IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la direttiva (UE)  2015/849  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del
sistema  finanziario  a  fini  di  riciclaggio  o  finanziamento  del
terrorismo,  che  modifica  il  regolamento  (UE)  n.  648/2012   del
Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 e che abroga  la
direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  26
ottobre 2005 e la  direttiva  2006/70/CE  della  Commissione  del  1°
agosto 2006; 
  Vista la direttiva (UE)  2018/843  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849
del Parlamento europeo e del Consiglio del 20  maggio  2015  relativa
alla  prevenzione  dell'uso  del  sistema  finanziario  a   fini   di
riciclaggio  o  finanziamento  del  terrorismo  e  che  modifica   le
direttive 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  del  25
novembre 2009 e 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
26 giugno 2013; 
  Visto il decreto legislativo  4  ottobre  2019,  n.  125,  recante:
«Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017,  n.
90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonche'
attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che  modifica  la  direttiva
(UE)  2015/849  relativa  alla  prevenzione  dell'uso   del   sistema
finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del  terrorismo  e
che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE»; 
  Visto il decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  90,  recante:
«Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa  alla  prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei  proventi
di attivita' criminose e di finanziamento del  terrorismo  e  recante
modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e  l'attuazione  del
regolamento (UE) n.  2015/847  riguardante  i  dati  informativi  che
accompagnano i trasferimenti di fondi e  che  abroga  il  regolamento
(CE) n. 1781/2006»; 
  Visto il decreto legislativo 21 novembre  2007,  n.  231,  recante:
«Attuazione della direttiva  2005/60/CE  concernente  la  prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei
proventi di attivita' criminose e  di  finanziamento  del  terrorismo
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di  esecuzione»
e, in particolare, l'articolo  21,  comma  5,  nonche'  il  comma  2,
lettera d) e f) e il comma 4, lettera c) e d-bis); 
  Visto il decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante:
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Visto il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
in  materia  di  adozione  dei  decreti  ministeriali  aventi  natura
regolamentare nelle materie di competenza del Ministro; 
  Visto il concerto del Ministro dello sviluppo  economico,  espresso
con nota n. 19253 del 12 ottobre 2021; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, espresso nella seduta del 14 gennaio 2021; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 febbraio 2021
e del 9 marzo 2021; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 novembre 2021; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
inviata con nota prot. n. 749 del 24 gennaio 2022; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Nel presente decreto: 
    a) decreto antiriciclaggio:  indica  il  decreto  legislativo  21
novembre 2007, n. 231; 
    b) CAD: Codice dell'amministrazione digitale, di cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    c)  TUDA:  Testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  2. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
    a) comunicazione unica d'impresa: la comunicazione telematica  di
cui  all'articolo  9  del  decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.   7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, che,
per le finalita' del  presente  decreto,  e'  diretta  unicamente  al
registro delle imprese; 
    b)  controinteressati   all'accesso:   coloro   che,   ai   sensi
dell'articolo 21, comma 2, lettera f), secondo periodo,  e  comma  4,
lettera d-bis), terzo periodo, del decreto  antiriciclaggio  indicano
nella  comunicazione  relativa  alle  informazioni   attinenti   alla
titolarita'   effettiva,   le   circostanze   eccezionali   ai   fini
dell'esclusione dell'accesso; 
    c)  dati  identificativi  dei  soggetti  cui   e'   riferita   la
titolarita' effettiva: il nome e il cognome, il luogo e  la  data  di
nascita, la residenza anagrafica e il domicilio,  ove  diverso  dalla
residenza anagrafica, e, ove assegnato, il codice fiscale; 
    d) fiduciario  di  trust  o  di  istituti  giuridici  affini:  il
fiduciario  o  i  fiduciari  di  trust  espressi  e  le  persone  che
esercitano  diritti,  poteri,  e  facolta'  equivalenti  in  istituti
giuridici  affini,  stabiliti  o  residenti  sul   territorio   della
Repubblica italiana  secondo  l'articolo  22,  comma  5  del  decreto
antiriciclaggio; 
    e) gestore: InfoCamere S.C.p.A,  che  gestisce  per  conto  delle
Camere  di  commercio  il  sistema  informativo  nazionale  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580; 
    f) imprese  dotate  di  personalita'  giuridica:  le  societa'  a
responsabilita' limitata, le societa'  per  azioni,  le  societa'  in
accomandita per azioni e le societa' cooperative; 
    g) istituti giuridici  affini  al  trust,  tenuti  all'iscrizione
nella sezione speciale: gli enti e gli istituti che,  per  assetto  e
