IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del
terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 e che abroga la
direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26
ottobre 2005 e la direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1°
agosto 2006;
Vista la direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849
del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa
alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di
riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le
direttive 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25
novembre 2009 e 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
26 giugno 2013;
Visto il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, recante:
«Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n.
90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonche'
attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva
(UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema
finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e
che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante:
«Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi
di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo e recante
modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e l'attuazione del
regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che
accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento
(CE) n. 1781/2006»;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante:
«Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»
e, in particolare, l'articolo 21, comma 5, nonche' il comma 2,
lettera d) e f) e il comma 4, lettera c) e d-bis);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante:
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
in materia di adozione dei decreti ministeriali aventi natura
regolamentare nelle materie di competenza del Ministro;
Visto il concerto del Ministro dello sviluppo economico, espresso
con nota n. 19253 del 12 ottobre 2021;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, espresso nella seduta del 14 gennaio 2021;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 febbraio 2021
e del 9 marzo 2021;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 novembre 2021;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri
inviata con nota prot. n. 749 del 24 gennaio 2022;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Nel presente decreto:
a) decreto antiriciclaggio: indica il decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231;
b) CAD: Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) TUDA: Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) comunicazione unica d'impresa: la comunicazione telematica di
cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, che,
per le finalita' del presente decreto, e' diretta unicamente al
registro delle imprese;
b) controinteressati all'accesso: coloro che, ai sensi
dell'articolo 21, comma 2, lettera f), secondo periodo, e comma 4,
lettera d-bis), terzo periodo, del decreto antiriciclaggio indicano
nella comunicazione relativa alle informazioni attinenti alla
titolarita' effettiva, le circostanze eccezionali ai fini
dell'esclusione dell'accesso;
c) dati identificativi dei soggetti cui e' riferita la
titolarita' effettiva: il nome e il cognome, il luogo e la data di
nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla
residenza anagrafica, e, ove assegnato, il codice fiscale;
d) fiduciario di trust o di istituti giuridici affini: il
fiduciario o i fiduciari di trust espressi e le persone che
esercitano diritti, poteri, e facolta' equivalenti in istituti
giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della
Repubblica italiana secondo l'articolo 22, comma 5 del decreto
antiriciclaggio;
e) gestore: InfoCamere S.C.p.A, che gestisce per conto delle
Camere di commercio il sistema informativo nazionale ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
f) imprese dotate di personalita' giuridica: le societa' a
responsabilita' limitata, le societa' per azioni, le societa' in
accomandita per azioni e le societa' cooperative;
g) istituti giuridici affini al trust, tenuti all'iscrizione
nella sezione speciale: gli enti e gli istituti che, per assetto e
funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei
trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad
uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal
proprietario, nell'interesse di uno o piu' beneficiari o per il
perseguimento di uno specifico fine, secondo l'articolo 22, comma
5-bis, del decreto antiriciclaggio;
h) persone giuridiche private: le associazioni, le fondazioni e
le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la
personalita' giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone
giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 2000, n. 361;
i) registro delle imprese: il registro delle imprese previsto
dall'articolo 2188 del codice civile;
l) sezione autonoma: l'apposita sezione autonoma del registro
delle imprese, contenente i dati e le informazioni sulla titolarita'
effettiva di imprese dotate di personalita' giuridica e di persone
giuridiche private;
m) sezione speciale: l'apposita sezione speciale del registro
delle imprese, recante le informazioni sulla titolarita' effettiva
dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali,
nonche' degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul
territorio della Repubblica italiana;
n) soggetti obbligati: le categorie di soggetti individuati
nell'articolo 3 del decreto antiriciclaggio;
o) titolare effettivo delle imprese dotate di personalita'
giuridica: la persona fisica o le persone fisiche cui e'
riconducibile la proprieta' diretta o indiretta ai sensi
dell'articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio;
p) titolare effettivo delle persone giuridiche private: i
soggetti individuati dall'articolo 20, comma 4, del decreto
antiriciclaggio;
q) titolare effettivo di trust e istituti giuridici affini: i
soggetti individuati dall'articolo 22, comma 5, primo periodo, del
decreto antiriciclaggio;
r) trust tenuti all'iscrizione nella sezione speciale: i trust
produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, individuati
dall'articolo 21, comma 3, primo periodo, del decreto
antiriciclaggio;
s) ufficio del registro imprese: l'ufficio del registro delle
imprese istituito presso la Camera di commercio dall'articolo 8,
comma 1, della legge 29 dicembre 1993 n. 580;
t) Unioncamere: l'ente che cura e rappresenta gli interessi
generali delle Camere di commercio e degli altri organismi del
sistema camerale italiano ai sensi dell'articolo 7 della legge 29
dicembre 1993, n. 580.
