IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
 
  Visto il decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,  recante  «Misure
urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi  territoriali»,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  23  luglio  2021,  n.  106,  ed  in
particolare l'art. 59, comma  9-bis,  come  sostituito  dall'art.  5,
comma 3-quinquies,  del  decreto-legge  30  dicembre  2021,  n.  228,
convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15,  il
quale prevede che «In via straordinaria, per un numero di posti  pari
a quelli vacanti e disponibili per l'anno  scolastico  2021/2022  che
residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi  1,
2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il  personale  docente
banditi con i decreti  del  Capo  del  Dipartimento  per  il  sistema
educativo di istruzione e formazione  del  Ministero  dell'istruzione
numeri 498 e 499  del  21  aprile  2020,  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami» -  n.  34  del  28  aprile  2020,  e'  bandita  una  procedura
concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso  riservata
ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4  che,  entro  il
termine di presentazione delle  istanze  di  partecipazione,  abbiano
svolto nelle istituzioni scolastiche statali un  servizio  di  almeno
tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici,
valutati ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio  1999,
n. 124. Il bando determina altresi' il contributo di segreteria posto
a carico dei partecipanti, in misura tale  da  coprire  integralmente
l'onere  della  procedura   concorsuale.   Ciascun   candidato   puo'
partecipare alla procedura in un'unica regione e per una sola  classe
di concorso e puo' partecipare solo per una classe di concorso per la
quale abbia maturato almeno  un'annualita',  valutata  ai  sensi  del
primo periodo. Le graduatorie di merito  regionali  sono  predisposte
sulla base dei titoli posseduti e del  punteggio  conseguito  in  una
prova disciplinare  da  tenere  entro  il  15  giugno  2022,  le  cui
caratteristiche   sono   definite   con    decreto    del    Ministro
dell'istruzione. Nel limite dei posti di cui al presente  comma,  che
sono resi indisponibili per le operazioni di mobilita'  e  immissione
in ruolo, i candidati  vincitori  collocati  in  posizione  utile  in
graduatoria sono assunti a  tempo  determinato  nell'anno  scolastico
2022/2023 e partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di
formazione, anche  in  collaborazione  con  le  universita',  che  ne
integra le competenze  professionali.  Nel  corso  della  durata  del
contratto a  tempo  determinato  i  candidati  svolgono  altresi'  il
percorso annuale di formazione iniziale e prova di  cui  all'art.  13
del decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  59.  A  seguito  del
superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui
al quinto periodo nonche' del superamento  del  percorso  annuale  di
formazione  iniziale  e  prova,  il  docente  e'  assunto   a   tempo
indeterminato e confermato in  ruolo,  con  decorrenza  giuridica  ed
economica dal 1° settembre 2023, o,  se  successiva,  dalla  data  di
inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui
ha prestato servizio con contratto a tempo determinato.  Il  percorso
di formazione di cui al quinto periodo e la relativa prova conclusiva
sono  definiti  con  decreto   del   Ministro   dell'istruzione.   Le
graduatorie di cui al presente comma  decadono  con  l'immissione  in
ruolo dei vincitori»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore  dei
privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla  carriera
direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti  pubblici,  per
il pensionamento, per l'assegnazione  di  sede  e  la  mobilita'  del
personale direttivo e docente della scuola»; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante  «Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  1999,  n.  233,  recante
«Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola,  a  norma
dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli
articoli 2 e 3; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e,  in  particolare,  l'art.  37,  che  ha
stabilito che i  bandi  di  concorso  per  l'accesso  alle  pubbliche
amministrazioni  prevedano  l'accertamento  della  conoscenza   della
lingua inglese,  nonche',  ove  opportuno  in  relazione  al  profilo
professionale richiesto, di altre lingue  straniere,  nonche'  l'art.
