IL SEGRETARIO GENERALE 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 10 dicembre 2019, con il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca (ANVUR), adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi  dell'art.  2,  comma
140, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Vista l'istanza e  le  successive  integrazioni  con  le  quali  la
«INSPEB (Istituto di neuropsicologia dello  sviluppo  e  psicoterapia
cognitivo-costruttivista  dell'eta'  evolutiva  "John  Bowlby")»,  ha
chiesto l'abilitazione  ad  istituire  e  ad  attivare  un  corso  di
specializzazione in psicoterapia in Modica  -  via  Nazionale  Modica
Ispica n. 1, per  un  numero  massimo  degli  allievi  ammissibili  a
ciascun anno di corso pari a dodici unita' e, per l'intero  corso,  a
quarantotto unita'; 
  Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva, nella
riunione del 21  aprile  2022,  ha  espresso  parere  negativo  sulla
predetta istanza di abilitazione, rilevando che «La scuola afferma di
avere come basi i fondamenti teorico-scientifici del filone di  studi
sulla teoria dell'attaccamento, di raccogliere ed elaborare  in  modo
originale l'eccellenza del cognitivismo  clinico  italiano»  [...]  a
partire dall'opera di Vittorio Guidano, Giovanni Liotti  e  da  altri
grandi studiosi di quella che e' stata recentemente definita  «svolta
relazionale»  della  psicoterapia  cognitiva  -  attribuendo   grande
centralita' sia alla teoria dell'attaccamento,  inserita  nell'ottica
sistemica, etologica ed evoluzionista, sia ai processi di sviluppo  e
all'organizzazione  del  se',  a  partire  dai  quali   dichiara   di
sviluppare un peculiare approccio teorico-metodologico  che  si  basa
sulle piu' recenti ricerche scientifiche  e  sperimentali  nel  campo
della neuropsicologia clinica, della neuropsicologia  sperimentale  e
delle neuroscienze  cognitive  e  comportamentali.  In  apertura  del
documento relativo alla validita'  scientifica  si  dichiara  che  la
scuola e' «Scuola  quadriennale  di  specializzazione  abilitante  al
titolo  di  specialista   in   neuropsicologia   dello   sviluppo   e
psicoterapia  cognitiva  ad  indirizzo  costruttivista   per   l'eta'
evolutiva J.  Bowlby»  e  si  evidenzia  come  l'obiettivo  formativo
fondamentale sia quello di far acquisire un profilo professionale  di
esperto in  neuropsicologia  dell'eta'  evolutiva,  sottolineando  in
svariati  punti  del  documento  che  un  obiettivo  centrale   della
formazione e' acquisire tali specifiche competenze  relative  a  «...
interventi terapeutici e riabilitativi evidence based  specifici  per
l'eta'  evolutiva   in   una   prospettiva   neurocostruttivista   ed
evoluzionista»;  viene  inoltre  dichiarato  che  «le  procedure   di
assessment  e  di  intervento  fanno   riferimento   alla   Cognitive
Neuropsychology e  ai  modelli  integrati  di  neuropsicologia  dello
sviluppo». Si  evidenziano  svariati  elementi  di  criticita'  nella
proposta in oggetto: 1. Nel documento i modelli di  riferimento  sono
per lo piu' presentati in  modo  poco  organizzato  senza  articolare
adeguatamente  ed  evidenziare  come   l'apporto   delle   competenze
neuropsicologiche   venga    integrato    nel    modello    cognitivo
costruttivista, sia da un punto di vista concettuale, che  operativo,
non rendendo evidente la strutturazione di un nuovo approccio. 2.  Il
modello cognitivo costruttivista e' presentato in modo  frammentario,
incompleto, poco approfondito e non adeguatamente strutturato. 3. Dal
punto di vista della solidita' e  consistenza  del  modello  nel  suo
complesso, il sistema proposto si limita  alla  giustapposizione  dei
riferimenti relativi alla  validita'  scientifica  di  parti  isolate
della proposta, quali  la  teoria  dell'attaccamento  o  le  tecniche
neuropsicologiche  specifiche  di  alcuni  interventi   specialistici
relativi all'eta' evolutiva, ma manca una evidenza scientifica  della
proposta nel suo complesso. 4. L'obiettivo formativo evidenziato come
componente  essenziale  della  proposta  e  dell'impostazione   della
scuola, vale a dire acquisire un profilo professionale di esperto  in
neuropsicologia dell'eta' evolutiva, e' formalmente  non  rispondente
alla  normativa  vigente  in   quanto:   a)   solo   le   scuole   di
specializzazione pubbliche in neuropsicologia sono titolate a formare
specialisti  in  neuropsicologia,  che  abbiano  maturato  conoscenze
teoriche,  scientifiche  e  professionali  nel  campo  dei  disordini
cognitivi ed emotivo motivazionali associati a lesioni o  disfunzioni
del sistema nervoso nelle varie epoche di vita (sviluppo, eta' adulta
e anziana), con particolare riguardo alla diagnostica comportamentale
mediante  test  psicometrici,  alla  abilitazione  e   riabilitazione
neuropsicologica,  cognitiva  e  comportamentale,   al   monitoraggio
dell'evoluzione   temporale   di   tali   deficit   e   ad    aspetti
subspecialistici interdisciplinari quali la psicologia forense; b) un
tale profilo non coincide con il profilo professionale  previsto  per
le scuole di specializzazione in psicoterapia.  Dal  momento  che  il
regolamento vigente prevede che siano accettabili proposte che  hanno
una  consistenza  acquisita  nel  corso  del  tempo,  una  diffusione
nazionale ed internazionale, ed evidenze di validita' scientifica, si
ritiene che la presente proposta non  adempia  ad  alcuna  di  queste
richieste e  descriva  nella  relazione  tecnico-scientifica  profilo
professionale  non  legittimo.   La   richiesta   e'   pertanto   non
accoglibile», con conseguente giudizio «Negativo, alla luce della non
accettabilita' del modello teorico-scientifico proposto»; 
  Ritenuto che, per i motivi sopraindicati, l'istanza di abilitazione
del predetto istituto non possa essere accolta; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'istanza di abilitazione ad istituire e ad attivare  un  corso  di
specializzazione in psicoterapia  in  Roma,  proposta  dalla  «INSPEB
(Istituto  di   neuropsicologia   dello   sviluppo   e   psicoterapia
cognitivo-costruttivista dell'eta' evolutiva "John Bowlby")»,  per  i
fini di cui all'art.  4  del  regolamento  adottato  con  decreto  11
dicembre  1998,  n.  509,  e'  respinta,  visto  il  motivato  parere
contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3  del
predetto provvedimento. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 9 maggio 2022 
 
                                       Il segretario generale: Melina