NOTE
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse
- La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o
finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento
(UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del
4 luglio 2012 e che abroga la direttiva 2005/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 e la
direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006,
e' pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2015, n. L 141.
- La direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 30 maggio 2018 , che modifica la
direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o
finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive
2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25
novembre 2009 e 2013/36/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013, e' pubblicata nella G.U.U.E.
19 giugno 2018, n. L 156.
- Il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125,
concernente modifiche ed integrazioni ai decreti
legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti
attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonche'
attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la
direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso
del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o
finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive
2009/138/CE e 2013/36/UE, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 ottobre 2019, n. 252.
- Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90,
recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa
alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo e recante modifica delle
direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e l'attuazione del
regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi
che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il
regolamento (CE) n. 1781/2006», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2017, n. 140, S.O..
- Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente
la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e
di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» e, in
particolare, l'articolo 21, comma 5, nonche' il comma 2,
lettera d) e f) e il comma 4, lettera c) e d-bis)», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n.
290, S.O..
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante: «Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
2003, n. 174, S.O..
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
febbraio 2001, n. 42, S.O..
- Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.»
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al legislativo 21 novembre 2007, n.
231 si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
febbraio 2001, n. 42, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge
31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40 (Misure urgenti per la tutela
dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo
sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove
imprese, la valorizzazione dell'istruzione
tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli):
«Art. 9 (Comunicazione unica per la nascita
dell'impresa). - 1. Ai fini dell'avvio dell'attivita'
d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro
delle imprese, per via telematica o su supporto
informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di
cui al presente articolo.
2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di
tutti gli adempimenti amministrativi previsti per
l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto,
sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali,
assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al
comma 7, secondo periodo, nonche' per l'ottenimento del
codice fiscale e della partita IVA.
3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente
rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per
l'immediato avvio dell'attivita' imprenditoriale, ove
sussistano i presupposti di legge, e da' notizia alle
amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione
della comunicazione unica.
4. Le amministrazioni competenti comunicano
all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese,
per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la
partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli
ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni
registrate.
5. La procedura di cui al presente articolo si applica
anche in caso di modifiche o cessazione dell'attivita'
d'impresa.
6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti
amministrativi di cui al presente articolo sono adottati in
formato elettronico e trasmessi per via telematica. A tale
fine le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le
associazioni imprenditoriali, il necessario supporto
tecnico ai soggetti privati interessati.
7. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo
economico, entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, di concerto con i Ministri per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e
delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, e'
individuato il modello di comunicazione unica di cui al
presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri
dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e
del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi
dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuate le regole tecniche per
l'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, le modalita' di presentazione da parte degli
interessati e quelle per l'immediato trasferimento
telematico dei dati tra le amministrazioni interessate,
anche ai fini dei necessari controlli.
8. La disciplina di cui al presente articolo trova
applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2009.
9. A decorrere dalla data di cui al comma 8, sono
abrogati l'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, e successive modificazioni, e l'articolo 1
del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, ferma
restando la facolta' degli interessati, per i primi sei
mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare
alle amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al
presente articolo secondo la normativa previgente.
10. Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo
telematico da parte delle imprese individuali,
relativamente agli atti di cui al presente articolo, la
misura dell'imposta di bollo di cui all'articolo 1, comma
1-ter, della tariffa annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita
dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e
successive modificazioni, e' rideterminata, garantendo
comunque l'invarianza del gettito, con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.»
- Si riporta il testo degli articoli 3, 20, 21 e 22 del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione
della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione):
«Art. 3. (Soggetti obbligati). - 1. Le disposizioni
di cui al presente decreto si applicano alle categorie di
soggetti individuati nel presente articolo, siano esse
persone fisiche ovvero persone giuridiche.
