Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le
modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
Nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2022 si procedera' alla
ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle
relative note.
Art. 1
Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio
impiegato come carburante
1. In considerazione degli effetti economici derivanti
dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le
aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come
carburante, di cui all'Allegato I al ((testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto))
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate,
relativamente al periodo di cui al comma 2, nelle seguenti misure:
a) benzina: 478,40 euro per 1000 litri;
b) olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per
1000 litri.
2. La rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1
si applica dal giorno di entrata in vigore del presente decreto e
fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data.
3. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul
gasolio usato come carburante stabilita dal comma 1, l'aliquota di
accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al
numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico di cui al
decreto legislativo n. 504 del 1995, non trova applicazione per il
periodo indicato nel comma 2 del presente articolo. Nel medesimo
periodo non trovano applicazione le aliquote di accisa ridotte sulla
benzina e sul gasolio usato come carburante di cui al numero 12 della
Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n.
504 del 1995.
4. Per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 non trova
applicazione la disposizione di cui al comma 290 dell'articolo 1
della ((legge 24 dicembre 2007, n. 244)). Per il medesimo periodo, le
maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle
cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per
autotrazione, ((derivanti)) dalle variazioni del prezzo
internazionale del petrolio greggio espresso in euro, sono accertate
con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24
dicembre 2007 n. 244.
5. Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa di
cui al comma 1, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti
energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1,
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli
esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui
al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono
all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, con le modalita' di cui all'articolo 19-bis del predetto
testo unico ovvero per via telematica, i dati relativi ai
quantitativi di benzina e di gasolio usato come carburante giacenti
nei serbatoi dei relativi depositi e impianti sia alla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge che al trentesimo giorno
successivo alla medesima data; la comunicazione dei predetti dati e'
effettuata entro 5 giorni lavorativi a partire da ciascuna delle
predette date. In caso di mancata comunicazione dei dati di cui al
presente comma, trova applicazione l'articolo 50 del testo unico di
cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.
6. Per le medesime finalita' di cui al comma 5 i titolari dei
depositi fiscali e ((gli esercenti i depositi)) commerciali di cui
agli articoli 23 e 25 del testo unico ((di cui al decreto
legislativo)) n. 504 del 1995, nel periodo di applicazione delle
aliquote di accisa rideterminate ai sensi del comma 1, riportano nel
documento amministrativo semplificato telematico di cui all'articolo
11 del ((decreto-legge 26 ottobre)) 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e all'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 l'aliquota di
accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici indicati nel
medesimo documento.
7. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti
dalla rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, il
Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione
dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell'articolo 2,
comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' del supporto
operativo del Corpo della Guardia di finanza per monitorare
l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, di
benzina e gasolio usato come carburante praticati nell'ambito
dell'intera filiera di distribuzione commerciale dei medesimi
prodotti. La Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine a
essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore
aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi dei commi 2, lettera
m), e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
Per le finalita' di cui al presente comma e per lo svolgimento dei
compiti di polizia economico-finanziaria il Corpo della Guardia di
finanza ha accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati inerenti
alle giacenze di cui al comma 5 e ai dati contenuti nel documento
amministrativo semplificato telematico; il medesimo Corpo segnala
all'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, per l'adozione
dei provvedimenti di competenza, elementi, rilevati nel corso delle
attivita' di monitoraggio di cui al presente comma, sintomatici di
condotte che possano ledere la concorrenza ai sensi della legge 10
ottobre 1990, n. 287 o costituire pratiche commerciali scorrette ((ai
sensi del codice del consumo, di cui al decreto)) legislativo 6
settembre 2005, n. 206. Le amministrazioni interessate provvedono
agli adempimenti previsti dal presente comma con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
8. Successivamente al periodo previsto dal comma 2 e fino al 31
dicembre 2022, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1,
comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le aliquote di
accisa applicate ai prodotti di cui al comma 1 possono essere
rideterminate con il decreto emanato ai sensi del comma 290 del
medesimo articolo 1 della legge n. 244 del 2007, adottato anche con
cadenza diversa da quella ivi prevista.
9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 del presente articolo,
valutati in 588,25 milioni ((di euro)) per l'anno 2022 e 30,78
milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 255,49 milioni
((di euro)) per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti
dal comma 4 e, quanto a 332,76 milioni ((di euro)) per l'anno 2022 e
30,78 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 38.