell'allegato  al  presente  decreto,
anche con le specie riportate nei seguenti documenti: a)  allegato  1
del decreto del Ministro della salute 10 agosto 2018  relativo  alla:
«Disciplina dell'impiego negli integratori alimentari di  sostanze  e
preparati  vegetali»;  b)  elenco  delle  «Herbal  drug   monographs»
(monografie sui farmaci a base  di  erbe)  della  Farmacopea  europea
pubblicato sul  sito  della  Direzione  europea  della  qualita'  dei
medicinali e cura della salute  (DEQM)  del  Consiglio  d'Europa;  c)
banca dati europea delle specie vegetali per uso cosmetico, «Cosmetic
ingredient   database   cosIng»,   presenti   nel   glossario   delle
denominazioni comuni degli ingredienti prescritto  dall'art.  33  del
regolamento (CE) n.  1223/2009  e  successive  modifiche;  d)  specie
vegetali autorizzate ai sensi del regolamento (UE) n.  2015/2283;  e)
elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali e  loro  combinazioni
destinati a essere utilizzati in medicinali tradizionali  di  origine
vegetale in conformita' dell'art. 16, lettera f), della direttiva  n.
2001/83/CE modificata dalla direttiva n.  2004/24/CE;  f)  monografie
dell'Unione europea redatte dal Comitato dei  medicinali  di  origine
vegetale (HMPC) ai sensi  dell'art.  16-nonies,  paragrafo  3,  della
direttiva n. 2001/83/CE e pubblicate sul  sito  dell'Agenzia  europea
per i medicinali (EMA) istituita dal regolamento (CE) n. 726/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del  31  marzo  2004;  g)  elenco
delle «Monographs for homeopathic  preparation»  (monografie  per  la
preparazione omeopatica) della Farmacopea europea pubblicato sul sito
della Direzione europea della qualita' dei medicinali  e  cura  della
salute (DEQM) del Consiglio d'Europa; 
  Vista la legge 5 giugno 1974,  n.  412,  recante  la  «Ratifica  ed
esecuzione della convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New
York il 30 marzo 1961 e del protocollo  di  emendamento,  adottato  a
Ginevra il 25 marzo 1972»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, recante il «Testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di «Attuazione
della direttiva n. 2001/83/CE (e successive  direttive  di  modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali  per  uso
umano»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica  dei  regolamenti
(CE) n. 999/2001, (CE)  n.  396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,  (CE)  n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE)  n.  2016/429  e
(UE) n.  2016/2031  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  dei
regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e  delle
direttive  nn. 98/58/CE,  1999/74/CE,  2007/43/CE,  2008/119/  CE   e
2008/120/CE del  Consiglio,  e  che  abroga  i  regolamenti  (CE)  n.
854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
le direttive  nn.  89/608/CEE,  89/662/CEE,  90/425/CEE,  91/496/CEE,
96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE
del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali); 
  Visti  i  regolamenti  relativi  alla  CITES  adottati  dall'Unione
europea ovvero il regolamento (CE) n. 338/97  del  Consiglio,  del  9
dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e fauna
selvatiche mediante il  controllo  del  loro  commercio,  nonche'  il
regolamento di attuazione (CE) n. 865/2006 della Commissione,  del  4
maggio 2006, recante modalita' di applicazione del  regolamento  (CE)
n. 338/97 del Consiglio relativo  alla  protezione  di  specie  della
flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio; 
  Vista la legge 7 febbraio 1992, n.  150,  recante  «Disciplina  dei
reati relativi  all'applicazione  in  Italia  della  convenzione  sul
commercio internazionale delle  specie  animali  e  vegetali  in  via
d'estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge
19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, nonche'
norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di
mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la  salute  e
l'incolumita' pubblica»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio  recante  disposizioni  volte   a   prevenire   e   gestire
l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2016/1141   della
Commissione del 13 luglio 2016 che  adotta  un  elenco  delle  specie
esotiche  invasive  di  rilevanza  unionale   in   applicazione   del
regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)   n. 2017/1263   della
Commissione del 12 luglio 2017 che  aggiorna  l'elenco  delle  specie
esotiche  invasive  di  rilevanza  unionale   in   applicazione   del
regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2019/1262   della
Commissione, del 25 luglio  2019,  che  modifica  il  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 2016/1141 per  aggiornare  l'elenco  delle  specie
esotiche invasive di rilevanza unionale; 
  Visto  il  decreto  legislativo  15  dicembre  2017,  n.   230   di