2. Rientrano nella categoria degli intermediari bancari
e finanziari:
a) le banche;
b) Poste italiane S.p.a.;
c) gli istituti di moneta elettronica come definiti
dall'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), TUB (IMEL);
d) gli istituti di pagamento come definiti
dall'articolo 1, comma 2, lettera h-sexies), TUB (IP);
e) le societa' di intermediazione mobiliare, come
definite dall'articolo 1, comma 1, lettera e), TUF (SIM);
f) le societa' di gestione del risparmio, come
definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o), TUF (SGR);
g) le societa' di investimento a capitale variabile,
come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i), TUF
(SICAV);
h) le societa' di investimento a capitale fisso,
mobiliare e immobiliare, come definite dall'articolo 1,
comma 1, lettera i-bis), TUF (SICAF);
i) gli agenti di cambio di cui all'articolo 201 TUF;
l) gli intermediari iscritti nell'albo previsto
dall'articolo 106 TUB;
m) Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
n) le imprese di assicurazione, che operano nei rami
di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;
o) gli intermediari assicurativi di cui all'articolo
109, comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei
rami di attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;
p) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi
dell'articolo 111 TUB;
q) i confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo
112 TUB;
r).
s) le societa' fiduciarie iscritte nell'albo previsto
ai sensi dell'articolo 106 TUB;
t) le succursali insediate di intermediari bancari e
finanziari di cui al presente comma, aventi sede legale e
amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno
Stato terzo;
u) gli intermediari bancari e finanziari di cui al
presente comma aventi sede legale e amministrazione
centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza
succursale sul territorio della Repubblica italiana;
v) i consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis
TUF e le societa' di consulenza finanziaria di cui
all'articolo 18-ter TUF.
2-bis. Nelle operazioni di cartolarizzazione di
crediti, gli intermediari bancari e finanziari di cui al
comma 2, incaricati della riscossione dei crediti ceduti,
dei servizi di cassa e di pagamento e delle verifiche di
conformita' provvedono all'adempimento degli obblighi di
cui al presente decreto anche nei confronti dei debitori
ceduti alle societa' per la cartolarizzazione dei crediti
nonche' dei sottoscrittori dei titoli emessi dalle medesime
societa'.
3. Rientrano nella categoria di altri operatori
finanziari:
a) le societa' fiduciarie, diverse da quelle iscritte
nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB, di cui
alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
b) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco
previsto dall'articolo 128-sexies TUB;
c) gli agenti in attivita' finanziaria iscritti
nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater, commi 2 e 6,
TUB;
d) i soggetti che esercitano professionalmente
l'attivita' di cambio valuta, consistente nella
negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta,
iscritti in un apposito registro tenuto dall'Organismo
previsto dall'articolo 128-undecies TUB.
4. Rientrano nella categoria dei professionisti,
nell'esercizio della professione in forma individuale,
associata o societaria:
a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei
consulenti del lavoro;
b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da
periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera
professionale, anche nei confronti dei propri associati o
iscritti, attivita' in materia di contabilita' e tributi,
ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e
commercianti, CAF e patronati;
c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto
dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura
finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri
clienti nella predisposizione o nella realizzazione di
operazioni riguardanti:
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti
reali su beni immobili o attivita' economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o
altri beni;
3) l'apertura o la gestione di conti bancari,
libretti di deposito e conti di titoli;
4) l'organizzazione degli apporti necessari alla
costituzione, alla gestione o all'amministrazione di
societa';
5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione
di societa', enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
d) i revisori legali e le societa' di revisione
legale con incarichi di revisione legale su enti di
interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi
intermedio;
e) i revisori legali e le societa' di revisione senza
incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su
enti sottoposti a regimi intermedio.
