IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                e con 
 
                   IL MINISTRO PER LE DISABILITA' 
 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e  successive
modificazioni recante: «Codice in  materia  di  protezione  dei  dati
personali»; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada», di seguito «Codice della strada»; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo
unico degli enti locali»; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, che dispone
che «le amministrazioni dello Stato, cui sono  attribuiti  per  legge
fondi  o  interventi  pubblici,  possono  affidarne  direttamente  la
gestione,  nel  rispetto  dei   principi   comunitari   e   nazionali
conferenti, a societa' a capitale  interamente  pubblico  su  cui  le
predette amministrazioni esercitano un  controllo  analogo  a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello  Stato.
Gli oneri di gestione e le spese di  funzionamento  degli  interventi
relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie  dei  fondi
stessi»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare  l'art.  1,
comma 819, che istituisce nello stato  di  previsione  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti «un fondo con una dotazione di 3
milioni di euro per l'anno 2021 e di 6 milioni  di  euro  per  l'anno
2022, destinato all'erogazione, nei limiti delle risorse  disponibili
per ciascuno degli anni 2021 e 2022,  di  contributi  in  favore  dei
comuni che, con ordinanza adottata entro il 30 giugno 2021  ai  sensi
dell'articolo  7  del  codice  della  strada,  di  cui   al   decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  provvedono  a  istituire  spazi
riservati destinati  alla  sosta  gratuita  dei  veicoli  adibiti  al
servizio di persone con limitata o impedita capacita' motoria  muniti
di contrassegno speciale ovvero delle donne in stato di gravidanza»; 
  Considerato  che  il  decreto-legge  10  settembre  2021,  n.  121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021,  n.  156,
all'art. 1, comma 2, lettera a) ha modificato il  citato  comma  819,
disponendo che il contributo sia concesso in favore dei  comuni  che,
con ordinanza adottata entro il 15 ottobre 2021 ai sensi dell'art.  7
del codice della  strada,  provvedono  a  istituire  spazi  riservati
destinati alla sosta gratuita dei veicoli delle  donne  in  stato  di
gravidanza o di genitori con un bambino di eta' non superiore  a  due
anni ovvero a prevedere la gratuita' della sosta dei veicoli  adibiti
al servizio di persone con  limitata  o  impedita  capacita'  motoria
muniti di contrassegno speciale, nelle aree di sosta o di  parcheggio
a pagamento, qualora risultino  gia'  occupati  o  indisponibili  gli
stalli a loro riservati; 
  Visto che il medesimo decreto-legge  10  settembre  2021,  n.  121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021,  n.  156,
all'art. 1, comma 1, lettera f), dispone che «Ai veicoli al  servizio
di persone con disabilita', titolari  del  contrassegno  speciale  ai
sensi dell'articolo 381, comma  2,  del  regolamento,  e'  consentito
sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio  a  pagamento,
qualora risultino gia' occupati o indisponibili  gli  stalli  a  loro
riservati», a decorrere dal 1° gennaio 2022; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del  nuovo
Codice della strada»; 
  Visto il capitolo 1310, istituito con legge 30  dicembre  2020,  n.
178, nello stato di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e
delle  mobilita'  sostenibili,  «Fondo  in  favore  dei  comuni   per
l'istituzione di spazi riservati  alla  sosta  gratuita  dei  veicoli
adibiti al servizio di persone  con  limitata  o  impedita  capacita'
motoria muniti di contrassegno speciale ovvero delle donne  in  stato
di gravidanza»; 
  Considerato che l'art. 1, comma 820, della medesima  legge  n.  178
del 2020, cosi' come modificato dal decreto-legge 10 settembre  2021,
n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  novembre  2021,
n. 156, demanda ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture
e della  mobilita'  sostenibili,  da  adottarsi  di  concerto  con  i
Ministri dell'economia e delle finanze e per le  disabilita',  previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  la
definizione dei criteri ai fini del riconoscimento del  contributo  a
ciascun comune, nonche' le modalita' di presentazione delle domande e
di erogazione del contributo medesimo; 
  Ritenuto che per  l'individuazione  dei  soli  spazi  riservati  ai
veicoli adibiti al  servizio  di  persone  con  limitata  o  impedita
capacita' motoria muniti di  contrassegno  speciale,  nelle  aree  di
sosta o di parcheggio a pagamento, si provvede mediante ordinanza  ai
sensi dell'art. 7 del Codice della strada; 
  Rilevato che, nelle more delle  modifiche  al  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 495 del 1992,  e'  necessario  fornire
indicazioni preliminari al fine di adottare i provvedimenti necessari
all'individuazione  degli  spazi  riservati  destinati   alla   sosta
gratuita dei veicoli adibiti al servizio  delle  donne  in  stato  di
gravidanza o di genitori con un bambino di eta' non superiore  a  due
anni; 
  Considerata la necessita' di  provvedere  all'individuazione  delle
procedure operative  per  dare  attuazione  alle  previsioni  di  cui
all'art. 1, comma 819, della citata legge n. 178 del 2020; 
  Valutata  la  necessita'  di  avvalersi  di  societa'  a   capitale
interamente pubblico per le attivita'  di  attuazione  ed  esecuzione
connesse all'adozione del decreto di cui all'art. 1, comma 819, della
legge n. 178 del 2020; 
  Acquisita  l'intesa  della  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali resa nella seduta del 16 marzo 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto disciplina  i  criteri  e  le  modalita'  di
concessione ed erogazione dei contributi di  cui  all'art.  1,  comma
819, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive  modifiche  ed
integrazioni. 
  2. Il contributo e' erogato a favore dei comuni che: 
    a) con delibere della  giunta,  istituiscono  o  hanno  istituito
spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti  al
servizio delle donne in stato di gravidanza  o  di  genitori  con  un
bambino di eta' non superiore  a  due  anni,  di  seguito  denominati
«stalli rosa»; 
    b) con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 7 del  Codice  della
strada, istituiscono o hanno  istituito,  entro  il  termine  di  cui
all'art. 1,  comma  819,  della  citata  legge  n.  178  del  2020  e
limitatamente all'ipotesi di cui  al  successivo  art.  2,  comma  2,
lettera c), spazi riservati al servizio di  persone  con  limitata  o
impedita capacita' motoria muniti di contrassegno speciale; 
    c) con ordinanza adottata dal 10 novembre al  31  dicembre  2021,
hanno previsto la  gratuita'  della  sosta  dei  veicoli  adibiti  al
servizio di persone con limitata o impedita capacita' motoria  muniti
di contrassegno speciale, nelle aree  di  sosta  o  di  parcheggio  a
pagamento, qualora risultino gia' occupati o indisponibili gli stalli
a loro riservati. 
  3. Ai fini del presente decreto, gli «stalli rosa» sono  realizzati
secondo  le  indicazioni  preliminari  per  la  segnaletica  di   cui
all'allegato 1 al presente decreto.