IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 702/2014  della  Commissione,  del  25
giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro gli
aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e  l'art.
28, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi; 
  Visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti  di  Stato
nel settore agricolo  e  forestale  e  nelle  zone  rurali  2014-2020
(2014/C 204/01), ed  in  particolare  il  punto  1.2  concernente  la
gestione dei rischi e delle crisi; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in  materia  di
procedimento amministrativo e del diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la legge 7 marzo 2003, n. 38, recante disposizioni in materia
di agricoltura; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,   come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n.  101,  recante
«Codice in materia di protezione di dati personali,  in  merito  alle
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento  (UE)2016/679  relativo  alla  protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,  cosi'  come
modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n.  32,
concernente la normativa del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale  che
prevede «Interventi finanziari a sostegno delle  imprese  agricole  a
norma dell'art. 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo  2003,  n.
38» e, in particolare, il capo I che disciplina gli aiuti sulla spesa
per il pagamento dei premi assicurativi; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, n. 179, «Regolamento di riorganizzazione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1,
comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre  2019,  n.  132»,  cosi'  come
successivamente modificato ed integrato; 
  Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300  che,  da
ultimo e in attuazione del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri 5 dicembre  2019,  adegua  la  struttura  organizzativa  del
Ministero con l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali
e delle relative competenze; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 
  Considerato  il  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 29 dicembre 2014, n. 30151,  con  il  quale  a
partire dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni  di  cui  al
citato decreto legislativo  29  marzo  2004,  entro  i  limiti  delle
intensita' di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni
stabilite dagli Orientamenti dell'Unione europea  per  gli  aiuti  di
Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali  2014-2020  e
dal regolamento (UE) n. 702/2014, e il successivo decreto  24  luglio
2015, n. 15757, inerente le opportune disposizioni applicative; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 12 gennaio 2015,  n.  162,  relativo  alla  semplificazione
della gestione della PAC 2014-2020 e, in  particolare,  il  capo  III
riguardante la gestione del rischio in agricoltura; 
  Considerato l'art. 15, comma 4, del citato decreto 12 gennaio 2015,
che stabilisce che la  domanda  di  aiuto  per  il  percepimento  del
contributo nazionale di cui all'art. 13, comma  3,  lettera  c),  del
medesimo decreto deve essere presentata al Ministero delle  politiche
agricole alimentari e forestali, il quale puo'  delegare  l'organismo
pagatore alla ricezione della stessa; 
  Considerato  il  Piano  di  gestione  dei  rischi  in   agricoltura
approvato  annualmente  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali ai sensi del decreto  legislativo  29
marzo 2004, n. 102; 
  Visto il decreto 27 novembre 2017, n. 30356, come  revisionato  dal
decreto 3 giugno 2020, n. 17750, con il  quale  sono  state  delegate
all'organismo pagatore  AGEA  alcune  funzioni  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e  forestali  riguardanti  la  gestione
delle misure di aiuto sulla spesa assicurativa finanziate con risorse
di bilancio nazionali, tra le quali la  ricezione  della  domanda  di
aiuto,  l'approvazione  dell'elenco   dei   beneficiari   ammessi   e
l'autorizzazione al pagamento; 
  Visto il decreto 8 luglio 2020, n. 25093, con  il  quale  e'  stata
impegnata a favore di  AGEA  organismo  pagatore  la  somma  di  euro
12.598.248,28 quale anticipo delle somme necessarie per il  pagamento
degli aiuti finanziabili con risorse nazionali ai sensi  del  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sulla spesa assicurativa  per  gli
anni 2020 e precedenti; 
  Visto il decreto 10 dicembre 2020, n.  9368557,  con  il  quale  e'
stata impegnata ed erogata a favore di  AGEA  organismo  pagatore  la
somma  di  euro  55.414,62  quale  ulteriore  anticipo  delle   somme
necessarie per il pagamento  degli  aiuti  finanziabili  con  risorse
nazionali ai sensi del decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.  102,
sulla spesa assicurativa per gli anni 2020 e precedenti; 
  Visto il decreto 26 maggio 2021, n. 243859, con il quale  e'  stata
impegnata ed erogata a favore di AGEA organismo pagatore la somma  di
euro 44.995.911,43 quale  anticipo  delle  somme  necessarie  per  il