5. Rientrano nella categoria di altri operatori non
finanziari:
a) i prestatori di servizi relativi a societa' e
trust, ove non obbligati in forza delle previsioni di cui
ai commi 2 e 4, lettere a), b) e c), del presente articolo;
b) i soggetti che esercitano attivita' di commercio
di cose antiche, i soggetti che esercitano il commercio di
opere d'arte o che agiscono in qualita' di intermediari nel
commercio delle medesime opere, anche quando tale attivita'
e' effettuata da gallerie d'arte o case d'asta di cui
all'articolo 115 TULPS qualora il valore dell'operazione,
anche se frazionata o di operazioni collegate sia pari o
superiore a 10.000 euro;
c) i soggetti che conservano o commerciano opere
d'arte ovvero che agiscono da intermediari nel commercio
delle stesse, qualora tale attivita' e' effettuata
all'interno di porti franchi e il valore dell'operazione,
anche se frazionata, o di operazioni collegate sia pari o
superiore a 10.000 euro;
d) gli operatori professionali in oro di cui alla
legge 17 gennaio 2000, n. 7;
e) gli agenti in affari che svolgono attivita' in
mediazione immobiliare in presenza dell'iscrizione al
registro delle imprese, ai sensi della legge 3 febbraio
1989, n. 39, anche quando agiscono in qualita' di
intermediari nella locazione di un bene immobile e, in tal
caso, limitatamente alle sole operazioni per le quali il
canone mensile e' pari o superiore a 10.000 euro;
f) i soggetti che esercitano l'attivita' di custodia
e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo
di guardie particolari giurate, in presenza della licenza
di cui all'articolo 134 TULPS;
g) i soggetti che esercitano attivita' di mediazione
civile, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno
2009, n. 69;
h) i soggetti che svolgono attivita' di recupero
stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, in presenza
della licenza di cui all'articolo 115 TULPS, fuori
dall'ipotesi di cui all'articolo 128-quaterdecies TUB;
i) i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di
valuta virtuale;
i-bis) i prestatori di servizi di portafoglio
digitale.
6. Rientrano nella categoria di prestatori di servizi
di gioco:
a) gli operatori di gioco on line che offrono,
attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di
telecomunicazione, giochi, con vincite in denaro, su
concessione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
b) gli operatori di gioco su rete fisica che offrono,
anche attraverso distributori ed esercenti, a qualsiasi
titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su
concessione dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
c) i soggetti che gestiscono case da gioco, in
presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in
vigore e del requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
7. Le disposizioni di cui al presente decreto si
applicano anche alle succursali insediate nel territorio
della Repubblica italiana dei soggetti obbligati di cui ai
commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, aventi sede legale
e amministrazione centrale in uno Stato estero.
8. Alle societa' di gestione accentrata di strumenti
finanziari, alle societa' di gestione dei mercati
regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che
gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti
finanziari e di fondi interbancari, alle societa' di
gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su
strumenti finanziari e alle societa' di gestione dei
sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in
strumenti finanziari si applicano le disposizioni del
presente decreto in materia di segnalazione di operazioni
sospette e comunicazioni oggettive.
9. I soggetti obbligati assicurano che il trattamento
dei dati acquisiti nell'adempimento degli obblighi di cui
al presente decreto avvenga, per i soli scopi e per le
attivita' da esso previsti e nel rispetto delle
prescrizioni e delle garanzie stabilite dal Codice in
materia di protezione dei dati personali.
9-bis. I soggetti obbligati assicurano che le proprie
succursali stabilite in altro Stato membro rispettino le
disposizioni nazionali di recepimento della normativa
europea in materia di prevenzione del sistema finanziario
per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
in vigore nel medesimo Stato membro.»
«Art. 20. (Criteri per la determinazione della
titolarita' effettiva di clienti diversi dalle persone
fisiche) - 1. Il titolare effettivo di clienti diversi
dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le
persone fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile la
proprieta' diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo
controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una societa' di
capitali:
a) costituisce indicazione di proprieta' diretta la
titolarita' di una partecipazione superiore al 25 per cento
del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
b) costituisce indicazione di proprieta' indiretta la
titolarita' di una percentuale di partecipazioni superiore
al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il
tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per
interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto
proprietario non consenta di individuare in maniera univoca
la persona fisica o le persone fisiche cui e' attribuibile
la proprieta' diretta o indiretta dell'ente, il titolare
effettivo coincide con la persona fisica o le persone
fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile il
controllo del medesimo in forza:
a) del controllo della maggioranza dei voti
esercitabili in assemblea ordinaria;
b) del controllo di voti sufficienti per esercitare
un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali
che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica
privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati,
come titolari effettivi:
a) i fondatori, ove in vita;
b) i beneficiari, quando individuati o facilmente
individuabili;
c) i titolari di poteri di rappresentanza legale,
direzione e amministrazione.
