IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259 recante  il
«Codice  delle  comunicazioni  elettroniche»  cosi'  come  da  ultimo
modificato dal decreto  legislativo  8  novembre  2021,  n.  207  (di
seguito «Codice»); 
  Visto il decreto legislativo dell'8 novembre 2021, n. 207,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  che  istituisce  il  Codice
europeo delle  comunicazioni  elettroniche  (rifusione)»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 2021, n. 292, S.O; 
  Visto in particolare,  l'art.  5,  comma  8  del  suddetto  decreto
legislativo dell'8 novembre 2021, n. 207 che recita: «Le disposizioni
previste dagli articoli 16  e  42  e  dall'allegato  12  del  decreto
legislativo n. 259 del 2003,  introdotte  dall'art.  1  del  presente
decreto, si applicano dalla data del 1°  gennaio  2022.  Fino  al  31
dicembre 2021 continuano  ad  applicarsi  gli  articoli  34  e  35  e
allegato 10 del decreto legislativo n. 259 del 2003»; 
  Visto l'art. 42, comma 6 del  citato  decreto  legislativo  del  1°
agosto 2003, n. 259, cosi' come sostituito dall'art. 1, comma 1,  del
decreto  legislativo  8  novembre  2021,  n.  207,  che  dispone:  «I
contributi per la concessione di diritti di uso dello  spettro  radio
per le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attivita' di
operatore di rete televisiva in tecnologia  digitale  terrestre  sono
fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti  dall'art.  1,
commi da 172 a 176, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»; 
  Visto il decreto legislativo dell'8 novembre 2021, n.  208  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva
2010/13/UE, relativa al  coordinamento  di  determinate  disposizioni
legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli  Stati  membri,
concernente il testo unico per  la  fornitura  di  servizi  di  media
audiovisivi  in  considerazione  dell'evoluzione  delle  realta'  del
mercato» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  10  dicembre  2021,  n.
293, S.O.; 
  Vista la delibera 353/11/Cons dell'Autorita' per le garanzie  delle
comunicazioni (di seguito Autorita')  del  23  giugno  2011,  recante
«Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre
in tecnica digitale»; 
  Vista la delibera 622/15/Cons dell'Autorita', del 5 novembre  2015,
recante «Definizione delle modalita' e  delle  condizioni  economiche
per la cessione della capacita'  trasmissiva  delle  reti  televisive
locali, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 23 dicembre  2013,  n.
145, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  dalla  legge  21
febbraio 2014, n. 9, come modificato dall'art. 1,  comma  147,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190»; 
  Vista la delibera 277/13/Cons dell'Autorita', dell'11 aprile  2013,
recante «Procedura per l'assegnazione delle  frequenze  disponili  in
banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale  terreste  e
misure atte a garantire  condizioni  di  effettiva  concorrenza  e  a
tutela  del   pluralismo   ai   sensi   dell'art.   3-quinquies   del
decreto-legge 2 marzo 2012,  n.  16,  convertito,  con  modificazioni
dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012»; 
  Vista la legge del 28 dicembre 2015, n. 208, recante  «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (di
seguito legge di stabilita' 2016)»; 
  Visto il comma 172 dell'art. 1 della suddetta legge  di  stabilita'
2016 che cosi' recita: «L'importo dei contributi per i diritti  d'uso
delle  frequenze  televisive  in  tecnica  digitale,   dovuto   dagli
operatori di rete in ambito nazionale o locale, e'  determinato,  con
decreto del Ministero dello  sviluppo  economico,  da  emanare  entro
sessanta giorni dalla data  di  pubblicazione  della  presente  legge
nella Gazzetta Ufficiale, in  modo  trasparente,  proporzionato  allo
scopo, non discriminatorio e  obiettivo  sulla  base  dell'estensione
geografica del  titolo  autorizzato,  del  valore  di  mercato  delle
frequenze, tenendo conto di  meccanismi  premianti  finalizzati  alla
cessione di  capacita'  trasmissiva  a  fini  concorrenziali  nonche'
all'uso di tecnologie innovative. L'art. 3-quinquies,  comma  4,  del
decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e' abrogato»; 
  Visto il  successivo  comma  174  che  dispone:  «Dall'importo  dei
contributi di cui al comma 172 e dei diritti amministrativi  per  gli
operatori nazionali e locali, titolari di autorizzazione generale per
l'attivita' di operatore di rete televisiva  in  tecnologia  digitale
terrestre  e  per  l'utilizzo  di  frequenze  radioelettriche  per  i