pagamento degli aiuti finanziabili con risorse nazionali ai sensi del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sulla  spesa  assicurativa
per gli anni 2021 e precedenti; 
  Visto il decreto 4  agosto  2020,  n.  9040815,  recante  modalita'
attuative e invito a presentare proposte - Campagne assicurative 2018
e 2019 - Polizze a copertura dei rischi  sulle  strutture  aziendali,
dei costi  di  smaltimento  delle  carcasse  animali,  delle  polizze
sperimentali indicizzate e delle polizze sperimentali sui ricavi; 
  Visto il decreto 27  gennaio  2022,  n.  38813,  recante  modalita'
attuative e invito a presentare proposte - Campagna assicurativa 2020
- Polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali, dei costi
di smaltimento delle carcasse  animali,  delle  polizze  sperimentali
indicizzate e delle polizze sperimentali sui ricavi; 
  Considerato che e' in corso  di  predisposizione  l'avviso  recante
modalita'  attuative  e  invito  a  presentare  proposte  -  Campagna
assicurativa 2021 - Polizze a copertura dei  rischi  sulle  strutture
aziendali, dei costi di smaltimento  delle  carcasse  animali,  delle
polizze sperimentali indicizzate e  delle  polizze  sperimentali  sui
ricavi; 
  Considerato che gli organismi collettivi di difesa, di cui al  capo
III del citato decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102,  sulla  base
delle disposizioni di cui all'art.  14  dello  stesso  e  nell'ambito
delle proprie finalita' associative, hanno  provveduto  al  pagamento
integrale delle polizze in nome e per conto degli agricoltori ad essi
associati per le campagne attivate; 
  Considerato che i sopracitati decreti 4 agosto 2020, n.  9040815  e
27 gennaio 2022, n. 38813, all'art. 5, comma 3, prevedono che in caso
di polizza collettiva, «qualora il  beneficiario  abbia  ricevuto  un
anticipo sul  pagamento  della  polizza  assicurativa  da  parte  del
consorzio di difesa a cui aderisce, in  sede  di  compilazione  della
domanda  di  aiuto  puo'  autorizzare  il  pagamento  del  contributo
direttamente al consorzio interessato» e che il  successivo  comma  4
prevede inoltre che «I consorzi che intendono incassare le  quote  di
premio anticipate per i propri assicurati sono tenuti a costituire ed
aggiornare il proprio fascicolo aziendale anagrafico, nel quale,  tra
l'altro, dovranno essere presenti la PEC riferita all'organismo e  le
coordinate bancarie (codice IBAN)  dove  ricevere  l'accredito  delle
somme autorizzate dai beneficiari»; 
  Tenuto  conto  che  l'attuazione  delle  procedure   ordinarie   di
erogazione degli  aiuti  agli  agricoltori  che  hanno  richiesto  il
rimborso delle polizze sottoscritte e inserite nel sistema  integrato
di gestione del rischio (SGR),  istituito  dall'art.  11  del  citato
decreto ministeriale n. 162/2015, sconta  ritardi  nella  conclusione
delle istruttorie relative alle annualita'  antecedenti  la  campagna
2020; 
  Considerato che gli organismi collettivi di difesa hanno piu' volte
manifestato difficolta' finanziarie connesse ai ritardi nei pagamenti
dei contributi previsti ai sensi e per gli effetti del citato decreto
legislativo n. 102/2004 sulle polizze a copertura  dei  rischi  sulle
strutture  aziendali,  con  particolare  riferimento  alle   campagne
assicurative 2017 e 2018, sulle polizze  a  copertura  dei  costi  di
smaltimento delle carcasse animali per le campagne assicurative  2018
e 2019 e sulle polizze sperimentali a partire dalla campagna  2017  e
che  tali  difficolta'  potrebbero  pregiudicare  l'andamento   delle
campagne assicurative successive; 
  Considerata  pertanto,  l'opportunita'  di  attuare  una  procedura
finalizzata all'erogazione di un acconto  a  favore  degli  organismi
collettivi di difesa che hanno eseguito il  pagamento  delle  polizze
per conto degli agricoltori per le campagne  assicurative  a  partire
dal 2018 per le polizze sperimentali,  dal  2019  relativamente  alle
polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali e, a partire
dalla campagna  2020,  per  le  polizze  a  copertura  dei  costi  di
smaltimento delle carcasse animali,  la  cui  regolazione  definitiva
potra' avvenire  sulla  base  dell'esito  delle  ordinarie  attivita'
istruttorie espletate ai sensi e per gli effetti del  citato  decreto
legislativo n. 102/2004; 
  Tenuto conto  che  l'erogazione  dell'acconto  e'  garantita  dalle
deleghe conferite dagli associati e  gia'  raccolte  dagli  organismi
collettivi di difesa in relazione all'art.  5,  comma  3  dei  citati
decreti 4 agosto 2020 e 27 gennaio 2022, e da apposita  quietanza  da
parte delle compagnie assicurative, previa acquisizione a sistema SGR
di tutte le polizze oggetto di domanda di acconto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto, limitatamente alla fattispecie  di  cui  in
oggetto,  individua  i  termini,  le  modalita'  e  le  procedure  di
erogazione  di  un  importo  a  titolo  di  acconto  agli   organismi
collettivi di difesa,  commisurato  al  pagamento  dei  premi  che  i
medesimi hanno sostenuto per conto dei propri associati, a fronte  di
polizze assicurative collettive agevolate a copertura di rischi sulle
strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali
e di polizze assicurative collettive sperimentali.