funzioni, determinano effetti  giuridici  equivalenti  a  quelli  dei
trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione  dei  beni  ad
uno scopo ed al  controllo  da  parte  di  un  soggetto  diverso  dal
proprietario, nell'interesse di uno  o  piu'  beneficiari  o  per  il
perseguimento di uno specifico fine,  secondo  l'articolo  22,  comma
5-bis, del decreto antiriciclaggio; 
    h) persone giuridiche private: le associazioni, le  fondazioni  e
le  altre  istituzioni  di  carattere  privato  che   acquistano   la
personalita' giuridica con l'iscrizione nel  registro  delle  persone
giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  10
febbraio 2000, n. 361; 
    i) registro delle imprese: il  registro  delle  imprese  previsto
dall'articolo 2188 del codice civile; 
    l) sezione autonoma: l'apposita  sezione  autonoma  del  registro
delle imprese, contenente i dati e le informazioni sulla  titolarita'
effettiva di imprese dotate di personalita' giuridica  e  di  persone
giuridiche private; 
    m) sezione speciale: l'apposita  sezione  speciale  del  registro
delle imprese, recante le informazioni  sulla  titolarita'  effettiva
dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a  fini  fiscali,
nonche' degli istituti giuridici affini, stabiliti  o  residenti  sul
territorio della Repubblica italiana; 
    n) soggetti  obbligati:  le  categorie  di  soggetti  individuati
nell'articolo 3 del decreto antiriciclaggio; 
    o)  titolare  effettivo  delle  imprese  dotate  di  personalita'
giuridica:  la  persona  fisica  o  le   persone   fisiche   cui   e'
riconducibile  la   proprieta'   diretta   o   indiretta   ai   sensi
dell'articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio; 
    p)  titolare  effettivo  delle  persone  giuridiche  private:   i
soggetti  individuati  dall'articolo  20,  comma   4,   del   decreto
antiriciclaggio; 
    q) titolare effettivo di trust e  istituti  giuridici  affini:  i
soggetti individuati dall'articolo 22, comma 5,  primo  periodo,  del
decreto antiriciclaggio; 
    r) trust tenuti all'iscrizione nella sezione  speciale:  i  trust
produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, individuati
dall'articolo   21,   comma   3,   primo   periodo,    del    decreto
antiriciclaggio; 
    s) ufficio del registro imprese:  l'ufficio  del  registro  delle
imprese istituito presso la  Camera  di  commercio  dall'articolo  8,
comma 1, della legge 29 dicembre 1993 n. 580; 
    t) Unioncamere: l'ente  che  cura  e  rappresenta  gli  interessi
generali delle Camere  di  commercio  e  degli  altri  organismi  del
sistema camerale italiano ai sensi dell'articolo  7  della  legge  29
dicembre 1993, n. 580. 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
          Note alle premesse 
              - La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione
          dell'uso del sistema finanziario a fini  di  riciclaggio  o
          finanziamento del terrorismo, che modifica  il  regolamento
          (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del
          4 luglio 2012 e che  abroga  la  direttiva  2005/60/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 e la
          direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto  2006,
          e' pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2015, n. L 141. 
              - La direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio  del  30  maggio  2018  ,  che  modifica  la
          direttiva  (UE)  2015/849  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 20  maggio  2015  relativa  alla  prevenzione
          dell'uso del sistema finanziario a fini  di  riciclaggio  o
          finanziamento del terrorismo e che  modifica  le  direttive
          2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  del  25
          novembre 2009 e 2013/36/UE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 26 giugno 2013, e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          19 giugno 2018, n. L 156. 
              - Il  decreto  legislativo  4  ottobre  2019,  n.  125,
          concernente   modifiche   ed   integrazioni   ai    decreti
          legislativi  25  maggio  2017,  n.  90  e  n.  92,  recanti
          attuazione   della   direttiva   (UE)   2015/849,   nonche'
          attuazione della direttiva (UE) 2018/843  che  modifica  la
          direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione  dell'uso
          del  sistema  finanziario  ai   fini   di   riciclaggio   o
          finanziamento del terrorismo e che  modifica  le  direttive
          2009/138/CE e  2013/36/UE,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 26 ottobre 2019, n. 252. 
              -  Il  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  90,
          recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa
          alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario  a  scopo
          di riciclaggio dei proventi di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento  del  terrorismo  e  recante  modifica  delle
          direttive  2005/60/CE  e  2006/70/CE  e  l'attuazione   del
          regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi
          che accompagnano i trasferimenti di fondi e che  abroga  il
          regolamento  (CE)  n.  1781/2006»,  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2017, n. 140, S.O.. 
