IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici»; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14  dicembre
2020,  che  istituisce  uno  strumento  dell'Unione  europea  per  la
ripresa,  a  sostegno  alla  ripresa  dell'economia  dopo  la   crisi
COVID-19; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», che, all'art. 1, comma  1043,
prevede l'istituzione del  sistema  informatico  di  registrazione  e
conservazione di supporto dalle attivita' di gestione,  monitoraggio,
rendicontazione e controllo delle componenti del PNRR; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con  l'obiettivo  specifico
di fornire agli Stati membri  il  sostegno  finanziario  al  fine  di
conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e  degli
investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza; 
  Tenuto conto che l'art. 5, comma 2, del regolamento (UE)  2021/241,
prevede, tra i principi orizzontali ivi previsti, che «Il dispositivo
finanzia unicamente  le  misure  che  rispettano  il  principio  "non
arrecare un danno significativo"»; 
  Considerato  che  il  principio   di   «non   arrecare   un   danno
significativo» e' definito, ai  sensi  dell'art.  2,  punto  6),  del
regolamento (UE) 2021/241, come  segue:  «non  sostenere  o  svolgere
attivita'   economiche   che   arrecano   un   danno    significativo
all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell'art. 17  del
regolamento (UE) 2020/852»; 
  Visto l'art.  17  del  regolamento  (UE)  2020/852  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020  relativo  all'istituzione
di un quadro che favorisce gli  investimenti  sostenibili  e  recante
modifica del regolamento (UE) 2019/2088; 
  Vista la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio
2021, recante l'approvazione  della  valutazione  del  Piano  per  la
ripresa  e  resilienza  dell'Italia  e  notificata   all'Italia   dal
Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14  luglio
2021; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il  regolamento  (UE)  n.
1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalita' di
attuazione  per  fornire  assistenza  allo  scopo  di  promuovere  il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia  di
COVID-19 e delle sue conseguenze  sociali  e  preparare  una  ripresa
verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU); 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 23 dicembre 2020  che  stabilisce  alcune  disposizioni
transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo  agricolo
per lo sviluppo rurale  (FEASR)  e  del  Fondo  europeo  agricolo  di
garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013  per  quanto
riguarda le risorse e l'applicazione negli anni  2021  e  2022  e  il
regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda  le  risorse  e  la
distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022; 
  Visti i regolamenti (UE) numeri  2021/1056,  2021/1057,  2021/1058,
2021/1059, 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  24
giugno 2021; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante
«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure»; 
  Visto l'art. 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, relativo a
«Pari opportunita' e inclusione lavorativa  nei  contratti  pubblici,
nel PNRR e nel PNC»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  6
agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste
per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale  di  ripresa  e
resilienza  (PNRR)  e  ripartizione  di  traguardi  e  obiettivi  per
scadenze semestrali di rendicontazione»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  23
novembre 2021, recante modifiche  alla  tabella  A  del  decreto  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  6  agosto  2021   di
assegnazione delle  risorse  finanziarie  previste  per  l'attuazione
degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e
ripartizione di traguardi e  obiettivi  per  scadenze  semestrali  di
rendicontazione; 
  Tenuto  conto  che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   6-bis,   del
decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,  «le  amministrazioni  centrali
titolari di interventi previsti dal PNRR assicurano che, in  sede  di
definizione delle procedure di attuazione degli interventi del  PNRR,
almeno il 40 per cento  delle  risorse  allocabili  territorialmente,
anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria  di
provenienza, sia destinato alle regioni  del  Mezzogiorno,  salve  le
specifiche  allocazioni  territoriali  gia'  previste  nel  PNRR.  Il
Dipartimento per  le  politiche  di  coesione  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, attraverso i dati  rilevati  dal  sistema  di
monitoraggio attivato dal Servizio centrale per il PNRR  verifica  il
rispetto del predetto obiettivo e, laddove necessario, sottopone  gli
eventuali casi di scostamento alla Cabina di  regia,  che  adotta  le
occorrenti   misure   correttive   e   propone    eventuali    misure
compensative»; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del  decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77 « In caso di mancato rispetto  da  parte  delle
regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle citta'
metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi  e  impegni
finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualita' di soggetti
attuatori,  consistenti  anche  nella  mancata  adozione  di  atti  e
provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero  nel
ritardo, inerzia  o  difformita'  nell'esecuzione  dei  progetti,  il
Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia  messo  a  rischio  il
