IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26 e 27; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui  il
medesimo stato di emergenza e' stato prorogato  fino  al  15  ottobre
2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre  2020  con
cui il medesimo stato di emergenza e' stato  ulteriormente  prorogato
fino al 31 gennaio 2021, la delibera del Consiglio dei  ministri  del
13 gennaio 2021 che ha previsto la proroga dello stato  di  emergenza
fino al 30  aprile  2021,  nonche'  la  delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 21 aprile 2021 che ha previsto l'ulteriore proroga dello
stato di emergenza fino al 31 luglio 2021; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita'  sociali  ed  economiche»,  che
all'art. 1 ha previsto l'ulteriore proroga dello stato  di  emergenza
fino al 31 dicembre 2021; 
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n.  221  recante
«Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19»,  che  ha
previsto l'ulteriore proroga dello stato  di  emergenza  fino  al  31
marzo 2022; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell'
8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo  2020,  n.
651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19  marzo
2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656  del
26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1°  aprile  2020,
n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665,
666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n.  672  del
12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio  2020,  n.  680  dell'11  giugno
2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio  2020,  n.  690
del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692  dell'11  agosto
2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto  2020,  n.  702
del 15 settembre 2020, n. 705 del  2  ottobre  2020,  n.  706  del  7
ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020,
n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n.  714  del
20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre
2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre  2020  e  n.
719 del 4 dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726  del  17
dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020, n. 733  del  31  dicembre
2020, n. 735 del 29 gennaio 2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737
del 2 febbraio 2021, 738 del 9 febbraio 2021, n. 739 dell'11 febbraio
2021, n. 740 del 12 febbraio 2021, n. 741 del 16  febbraio  2021,  n.
742 del 16 febbraio 2021, n. 751 del 17 marzo 2021,  n.  752  del  19
marzo 2021, n. 764 del 2 aprile 2021, n. 768 del 14 aprile  2021,  n.
772 del 30 aprile 2021, n. 774 e n. 775 del 13 maggio  2021,  n.  776
del 14 maggio 2021, n. 777 del 17 maggio 2021, n. 778 del  18  maggio
2021, n. 784 del 12 luglio 2021 e n. 786 del 31 luglio 2021,  n.  805
del 5 novembre 2021, n. 806 dell'8 novembre 2021, 808 del 12 novembre
2021, 816 del 17 dicembre 2021, 817 del 31 dicembre 2021, n. 849  del
21 gennaio 2022, n. 869 del 1° marzo 2022, n. 879 del 25 marzo  2022,
n. 884 del 31 marzo 2022, n. 887 del 15 aprile 2022, n.  888  del  16
aprile 2022 e n. 890 del 26 aprile 2022; 
  Visto il decreto-legge 24 marzo 2022,  n.  24,  ed  in  particolare
l'art.  1  con  cui  e'  disposto  che   allo   scopo   di   adeguare
all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19  le  misure  di
contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate  con
ordinanze di protezione civile durante  la  vigenza  dello  stato  di
emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del
31  gennaio  2020,  da  ultimo  prorogato  fino  al  31  marzo  2022,
preservando, fino  al  31  dicembre  2022,  la  necessaria  capacita'
operativa e di pronta reazione delle strutture  durante  la  fase  di
progressivo rientro nell'ordinario, possono  essere  adottate  una  o
piu' ordinanze ai sensi di quanto previsto dall'art. 26  del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Considerato, inoltre, che il sopra citato decreto-legge n. 24/2022,
prevede che possono essere adottate ordinanze di  protezione  civile,
su richiesta motivata delle amministrazioni competenti,  che  possono
contenere misure derogatorie negli ambiti suindicati, individuate nel
rispetto dei principi generali  dell'ordinamento  giuridico  e  delle
norme dell'Unione europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre
2022; 
  Considerato, inoltre, che le ordinanze possono essere adottate  nel
limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e
sono comunicate tempestivamente alle Camere; 
  Ravvisata la necessita'  di  procedere  al'individuazione  ed  alla
pianificazione delle esigenze  di  adeguamento  all'evoluzione  dello
stato della pandemia da  COVID-19  delle  misure  di  contrasto  gia'
emanate con ordinanze di protezione civile in  ambito  organizzativo,
operativo e logistico durante la vigenza dello stato di emergenza  al
fine di preservare la necessaria  capacita'  operativa  e  di  pronta
reazione delle regioni  e  delle  province  autonome  nella  fase  di
progressivo rientro nell'ordinario; 
  Viste le richieste avanzate dalle regioni e  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano in merito alle  esigenze  di  prosecuzione  delle
misure poste in essere in attuazione delle richiamate  ordinanze,  ai
fini di quanto previsto dal citato art. 1 del decreto-legge n. 24 del
2022; 
  Ritenuto, tra l'altro, necessario dover continuare a  garantire  il
supporto al Sistema sanitario mediante  l'unita'  socio-sanitaria  di
cui  all'art.  1  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 665/2020, da porre a disposizione delle  regioni
e province autonome  interessate,  per  le  esigenze  degli  istituti
penitenziari e delle residenze sanitarie assistenziali; 
  Ritenuto altresi' necessario garantire il supporto alle  regioni  e
province   autonome   interessate   di   operatori   con   specifiche
professionalita' per  la  prosecuzione  delle  attivita'  di  contact
tracing di cui all'art. 1 dell'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 709/2020 e successive proroghe, nonche' la
prosecuzione del personale di supporto medico assegnato alla  Regione
Campania  ai  sensi  dell'art.  1   dell'ordinanza   del   Capo   del
Dipartimento  della  protezione  civile  n.  712/2020  e   successive
proroghe; 
  Vista la nota del Ministero della giustizia prot. n. 123183 del  29
marzo 2022; 
  Vista la  richiesta  avanzata  dall'Associazione  nazionale  comuni
italiani  -  ANCI  in  merito  all'esigenza  di  prosecuzione   delle
disposizioni adottate con la  richiamata  ordinanza  n.  664  del  18
aprile 2020 in materia di adempimenti di competenza  degli  ufficiali
di stato civile; 
  Acquisita l'intesa delle regioni e province autonome; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Individuazione  e  pianificazione  delle  esigenze   di   adeguamento
  all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 delle  misure
  di contrasto emanate con ordinanze di protezione civile  in  ambito
  organizzativo, operativo e logistico durante la vigenza dello stato
  di emergenza e relativa proroga fino al 31 maggio 2022. 