              - Il decreto legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,
          recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente
          la prevenzione  dell'utilizzo  del  sistema  finanziario  a
          scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose  e
          di finanziamento del  terrorismo  nonche'  della  direttiva
          2006/70/CE  che  ne  reca  misure  di  esecuzione»  e,   in
          particolare, l'articolo 21, comma 5, nonche'  il  comma  2,
          lettera d) e f) e il comma 4,  lettera  c)  e  d-bis)»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14  dicembre  2007,  n.
          290, S.O.. 
              - Il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,
          recante:  «Codice  in  materia  di  protezione   dei   dati
          personali,   recante   disposizioni    per    l'adeguamento
          dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.  2016/679
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
          relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
          al trattamento dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
          2003, n. 174, S.O.. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  20
          febbraio 2001, n. 42, S.O.. 
              - Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto  1988,
          n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.» 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti al legislativo 21 novembre 2007, n.
          231 si veda nelle note alle premesse. 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  20
          febbraio 2001, n. 42, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge
          31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 2 aprile 2007, n. 40 (Misure urgenti  per  la  tutela
          dei  consumatori,  la  promozione  della  concorrenza,   lo
          sviluppo di  attivita'  economiche,  la  nascita  di  nuove
          imprese,      la       valorizzazione       dell'istruzione
          tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli): 
                «Art.  9  (Comunicazione   unica   per   la   nascita
          dell'impresa).  -  1.  Ai  fini  dell'avvio  dell'attivita'
          d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del  registro
          delle  imprese,  per   via   telematica   o   su   supporto
          informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti  di
          cui al presente articolo. 
              2. La comunicazione unica vale  quale  assolvimento  di
          tutti   gli   adempimenti   amministrativi   previsti   per
          l'iscrizione al  registro  delle  imprese  ed  ha  effetto,
          sussistendo i presupposti di legge, ai fini  previdenziali,
          assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al
          comma 7, secondo periodo,  nonche'  per  l'ottenimento  del
          codice fiscale e della partita IVA. 
              3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente
          rilascia  la   ricevuta,   che   costituisce   titolo   per
          l'immediato  avvio  dell'attivita'   imprenditoriale,   ove
          sussistano i presupposti  di  legge,  e  da'  notizia  alle
          amministrazioni  competenti   dell'avvenuta   presentazione
          della comunicazione unica. 
              4.    Le    amministrazioni    competenti    comunicano
          all'interessato e all'ufficio del registro  delle  imprese,
          per via telematica, immediatamente il codice fiscale  e  la
          partita  IVA  ed  entro  i  successivi  sette  giorni   gli
          ulteriori   dati   definitivi   relativi   alle   posizioni
          registrate. 
              5. La procedura di cui al presente articolo si  applica
          anche in caso  di  modifiche  o  cessazione  dell'attivita'
          d'impresa. 
              6.  La  comunicazione,   la   ricevuta   e   gli   atti
          amministrativi di cui al presente articolo sono adottati in
          formato elettronico e trasmessi per via telematica. A  tale
          fine le  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le
          associazioni  imprenditoriali,   il   necessario   supporto
          tecnico ai soggetti privati interessati. 
              7. Con decreto adottato  dal  Ministro  dello  sviluppo
          economico,  entro  quarantacinque  giorni  dalla  data   di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, di concerto con i Ministri per  le  riforme  e  le
          innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e
          delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale,  e'
          individuato il modello di comunicazione  unica  di  cui  al
          presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni
          nella pubblica amministrazione, di concerto con i  Ministri
          dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze,  e
          del  lavoro  e   della   previdenza   sociale,   ai   sensi
          dell'articolo 71 del codice  dell'amministrazione  digitale
          di cui al decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
          successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, sono individuate le regole  tecniche  per
          l'attuazione  delle  disposizioni  di   cui   al   presente
          articolo, le modalita'  di  presentazione  da  parte  degli
          interessati  e   quelle   per   l'immediato   trasferimento
          telematico dei dati  tra  le  amministrazioni  interessate,
          anche ai fini dei necessari controlli. 
              8. La disciplina di  cui  al  presente  articolo  trova
          applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2009. 
              9. A decorrere dalla data  di  cui  al  comma  8,  sono
          abrogati l'articolo 14, comma 4, della  legge  30  dicembre
          1991, n. 412, e successive modificazioni,  e  l'articolo  1
          del decreto-legge 15 gennaio 1993, n.  6,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  marzo  1993,  n.  63,  ferma
          restando la facolta' degli interessati,  per  i  primi  sei
          mesi di applicazione della nuova disciplina, di  presentare
          alle amministrazioni competenti le comunicazioni di cui  al
          presente articolo secondo la normativa previgente. 
