IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato  con  decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.  360,
concernente limitazioni all'afflusso ed  alla  circolazione  stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno  o
di cura; 
  Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al  Ministro
delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  sentite  le
regioni ed i comuni interessati, la facolta' di vietare nei  mesi  di
piu' intenso movimento turistico, l'afflusso  e  la  circolazione  di
veicoli appartenenti a persone non facenti  parte  della  popolazione
stabile; 
  Vista la delibera della giunta municipale del Comune di Lampedusa e
Linosa in data 30 novembre 2021, n. 112, concernente  il  divieto  di
afflusso sull'isola di Linosa dei veicoli  a  motore  appartenenti  a
persone non facenti parte  della  popolazione  stabilmente  residente
nelle isole del comune stesso, 
  Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Agrigento in
data 7 aprile 2022,  n.  24595,  con  la  quale  esprime  il  proprio
nulla-osta; 
  Visto  il  parere  favorevole  espresso  dalla  Regione   Siciliana
comunicato con nota della Presidenza  in  data  27  aprile  2022,  n.
14823; 
  Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento  restrittivo
della circolazione stradale per le  ragioni  espresse  nei  succitati
atti; 
  Visti gli atti  emanati  dal  Governo  recanti  misure  urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, e, in particolare, il decreto-legge 24  dicembre  2021,  n.
221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022,  n.
11, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale  e  ulteriori
misure  per  il  contenimento  della  diffusione   dell'epidemia   da
COVID-19» e, da ultimo,  il  decreto-legge  24  marzo  2022,  n.  24,
recante «Disposizioni urgenti per  il  superamento  delle  misure  di
contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19,  in  conseguenza
della cessazione dello stato di emergenza»; 
  Considerato che l'evoluzione  della  situazione  epidemiologica  da
COVID-19 potrebbe richiedere l'emanazione di eventuali  provvedimenti
restrittivi a livello nazionale o  regionale,  tali  da  limitare  la
circolazione delle persone fisiche; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Divieti 
 
  1. Dal 1° giugno 2022 al 31 ottobre 2022 sono vietati l'afflusso  e
la  circolazione,  sull'isola  di  Linosa,  di   veicoli   a   motore
appartenenti  a  persone  non   facenti   parte   della   popolazione
stabilmente residente nel Comune di Lampedusa e Linosa.