IL DIRIGENTE 
               del Settore HTA edeconomia del farmaco 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul  sito  istituzionale  dell'Agenzia  (comunicazione  in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  140
del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Trotta  Francesco  l'incarico  di
dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Trotta Francesco la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20  settembre  2004,  n.  245,  per  la  firma  delle  determine   di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate,
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  2  agosto  2019
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali  di  classe  a)  rimborsabili   dal   Servizio   sanitario
nazionale,  ai  sensi  dell'art.  48,  comma  5,  lettera   c),   del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, nella legge  24  novembre  2003,  n.  326  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Vista la determina AIFA n. 29/2020 del 25  marzo  2020,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie  generale,
n. 90 del 4 aprile 2020, recante «Classificazione, ai sensi dell'art.
12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale  per
uso umano «Spravato», approvato con procedura centralizzata»; 
  Vista la domanda presentata in data 14 novembre 2019 con  la  quale
la  Societa'  Janssen-Cilag  International   N.V.   ha   chiesto   la
riclassificazione,  ai  fini  della  rimborsabilita'  del  medicinale
«Spravato» (esketamina); 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 13-15, 20, 26 maggio 2020; 
  Visto il parere reso dal Comitato prezzi e  rimborso  nella  seduta
del 22-24 febbraio 2022; 
  Vista la delibera n.  20  dell'11  aprile  2022  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale,  concernente  l'approvazione   dei   medicinali   ai   fini
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da
parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale SPRAVATO (esketamina) nelle confezioni sotto indicate
e' classificato come segue. 
  Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
    «Spravato», in combinazione con un SSRI o un  SNRI,  e'  indicato
per  adulti  con   disturbo   depressivo   maggiore   resistente   al
trattamento, che non hanno risposto ad almeno due diversi trattamenti
con antidepressivi nel  corso  dell'attuale  episodio  depressivo  da
moderato a grave 
  Confezioni: 
    «28 mg - spray nasale soluzione - uso nasale - flaconcino (vetro)
0,2 ml» 3 dispositivi spray - A.I.C. n. 048398034/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex-factory (IVA esclusa) euro 598,50; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 987,76; 
    «28 mg- spray nasale soluzione - uso nasale-  flaconcino  (vetro)
0,2 ml» 1 dispositivo spray - A.I.C. n. 048398010/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex-factory (IVA esclusa) euro 199,50; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 329,25; 
    «28 mg- spray nasale soluzione- uso  nasale-  flaconcino  (vetro)
0,2 ml» 2 dispositivi spray - A.I.C. n. 048398022/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex-factory (IVA esclusa) euro 399,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 658,51. 
  Sconto obbligatorio  sul  prezzo  ex-factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  Viene applicato alla specialita' medicinale in oggetto un tetto  di
spesa complessivo sull'ex-factory, al  netto  degli  sconti  come  da
condizioni negoziali. 
  In caso di superamento della soglia di fatturato nei  24  mesi,  la
societa' e' chiamata al ripiano dello sfondamento attraverso payback.
Ai fini della determina dell'importo dell'eventuale  sfondamento,  il
calcolo dello stesso verra' determinato sulla base dei consumi ed  in
base al  fatturato  (al  netto  degli  eventuali  payback  del  5%  e
dell'1,83%, e dei payback effettivamente versati,  al  momento  della
verifica dello  sfondamento,  derivanti  dall'applicazione  dei  MEAs
previsti) trasmessi attraverso il flusso della tracciabilita', di cui
al decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004, per i canali
ospedaliero e diretta e DPC, ed il flusso OSMED, istituito  ai  sensi
della  legge  448/1998,  successivamente   modificata   dal   decreto
ministeriale n. 245/2004, per la convenzionata. E'  fatto,  comunque,
obbligo alla parte  di  fornire  semestralmente  i  dati  di  vendita
relativi ai prodotti soggetti al vincolo  del  tetto  e  il  relativo
trend dei consumi nel periodo di  vigenza  dell'accordo,  segnalando,
nel  caso,  eventuali  sfondamenti   anche   prima   della   scadenza
contrattuale. 
  Ai fini  del  monitoraggio  del  tetto  di  spesa,  il  periodo  di
riferimento, per i prodotti gia' commercializzati, avra'  inizio  dal
mese della pubblicazione del  provvedimento  in  Gazzetta  Ufficiale,
mentre, per i prodotti di nuova autorizzazione, dal  mese  di  inizio
dell'effettiva commercializzazione. 
  In caso di richiesta di  rinegoziazione  del  tetto  di  spesa  che
comporti  un  incremento  dell'importo  complessivo  attribuito  alla
specialita' medicinale e/o molecola,  il  prezzo  di  rimborso  della
stessa (comprensivo dell'eventuale sconto  obbligatorio  al  Servizio
sanitario nazionale) dovra' essere rinegoziato in riduzione  rispetto
ai precedenti valori. 
  I tetti di spesa,  ovvero  le  soglie  di  fatturato  eventualmente
fissati, si riferiscono a tutti gli importi  comunque  a  carico  del
Servizio  sanitario  nazionale,  ivi  compresi,  ad  esempio,  quelli
derivanti dall'applicazione della legge n. 648/96  e  dall'estensione
delle indicazioni conseguenti a modifiche. 
  Le condizioni vigenti saranno valide  fino  all'entrata  in  vigore
delle nuove e l'eventuale sfondamento sara' calcolato  riparametrando
mensilmente il tetto annuale. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito nella legge 25 giugno 2019, n.  60,  si  impegna  a
mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del  Servizio
sanitario nazionale. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.