IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e con IL MINISTRO PER LE DISABILITA' Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», di seguito «Codice della strada»; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico degli enti locali»; Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, che dispone che «le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi»; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 1, comma 819, che istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti «un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 6 milioni di euro per l'anno 2022, destinato all'erogazione, nei limiti delle risorse disponibili per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di contributi in favore dei comuni che, con ordinanza adottata entro il 30 giugno 2021 ai sensi dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, provvedono a istituire spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacita' motoria muniti di contrassegno speciale ovvero delle donne in stato di gravidanza»; Considerato che il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, all'art. 1, comma 2, lettera a) ha modificato il citato comma 819, disponendo che il contributo sia concesso in favore dei comuni che, con ordinanza adottata entro il 15 ottobre 2021 ai sensi dell'art. 7 del codice della strada, provvedono a istituire spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di eta' non superiore a due anni ovvero a prevedere la gratuita' della sosta dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacita' motoria muniti di contrassegno speciale, nelle aree di sosta o di parcheggio a pagamento, qualora risultino gia' occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati; Visto che il medesimo decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, all'art. 1, comma 1, lettera f), dispone che «Ai veicoli al servizio di persone con disabilita', titolari del contrassegno speciale ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento, e' consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora risultino gia' occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati», a decorrere dal 1° gennaio 2022; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada»; Visto il capitolo 1310, istituito con legge 30 dicembre 2020, n. 178, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e delle mobilita' sostenibili, «Fondo in favore dei comuni per l'istituzione di spazi riservati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacita' motoria muniti di contrassegno speciale ovvero delle donne in stato di gravidanza»; Considerato che l'art. 1, comma 820, della medesima legge n. 178 del 2020, cosi' come modificato dal decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, demanda ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da adottarsi di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le disabilita', previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, la definizione dei criteri ai fini del riconoscimento del contributo a ciascun comune, nonche' le modalita' di presentazione delle domande e di erogazione del contributo medesimo; Ritenuto che per l'individuazione dei soli spazi riservati ai veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacita' motoria muniti di contrassegno speciale, nelle aree di sosta o di parcheggio a pagamento, si provvede mediante ordinanza ai sensi dell'art. 7 del Codice della strada; Rilevato che, nelle more delle modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, e' necessario fornire indicazioni preliminari al fine di adottare i provvedimenti necessari all'individuazione degli spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di eta' non superiore a due anni; Considerata la necessita' di provvedere all'individuazione delle procedure operative per dare attuazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 819, della citata legge n. 178 del 2020; Valutata la necessita' di avvalersi di societa' a capitale interamente pubblico per le attivita' di attuazione ed esecuzione connesse all'adozione del decreto di cui all'art. 1, comma 819, della legge n. 178 del 2020; Acquisita l'intesa della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali resa nella seduta del 16 marzo 2022; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalita' di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 1, comma 819, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Il contributo e' erogato a favore dei comuni che: a) con delibere della giunta, istituiscono o hanno istituito spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di eta' non superiore a due anni, di seguito denominati «stalli rosa»; b) con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 7 del Codice della strada, istituiscono o hanno istituito, entro il termine di cui all'art. 1, comma 819, della citata legge n. 178 del 2020 e limitatamente all'ipotesi di cui al successivo art. 2, comma 2, lettera c), spazi riservati al servizio di persone con limitata o impedita capacita' motoria muniti di contrassegno speciale; c) con ordinanza adottata dal 10 novembre al 31 dicembre 2021, hanno previsto la gratuita' della sosta dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacita' motoria muniti di contrassegno speciale, nelle aree di sosta o di parcheggio a pagamento, qualora risultino gia' occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati. 3. Ai fini del presente decreto, gli «stalli rosa» sono realizzati secondo le indicazioni preliminari per la segnaletica di cui all'allegato 1 al presente decreto.