5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai
precedenti commi non consenta di individuare univocamente
uno o piu' titolari effettivi, il titolare effettivo
coincide con la persona fisica o le persone fisiche
titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi
o statutari, di poteri di rappresentanza legale,
amministrazione o direzione della societa' o del cliente
comunque diverso dalla persona fisica.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle
verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del
titolare effettivo nonche', con specifico riferimento al
titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle
ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare
effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente
articolo.»
«Art. 21 (Comunicazione e accesso alle informazioni
sulla titolarita' effettiva di persone giuridiche e trust).
- 1. Le imprese dotate di personalita' giuridica tenute
all'iscrizione nel registro delle imprese di cui
all'articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche
private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone
giuridiche private di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, comunicano le
informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via
esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di
bollo, al registro delle imprese, ai fini della
conservazione in apposita sezione. L'omessa comunicazione
delle informazioni sul titolare effettivo e' punita con la
medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del codice
civile.
2. L'accesso alla sezione e' consentito:
a) al Ministero dell'economia e delle finanze, alle
Autorita' di vigilanza di settore, all'Unita' di
informazione finanziaria per l'Italia, alla Direzione
investigativa antimafia, alla Guardia di finanza che opera
nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo
Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione;
b) alla Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo;
c) all'autorita' giudiziaria, conformemente alle
proprie attribuzioni istituzionali;
d) alle autorita' preposte al contrasto dell'evasione
fiscale, secondo modalita' di accesso idonee a garantire il
perseguimento di tale finalita', stabilite in apposito
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
e) ai soggetti obbligati, a supporto degli
adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica,
previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di
segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre
1993, n. 580;
f) al pubblico, dietro pagamento dei diritti di
segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre
1993, n. 580. L'accesso ha ad oggetto il nome, il cognome,
il mese e l'anno di nascita, il paese di residenza e la
cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni, di cui
all'articolo 20, in forza delle quali il titolare effettivo
e' tale. In circostanze eccezionali, l'accesso alle
informazioni sulla titolarita' effettiva puo' essere
escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il
titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode,
rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o
intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una
persona incapace o minore d'eta', secondo un approccio caso
per caso e previa dettagliata valutazione della natura
eccezionale delle circostanze. I dati statistici relativi
al numero delle esclusioni deliberate e alle relative
motivazioni sono pubblicati e comunicati alla Commissione
europea con le modalita' stabilite dal decreto di cui al
comma 5.
3. I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a
fini fiscali, secondo quanto disposto dall'articolo 73 del
decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre
1986 n. 917 nonche' gli istituti giuridici affini stabiliti
o residenti sul territorio della Repubblica italiana, sono
tenuti all'iscrizione in apposita sezione speciale del
registro delle imprese. Le informazioni di cui all'articolo
22, comma 5, relative alla titolarita' effettiva dei
medesimi trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti
o residenti sul territorio della Repubblica italiana sono
comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari, di altra
persona per conto del fiduciario o della persona che
esercita diritti, poteri e facolta' equivalenti in istituti
giuridici affini, per via esclusivamente telematica e in
esenzione da imposta di bollo, al registro delle imprese,
ai fini della relativa conservazione. L'omessa
comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo e'
punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630
del codice civile.
4. L'accesso alle informazioni di cui all'articolo 22,
comma 5, relative alla titolarita' effettiva dei medesimi
trust e' consentito:
a) alle autorita' di cui al comma 2, lettera a) e
alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, senza
alcuna restrizione;
b) all'autorita' giudiziaria nell'esercizio delle
rispettive attribuzioni istituzionali, previste
dall'ordinamento vigente;
c) alle autorita' preposte al contrasto dell'evasione
fiscale, secondo modalita' di accesso idonee a garantire il
perseguimento di tale finalita', stabilite in apposito
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
d) ai soggetti obbligati, a supporto degli
adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica,
previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di
segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre
1993, n. 580;
d-bis) dietro pagamento dei diritti di segreteria di
cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi
diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e
differenziato, nei casi in cui la conoscenza della
titolarita' effettiva sia necessaria per curare o difendere
un interesse corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete
e documentate della non corrispondenza tra titolarita'
effettiva e titolarita' legale. L'interesse deve essere
diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti
rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere
con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria
rappresentata. In circostanze eccezionali, l'accesso alle
informazioni sulla titolarita' effettiva puo' essere
escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il
titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode,
rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o
intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una
persona incapace o minore d'eta', secondo un approccio caso
per caso e previa dettagliata valutazione della natura
eccezionale delle circostanze. I dati statistici relativi
al numero delle esclusioni deliberate e alle relative
motivazioni sono pubblicati e comunicati alla Commissione
europea con le modalita' stabilite dal decreto di cui al
comma 5.
5. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, sono stabiliti:
a) i dati e le informazioni sulla titolarita'
effettiva delle imprese dotate di personalita' giuridica,
delle persone giuridiche private e dei trust e degli
istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul
territorio della Repubblica italiana da comunicare al
registro delle imprese nonche' le modalita' e i termini
entro cui effettuare la comunicazione;
b) le modalita' attraverso cui le informazioni sulla
titolarita' effettiva delle imprese dotate di personalita'
giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust e
degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul
territorio della Repubblica italiana sono rese
tempestivamente accessibili alle autorita' di cui al comma
2, lettera a);
c) le modalita' di consultazione delle informazioni
da parte dei soggetti obbligati e i relativi requisiti di
accreditamento;
d) i termini, la competenza e le modalita' di
svolgimento del procedimento volto a rilevare la ricorrenza
delle cause di esclusione dell'accesso e a valutare la
sussistenza dell'interesse all'accesso in capo ai soggetti
di cui al comma 4, lettera d-bis), nonche' i mezzi di
tutela dei medesimi soggetti interessati avverso il diniego
opposto dall'amministrazione procedente;
e) con specifico riferimento alle informazioni sulla
titolarita' effettiva di persone giuridiche private diverse
dalle imprese e su quella dei trust produttivi di effetti
giuridici rilevanti a fini fiscali, le modalita' di dialogo
tra il registro delle imprese e le basi di dati, relative
alle persone giuridiche private, gestite dagli Uffici
territoriali del Governo nonche' quelle di cui e' titolare
l'Agenzia delle entrate relativi al codice fiscale ovvero,
se assegnata, alla partita IVA del trust e agli atti
istitutivi, dispositivi, modificativi o traslativi inerenti
le predette persone giuridiche e i trust, rilevanti in
quanto presupposti impositivi per l'applicazione di imposte
dirette o indirette;
e-bis) le modalita' attraverso cui i soggetti
obbligati segnalano al Registro le eventuali incongruenze
rilevate tra le informazioni relative alla titolarita'
effettiva, consultabili nel predetto Registro e le
informazioni, relative alla titolarita' effettiva,
acquisite dai predetti soggetti nello svolgimento delle
attivita' finalizzate all'adeguata verifica della
clientela;
e-ter) le modalita' di dialogo con la piattaforma
centrale europea istituita dall'articolo 22, paragrafo 1,
della direttiva (UE) 2017/1132, del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni
aspetti di diritto societario, al fine di garantire
l'interconnessione tra le sezioni del Registro di cui ai
commi 1 e 3 del presente articolo e i registri centrali
istituiti presso gli Stati membri per la conservazione
delle informazioni e dei dati sulla titolarita' effettiva
di enti giuridici e trust.
6. I diritti di segreteria per gli adempimenti previsti
dal presente articolo sono stabiliti, modificati e
aggiornati, nel rispetto dei costi standard, con le
modalita' di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, e successive modificazioni.
7. La consultazione dei registri di cui al presente
articolo non esonera i soggetti obbligati dal valutare il
rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui
sono esposti nell'esercizio della loro attivita' e
dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo.
7-bis. I soggetti obbligati che consultino i registri
di cui al presente articolo a supporto degli adempimenti di
adeguata verifica del titolare effettivo, acquisiscono e
conservano prova dell'iscrizione del titolare effettivo nei
predetti registri ovvero conservano un estratto dei
registri idoneo a documentare tale iscrizione.»
«Art. 22 (Obblighi del cliente). - 1. I clienti
forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilita',
tutte le informazioni necessarie e aggiornate per
consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi
di adeguata verifica.