              10.  Al  fine  di  incentivare  l'utilizzo  del   mezzo
          telematico   da   parte    delle    imprese    individuali,
          relativamente agli atti di cui  al  presente  articolo,  la
          misura dell'imposta di bollo di cui all'articolo  1,  comma
          1-ter, della tariffa  annessa  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,  come  sostituita
          dal decreto del Ministro delle finanze 20  agosto  1992,  e
          successive  modificazioni,  e'  rideterminata,   garantendo
          comunque  l'invarianza  del  gettito,   con   decreto   del
          Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministero dello  sviluppo  economico,  da  adottarsi  entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 3, 20, 21 e 22 del
          decreto legislativo 21 novembre 2007,  n.  231  (Attuazione
          della  direttiva  2005/60/CE  concernente  la   prevenzione
          dell'utilizzo  del   sistema   finanziario   a   scopo   di
          riciclaggio  dei  proventi  di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento  del  terrorismo  nonche'   della   direttiva
          2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione): 
                «Art. 3. (Soggetti obbligati). - 1.  Le  disposizioni
          di cui al presente decreto si applicano alle  categorie  di
          soggetti individuati  nel  presente  articolo,  siano  esse
          persone fisiche ovvero persone giuridiche. 
              2. Rientrano nella categoria degli intermediari bancari
          e finanziari: 
                a) le banche; 
                b) Poste italiane S.p.a.; 
                c) gli istituti di moneta elettronica  come  definiti
          dall'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), TUB (IMEL); 
                d)  gli   istituti   di   pagamento   come   definiti
          dall'articolo 1, comma 2, lettera h-sexies), TUB (IP); 
                e) le societa'  di  intermediazione  mobiliare,  come
          definite dall'articolo 1, comma 1, lettera e), TUF (SIM); 
                f)  le  societa'  di  gestione  del  risparmio,  come
          definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o), TUF (SGR); 
                g) le societa' di investimento a capitale  variabile,
          come definite dall'articolo 1, comma  1,  lettera  i),  TUF
          (SICAV); 
                h) le societa'  di  investimento  a  capitale  fisso,
          mobiliare e immobiliare,  come  definite  dall'articolo  1,
          comma 1, lettera i-bis), TUF (SICAF); 
                i) gli agenti di cambio di cui all'articolo 201 TUF; 
                l)  gli  intermediari  iscritti  nell'albo   previsto
          dall'articolo 106 TUB; 
                m) Cassa depositi e prestiti S.p.a.; 
                n) le imprese di assicurazione, che operano nei  rami
          di cui all'articolo 2, comma 1, CAP; 
                o) gli intermediari assicurativi di cui  all'articolo
          109, comma 2, lettere a), b) e d),  CAP,  che  operano  nei
          rami di attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, CAP; 
                p)  i  soggetti  eroganti  micro-credito,  ai   sensi
          dell'articolo 111 TUB; 
                q) i confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo
          112 TUB; 
                r). 
                s) le societa' fiduciarie iscritte nell'albo previsto
          ai sensi dell'articolo 106 TUB; 
                t) le succursali insediate di intermediari bancari  e
          finanziari di cui al presente comma, aventi sede  legale  e
          amministrazione centrale in un altro Stato membro o in  uno
          Stato terzo; 
                u) gli intermediari bancari e finanziari  di  cui  al
          presente  comma  aventi  sede  legale   e   amministrazione
          centrale  in  un  altro  Stato  membro,   stabiliti   senza
          succursale sul territorio della Repubblica italiana; 
                v) i consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis
          TUF  e  le  societa'  di  consulenza  finanziaria  di   cui
          all'articolo 18-ter TUF. 
              2-bis.  Nelle  operazioni   di   cartolarizzazione   di
          crediti, gli intermediari bancari e finanziari  di  cui  al
          comma 2, incaricati della riscossione dei  crediti  ceduti,
          dei servizi di cassa e di pagamento e  delle  verifiche  di
          conformita' provvedono all'adempimento  degli  obblighi  di
          cui al presente decreto anche nei  confronti  dei  debitori
          ceduti alle societa' per la cartolarizzazione  dei  crediti
          nonche' dei sottoscrittori dei titoli emessi dalle medesime
          societa'. 
              3.  Rientrano  nella  categoria  di   altri   operatori
          finanziari: 
                a) le societa' fiduciarie, diverse da quelle iscritte
          nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB,  di  cui
          alla legge 23 novembre 1939, n. 1966; 
                b)  i  mediatori   creditizi   iscritti   nell'elenco
          previsto dall'articolo 128-sexies TUB; 
                c)  gli  agenti  in  attivita'  finanziaria  iscritti
          nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater, commi 2 e 6,
          TUB; 
                d)  i  soggetti  che   esercitano   professionalmente
          l'attivita'   di   cambio   valuta,    consistente    nella
          negoziazione a pronti di  mezzi  di  pagamento  in  valuta,
          iscritti in  un  apposito  registro  tenuto  dall'Organismo
          previsto dall'articolo 128-undecies TUB. 