38,  in  merito  all'accesso   ai   posti   di   lavoro   presso   le
amministrazioni pubbliche da parte dei cittadini degli  Stati  membri
dell'Unione europea e dei loro familiari non aventi  la  cittadinanza
di uno Stato membro; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Visti i decreti legislativi  9  luglio  2003,  numeri  215  e  216,
concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE
per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza  e  dall'origine  etnica,  e   l'attuazione   della   direttiva
2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione  e
di condizioni di lavoro; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,  recante
«Norme generali e livelli essenziali delle  prestazioni  relativi  al
secondo ciclo del sistema educativo di  istruzione  e  formazione,  a
norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; 
  Visto il decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  come
modificato dal  decreto  legislativo  28  gennaio  2016,  n.  15,  di
attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, recante modifica della direttiva  2005/36/CE  relativa  al
riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento  (UE)
n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il
sistema di informazione del mercato interno; 
  Visto il decreto  legislativo  19  novembre  2007,  n.  251,  e  in
particolare l'art. 25,  in  merito  all'accesso  all'occupazione  dei
titolari dello status di  rifugiato  o  dello  status  di  protezione
sussidiaria; 
  Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per  lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'  in
materia di processo civile» e, in particolare, l'art. 32; 
  Vista la legge 8 ottobre 2010, n.  170,  recante  «Nuove  norme  in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»; 
  Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti in materia di  semplificazione  e  sviluppo»  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,  e,  in  particolare,
l'art. 8, comma 1, ove  si  dispone  che  le  domande  e  i  relativi
allegati per la partecipazione  a  concorsi  per  l'assunzione  nelle
pubbliche amministrazioni centrali siano inviate  esclusivamente  per
via telematica; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti»; 
  Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del  Parlamento
europeo e  del  Consiglio  relativo  alla  protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati, cd. «GDPR»; 
  Visto l'art. 13 del decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  59,
recante «Riordino,  adeguamento  e  semplificazione  del  sistema  di
formazione iniziale e di accesso nei ruoli di  docente  nella  scuola
secondaria per renderlo  funzionale  alla  valorizzazione  sociale  e
culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi  180  e  181,
lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
  Visto il  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  61,  recante
«Revisione dei percorsi dell'istruzione  professionale  nel  rispetto
dell'art. 117 della Costituzione, nonche'  raccordo  con  i  percorsi
dell'istruzione e formazione  professionale,  a  norma  dell'art.  1,
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
  Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure  di
straordinaria necessita' ed urgenza in materia  di  reclutamento  del
personale scolastico e degli enti di ricerca e  di  abilitazione  dei
docenti», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  20  dicembre
2019, n. 159; 
  Visto il decreto-legge 1° aprile  2021,  n.  44,  recante:  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di  concorsi  pubblici»,
convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487 «Regolamento  recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.
184,  «Regolamento  recante  disciplina  in  materia  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n.
89, recante «Revisione dell'assetto  ordinamentale,  organizzativo  e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di  istruzione
ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
87,  «Regolamento  recante  norme  per  il  riordino  degli  istituti
professionali, a norma dell'art. 64, comma 4,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133» e le relative linee guida; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
88, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici
a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133» e le relative linee guida; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
89,  «Regolamento  recante  revisione   dell'assetto   ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art.  64,  comma  4,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133»  e  le  relative
indicazioni nazionali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio  2016,
n. 19, «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione  ed
accorpamento delle classi  di  concorso  a  cattedre  e  a  posti  di
insegnamento,  a  norma  dell'art.  64,  comma  4,  lettera  a),  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato  dal  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  9  maggio
2017, n. 259; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 26 maggio 1998  recante  «Criteri  generali
per la disciplina da parte delle universita'  degli  ordinamenti  dei
corsi di laurea in scienze della formazione primaria e  delle  scuole
di specializzazione all'insegnamento secondario» e,  in  particolare,
l'art. 4; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 10 settembre  2010,  n.  249  con  il  quale  e'  stato
adottato il regolamento concernente la «Definizione della  disciplina
dei requisiti e  delle  modalita'  della  formazione  iniziale  degli
insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e  della
scuola secondaria di primo e secondo grado,  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, concernente i  requisiti  per
il  riconoscimento  della  validita'   delle   certificazioni   delle
competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale
scolastico; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  16  novembre  2012,  n.  254,  «Regolamento   recante
indicazioni nazionali per il curricolo della scuola  dell'infanzia  e
del primo ciclo di istruzione, a  norma  dell'art.  1,  comma  4  del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92,  recante  «Riconoscimento  dei
titoli di specializzazione in italiano lingua 2»; 
  Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio  2020,  n.