 
  1. A decorrere dal  1°  aprile  2022,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano sono individuate  quali  amministrazioni
competenti  alla  prosecuzione  dell'esercizio  delle  funzioni   dei
soggetti  attuatori  nominati  ai  sensi  dell'art.   1,   comma   1,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
630 del 3 febbraio 2020. I presidenti delle regioni e delle  Province
autonome di Trento e di Bolzano e,  per  la  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta, il coordinatore del Dipartimento protezione civile e  vigili
del fuoco, assumono le  funzioni  di  soggetti  responsabili  per  il
progressivo rientro nell'ordinario delle attivita'  connesse  con  la
situazione emergenziale di cui  trattasi  dopo  la  cessazione  dello
stato di emergenza. 
  2. Allo scopo di  consentire  la  necessaria  pianificazione  delle
eventuali esigenze di prosecuzione e adeguamento all'evoluzione dello
stato della pandemia da COVID-19 delle misure di  contrasto  regolate
con ordinanze di protezione civile in ambito organizzativo, operativo
e logistico durante la vigenza dello stato di  emergenza  di  cui  in
premessa, preservando la necessaria capacita' operativa e  di  pronta
reazione  delle  strutture  nella   fase   di   progressivo   rientro
nell'ordinario, i soggetti  responsabili  di  cui  al  comma  1  sono
autorizzati alla prosecuzione fino al 31 maggio 2022 delle  attivita'
in essere alla data del 31 marzo 2022, nei limiti dei fabbisogni,  da
intendersi quali tetti massimi di spesa, indicati nella tabella A  in
allegato, parte integrante e sostanziale del presente  provvedimento,
limitatamente ai seguenti ambiti operativi specifici: 
    a. prosecuzione del supporto logistico alle  attivita'  poste  in
essere  dalle  componenti  e  strutture  operative  e  dai   soggetti
concorrenti per le attivita' di contrasto alla pandemia da  COVID-19,
anche mediante la dislocazione o l'impiego di  mezzi  e  attrezzature
rese disponibili  nell'ambito  delle  rispettive  colonne  mobili  di
protezione  civile  e  dal  Volontariato  organizzato  di  protezione
civile, comprensiva dell'attivita' di recupero  o  di  pianificazione
dell'attivita' di cessione dei predetti beni ai soggetti utilizzatori
a titolo gratuito; 
    b. prosecuzione dello stoccaggio di  materiali  ed  attrezzature,
inclusi  dispositivi  di  protezione  individuali,  acquisiti   dalle
regioni e province autonome su autorizzazione del Dipartimento  della
protezione  civile  ovvero  distribuiti  dal  medesimo  Dipartimento,
distinti da quelli  gestiti  dal  Commissario  straordinario  di  cui
all'art. 122 del decreto-legge n. 18/2020 citato in premessa, ai fini
del progressivo utilizzo prima delle relative scadenze; 
    c. prosecuzione del supporto operativo e organizzativo assicurato
dalle strutture regionali e territoriali di protezione civile,  anche
mediante l'impiego del Volontariato organizzato di protezione civile,
alle attivita' poste  in  essere  dalle  articolazioni  del  Servizio
sanitario nazionale per le attivita' di contrasto  alla  pandemia  da
COVID-19; 
    d. prosecuzione dell'avvalimento degli  operatori  socio-sanitari
(OSS) autorizzati con l'ordinanza n. 665/2020  per  le  finalita'  di
impiego ivi previste; 
    e.  prosecuzione  degli  incarichi  delle  figure   professionali
necessarie per il contact  tracing  autorizzati  con  l'ordinanza  n.