2. Per le finalita' di cui al presente decreto, le
imprese dotate di personalita' giuridica e le persone
giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo
non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate,
accurate e aggiornate sulla propria titolarita' effettiva e
le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli
adempimenti strumentali all'adeguata verifica della
clientela.
3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le
imprese dotate di personalita' giuridica tenute
all'iscrizione nel registro delle imprese di cui
all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura
degli amministratori, richiedendole al titolare effettivo,
individuato ai sensi dell'articolo 20, anche sulla base di
quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci,
dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative
all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui
l'impresa e' tenuta secondo le disposizioni vigenti nonche'
dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato
a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine
alla titolarita' effettiva, le informazioni sono acquisite,
a cura degli amministratori, a seguito di espressa
richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda
necessario approfondire l'entita' dell'interesse nell'ente.
L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire
agli amministratori le informazioni da questi ritenute
necessarie per l'individuazione del titolare effettivo
ovvero l'indicazione di informazioni palesemente
fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di
voto e comportano l'impugnabilita', a norma dell'articolo
2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente
assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli
120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile.
4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le
persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel
Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e
successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove
in vita ovvero dai soggetti cui e' attribuita la
rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, richiedendole
al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo
20, anche sulla base di quanto risultante dallo statuto,
dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni
altra comunicazione o dato a loro disposizione.
5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi
della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonche' le persone che
esercitano diritti, poteri e facolta' equivalenti in
istituti giuridici affini, purche' stabiliti o residenti
sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e
detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate
sulla titolarita' effettiva del trust, o dell'istituto
giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative
all'identita' del costituente o dei costituenti, del
fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani
ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove
esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle
altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust
o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra
persona fisica che esercita, in ultima istanza, il
controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto
giuridico affine attraverso la proprieta' diretta o
indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust
espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e
facolta' equivalenti in istituti giuridici affini
conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a
cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e
le rendono prontamente accessibili alle autorita' di cui
all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi
fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto
continuativo o professionale ovvero eseguono una
prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai
soggetti obbligati.
5-bis. Per le finalita' di cui al presente decreto, si
considerano istituti giuridici affini al trust gli enti e
gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano
effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi,
anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno
scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal
proprietario, nell'interesse di uno o piu' beneficiari o
per il perseguimento di uno specifico fine.
5-ter. I soggetti obbligati assicurano che le
informazioni di cui al presente articolo, acquisite
nell'espletamento delle procedure di adeguata verifica
della clientela, siano prontamente rese disponibili alle
autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), per
l'esercizio delle rispettive attribuzioni.»
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 8 della legge
29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura):
«Art. 7 (Unione italiana delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura). - 1. L'Unioncamere,
ente con personalita' giuridica di diritto pubblico, cura e
rappresenta gli interessi generali delle camere di
commercio e degli altri organismi del sistema camerale
italiano; promuove, realizza e gestisce, direttamente o per
il tramite di proprie aziende speciali, nonche' mediante la
partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a
consorzi e a societa' anche a prevalente capitale privato
e, nei limiti di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016,
n. 175, recante il testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica, a societa', servizi e attivita' di
interesse delle camere di commercio e delle categorie
economiche.
2. L'Unioncamere esercita, altresi', le funzioni
eventualmente delegate dal Ministero dello sviluppo
economico.
3. Al fine del coordinamento delle iniziative,
l'Unioncamere stipula con le amministrazioni centrali dello
Stato, anche autonome, o con enti pubblici nazionali o con
le Regioni, accordi di programma, intese, convenzioni, in
rappresentanza dei soggetti del sistema camerale, che sono
chiamati ad attuarli.
4. L'Unioncamere formula direttive e indirizzi agli
organismi del sistema camerale per l'esercizio delle
funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2, fatte salve
le funzioni di indirizzo delle competenti autorita' statali
e regionali. In tale ambito supporta il Ministero dello
sviluppo economico per la definizione di standard nazionali
di qualita' delle prestazioni delle camere di commercio, in
relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi
servizi ed all'utilita' prodotta per le imprese e cura un
sistema di monitoraggio di cui si avvale il Ministero dello
sviluppo economico ai fini delle attivita' di competenza.