60 recante «Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali  e
di istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e  6-ter,  della  legge  3
maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il
personale docente ed educativo»; 
  Considerata   l'inapplicabilita'   del   decreto    del    Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23  febbraio  2016,
n. 93, recante «Costituzione di ambiti disciplinari finalizzati  allo
snellimento   delle   procedure   concorsuali   e   di   abilitazione
all'insegnamento»,  stante   la   mutata   natura   delle   procedure
concorsuali ai sensi della normativa vigente; 
  Considerata la necessita' di disciplinare, a  norma  dell'art.  59,
comma 9-bis, del citato decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  le
modalita' di espletamento della procedura concorsuale  straordinaria,
le caratteristiche della prova disciplinare e  delle  graduatorie  di
merito regionali, le modalita' di attribuzione del contratto a  tempo
determinato, nonche' le caratteristiche del  percorso  di  formazione
finalizzato a integrare le  competenze  professionali  dei  candidati
vincitori e la relativa prova conclusiva; 
  Visto il parere favorevole del CUN, rilasciato nell'adunanza del  9
febbraio 2022, in merito al percorso di formazione; 
  Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore
della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI); 
  Visto il parere del CSPI reso nell'adunanza plenaria n. 83  del  13
aprile 2022; 
  Ritenuto di accogliere, anche con riformulazioni, le richieste  del
CSPI che non appaiono in contrasto con le norme vigenti in materia  e
che  non   limitano   le   prerogative   dell'amministrazione   nella
definizione dei criteri generali; 
  Ritenuto di non accogliere le seguenti richieste del CSPI: 
    all'art. 3, comma 1, in quanto non previsto dalla normativa; 
    all'art. 4, comma 2, all'art. 6, comma 1, e all'art. 10, comma 7,
lettera f), in  quanto  l'uniformita'  della  valutazione  a  livello
nazionale e' garantita da quanto previsto all'art. 5, comma 2; 
    all'art. 9, comma 3,  in  quanto  non  previsto  dalla  normativa
vigente; 
    all'art. 18, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e  8  in  quanto  prevede  un
eccessivo numero di CFU e di prove di accertamento e non  conforme  a
quanto previsto dal parere del CUN; 
    all'art. 20, comma 1, in quanto e' rimessa all'ufficio scolastico
regionale l'individuazione delle province interessate; 
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto  disciplina  le  modalita'  di  espletamento
della procedura concorsuale straordinaria, articolata per  regione  e
classe  di  concorso,  di  cui  all'art.   59,   comma   9-bis,   del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n.  106,  come  sostituito  dall'art.  5,
comma 3-quinquies,  del  decreto-legge  30  dicembre  2021,  n.  228,
convertito con modificazioni dalla legge 25  febbraio  2022,  n.  15,
finalizzata  al  reclutamento  a  tempo  indeterminato  di  personale
docente non compreso tra quello di cui al comma 4 del  medesimo  art.
59 che abbia svolto, entro il termine di presentazione delle  istanze
di partecipazione  alla  procedura,  un  servizio  nelle  istituzioni
scolastiche statali di almeno tre anni anche  non  consecutivi  negli
ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell'art. 11,  comma
14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. 
  2. Il  presente  decreto  disciplina,  altresi',  le  modalita'  di
attribuzione del contratto a tempo  determinato,  le  caratteristiche
del percorso di formazione, a cui partecipano i  candidati  vincitori
collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito regionali, e
della relativa prova conclusiva. 
  3. Il concorso e' indetto su base regionale e articolato per classe
di concorso, fermo restando il regime autorizzatorio di cui  all'art.
39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per  la  copertura
dei posti comuni della scuola secondaria di  primo  e  secondo  grado
vacanti  per  l'anno  scolastico  2021/2022,  che   residuano   dalle
immissioni in ruolo  effettuate  ai  sensi  dei  commi  1,  2,  3,  4
dell'art. 59 del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.  73.  Sono  fatti
salvi i posti di cui al concorso per il personale docente bandito con
decreto del Capo del Dipartimento per il sistema di istruzione  e  di
formazione n. 499 del 21 aprile 2020.