IL SEGRETARIO GENERALE 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 10 dicembre 2019, con il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca (ANVUR), adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi  dell'art.  2,  comma
140, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto il decreto in data 25 maggio 2001,  con  il  quale  e'  stato
approvato  l'avvenuto  adeguamento  dell'ordinamento  dei  corsi   di
specializzazione alle disposizioni  del  titolo  II  del  decreto  n.
509/1998; 
  Visto il decreto in data  20  marzo  1998  di  riconoscimento  alla
Societa' italiana di analisi bioenergetica SIAB, con sedi in  Roma  e
Milano,  dell'idoneita'  ad   attivare   corsi   di   formazione   in
psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con  decreto  dell'11
dicembre 1998, n. 509; 
  Visto  il  decreto  in  data  17  marzo  2003   di   autorizzazione
all'Istituto «Societa' italiana  di  analisi  bionergetica  SIAB»  di
Roma, a trasferire la propria sede dei corsi di  specializzazione  in
psicoterapia da via Pietralata n. 147, a via Magna Grecia n. 128; 
  Visto il decreto in data 25 marzo 2004 di abilitazione all'Istituto
«Societa' italiana di analisi bioenergetica SIAB» di Roma  e  Milano,
ad istituire e ad attivare nella sede periferica di  S.  Giovanni  in
Persiceto (BO) un corso di specializzazione in psicoterapia ai  sensi
del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509; 
  Vista la dichiarazione resa nella Relazione programmatica 2021  con
la  quale  il  predetto  istituto  ha  rappresentato  la   cessazione
dell'attivita' formativa della sede  periferica  di  S.  Giovanni  in
Persiceto (BO); 
  Vista l'art. 4, comma 4, del precitato decreto n. 509/1998, secondo
cui la revoca e', comunque, disposta in caso  di  interruzione  o  di
cessazione dell'attivita' formativa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Per le motivazioni espresse in premessa, e'  revocata  all'Istituto
«Societa' italiana di analisi bionergetica  SIAB»  l'abilitazione  ad
istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia,
nella sede periferica di S. Giovanni in Persiceto (BO), adottata  con
decreto in data 25 marzo 2004. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 9 maggio 2022 
 
                                       Il segretario generale: Melina