              4.  Rientrano  nella  categoria   dei   professionisti,
          nell'esercizio  della  professione  in  forma  individuale,
          associata o societaria: 
                a)  i  soggetti  iscritti   nell'albo   dei   dottori
          commercialisti e degli esperti contabili  e  nell'albo  dei
          consulenti del lavoro; 
                b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da
          periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera
          professionale, anche nei confronti dei propri  associati  o
          iscritti, attivita' in materia di contabilita'  e  tributi,
          ivi compresi associazioni di categoria  di  imprenditori  e
          commercianti, CAF e patronati; 
                c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto
          dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura
          finanziaria o  immobiliare  e  quando  assistono  i  propri
          clienti nella  predisposizione  o  nella  realizzazione  di
          operazioni riguardanti: 
                  1) il trasferimento a qualsiasi titolo  di  diritti
          reali su beni immobili o attivita' economiche; 
                  2) la gestione di denaro,  strumenti  finanziari  o
          altri beni; 
                  3) l'apertura  o  la  gestione  di  conti  bancari,
          libretti di deposito e conti di titoli; 
                  4) l'organizzazione degli  apporti  necessari  alla
          costituzione,  alla  gestione  o   all'amministrazione   di
          societa'; 
                  5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione
          di societa', enti, trust o soggetti giuridici analoghi; 
                d) i revisori  legali  e  le  societa'  di  revisione
          legale  con  incarichi  di  revisione  legale  su  enti  di
          interesse  pubblico  o  su   enti   sottoposti   a   regimi
          intermedio; 
                e) i revisori legali e le societa' di revisione senza
          incarichi di revisione su enti di interesse pubblico  o  su
          enti sottoposti a regimi intermedio. 
              5. Rientrano nella categoria  di  altri  operatori  non
          finanziari: 
                a) i prestatori di  servizi  relativi  a  societa'  e
          trust, ove non obbligati in forza delle previsioni  di  cui
          ai commi 2 e 4, lettere a), b) e c), del presente articolo; 
                b) i soggetti che esercitano attivita'  di  commercio
          di cose antiche, i soggetti che esercitano il commercio  di
          opere d'arte o che agiscono in qualita' di intermediari nel
          commercio delle medesime opere, anche quando tale attivita'
          e' effettuata da gallerie  d'arte  o  case  d'asta  di  cui
          all'articolo 115 TULPS qualora il  valore  dell'operazione,
          anche se frazionata o di operazioni collegate  sia  pari  o
          superiore a 10.000 euro; 
                c) i soggetti  che  conservano  o  commerciano  opere
          d'arte ovvero che agiscono da  intermediari  nel  commercio
          delle  stesse,  qualora  tale   attivita'   e'   effettuata
          all'interno di porti franchi e il  valore  dell'operazione,
          anche se frazionata, o di operazioni collegate sia  pari  o
          superiore a 10.000 euro; 
                d) gli operatori professionali in  oro  di  cui  alla
          legge 17 gennaio 2000, n. 7; 
                e) gli agenti in affari  che  svolgono  attivita'  in
          mediazione  immobiliare  in  presenza  dell'iscrizione   al
          registro delle imprese, ai sensi  della  legge  3  febbraio
          1989,  n.  39,  anche  quando  agiscono  in   qualita'   di
          intermediari nella locazione di un bene immobile e, in  tal
          caso, limitatamente alle sole operazioni per  le  quali  il
          canone mensile e' pari o superiore a 10.000 euro; 
                f) i soggetti che esercitano l'attivita' di  custodia
          e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo
          di guardie particolari giurate, in presenza  della  licenza
          di cui all'articolo 134 TULPS; 
                g) i soggetti che esercitano attivita' di  mediazione
          civile, ai sensi dell'articolo 60  della  legge  18  giugno
          2009, n. 69; 
                h) i soggetti  che  svolgono  attivita'  di  recupero
          stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, in  presenza
          della  licenza  di  cui  all'articolo  115   TULPS,   fuori
          dall'ipotesi di cui all'articolo 128-quaterdecies TUB; 
                i) i prestatori di servizi relativi  all'utilizzo  di
          valuta virtuale; 
                i-bis)  i  prestatori  di  servizi   di   portafoglio
          digitale. 