5. Lo statuto di Unioncamere e' deliberato, con il voto
dei due terzi dei componenti, dall'organo assembleare
competente, composto dai rappresentanti di tutte le camere
di commercio ed e' approvato con decreto del Ministro dello
sviluppo economico.
6. Oltre ai rappresentanti delle camere di commercio,
come individuati dallo Statuto, che fanno parte dell'organo
amministrativo dell'Unioncamere il cui numero massimo di
componenti e' calcolato con riferimento ai presidenti delle
camere di commercio e in conformita' alle disposizioni di
cui all'articolo 3, commi 2 e 3 della legge 11 novembre
2011, n. 180, sono invitati permanenti alle riunioni dello
stesso tre rappresentanti designati dal Ministro dello
sviluppo economico e tre rappresentanti designati dalla
Conferenza Unificata.
7. La dotazione finanziaria dell'Unioncamere e'
rappresentata da un'aliquota delle entrate per contributi,
trasferimenti statali, imposte, diritto annuale e diritti
di segreteria delle camere di commercio.
8. Il rapporto di lavoro dei dipendenti di Unioncamere
e' regolato da contratti collettivi sottoscritti dall'ente
con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente
rappresentative del personale. Gli atti di indirizzo
inerenti la contrattazione collettiva e le ipotesi di
accordo raggiunte sono sottoposti a verifica
rispettivamente preventiva e successiva, di compatibilita'
con i vincoli di finanza pubblica da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della
funzione pubblica. Il rapporto di lavoro dei dirigenti di
Unioncamere continua ad essere disciplinato dal contratto
collettivo dei dirigenti del terziario, della distribuzione
e dei servizi. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, trova applicazione nei riguardi dell'Unioncamere con
esclusivo riferimento ai principi generali di cui al titolo
I dello stesso, nonche' ai principi desumibili dal decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.»
«Art. 8 (Registro delle imprese). - 1. E' istituito
presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle
imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.
2. Al fine di garantire condizioni di uniformita'
informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve
le disposizioni legislative e regolamentari in materia,
nonche' gli atti amministrativi generali da esse previsti,
il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il
Ministero della giustizia, sentita l'Unioncamere, emana
direttive sulla tenuta del registro, assicurandone la
relativa vigilanza.
3. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle
imprese in conformita' agli articoli 2188, e seguenti, del
codice civile, nonche' alle disposizioni della presente
legge e al regolamento di cui al comma 6 bis del presente
articolo, sotto la vigilanza di uno o piu' giudici delegati
scelti tra i giudici assegnati alle sezioni specializzate
in materia di impresa, e nominati dal presidente del
Tribunale competente per territorio e presso cui e'
istituita la sezione specializzata in materia di impresa,
su indicazione del presidente della medesima sezione.
4. Gli uffici delle Camere di commercio della
circoscrizione territoriale su cui ha competenza il
tribunale delle imprese sono retti da un unico conservatore
nominato dal Ministero dello sviluppo economico su proposta
dell'Unioncamere, sentiti i presidenti delle camere di
commercio operanti nell'ambito della stessa circoscrizione,
tra i dirigenti delle camere di commercio in possesso dei
requisiti definiti con il decreto di cui al comma 5
dell'articolo 20. Il conservatore puo' delegare parte dei
propri compiti a dirigenti delle altre camere di commercio
della circoscrizione territoriale. L'atto di nomina del
conservatore e' pubblicato sul sito istituzionale di tutte
le camere di commercio interessate e del Ministero dello
sviluppo economico. Il ruolo di conservatore costituisce o
integra il contenuto dell'incarico dirigenziale conferito
dalle camere di commercio di appartenenza.
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di
certificazione anagrafica di pubblicita' notizia, oltre
agli effetti previsti dalle leggi speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
modo da assicurare completezza ed organicita', pubblicita'
per tutte le imprese soggette ad iscrizione attraverso un
unico sistema informativo nazionale, garantendo la
tempestivita' dell'informazione su tutto il territorio
nazionale.
6-bis. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro della giustizia e con Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, sono
disciplinate le norme di attuazione del presente articolo.
6-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma
6-bis continua ad applicarsi il decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive
modificazioni.»