IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                      ALLA PESTE SUINA AFRICANA 
 
  Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022  n.  9  convertito  con
modificazioni dalla legge 7  aprile  2022,  n.  29,  recante  «Misure
urgenti per  arrestare  la  diffusione  della  Peste  suina  africana
(PSA)»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  25
febbraio  2022  recante  nomina  del  dott.  Angelo   Ferrari   quale
Commissario straordinario alla peste suina africana; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  di  intesa  con  il
Ministro delle politiche agricole, alimentari  e  forestali,  del  13
gennaio 2022  concernente  misure  urgenti  per  il  controllo  della
diffusione della peste suina africana a seguito della conferma  della
presenza del virus nei selvatici (Gazzetta Ufficiale - Serie generale
- n. 10 del 14 gennaio 2022); 
  Vista l'ordinanza del Commissario straordinario  alla  peste  suina
africana 1/2022 concernente misure di controllo e  prevenzione  della
peste suina africana; 
  Vista la legge regionale del Lazio n. 17 del 2 maggio 1995,  avente
ad oggetto «Norme per la tutela della fauna selvatica e  la  gestione
programmata dell'esercizio venatorio»; 
  Vista la legge regionale n. 4 del 16 marzo 2015, avente ad  oggetto
«Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo
della fauna  selvatica,  la  prevenzione  e  l'indennizzo  dei  danni
causati dalla  stessa,  nonche'  per  una  corretta  regolamentazione
dell'attivita' faunistico-venatoria.  Soppressione  dell'osservatorio
faunistico-venatorio regionale»; 
  Vista l'ordinanza del presidente della Regione Lazio n. Z00002  del
7 maggio 2022, concernente «Prime misure di regolamentazione  per  il
contenimento della peste suina africana sul territorio della  Regione
Lazio»; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE)  2022/746  della  Commissione
del 13 maggio 2022 relativa ad alcune misure di emergenza  contro  la
peste suina  africana  in  Italia,  che  stabilisce  che  l'autorita'
competente istituisca la zona infetta, comprendente  almeno  le  aree
elencate nell'allegato della decisione stessa e che l'Italia provveda
ad applicare nella stessa, oltre alle misure di cui agli articoli  da
63 a 66 del regolamento  delegato  (UE)  2020/687,  anche  le  misure
speciali di controllo relative alla peste suina africana  applicabili
nelle zone soggette  a  restrizioni  II  di  cui  al  regolamento  di
esecuzione (UE) 2021/605; 
  Visto il regolamento  di  esecuzione  (UE)  2021/605  e  successive
modifiche ed integrazioni della Commissione del  7  aprile  2021  che
stabilisce misure speciali di controllo per la peste  suina  africana
come modificato dal regolamento di  esecuzione  (UE)  2022/440  della
Commissione del 16 marzo 2022 che ha inserito quali zone  soggette  a
restrizione II i comuni delle Regioni Piemonte e  Liguria  insistenti
nella zona infetta e quali zone soggette a  restrizione  I  i  comuni
delle Regioni Piemonte e Liguria a confine con la zona infetta; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/429 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili  -  «Normativa
in materia di sanita' animale»  come  integrato  dal  regolamento  di
esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione che categorizza la  peste
suina africana come una malattia di categoria A  che  quindi  non  si
manifesta  normalmente  nell'Unione  e  che  non  appena  individuata
richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione; 
  Visto  il  regolamento  delegato  (UE)  2020/687  che  integra   il
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio  per
quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo  di
determinate malattie elencate  ed,  in  particolare,  l'art.  63  che
dispone che in caso di conferma di una malattia  di  categoria  A  in
animali selvatici delle specie  elencate  conformemente  all'art.  9,
paragrafi  2,  3,  e  4  del  regolamento  delegato  (UE)   2020/689,
l'autorita' competente puo' stabilire una zona  infetta  al  fine  di
prevenire l'ulteriore diffusione della malattia; 
  Visto l'art. 2 del decreto  legislativo  2  febbraio  2021,  n.  27
concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa  nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625  ai  sensi  dell'art.