              6. Rientrano nella categoria di prestatori  di  servizi
          di gioco: 
                a) gli  operatori  di  gioco  on  line  che  offrono,
          attraverso la rete internet e altre reti telematiche  o  di
          telecomunicazione,  giochi,  con  vincite  in  denaro,   su
          concessione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; 
                b) gli operatori di gioco su rete fisica che offrono,
          anche attraverso distributori  ed  esercenti,  a  qualsiasi
          titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su
          concessione dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli; 
                c) i  soggetti  che  gestiscono  case  da  gioco,  in
          presenza  delle  autorizzazioni  concesse  dalle  leggi  in
          vigore e del requisito di cui all'articolo 5, comma 3,  del
          decreto-legge 30 dicembre 1997,  n.  457,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. 
              7. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  decreto  si
          applicano anche alle succursali  insediate  nel  territorio
          della Repubblica italiana dei soggetti obbligati di cui  ai
          commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, aventi sede legale
          e amministrazione centrale in uno Stato estero. 
              8. Alle societa' di gestione  accentrata  di  strumenti
          finanziari,  alle  societa'   di   gestione   dei   mercati
          regolamentati di strumenti finanziari  e  ai  soggetti  che
          gestiscono  strutture  per  la  negoziazione  di  strumenti
          finanziari  e  di  fondi  interbancari,  alle  societa'  di
          gestione dei servizi di liquidazione  delle  operazioni  su
          strumenti  finanziari  e  alle  societa'  di  gestione  dei
          sistemi di compensazione e  garanzia  delle  operazioni  in
          strumenti  finanziari  si  applicano  le  disposizioni  del
          presente decreto in materia di segnalazione  di  operazioni
          sospette e comunicazioni oggettive. 
              9. I soggetti obbligati assicurano che  il  trattamento
          dei dati acquisiti nell'adempimento degli obblighi  di  cui
          al presente decreto avvenga, per i  soli  scopi  e  per  le
          attivita'  da  esso   previsti   e   nel   rispetto   delle
          prescrizioni e  delle  garanzie  stabilite  dal  Codice  in
          materia di protezione dei dati personali. 
              9-bis. I soggetti obbligati assicurano che  le  proprie
          succursali stabilite in altro Stato  membro  rispettino  le
          disposizioni  nazionali  di  recepimento  della   normativa
          europea in materia di prevenzione del  sistema  finanziario
          per fini di riciclaggio e di finanziamento  del  terrorismo
          in vigore nel medesimo Stato membro.» 
              «Art.  20.  (Criteri  per   la   determinazione   della
          titolarita' effettiva  di  clienti  diversi  dalle  persone
          fisiche) - 1. Il  titolare  effettivo  di  clienti  diversi
          dalle persone fisiche coincide con la persona fisica  o  le
          persone fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile  la
          proprieta' diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo
          controllo. 
              2. Nel caso in cui  il  cliente  sia  una  societa'  di
          capitali: 
              a) costituisce indicazione  di  proprieta'  diretta  la
          titolarita' di una partecipazione superiore al 25 per cento
          del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; 
              b) costituisce indicazione di proprieta'  indiretta  la
          titolarita' di una percentuale di partecipazioni  superiore
          al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per  il
          tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o  per
          interposta persona. 
              3.  Nelle   ipotesi   in   cui   l'esame   dell'assetto
          proprietario non consenta di individuare in maniera univoca
          la persona fisica o le persone fisiche cui e'  attribuibile
          la proprieta' diretta o indiretta  dell'ente,  il  titolare
          effettivo coincide con  la  persona  fisica  o  le  persone
          fisiche  cui,  in  ultima  istanza,  e'   attribuibile   il
          controllo del medesimo in forza: 
              a)   del   controllo   della   maggioranza   dei   voti
          esercitabili in assemblea ordinaria; 
              b) del controllo di  voti  sufficienti  per  esercitare
          un'influenza dominante in assemblea ordinaria; 
              c) dell'esistenza di particolari  vincoli  contrattuali
          che consentano di esercitare un'influenza dominante. 
              4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica
          privata, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati,
          come titolari effettivi: 
              a) i fondatori, ove in vita; 
              b)  i  beneficiari,  quando  individuati  o  facilmente
          individuabili; 
              c) i  titolari  di  poteri  di  rappresentanza  legale,
          direzione e amministrazione. 
              5.  Qualora  l'applicazione  dei  criteri  di  cui   ai
          precedenti commi non consenta di  individuare  univocamente
          uno  o  piu'  titolari  effettivi,  il  titolare  effettivo
          coincide  con  la  persona  fisica  o  le  persone  fisiche
          titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi
          o  statutari,   di   poteri   di   rappresentanza   legale,
          amministrazione o direzione della societa'  o  del  cliente
          comunque diverso dalla persona fisica. 
              6.  I  soggetti  obbligati  conservano  traccia   delle
          verifiche  effettuate  ai  fini   dell'individuazione   del
          titolare effettivo nonche', con  specifico  riferimento  al
          titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5,  delle
          ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare
          effettivo ai sensi dei commi 1,  2,  3  e  4  del  presente
          articolo.» 
