IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e con
IL MINISTRO PER LE DISABILITA'
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni recante: «Codice in materia di protezione dei dati
personali»;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada», di seguito «Codice della strada»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo
unico degli enti locali»;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, che dispone
che «le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge
fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la
gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui le
predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato.
Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi
relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi
stessi»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 1,
comma 819, che istituisce nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti «un fondo con una dotazione di 3
milioni di euro per l'anno 2021 e di 6 milioni di euro per l'anno
2022, destinato all'erogazione, nei limiti delle risorse disponibili
per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di contributi in favore dei
comuni che, con ordinanza adottata entro il 30 giugno 2021 ai sensi
dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, provvedono a istituire spazi
riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al
servizio di persone con limitata o impedita capacita' motoria muniti
di contrassegno speciale ovvero delle donne in stato di gravidanza»;
Considerato che il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156,
all'art. 1, comma 2, lettera a) ha modificato il citato comma 819,
disponendo che il contributo sia concesso in favore dei comuni che,
con ordinanza adottata entro il 15 ottobre 2021 ai sensi dell'art. 7
del codice della strada, provvedono a istituire spazi riservati
destinati alla sosta gratuita dei veicoli delle donne in stato di
gravidanza o di genitori con un bambino di eta' non superiore a due
anni ovvero a prevedere la gratuita' della sosta dei veicoli adibiti
al servizio di persone con limitata o impedita capacita' motoria
muniti di contrassegno speciale, nelle aree di sosta o di parcheggio
a pagamento, qualora risultino gia' occupati o indisponibili gli
stalli a loro riservati;
Visto che il medesimo decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156,
all'art. 1, comma 1, lettera f), dispone che «Ai veicoli al servizio
di persone con disabilita', titolari del contrassegno speciale ai
sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento, e' consentito
sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento,
qualora risultino gia' occupati o indisponibili gli stalli a loro
riservati», a decorrere dal 1° gennaio 2022;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
Codice della strada»;
Visto il capitolo 1310, istituito con legge 30 dicembre 2020, n.
178, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
delle mobilita' sostenibili, «Fondo in favore dei comuni per
l'istituzione di spazi riservati alla sosta gratuita dei veicoli
adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacita'
motoria muniti di contrassegno speciale ovvero delle donne in stato
di gravidanza»;
Considerato che l'art. 1, comma 820, della medesima legge n. 178
del 2020, cosi' come modificato dal decreto-legge 10 settembre 2021,
n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021,
n. 156, demanda ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili, da adottarsi di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e per le disabilita', previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, la
definizione dei criteri ai fini del riconoscimento del contributo a
ciascun comune, nonche' le modalita' di presentazione delle domande e
di erogazione del contributo medesimo;
Ritenuto che per l'individuazione dei soli spazi riservati ai
veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita
capacita' motoria muniti di contrassegno speciale, nelle aree di
sosta o di parcheggio a pagamento, si provvede mediante ordinanza ai
sensi dell'art. 7 del Codice della strada;
Rilevato che, nelle more delle modifiche al citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, e' necessario fornire
indicazioni preliminari al fine di adottare i provvedimenti necessari
all'individuazione degli spazi riservati destinati alla sosta
gratuita dei veicoli adibiti al servizio delle donne in stato di
gravidanza o di genitori con un bambino di eta' non superiore a due
anni;
Considerata la necessita' di provvedere all'individuazione delle
procedure operative per dare attuazione alle previsioni di cui
all'art. 1, comma 819, della citata legge n. 178 del 2020;
Valutata la necessita' di avvalersi di societa' a capitale
interamente pubblico per le attivita' di attuazione ed esecuzione
connesse all'adozione del decreto di cui all'art. 1, comma 819, della
legge n. 178 del 2020;
Acquisita l'intesa della Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali resa nella seduta del 16 marzo 2022;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalita' di
concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 1, comma
819, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modifiche ed
integrazioni.
2. Il contributo e' erogato a favore dei comuni che:
a) con delibere della giunta, istituiscono o hanno istituito
spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al
servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un
bambino di eta' non superiore a due anni, di seguito denominati
«stalli rosa»;
b) con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 7 del Codice della
strada, istituiscono o hanno istituito, entro il termine di cui
all'art. 1, comma 819, della citata legge n. 178 del 2020 e
limitatamente all'ipotesi di cui al successivo art. 2, comma 2,
lettera c), spazi riservati al servizio di persone con limitata o
impedita capacita' motoria muniti di contrassegno speciale;
c) con ordinanza adottata dal 10 novembre al 31 dicembre 2021,
hanno previsto la gratuita' della sosta dei veicoli adibiti al
servizio di persone con limitata o impedita capacita' motoria muniti
di contrassegno speciale, nelle aree di sosta o di parcheggio a
pagamento, qualora risultino gia' occupati o indisponibili gli stalli
a loro riservati.
3. Ai fini del presente decreto, gli «stalli rosa» sono realizzati
secondo le indicazioni preliminari per la segnaletica di cui
all'allegato 1 al presente decreto.