collegamenti in ponte radio, calcolati in base all'allegato n. 10 del
codice  delle  comunicazioni  elettroniche,   di   cui   al   decreto
legislativo 1° agosto  2003,  n.  259,  e  successive  modificazioni,
devono derivare entrate complessive annuali  per  il  bilancio  dello
Stato in misura non inferiore a euro 32,8 milioni»; 
  Visto il seguente comma 175 della stessa legge che stabilisce «Agli
oneri derivanti dall'attuazione dei commi 172, 173 e 174, pari  a  11
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015,  si  provvede,  per
l'anno 2015, mediante utilizzo delle somme gia' versate, entro  il  9
dicembre  2015,  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  ai   sensi
dell'art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  che
restano acquisite all'erario per  il  corrispondente  importo,  e,  a
decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»; 
  Considerato che e' necessario distinguere  il  regime  contributivo
applicabile agli operatori di rete, in quanto assegnatari dei diritti
d'uso delle frequenze, dal  regime  contributivo  di  soggetti  anche
giuridicamente differenti, quali i fornitori dei servizi,  alla  luce
del quadro normativo vigente; 
  Considerato che durante il regime della  televisione  analogica  il
concessionario era  tenuto  all'obbligo  del  pagamento  annuale  del
canone  di  concessione   per   l'esercizio   della   radiodiffusione
televisiva,  determinato   nella   misura   dell'1%   del   fatturato
commerciale, ai sensi dell'art. 27, comma 9, della legge 23  dicembre
1999, n. 488 e del decreto ministeriale 23 ottobre 2000  e  che  tale
pagamento comprendeva anche l'utilizzo dei ponti di collegamento,  ai
sensi dell'art. 5 della legge 6 agosto 1990, n. 223; 
  Considerato che il previgente Codice prevede agli articoli 34 e  35
a carico degli operatori di rete l'obbligo del pagamento dei  diritti
amministrativi per la gestione del regime di autorizzazione  generale
(art. 34) e dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze  (art.
35); 
  Visto l'art. 16,  comma  1,  del  Codice  che  dispone:  «Oltre  ai
contributi  di  cui  all'art.  42,  sono  imposti  alle  imprese  che
forniscono reti o servizi ai  sensi  dell'autorizzazione  generale  o
alle quali sono stati concessi diritti di uso, diritti amministrativi
che coprano complessivamente i soli  costi  amministrativi  sostenuti
per  la  gestione,  il  controllo  e  l'applicazione  del  regime  di
autorizzazione  generale,  dei  diritti  di  uso  e  degli   obblighi
specifici di cui all'art. 13,  comma  2,  ivi  compresi  i  costi  di
cooperazione    internazionale,    di     armonizzazione     e     di
standardizzazione,  di  analisi  di  mercato,  di  sorveglianza   del
rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato,  nonche'
di preparazione e  di  applicazione  del  diritto  derivato  e  delle
decisioni amministrative, e in particolare di decisioni in materia di
accesso e interconnessione. I  diritti  amministrativi  sono  imposti
alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo  e  trasparente
che  minimizzi  i  costi  amministrativi  aggiuntivi  e   gli   oneri
accessori.»; 
  Tenuto conto che con riferimento agli anni 2020 e 2021  si  prevede
un introito per l'erario di circa 3 milioni di euro per ciascun  anno
derivante dal pagamento dei diritti amministrativi  e  dei  ponti  di
collegamento e che tale importo va posto in relazione al  vincolo  di
ottenere entrate complessive annuali per il bilancio dello  Stato  in
misura non inferiore a euro 32,8 milioni, come indicato dal comma 174
dell'art. 1 della legge di stabilita' 2016; 
  Considerato pertanto che per  rispettare  il  suddetto  vincolo  di
finanza pubblica e' necessario ottenere  dai  contributi  determinati
dal presente decreto un introito complessivo annuale di  almeno  29,8
milioni di euro; 
  Visto il decreto  ministeriale  4  agosto  2016  (pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  21  settembre  2016),  che  ha  determinato
l'importo  dei  contributi  per  i  diritti  d'uso  delle   frequenze
televisive in tecnica digitale, dovuto dagli  operatori  di  rete  in
ambito nazionale o locale, per gli anni 2014, 2015 e 2016,  prendendo
come riferimento il valore di mercato  delle  frequenze  desunto  dai
ricavi medi, per ciascuna frequenza, dell'attivita' di vendita  della
capacita' trasmissiva  da  parte  degli  operatori,  secondo  i  dati
disponibili elaborati dall'Autorita'; 
  Visto il decreto ministeriale  13  aprile  2017  (pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del  22  maggio  2017)  con  il  quale,  e'  stato