              «Art. 21 (Comunicazione  e  accesso  alle  informazioni
          sulla titolarita' effettiva di persone giuridiche e trust).
          - 1. Le imprese dotate  di  personalita'  giuridica  tenute
          all'iscrizione  nel   registro   delle   imprese   di   cui
          all'articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche
          private tenute all'iscrizione nel  Registro  delle  persone
          giuridiche private di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica  10  febbraio  2000,  n.  361,   comunicano   le
          informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via
          esclusivamente telematica e  in  esenzione  da  imposta  di
          bollo,  al  registro   delle   imprese,   ai   fini   della
          conservazione in apposita sezione.  L'omessa  comunicazione
          delle informazioni sul titolare effettivo e' punita con  la
          medesima sanzione  di  cui  all'articolo  2630  del  codice
          civile. 
              2. L'accesso alla sezione e' consentito: 
                a) al Ministero dell'economia e delle  finanze,  alle
          Autorita'  di   vigilanza   di   settore,   all'Unita'   di
          informazione  finanziaria  per  l'Italia,  alla   Direzione
          investigativa antimafia, alla Guardia di finanza che  opera
          nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo
          Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione; 
                b)   alla    Direzione    nazionale    antimafia    e
          antiterrorismo; 
                c)  all'autorita'  giudiziaria,  conformemente   alle
          proprie attribuzioni istituzionali; 
                d) alle autorita' preposte al contrasto dell'evasione
          fiscale, secondo modalita' di accesso idonee a garantire il
          perseguimento di  tale  finalita',  stabilite  in  apposito
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro dello sviluppo economico; 
                e)  ai   soggetti   obbligati,   a   supporto   degli
          adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica,
          previo accreditamento e dietro  pagamento  dei  diritti  di
          segreteria di cui all'articolo 18 della legge  29  dicembre
          1993, n. 580; 
                f) al  pubblico,  dietro  pagamento  dei  diritti  di
          segreteria di cui all'articolo 18 della legge  29  dicembre
          1993, n. 580. L'accesso ha ad oggetto il nome, il  cognome,
          il mese e l'anno di nascita, il paese  di  residenza  e  la
          cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni, di cui
          all'articolo 20, in forza delle quali il titolare effettivo
          e'  tale.  In  circostanze  eccezionali,   l'accesso   alle
          informazioni  sulla  titolarita'  effettiva   puo'   essere
          escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga  il
          titolare effettivo a un rischio  sproporzionato  di  frode,
          rapimento,  ricatto,  estorsione,  molestia,   violenza   o
          intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia  una
          persona incapace o minore d'eta', secondo un approccio caso
          per caso e  previa  dettagliata  valutazione  della  natura
          eccezionale delle circostanze. I dati  statistici  relativi
          al numero  delle  esclusioni  deliberate  e  alle  relative
          motivazioni sono pubblicati e comunicati  alla  Commissione
          europea con le modalita' stabilite dal decreto  di  cui  al
          comma 5. 
              3. I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti  a
          fini fiscali, secondo quanto disposto dall'articolo 73  del
          decreto del Presidente della  Repubblica  del  22  dicembre
          1986 n. 917 nonche' gli istituti giuridici affini stabiliti
          o residenti sul territorio della Repubblica italiana,  sono
          tenuti all'iscrizione  in  apposita  sezione  speciale  del
          registro delle imprese. Le informazioni di cui all'articolo
          22,  comma  5,  relative  alla  titolarita'  effettiva  dei
          medesimi trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti
          o residenti sul territorio della Repubblica  italiana  sono
          comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari, di altra
          persona per  conto  del  fiduciario  o  della  persona  che
          esercita diritti, poteri e facolta' equivalenti in istituti
          giuridici affini, per via esclusivamente  telematica  e  in
          esenzione da imposta di bollo, al registro  delle  imprese,
          ai   fini   della    relativa    conservazione.    L'omessa
          comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo  e'
          punita con la medesima sanzione di  cui  all'articolo  2630
          del codice civile. 
