IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022 n. 9 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della Peste suina africana (PSA)»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2022 recante nomina del dott. Angelo Ferrari quale Commissario straordinario alla peste suina africana; Vista l'ordinanza del Ministro della salute di intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 13 gennaio 2022 concernente misure urgenti per il controllo della diffusione della peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2022); Vista l'ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana 1/2022 concernente misure di controllo e prevenzione della peste suina africana; Vista la legge regionale del Lazio n. 17 del 2 maggio 1995, avente ad oggetto «Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio»; Vista la legge regionale n. 4 del 16 marzo 2015, avente ad oggetto «Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla stessa, nonche' per una corretta regolamentazione dell'attivita' faunistico-venatoria. Soppressione dell'osservatorio faunistico-venatorio regionale»; Vista l'ordinanza del presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 7 maggio 2022, concernente «Prime misure di regolamentazione per il contenimento della peste suina africana sul territorio della Regione Lazio»; Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/746 della Commissione del 13 maggio 2022 relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Italia, che stabilisce che l'autorita' competente istituisca la zona infetta, comprendente almeno le aree elencate nell'allegato della decisione stessa e che l'Italia provveda ad applicare nella stessa, oltre alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687, anche le misure speciali di controllo relative alla peste suina africana applicabili nelle zone soggette a restrizioni II di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche ed integrazioni della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/440 della Commissione del 16 marzo 2022 che ha inserito quali zone soggette a restrizione II i comuni delle Regioni Piemonte e Liguria insistenti nella zona infetta e quali zone soggette a restrizione I i comuni delle Regioni Piemonte e Liguria a confine con la zona infetta; Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «Normativa in materia di sanita' animale» come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione che categorizza la peste suina africana come una malattia di categoria A che quindi non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione; Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed, in particolare, l'art. 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/689, l'autorita' competente puo' stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia; Visto l'art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 che individua le autorita' competenti designate ad effettuare i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali nei settori elencati ed, in particolare, il comma 7 che, con riferimento al settore della sanita' animale di cui al comma 1, lettere c) ed e) stabilisce che il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 4, punto 55) del regolamento (UE) 2016/429, e' l'Autorita' centrale responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013 recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, tra cui il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali; Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico pubblicato sulla pagina dedicata alla risposta alle emergenze del portale del Ministero della salute; Visto il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la peste suina africana per il 2022 inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed il Manuale delle emergenze da peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile 2021; Visto il documento SANTE/7113/2015 «Strategic approach to the management of african swine fever for the EU»; Visto il resoconto del Gruppo operativo degli esperti istituito con decreto del direttore generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute (nota DGSAF prot. n. 17113 del 16 luglio 2021), del 5 maggio 2022 trasmesso con nota DGSAF prot. n. 11348 del 5 maggio 2022, pubblicato sul portale del Ministero della salute; Visto il resoconto dell'Unita' centrale di crisi per la PSA come regolamentata dall'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013, del 6 maggio 2022 trasmesso con nota DGSAF prot. n. 11873 del 12 maggio 2022 pubblicato sul portale del Ministero della salute; Visto il dispositivo a firma congiunta del direttore generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari e del Commissario straordinario alla peste suina africana, prot. n. 0012134-16/05/2022-DGSAF-MDS-P con il quale e' stata istituita la zona infetta ai sensi dell'art. 63, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) 2020/687; Tenuto conto che la peste suina africana puo' avere gravi ripercussioni sulla salute della popolazione dei suini (suini selvatici e suini detenuti) e sulla redditivita' del settore zootecnico suinicolo, incidendo in modo significativo sulla produttivita' del settore agricolo a causa di perdite sia dirette che indirette con possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nell'export; Ritenuto pertanto necessario, fermo restando che la malattia non e' trasmissibile agli esseri umani, procedere ad individuare misure specifiche ed urgenti per contenere e rallentare l'avanzare della malattia e l'ondata epidemica nella zona infetta che insiste sul territorio di Roma Capitale ed individuare una zona di attenzione ad essa limitrofa, insistente sul territorio della medesima Roma Capitale, dove incrementare le relative misure di sorveglianza e prevenzione; Ritenuto altresi' necessario il coinvolgimento del prefetto di Roma, al fine di garantire il coordinamento delle forze dell'ordine coinvolte nell'attuazione delle misure della presente ordinanza; Sentiti il Centro di referenza nazionale per le pesti suine (CEREP) presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale Umbria e Marche (IZSUM) e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per gli aspetti di rispettiva competenza; Ordina: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Fatte salve le misure di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Commissario straordinario alla PSA n. 1/2022, ad integrazione dell'ordinanza del presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 7 maggio 2022 e successive modificazioni ed integrazioni ed in conformita' al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni, con la presente ordinanza si dettagliano le misure da applicare nella zona infetta istituita con dispositivo a firma congiunta del direttore generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari e del Commissario straordinario alla peste suina africana, prot. n. 0012134-16/05/2022-DGSAF-MDS-P e successive modifiche e nella zona confinante con la zona infetta di cui all'art. 3 della presente ordinanza, identificandone attivita' e relativi soggetti attuatori. 2. La zona infetta e la zona confinante con la zona infetta di cui al comma 1 sostituiscono la zona infetta provvisoria e la zona di attenzione di cui all'ordinanza del presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 7 maggio 2022.