IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'art. 10 della legge 13 aprile 1988,  n.  117  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  che  disciplina,  tra  l'altro,  la
composizione e il funzionamento del  Consiglio  di  Presidenza  della
Corte dei conti; 
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7  febbraio  2006,
n. 62, che reca, tra l'altro, modifiche alla  disciplina  concernente
l'elezione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti; 
  Visto l'art. 11,  comma  8,  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,
concernente disposizioni relative al Consiglio  di  Presidenza  della
Corte dei conti; 
  Visto l'art. 8 della legge  27  aprile  1982,  n.  186,  richiamato
dall'art. 10, comma 10, della  menzionata  legge  n.  117  del  1988,
relativo alle cause di ineleggibilita'; 
  Visti gli articoli 8 e 9  della  legge  27  aprile  1982,  n.  186,
estensibili per quanto di ragione e  considerata  la  prassi  seguita
nelle precedenti elezioni; 
  Considerato che la composizione  del  Consiglio  di  Presidenza  in
carica, insediatosi il 18 settembre 2018, e' da integrare; 
  Atteso che all'esito delle note nn. 1553, 1554 e 1555 del 3  maggio
2022, nessuno degli  idonei  in  graduatoria  ha  ritenuto  di  dover
subentrare; 
  Ritenuto, pertanto, di dover  indire  le  elezioni  suppletive  per
designare un componente togato per il Consiglio di Presidenza per  il
quadriennio 2018-2022; 
 
                               Decreta 
 
  Sono indette le elezioni suppletive per la nomina di un  componente
togato del Consiglio di Presidenza della  Corte  dei  conti,  per  il
quadriennio 2018-2022. 
  Le elezioni avranno luogo domenica 3 luglio 2022,  dalle  ore  8,00
alle ore 20,00 e lunedi' 4 luglio 2022, dalle ore 8,00 alle 14,00, in
Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 105,  presso  l'aula  delle  sezioni
riunite della Corte dei conti. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 18 maggio 2022 
 
                                               Il Presidente: Carlino