Estratto determina AAM/AIC n. 86/2022 del 26 aprile 2022 
 
    1. E' rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio  per
i seguenti medicinali omeopatici descritti in dettaglio nell'allegata
tabella, composta da pagine 124,  che  costituisce  parte  integrante
della presente determina, alle condizioni e con le specificazioni ivi
indicate: 
      SAMBUCUS NIGRA DYNAMIS, PULSATILLA  PRATENSIS  DYNAMIS,  ALLIUM
CEPA DYNAMIS, FRAXINUS  AMERICANA  DYNAMIS,  CURCUMA  LONGA  DYNAMIS,
GALIUM APARINE DYNAMIS, ANTIMONIUM CRUDUM DYNAMIS, KALIUM BICHROMICUM
DYNAMIS, BORAX DYNAMIS 
    2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e'
Ce.M.O.N. Centro di medicina omeopatica napoletano  S.r.l.  con  sede
legale e domicilio fiscale in viale Gramsci 18, 80122 Napoli (NA). 
 
                              Stampati 
 
    1. Le confezioni dei medicinali,  di  cui  all'allegata  tabella,
devono essere poste in commercio con le etichette e,  ove  richiesto,
con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla  presente
determina e che costituiscono parte integrante della stessa. 
    2.  Resta  fermo  l'obbligo  in  capo  al  titolare  del  rinnovo
dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  di  integrare  le
etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni  relative
alla  descrizione  delle  confezioni  ed  ai  numeri  di  A.I.C.  dei
medicinali omeopatici oggetto di rinnovo con la presente determina. 
    3. In  ottemperanza  all'art.  80,  commi  1  e  3,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219,  e  successive  modificazioni  le
indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e  79  del  medesimo  decreto
legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente
ai medicinali in commercio  nella  Provincia  di  Bolzano,  anche  in
lingua  tedesca.  Il   titolare   del   rinnovo   dell'autorizzazione
all'immissione  in   commercio   che   intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua estera. 
    4.  In  caso  di  inosservanza  delle  predette  disposizioni  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                      Smaltimento delle scorte 
 
    I  lotti  dei  medicinali,  di  cui  all'allegata  tabella,  gia'
prodotti antecedentemente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente determina, possono essere mantenuti in commercio  fino  alla
data di scadenza indicata in etichetta. 
 
                     Misure di farmacovigilanza 
 
    1. Per i medicinali omeopatici non e' richiesta la  presentazione
dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR). 
    2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione  in
commercio e' tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei
medicinali omeopatici e segnalare eventuali  nuove  informazioni  che
possano influire su tale profilo. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana