IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183, recante
«Recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva
(UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi
digitali nel diritto societario», ed in particolare l'art. 9;
Visto il comma 2 del richiamato art. 9 secondo cui con decreto del
Ministro dello sviluppo economico sono individuate le specifiche
modalita' per il rilascio delle copie e degli estratti di documenti e
informazioni detenuti dagli uffici del registro delle imprese, in
formato elettronico e, salvo rinuncia del richiedente, con autentica
ed attestazione da parte del conservatore del registro delle imprese
della provenienza dallo stesso registro e della conformita' ai
documenti ed alle informazioni in esso conservati;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581, recante il regolamento attuativo del registro delle imprese;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante
«Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della
concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove
imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la
rottamazione di autoveicoli», convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40;
Visto l'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo
della Corte dei conti;
Ritenuto di dover dare attuazione al menzionato art. 9 del decreto
legislativo n. 183/2021;
Decreta:
Art. 1
Rilascio in formato digitale
1. Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
183, le Camere di commercio rilasciano le copie e gli estratti di
documenti e informazioni detenuti dagli uffici del registro delle
imprese esclusivamente in formato elettronico.
2. Salvo rinuncia del richiedente, le copie e gli estratti di cui
al comma 1 sono autenticati, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, dal conservatore del registro delle imprese, il quale ne
attesta la provenienza dallo stesso registro e la conformita' ai
documenti ed alle informazioni in esso conservati.