IL MINISTRO 
           delle politiche agricole alimentari e forestali 
 
  Visti  gli  obiettivi  di  cui  all'art.  39   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea; 
  Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580  recante  «Disciplina  per  la
lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del  pane  e
delle paste alimentari» e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  febbraio  2001,
n. 187 e successive modifiche ed integrazioni,  recante  «Regolamento
per   la   revisione   della    normativa    sulla    produzione    e
commercializzazione di sfarinati e paste alimentari a norma dell'art.
50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146», modificato  da  ultimo  dal
decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 41; 
  Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 «Disposizioni  urgenti
per il settore agricolo, la  tutela  ambientale  e  l'efficientamento
energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo
sviluppo delle imprese, il  contenimento  dei  costi  gravanti  sulle
tariffe  elettriche,  nonche'  per  la   definizione   immediata   di
adempimenti  derivanti  dalla  normativa  europea»,  convertito   con
modificazioni dalla  legge  11  agosto  2014,  n.  116  e  successive
modifiche; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.
234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali  e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche'  sui  prodotti  fitosanitari   (regolamento   sui   controlli
ufficiali); 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice
in  materia  di  protezione  dei   dati   personali»   e   successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; 
  Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n.  101  «Disposizioni
per l'adeguamento della normativa  nazionale  alle  disposizioni  del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
  Visto il decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  102,  recante
regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2,
lettera e) della legge 7 marzo 2003, n. 38; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  concernente  il
Codice dell'amministrazione digitale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  53
del 24 marzo 2020,  concernente  la  riorganizzazione  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto l'accordo Piano del settore cerealicolo, sancito in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato  le  regioni  e  le
Provincie autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 26  novembre
2009; 
  Visto quanto deliberato dalla Camera dei deputati in  assemblea  su
P.D.L. 9/02790-bis-AR/317 del 27 dicembre 2020 che impegna il Governo
a  valutare  l'opportunita'  di  prevedere  un  congruo  periodo   di
sperimentazione del sistema di durata  non  superiore  a ventiquattro
mesi; 
  Visto l'impegno al Governo di cui all'atto Camera 3146-AR in ordine
alla non applicazione dei commi 139-140 dell'art. 1  della  legge  n.
178 del 30 dicembre 2020 alle imprese di seconda  trasformazione  del
comparto  agroalimentare,  nonche'  alle  imprese  di  commercio   al
dettaglio che operano nell'ambito del medesimo comparto; 
  Visto l'art. 1, commi 139-143, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»; 
  Vista la legge 25 febbraio 2022, n. 15 recante la  «Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228,
recante disposizioni urgenti in materia di termini  legislativi»  che
apporta modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia  di
monitoraggio delle  produzioni  cerealicole,  e  proroga  i  relativi
termini in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole; 
  Considerato  l'impegno  sottoscritto  dall'Italia  in  ambito  G20,
riguardo alle informazioni  concernenti  le  giacenze  delle  derrate
alimentari strategiche  da  comunicare  all'Organismo  internazionale
denominato «AMIS» (Agricultural Market  Information  System)  per  il
rafforzamento della collaborazione tra i Paesi  maggiori  produttori,
esportatori, importatori di derrate alimentari; 
  Considerato l'impegno a  comunicare  alla  Commissione  UE  i  dati
nazionali inerenti alle produzioni, ai consumi ed  alle  giacenze  di
cereali, al fine di permettere  il  monitoraggio  dell'andamento  dei
mercati e predisporre adeguate politiche agroalimentari; 
  Considerato l'obiettivo fissato nell'ambito del  Piano  di  settore
cerealicolo, per quanto riguarda la  trasparenza  del  mercato  e  le
relative azioni attuative, che prevede di ampliare e di coordinare la
rete di rilevazione dei  dati  di  mercato  su  tutto  il  territorio
nazionale; 
  Ritenuto necessario monitorare  i  quantitativi  di  cereali  e  di
farine che  sono  detenuti  a  qualsiasi  titolo  e  sono  venduti  o
trasformati, quali dati complementari  per  l'analisi  dell'andamento
dei mercati; 
  Ritenuto    fondamentale,    ai    fini    della    semplificazione
amministrativa,  istituire  una  procedura  informatizzata   per   le
registrazioni di cui al comma 139 della citata legge n.  178/2020  da
parte degli operatori nazionali del settore,  attraverso  il  sistema
informatico agricolo nazionale (SIAN); 
  Considerato che l'art.  1,  comma  141,  della  legge  n.  178/2020
prevede che le modalita' di applicazione dei commi da 139 a 142, sono
stabilite con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 30 aprile 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto s'intende per: 
    a) «Ministero», il Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali; 
    b)  «prodotti»,  i  prodotti  di  cui  all'art.  2,  detenuti,  a
qualsiasi titolo, nel territorio  nazionale  da  un  operatore  della
filiera; 
    c) «operazioni di carico» operazioni di introduzione in  azienda,
connesse alla produzione, all'acquisto o a qualsiasi  altro  tipo  di
trasferimento di uno o piu' prodotti; 
    d)   «operazioni   di   scarico»   operazioni    connesse    alla
movimentazione, per vendita, cessione, trasformazione,  trasferimento
di uno o piu' prodotti; 
    e) «operatori», le aziende agricole, le cooperative, i  consorzi,
le imprese commerciali e le imprese  di  prima  trasformazione  della
filiera cerealicola che, in forma  singola  o  associata,  producono,
detengono,  acquistano,  vendono,  cedono  o  destinano  alla   prima
trasformazione, uno o piu' prodotti. Sono esclusi gli operatori delle
imprese di seconda trasformazione ed i dettaglianti, ivi compresa  la
grande  distribuzione  organizzata,  che   operano   nell'ambito   di
attivita' commerciali; 
    f) «Registro»: il registro telematico dei cereali di cui all'art.
1, comma 139, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    g) «registrazioni», annotazioni nel registro delle operazioni  di
carico o scarico, come definite alle lettere 
    c) e d), dei quantitativi dei  prodotti  movimentati  secondo  le
modalita' riportate nell'allegato; 
    h) «reimpiego aziendale», il quantitativo  di  prodotto  raccolto
nella propria  azienda  agricola  che  non  e'  posto  in  commercio,
destinato ad essere utilizzato nella stessa  azienda  anche  per  usi
zootecnici; 
    i) «SIAN»: il Sistema informativo agricolo nazionale; 
    l) «portale Mipaaf-Sian»: il sito http://mipaaf.sian.it - sezione
Agricoltura.