«Adeguamento  della  normativa  nazionale   alle   disposizioni   del
regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire
l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015  recante
funzioni di Organismo statale per la cannabis previsto dagli articoli
23 e 28 della convenzione unica sugli  stupefacenti  del  1961,  come
modificata nel 1972; 
  Vista la legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante  «Disposizioni  per
la promozione della  coltivazione  e  della  filiera  agroindustriale
della canapa»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 4 novembre 2019 relativo
alla definizione di livelli  massimi  di  tetraidrocannabinolo  (THC)
negli alimenti; 
  Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 di bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021 e in particolare l'art. 1, commi 692-701; 
  Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75 recante:  «Testo
unico in materia di coltivazione,  raccolta  e  prima  trasformazione
delle piante officinali, ai sensi dell'art. 5, della legge 28  luglio
2016, n. 154» e, in particolare, l'art. 1, commi 2  e  3,  l'art.  3,
comma 2 e l'art. 10, comma 3; 
  Considerata la necessita' di  definire  l'elenco  delle  specie  di
piante officinali coltivate di cui all'art. 1  comma  3  del  decreto
legislativo 21 maggio 2018, n. 75; 
  Considerata la necessita' di disciplinare l'attivita' di raccolta e
prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee, nel
rispetto del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno
2007 e, in particolare, dell'art. 12, paragrafo 2 e, dal  1°  gennaio
2022,  quanto  previsto  all'Allegato   II   relativo   alle   «Norme
dettagliate di produzione di cui al capo III  -  parte  I:  norme  di
produzione vegetale di cui al  paragrafo  2.2.  Norme  relative  alla
raccolta di piante selvatiche», del regolamento (UE) n. 2018/848  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018; 
  Preso atto degli  strumenti  di  identificazione  botanica  nonche'
della descrizione della flora spontanea presente in Italia  riportati
nella letteratura scientifica di settore; 
  Visti gli assensi del Ministero della  salute  trasmesso  con  nota
dell'Ufficio legislativo prot. n. 2034 del 19 marzo 2021 nonche'  del
Ministero  della  transizione   ecologica   con   nota   dell'Ufficio
legislativo prot. n. 8976 del 3 maggio 2021; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza  permanente  tra  lo  Stato  le
regioni e le province autonome in data 12 gennaio 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Definizione e ambiti di applicazione 
 
  1.  Per  piante  officinali  si  intendono  le  piante   cosiddette
medicinali, aromatiche e da  profumo,  nonche'  le  alghe,  i  funghi
macroscopici e i licheni destinati ai  medesimi  usi,  come  definiti
all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75. 
  2. Il presente Capo  definisce  l'elenco  delle  specie  officinali
coltivate,  che  e'  costituito  dall'allegato  al  presente  decreto
nonche' dalle piante in esso non contemplate ma presenti nei seguenti
documenti: 
    a) allegato 1 del decreto del Ministro  della  salute  10  agosto
2018  relativo  alla  «Disciplina  dell'impiego   negli   integratori
alimentari di sostanze e preparati vegetali»; 
    b) elenco delle «Herbal drug monographs» (monografie sui  farmaci
a base di erbe) riportato nella  vigente  edizione  della  Farmacopea
europea pubblicata sul sito della Direzione  europea  della  qualita'
dei medicinali e cura della salute (DEQM) del Consiglio d'Europa; 
    c) banca dati europea delle specie vegetali  per  uso  cosmetico,
«Cosmetic ingredient database cosIng», presenti nel  glossario  delle
denominazioni comuni degli ingredienti prescritto  dall'art.  33  del
regolamento (CE) n. 1223/2009 e successive modifiche; 
    d) specie vegetali autorizzate ai sensi del regolamento  (UE)  n.
2015/2283; 
    e)  elenco  di  sostanze  vegetali,  preparati  vegetali  e  loro
combinazioni destinati a essere utilizzati in medicinali tradizionali
di origine vegetale in conformita' dell'art. 16,  lettera  f),  della
direttiva n. 2001/83/CE e successive modifiche; 
    f)  monografie  dell'Unione  europea  redatte  dal  Comitato  dei
medicinali di origine vegetale (HMPC) ai sensi  dell'art.  16-nonies,
paragrafo 3, della direttiva n.  2001/83/CE  e  pubblicate  sul  sito
dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) istituita dal regolamento
(CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo
2004; 
    g)  elenco  delle  «Monographs   for   homeopathic   preparation»
(monografie per la preparazione omeopatica) della Farmacopea  europea
pubblicato sul  sito  della  Direzione  europea  della  qualita'  dei
medicinali e cura della salute (DEQM) del Consiglio d'Europa. 
  3. La coltivazione delle specie officinali  comprende,  oltre  alla
coltivazione  in  campo  e  in  ambiente  protetto,  anche  tutte  le
operazioni a fini vivaistici. 