709/2020 prorogati da ultimo con l'art. 1 dell'ordinanza n.  879  del
25 marzo 2022, nonche' prosecuzione dell'incarico di personale medico
assegnato  alla  Regione  Campania  autorizzato  con  l'ordinanza  n.
712/2020 e prorogato da ultimo con l'art. 3 della citata ordinanza n.
879/2022. 
  3. Almeno quindici giorni prima della scadenza del termine  del  31
maggio 2022, ciascun soggetto responsabile che ravvisi l'esigenza  di
proseguire ulteriormente una o piu' delle attivita' di cui al comma 2
e' tenuto a trasmettere al Dipartimento della protezione civile: 
      a.  la  quantificazione  degli  oneri  finanziari   complessivi
relativi alle misure gia' autorizzate  con  precedenti  ordinanze  di
protezione civile e poste in essere  fino  al  31  marzo  2022.  Tale
quantificazione e' da intendersi quale tetto massimo di spesa ai fini
del relativo rimborso, che avverra' a  cura  del  Dipartimento  della
protezione civile, sulla base e previa  valutazione  delle  ulteriori
rendicontazioni che i predetti soggetti responsabili sono,  comunque,
tenuti a presentare entro il termine ultimo del  30  settembre  2022,
tenuto conto delle anticipazioni gia' erogate e delle rendicontazioni
assentite alla data della presente ordinanza; 
      b. la pianificazione delle attivita' che  si  rende  necessario
prorogare a partire  dal  1°  giugno  2022,  rimodulate  in  modo  da
assicurarne  il  graduale  rientro  in  ordinario,  secondo  apposito
cronoprogramma che ne indichi la  progressiva  riduzione  e  completa
conclusione entro il  termine  del  31  dicembre  2022.  La  suddetta
pianificazione,  elaborata  sulla  base  di  specifiche  motivazioni,
dovra'  recare  altresi'  la  quantificazione  dei   relativi   oneri
finanziari, cui si  potra'  far  fronte,  nei  limiti  delle  risorse
finanziarie disponibili a  legislazione  vigente  e  previa  verifica
delle relative disponibilita', mediante eventuale nuova ordinanza  di
protezione civile da adottare ai sensi dell'art. 1 del  decreto-legge
n. 24/2022. 
  4. Tutte le attivita' per le quali non verra' avanzata  istanza  di
ulteriore prosecuzione con le modalita' di cui al  comma  3,  cessano
definitivamente alla data del 31 maggio 2022. I soggetti responsabili
sono tenuti a presentare  la  relativa  rendicontazione,  comprensiva
degli oneri maturati fino al 31 maggio 2022, anche in piu'  tranches,
comunque entro il 30 ottobre 2022, onde consentirne la verifica ed il
relativo rimborso prima della chiusura d'esercizio,  con  riferimento
alle spese sostenute ed entro  i  limiti  delle  risorse  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  5.  Ai  fini  di  quanto  previsto  dalla  presente  ordinanza   e'
autorizzata la proroga di dodici  mesi  delle  contabilita'  speciali
gia' autorizzate in attuazione dell'OCDPC n.  630/2020,  che  vengono
intestate ai soggetti responsabili di  cui  al  comma  1  o  ai  loro
delegati, per la prosecuzione  e  il  completamento  delle  attivita'
gestionali ed amministrativo-contabili. 
  6. Le  attivita'  gia'  autorizzate  con  precedenti  ordinanze  di
protezione civile e poste  in  essere  fino  al  31  marzo  2022  non
ricomprese negli ambiti di cui al comma  2,  cessano  definitivamente
alla data del 31 marzo 2022. 
  7. Al fine di garantire idonea copertura  al  personale  volontario
impiegato nelle attivita' di cui al comma 2 fino al 31  maggio  2022,
il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato  a  proseguire
nell'utilizzo di polizze assicurative gia' stipulate. 
  8. Il Presidente della Provincia autonoma  di  Bolzano,  nella  sua
qualita'  di  soggetto  responsabile  ai  sensi  del  comma   1,   e'
autorizzato, entro il limite massimo di euro 150.000,00, a provvedere
al ripristino della  funzionalita'  della  Caserma  'Baisi'  a  Colle
Isarco, nel Comune di  Brennero,  gia'  impiegata  per  le  finalita'
connesse alla situazione emergenziale di cui in premessa, al fine  di
riconsegnare  la  citata  struttura  al  Ministero  della  difesa  in
condizioni  idonee  all'uso  dopo  la  conclusione  delle   attivita'
emergenziali avvenuta alla cessazione dello stato di emergenza. 
  9. I soggetti responsabili  di  cui  al  comma  1  provvedono  alle
attivita' di cui al presente articolo entro il limite massimo di euro
8.235.000,00 di cui euro 150.000,00 per le finalita' di cui al  comma
8 ed euro 8.085.000,00 articolati come specificato nella tabella A in
allegato. Ai relativi oneri si fa fronte a valere sulle risorse  gia'
stanziate per l'emergenza in rassegna e senza nuovi o maggiori  oneri
a carico della finanza pubblica.