determinato l'importo  dei  contributi  per  i  diritti  d'uso  delle
frequenze televisive in tecnica digitale, dovuto dagli  operatori  di
rete in ambito nazionale o locale, per l'anno  2017,  prendendo  come
riferimento il valore di mercato delle frequenze desunto  dai  ricavi
medi,  per  ciascuna  frequenza,  dell'attivita'  di  vendita   della
capacita' trasmissiva  da  parte  degli  operatori,  secondo  i  dati
disponibili elaborati dall'Autorita'; 
  Considerato che, non essendoci state variazioni  significative  dei
dati relativi ai ricavi degli operatori di rete tali da  giustificare
l'adozione di  un  nuovo  provvedimento  per  la  determinazione  dei
contributi, per gli anni 2018 e 2019, il Ministero non ha adottato un
nuovo decreto, restando validi, riguardo ai  valori  di  riferimento,
quelli descritti nel citato decreto del 13 aprile 2017; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  individuare  i   nuovi   valori   di
riferimento per il calcolo dei contributi anno 2020 e 2021 sulla base
dei dati forniti  dall'Autorita'  relativamente  ai  ricavi  medi  da
attivita' televisiva degli  operatori  di  rete,  sia  nazionali  che
locali, rilevati per il triennio 2017-2019; 
  Considerato  il  ricavo  medio  dell'attivita'  di  vendita   della
capacita' trasmissiva per ciascuna rete (multiplex), in rapporto alla
capacita'  totale  disponibile,  ottenuto  dagli  operatori  di  rete
nazionali relativamente al triennio 2017-2019, puo' essere desunto in
un importo pari a euro 24.259.724,00; 
  Ritenuto necessario ai fini del calcolo del valore  di  riferimento
del contributo dovuto per gli anni 2020  e  2021  per  l'utilizzo  di
ciascuna  frequenza  operante  in   ambito   nazionale,   determinare
un'aliquota  contributiva  da  applicare  al  suddetto  ricavo  medio
superiore rispetto a quella individuata per  il  contributo  relativo
agli anni 2017-2019, a causa del decremento dell'importo  del  ricavo
medio complessivo, e che tale aliquota possa essere  stabilita  nella
misura dell'8,5% allo scopo di ottenere la necessaria  quota  annuale
di introiti per il bilancio dello Stato; 
  Considerato che nelle condizioni attuali di  mercato,  anche  sulla
base delle analisi svolte dall'Autorita', il «valore di mercato delle
frequenze» risulta variegato a livello locale e che pertanto  occorre
confermare un valore teorico rappresentativo di riferimento specifico
ai fini del calcolo dei contributi dovuti per le  frequenze  operanti
in ambito locale; 
  Considerato che tale valore si  puo'  desumere  negli  importi  dei
ricavi  medi  dell'attivita'  di  vendita  a  terzi  della  capacita'
trasmissiva ottenuti dagli operatori di rete locali relativamente  al
triennio 2017-2019, secondo i dati ponderati in base alla popolazione
residente   nelle   regioni   appositamente   elaborati   e   forniti
dall'Autorita'; 
  Ritenuto necessario dover prendere in considerazione  i  valori  di
riferimento cosi' determinati per il calcolo del  contributo  annuale
dovuto dagli operatori di rete per  l'utilizzo  delle  frequenze  con
copertura locale, distintamente per ogni regione, secondo la seguente
tabella: 
 
        =====================================================
        |          Regione          | Valore di riferimento |
        +===========================+=======================+
        |Abruzzo                    |         euro 36.697,00|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Basilicata                 |         euro 12.235,00|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Calabria                   |         euro 39.656,00|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Campania                   |         euro 68.584,00|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Emilia Romagna             |         euro 98.403,00|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Friuli Venezia Giulia      |         euro 49.594,00|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Lazio                      |        euro 134.353,00|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Liguria                    |         euro 35.516,00|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Lombardia                  |        euro 145.401,00|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Marche                     |         euro 40.104,00|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Molise                     |          euro 8.762,00|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Piemonte                   |         euro 96.267,00|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Puglia                     |         euro 64.949,00|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Sardegna                   |         euro 47.298,00|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Sicilia                    |         euro 51.799,00|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Toscana                    |         euro 30.038,00|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Trentino-Alto Adige        |         euro 96.110,00|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Umbria                     |          euro 6.992,00|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Valle d'Aosta              |          euro 6.960,00|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Veneto                     |        euro 113.088,00|
        +---------------------------+-----------------------+
 
  Ritenuto  necessario,  in  quanto  proporzionato  allo  scopo,  non
discriminatorio e obiettivo sulla base dell'estensione geografica del
titolo autorizzato, ai fini del calcolo  del  contributo  dovuto  per
l'utilizzo  di  ciascuna  frequenza  operante   in   ambito   locale,
determinare un'aliquota  contributiva  superiore  rispetto  a  quella
individuata per  il  contributo  relativo  agli  anni  2017-2019,  da
applicare ai suddetti valori di riferimento, a causa  del  decremento
dell'importo dei ricavi complessivi, e che tale aliquota possa essere
stabilita nella misura del 7,5% allo scopo di ottenere la  necessaria
quota annuale di introiti per il bilancio dello Stato; 
  Considerato che in  relazione  alla  sopracitata  disposizione  del
comma 172 della legge n. 208 del 2016, l'importo dei contributi  deve
essere basato sull'estensione geografica del titolo autorizzato e che
pertanto e' necessario calcolare  il  contributo  in  proporzione  al
numero degli abitanti (in base ai dati  ISTAT  al  1°  gennaio  2020)
corrispondenti al bacino di servizio del diritto d'uso  assegnato  ai
singoli operatori di rete; 
  Considerato che nei casi di diritto d'uso assegnato  con  copertura
locale limitata e in cui le aree indicate di servizio non  coincidono
con quelle delle circoscrizioni amministrative, ai fini  del  calcolo
dell'estensione geografica del  titolo  autorizzato,  e'  ragionevole
continuare a prendere in considerazione, in mancanza di  informazioni
di maggiore dettaglio, il 50% del totale degli abitanti di  tutte  le
circoscrizioni amministrative interessate; 
  Visto quanto previsto dagli articoli 1 e 2 dei decreti ministeriali
4 agosto 2016 e 13 aprile 2017 relativamente al regime degli sconti e
delle esenzioni per il pagamento dei contributi; 
  Ravvisata l'esigenza di  confermare  la  previsione  di  un  regime
agevolato per i soggetti  non  aventi  scopo  di  lucro  titolari  di
diritto  d'uso  in  ambito  locale  che   utilizzano   la   frequenza
esclusivamente per la trasmissione di programmi da parte di emittenti
televisive a carattere comunitario, ai sensi dell'art.  2,  comma  1,
lettera n) del previgente decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
in vigore fino al 23 dicembre 2021, come peraltro avveniva in passato
per l'emittente televisiva analogica a carattere  comunitario,  quale
«emittente  per  la  radiodiffusione  televisiva  in  ambito   locale
costituita  da  associazione   riconosciuta   o   non   riconosciuta,
fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro,  che  trasmette  in
tecnica  analogica  programmi  originali  autoprodotti  a   carattere
culturale,  etnico,  politico  e  religioso,  e  si  impegna:  a  non
trasmettere piu' del 5 per cento  di  pubblicita'  per  ogni  ora  di
diffusione; a trasmettere i predetti programmi per almeno il  50  per
cento dell'orario di trasmissione giornaliero  compreso  tra  le  ore
7,00 e le ore 21,00»; 
  Ritenuto opportuno, essendo gli  operatori  di  rete  con  suddette
caratteristiche  gia'  tenuti  al  pagamento  annuale   dei   diritti
amministrativi e dei ponti di collegamento utilizzati, confermare  la
previsione  per  tali  soggetti  dell'esonero   dal   pagamento   del
contributo per l'uso delle frequenze; 
  Considerato che si rende necessario confermare l'individuazione  di
«meccanismi  premianti  finalizzati  alla   cessione   di   capacita'
trasmissiva a fini  concorrenziali»  e  che  per  tale  finalita'  e'
ragionevole  applicare  una  percentuale  variabile  di  sconto   sul
contributo applicabile agli  operatori  in  base  alla  quantita'  di
capacita' trasmissiva ceduta; 
  Ravvisata  l'esigenza   a   fini   concorrenziali   di   confermare
l'applicazione di tale meccanismo premiante a favore degli  operatori