  4. La coltura della cannabis sativa L. delle varieta'  ammesse  per
la produzione di semi e derivati dei semi e' condotta ai sensi  della
legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione
della coltivazione e della filiera agroindustriale della  canapa.  La
coltivazione delle piante di cannabis ai  fini  della  produzione  di
foglie e infiorescenze o di  sostanze  attive  a  uso  medicinale  e'
disciplinata dal decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre
1990, n. 309, che  ne  vieta  la  coltivazione  senza  la  prescritta
autorizzazione da parte del Ministero della salute. 
  5. Il titolare di  un'azienda  agricola  o  un  suo  delegato  deve
assicurare che il personale addetto  alla  coltivazione,  raccolta  e
prima  trasformazione  delle  specie  officinali  sia   adeguatamente
istruito sulle  specie  botaniche  che  manipola  prima  di  eseguire
compiti che richiedano tale conoscenza e sia  protetto  dal  contatto
con specie tossiche o che presentino rischi durante la manipolazione,
in accordo con quanto previsto al capitolo 4 delle «Good agricultural
and collection practice (GACP)» del 2006 emanate dall'EMA. 
  Le specie contrassegnate con un asterisco nell'allegato al presente
decreto devono essere coltivate e sottoposte a  prima  trasformazione
in modo da garantire  la  sicurezza  per  la  salute  dei  lavoratori
agricoli, evitare  la  contaminazione  delle  colture  circostanti  e
segnalare efficacemente la pericolosita' della specie  coltivata  nei
confronti  di  terzi  estranei  all'impresa  agricola.  Il   titolare
dell'azienda agricola  deve  informare  la  regione  o  la  provincia
autonoma di competenza dell'inizio della coltivazione precisando, per
le piante contrassegnate con un asterisco nell'allegato  al  presente
decreto, la specie coltivata e fornendo copia del contratto stipulato
con l'azienda utilizzatrice. 
  6. Il presente decreto si applica  alla  coltivazione,  raccolta  e
prima  trasformazione  delle  piante  officinali  di  cui  all'elenco
allegato nonche' ai documenti di cui al comma 2 lettere da a)  a  g),
che devono essere effettuate tenendo conto  della  loro  destinazione
d'uso, anche per la prima trasformazione che, nel caso  delle  piante
utilizzate per la produzione di sostanze attive ad uso  medicinale  e
medicinali, deve essere effettuata secondo le «Good agricultural  and
collection practice (GACP)» e le «Good manufacturing practice  (GMP)»
dell'Unione europea. Le aziende che sottopongono le piante officinali
destinate a uso medicinale a operazioni di prima trasformazione,  che
devono essere eseguite in accordo alle «Good  manufacturing  practice
(GMP)»   secondo   l'allegato   7   delle   medesime   (GMP),    sono
preventivamente autorizzate dalla Agenzia italiana del farmaco (AIFA)
ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e, qualora si
tratti di sostanze che rientrano nella  disciplina  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  sono  sottoposte
all'autorizzazione anche dal Ministero della salute. 
  7. La vendita delle piante  officinali  rimane  disciplinata  dalle
normative di settore. La vendita per la successiva trasformazione  di
piante  a  uso  medicinale  deve  essere   effettuata   ad   officine
autorizzate per la produzione di sostanze attive o di medicinali.  La
vendita dei prodotti della coltivazione delle piante di cui al  comma
4  puo'  essere  effettuata  solo  ad  aziende  in   possesso   delle
autorizzazioni indicate al comma 6  e  la  vendita  delle  piante  di
Ephedra spp. e del fungo macroscopico Claviceps purpurea, puo' essere
effettuata solo ad aziende in possesso di licenza rilasciata ai sensi
dell'art. 70 del decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre
1990, n. 309. 
  8. L'uso alimentare delle piante comprese nell'elenco  allegato  al
presente decreto,  qualora  consentito  dalla  legislazione  vigente,
rimane  disciplinato  dal  regolamento  (CE)  n.  178/2002  e   dalla
normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti.  Eventuali
comportamenti difformi  sono  sanzionabili  secondo  quanto  previsto
dalla normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti. 
  9. Si intendono comunque escluse dall'ambito  di  applicazione  del
presente decreto  la  coltivazione  e  la  lavorazione  delle  piante
disciplinate dal decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre
1990, n. 309 nonche' le specie officinali comprese negli  elenchi  di
specie esotiche di rilevanza unionale e nazionale di cui  al  decreto
legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, di adeguamento della  normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  n.  1143/2014  del
Parlamento europeo e del Consiglio.  I  periodici  aggiornamenti  dei
predetti elenchi devono essere tenuti in considerazione dall'allegato
di cui al comma 2 del presente articolo. Inoltre,  in  considerazione
di quanto gia'  previsto  dall'art.  12,  comma  3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 357/97, rimane vietata l'immissione in
natura  delle  specie  e  popolazioni  non  autoctone,  salvo  quanto
previsto dalle modifiche apportate al citato articolo dal decreto del
Presidente della Repubblica 5 luglio 2019, n. 102.