conseguimento degli obiettivi  intermedi  e  finali  del  PNRR  e  su
proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna  al
soggetto  attuatore  interessato  un  termine  per   provvedere   non
superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro  competente,
sentito il soggetto attuatore, il Consiglio  dei  ministri  individua
l'amministrazione,  l'ente,   l'organo   o   l'ufficio,   ovvero   in
alternativa  nomina  uno  o  piu'  commissari  ad  acta,   ai   quali
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di  adottare  gli  atti  o
provvedimenti  necessari  ovvero  di  provvedere  all'esecuzione  dei
progetti, anche avvalendosi di societa' di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 19  agosto  2016,  n.  175  o  di  altre  amministrazioni
specificamente indicate»; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  e  del   Ministro
dell'economia e delle finanze del 15 settembre  2021  di  istituzione
dell'Unita' di missione per l'attuazione degli interventi  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza a titolarita' del  Ministero  della
salute; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  11  maggio  2017,  e
successive modificazioni  e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata
ricostituita la Cabina di regia per lo  sviluppo  del  Nuovo  sistema
informativo sanitario nazionale (NSIS); 
  Visto  il  decreto-legge  10  settembre  2021,  n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti  e  sicurezza  delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale,  per  la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili,  del  Consiglio  superiore   dei   lavori   pubblici   e
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali
e autostradali»; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  10,  comma  2,   del   menzionato
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, il  quale  prevede  che  «Il
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono state
individuate le risorse finanziarie, come determinate nella  decisione
di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN recante  «Approvazione  della
valutazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia»,
viene aggiornato sulla base di eventuali  riprogrammazioni  del  PNRR
adottate secondo quanto  previsto  dalla  normativa  dell'Unione.  Le
risorse  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la   coesione   necessarie
all'attuazione del Piano sono assegnate annualmente  sulla  base  del
cronoprogramma finanziario degli interventi cui esse sono destinate»; 
  Visto, altresi', l'art. 10, comma 3, del  menzionato  decreto-legge
10 settembre 2021, n. 121, il quale prevede che  «La  notifica  della
citata decisione di esecuzione del  consiglio  UE  -  ECOFIN  recante
«Approvazione della valutazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza  dell'Italia»,  unitamente   al   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al  comma  2,  costituiscono  la
base giuridica di  riferimento  per  l'attivazione,  da  parte  delle
amministrazioni  responsabili,  delle  procedure  di  attuazione  dei
singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto  disposto  dalla
vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei
corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle  risorse  assegnate
ai sensi del decreto di cui al comma 2»; 
  Visto l'accordo stipulato  in  data  31  dicembre  2021,  ai  sensi
dell'art. 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal Ministero  della
salute - Unita' di missione per  l'attuazione  degli  interventi  del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, dall'Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali (AGENAS) e dalla Presidenza del  Consiglio
dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD), per
la realizzazione degli investimenti della Component 1 della  Missione
6 del PNRR; 
  Tenuto conto che AGENAS, ai sensi del suddetto accordo,  garantisce
il supporto tecnico operativo, tra l'altro, per l'investimento  M6-C1
1.2 «Casa come primo luogo di cura e telemedicina»; 
  Considerato l'investimento del PNRR  M6-C1  1.2  «Casa  come  primo
luogo di cura e telemedicina» e,  in  particolare,  la  milestone  EU
M6C1-4 che prevede entro il Q2  2022  la  «Approvazione  delle  linee
guida contenenti il modello digitale per l'attuazione dell'assistenza
domiciliare»; 
  Vista la deliberazione direttoriale AGENAS n. 367 del 30  settembre
2021, con la quale e' stato costituito il Gruppo  tecnico  di  lavoro
«Telemedicina» e la successiva attivazione del sottogruppo di  lavoro
per la definizione delle linee guida contenenti il  modello  digitale
per l'attuazione dell'assistenza domiciliare; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella  seduta  del
28 aprile 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Si approvano le linee guida organizzative contenenti il «Modello
digitale per l'attuazione dell'assistenza domiciliare», ai  fini  del
raggiungimento della milestone  EU  M6C1-4,  di  cui  all'Annex  alla
decisione di esecuzione del Consiglio  ECOFIN  del  13  luglio  2021,
recante l'approvazione della valutazione del Piano per la  ripresa  e
resilienza dell'Italia, che, allegate al presente  provvedimento,  ne
costituiscono parte integrante e sostanziale. 
  2. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono
ad adottare le  linee  guida  organizzative  contenenti  il  «Modello
digitale per l'attuazione dell'assistenza domiciliare», tenendo conto
delle specificita' regionali. 
  Il  presente  decreto  viene  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 29 aprile 2022 
 
                                                Il Ministro: Speranza