di rete non verticalmente integrati o che  abbiano  ceduto  nell'anno
precedente al quale si riferisce il contributo, la propria  capacita'
trasmissiva   a   terzi   non   riferibili   allo    stesso    gruppo
imprenditoriale, secondo i seguenti criteri: a) cessione tra il 30% e
il 50%, sconto del 20%; b) cessione tra il 50% e il 75%,  sconto  del
40%; c) cessione tra il 75% e il 100%, sconto del 60%; 
  Ritenuto di confermare l'individuazione  di  «meccanismi  premianti
finalizzati  all'uso  di  tecnologie  innovative»  e  che  per   tale
finalita' e' ragionevole applicare  una  percentuale  di  sconto  sul
contributo del 20%  per  ciascuna  rete  in  caso  di  fornitura  e/o
gestione di una rete con tecnologie innovative in  modalita'  DVB-T2,
nonche' l'applicazione di tale meccanismo premiante  a  favore  degli
operatori di rete che abbiano  sviluppato  tecnologie  innovative  di
trasmissione in modalita' DVB-T2 in misura  superiore  all'80%  della
propria capacita' trasmissiva; 
  Vista la sentenza n. 568 del  27  gennaio  2022  con  la  quale  il
Consiglio  di  Stato  ha  riformato  la  sentenza  n.  3940/2020  del
Tribunale  amministrativo  regionale  Lazio  che  aveva  annullato  i
decreti  ministeriali  del  4  agosto  2016  e  del  13  aprile  2017
applicabili al periodo 2014-2019, accogliendo l'appello proposto  dal
Ministero dello sviluppo economico; 
  Ritenuto  dunque  di  poter  procedere  all'adozione  del   decreto
previsto dal comma 172 dell'art. 1 della legge di stabilita' del 2016
per gli anni 2020 e 2021 secondo le modalita' di  determinazione  dei
contributi per  l'uso  delle  frequenze  fissate  per  le  annualita'
precedenti alla luce della recente sentenza del  Consiglio  di  Stato
che ha confermato la legittimita' dei criteri stabiliti  nei  decreti
ministeriali 4 agosto 2016 e 13 aprile 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per gli anni 2020 e 2021 il valore di  riferimento  relativo  al
contributo  annuale  dovuto  per  l'utilizzo  di  una  frequenza  con
copertura nazionale nelle bande  televisive  terrestri,  desunto  dai
ricavi medi per ciascuna frequenza dell'attivita' televisiva da parte
degli  operatori  di  rete  nazionali,   applicando   l'aliquota   di
contribuzione dell'8,5%, e' fissato in euro 2.062.077,00 per ciascuna
rete (multiplex). 
  2. Il contributo dovuto dagli operatori di rete titolari di diritto
d'uso in ambito nazionale che abbiano ceduto, nell'anno precedente al
quale si riferisce il contributo, la propria capacita' trasmissiva  a
terzi non riferibili allo stesso gruppo imprenditoriale  e'  scontato
secondo le seguenti percentuali: a) 20% per cessione di capacita' tra
il 30% e il 50%; b) 40% per cessione di capacita' tra  il  50%  e  il
75%; c) 60% per cessione di capacita' tra il 75% e il 100%. 
  3. Il contributo dovuto dagli operatori di rete titolari di diritto
d'uso in ambito nazionale e' altresi' scontato del 20%  per  ciascuna
rete in caso di fornitura e/o gestione di  una  rete  con  tecnologie
innovative in modalita' DVB-T2  in  misura  superiore  all'80%  della
propria capacita' trasmissiva. 
  4. Ciascun operatore di  rete  in  ambito  nazionale  e'  tenuto  a
corrispondere il contributo annuale  per  ciascuna  rete  (multiplex)
assegnata secondo quanto previsto dai commi precedenti. 
  5. Ai fini di quanto previsto al comma 2 e' equiparato al  soggetto
titolare di diritti d'uso per l'esercizio di una  rete  nazionale  di
diffusione televisiva un soggetto che: 
    a) eserciti controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente,
sul soggetto titolare di diritti d'uso per l'esercizio  di  una  rete
nazionale di diffusione televisiva; 
    b) sia sottoposto a  controllo,  direttamente  o  indirettamente,
anche congiuntamente, da parte del soggetto titolare di diritti d'uso
per l'esercizio di una rete nazionale di diffusione televisiva; 
    c) sia sottoposto a controllo, anche in via  indiretta,  e  anche
congiuntamente, da parte di un soggetto che a  sua  volta  controlla,
anche in via indiretta e congiunta, il soggetto titolare  di  diritti
d'uso per l'esercizio di una rete nazionale di diffusione televisiva. 
  6. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 5,  il  controllo
sussiste, anche con riferimento a soggetti  diversi  dalle  societa',
nei casi previsti dall'art. 2359, commi 1 e 2, del codice  civile,  e
si considera esistente anche nella  forma  dell'influenza  dominante,
salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall'art.  5,  comma  2
del decreto legislativo 8 novembre 2021,  n.  208,  e  dell'influenza
notevole di cui al medesimo art. 2359, comma 3 del codice civile.