12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019,  n.  117
che individua le  autorita'  competenti  designate  ad  effettuare  i
controlli ufficiali  e  le  altre  attivita'  ufficiali  nei  settori
elencati ed, in particolare, il  comma  7  che,  con  riferimento  al
settore della sanita' animale di cui al comma 1,  lettere  c)  ed  e)
stabilisce che il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 4, punto
55)  del  regolamento  (UE)   2016/429,   e'   l'Autorita'   centrale
responsabile dell'organizzazione e del  coordinamento  dei  controlli
ufficiali e delle altre attivita' ufficiali per la prevenzione  e  il
controllo delle malattie animali trasmissibili; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo
2013 recante il riordino degli organi collegiali ed  altri  organismi
operanti  presso  il  Ministero  della  salute,  tra  cui  il  Centro
nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali; 
  Visto il  Piano  nazionale  per  le  emergenze  di  tipo  epidemico
pubblicato sulla pagina dedicata alla  risposta  alle  emergenze  del
portale del Ministero della salute; 
  Visto il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la peste
suina africana per il  2022  inviato  alla  Commissione  europea  per
l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) 2016/429  e
successivi regolamenti derivati, ed il  Manuale  delle  emergenze  da
peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21  aprile
2021; 
  Visto il  documento  SANTE/7113/2015  «Strategic  approach  to  the
management of african swine fever for the EU»; 
  Visto il resoconto del Gruppo operativo degli esperti istituito con
decreto del direttore generale della sanita' animale  e  dei  farmaci
veterinari del Ministero della salute (nota DGSAF prot. n. 17113  del
16 luglio 2021), del 5 maggio 2022 trasmesso con nota DGSAF prot.  n.
11348 del 5 maggio 2022, pubblicato sul portale del  Ministero  della
salute; 
  Visto il resoconto dell'Unita' centrale di crisi per  la  PSA  come
regolamentata  dall'art.  5,  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013, del 6 maggio 2022  trasmesso  con
nota DGSAF prot. n. 11873 del 12 maggio 2022 pubblicato  sul  portale
del Ministero della salute; 
  Visto il dispositivo a firma congiunta del direttore generale della
sanita'  animale  e  dei  farmaci  veterinari   e   del   Commissario
straordinario    alla    peste    suina    africana,     prot.     n.
0012134-16/05/2022-DGSAF-MDS-P con il quale  e'  stata  istituita  la
zona infetta ai sensi  dell'art.  63,  paragrafo  1  del  regolamento
delegato (UE) 2020/687; 
  Tenuto  conto  che  la  peste  suina  africana  puo'  avere   gravi
ripercussioni  sulla  salute  della  popolazione  dei  suini   (suini
selvatici  e  suini  detenuti)  e  sulla  redditivita'  del   settore
zootecnico  suinicolo,  incidendo   in   modo   significativo   sulla
produttivita' del settore agricolo a causa di perdite sia dirette che
indirette con possibili gravi ripercussioni economiche  in  relazione
al blocco delle movimentazioni delle partite  di  suini  vivi  e  dei
relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nell'export; 
  Ritenuto pertanto necessario, fermo restando che la malattia non e'
trasmissibile agli esseri  umani,  procedere  ad  individuare  misure
specifiche ed urgenti per contenere  e  rallentare  l'avanzare  della
malattia e l'ondata epidemica nella  zona  infetta  che  insiste  sul
territorio di Roma Capitale ed individuare una zona di attenzione  ad
essa  limitrofa,  insistente  sul  territorio  della  medesima   Roma
Capitale, dove incrementare le  relative  misure  di  sorveglianza  e
prevenzione; 
  Ritenuto altresi' necessario  il  coinvolgimento  del  prefetto  di
Roma, al fine di garantire il coordinamento delle  forze  dell'ordine
coinvolte nell'attuazione delle misure della presente ordinanza; 
  Sentiti il Centro di referenza nazionale per le pesti suine (CEREP)
presso  l'Istituto  zooprofilattico  sperimentale  Umbria  e   Marche
(IZSUM) e  l'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale (ISPRA) per gli aspetti di rispettiva competenza; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Fatte salve le misure  di  cui  all'art.  3  dell'ordinanza  del
Commissario  straordinario  alla  PSA  n.  1/2022,  ad   integrazione
dell'ordinanza del presidente della Regione Lazio  n.  Z00002  del  7
maggio  2022  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  ed   in
conformita' al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di
esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed  integrazioni,
con la presente ordinanza si dettagliano le misure da applicare nella
zona  infetta  istituita  con  dispositivo  a  firma  congiunta   del
direttore generale della sanita' animale e dei farmaci  veterinari  e
del Commissario straordinario alla peste  suina  africana,  prot.  n.
0012134-16/05/2022-DGSAF-MDS-P e successive modifiche  e  nella  zona
confinante con la zona infetta  di  cui  all'art.  3  della  presente
ordinanza, identificandone attivita' e relativi soggetti attuatori. 
  2. La zona infetta e la zona confinante con la zona infetta di  cui
al comma 1 sostituiscono la zona infetta provvisoria  e  la  zona  di
attenzione di cui all'ordinanza del presidente della Regione Lazio n.
Z00002 del 7 maggio 2022.