              4. L'accesso alle informazioni di cui all'articolo  22,
          comma 5, relative alla titolarita' effettiva  dei  medesimi
          trust e' consentito: 
                a) alle autorita' di cui al comma  2,  lettera  a)  e
          alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo,  senza
          alcuna restrizione; 
                b)  all'autorita'  giudiziaria  nell'esercizio  delle
          rispettive     attribuzioni     istituzionali,     previste
          dall'ordinamento vigente; 
                c) alle autorita' preposte al contrasto dell'evasione
          fiscale, secondo modalita' di accesso idonee a garantire il
          perseguimento di  tale  finalita',  stabilite  in  apposito
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
          concerto con il Ministro dello sviluppo economico; 
                d)  ai   soggetti   obbligati,   a   supporto   degli
          adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica,
          previo accreditamento e dietro  pagamento  dei  diritti  di
          segreteria di cui all'articolo 18 della legge  29  dicembre
          1993, n. 580; 
                d-bis) dietro pagamento dei diritti di segreteria  di
          cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993,  n.  580,
          ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi
          diffusi, titolari di un  interesse  giuridico  rilevante  e
          differenziato,  nei  casi  in  cui  la   conoscenza   della
          titolarita' effettiva sia necessaria per curare o difendere
          un   interesse    corrispondente    ad    una    situazione
          giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze  concrete
          e documentate  della  non  corrispondenza  tra  titolarita'
          effettiva e titolarita'  legale.  L'interesse  deve  essere
          diretto,  concreto  ed  attuale  e,  nel   caso   di   enti
          rappresentativi di interessi diffusi, non  deve  coincidere
          con l'interesse  di  singoli  appartenenti  alla  categoria
          rappresentata. In circostanze eccezionali,  l'accesso  alle
          informazioni  sulla  titolarita'  effettiva   puo'   essere
          escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga  il
          titolare effettivo a un rischio  sproporzionato  di  frode,
          rapimento,  ricatto,  estorsione,  molestia,   violenza   o
          intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia  una
          persona incapace o minore d'eta', secondo un approccio caso
          per caso e  previa  dettagliata  valutazione  della  natura
          eccezionale delle circostanze. I dati  statistici  relativi
          al numero  delle  esclusioni  deliberate  e  alle  relative
          motivazioni sono pubblicati e comunicati  alla  Commissione
          europea con le modalita' stabilite dal decreto  di  cui  al
          comma 5. 
              5. Con apposito decreto del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con il Ministro  dello  sviluppo
          economico, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati
          personali, sono stabiliti: 
                a)  i  dati  e  le  informazioni  sulla   titolarita'
          effettiva delle imprese dotate di  personalita'  giuridica,
          delle persone  giuridiche  private  e  dei  trust  e  degli
          istituti  giuridici  affini,  stabiliti  o  residenti   sul
          territorio  della  Repubblica  italiana  da  comunicare  al
          registro delle imprese nonche' le  modalita'  e  i  termini
          entro cui effettuare la comunicazione; 
                b) le modalita' attraverso cui le informazioni  sulla
          titolarita' effettiva delle imprese dotate di  personalita'
          giuridica, delle persone giuridiche private e dei  trust  e
          degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti  sul
          territorio   della   Repubblica    italiana    sono    rese
          tempestivamente accessibili alle autorita' di cui al  comma
          2, lettera a); 
                c) le modalita' di consultazione  delle  informazioni
          da parte dei soggetti obbligati e i relativi  requisiti  di
          accreditamento; 
                d)  i  termini,  la  competenza  e  le  modalita'  di
          svolgimento del procedimento volto a rilevare la ricorrenza
          delle cause di esclusione  dell'accesso  e  a  valutare  la
          sussistenza dell'interesse all'accesso in capo ai  soggetti
          di cui al comma 4,  lettera  d-bis),  nonche'  i  mezzi  di
          tutela dei medesimi soggetti interessati avverso il diniego
          opposto dall'amministrazione procedente; 
                e) con specifico riferimento alle informazioni  sulla
          titolarita' effettiva di persone giuridiche private diverse
          dalle imprese e su quella dei trust produttivi  di  effetti
          giuridici rilevanti a fini fiscali, le modalita' di dialogo
          tra il registro delle imprese e le basi di  dati,  relative
          alle  persone  giuridiche  private,  gestite  dagli  Uffici
          territoriali del Governo nonche' quelle di cui e'  titolare
          l'Agenzia delle entrate relativi al codice fiscale  ovvero,
          se assegnata, alla  partita  IVA  del  trust  e  agli  atti
          istitutivi, dispositivi, modificativi o traslativi inerenti
          le predette persone giuridiche  e  i  trust,  rilevanti  in
          quanto presupposti impositivi per l'applicazione di imposte
          dirette o indirette; 
                e-bis)  le  modalita'  attraverso  cui   i   soggetti
          obbligati segnalano al Registro le  eventuali  incongruenze
          rilevate tra  le  informazioni  relative  alla  titolarita'
          effettiva,  consultabili  nel  predetto   Registro   e   le
          informazioni,   relative   alla   titolarita'    effettiva,
          acquisite dai predetti  soggetti  nello  svolgimento  delle
          attivita'   finalizzate   all'adeguata    verifica    della
          clientela; 
                e-ter) le modalita' di  dialogo  con  la  piattaforma
          centrale europea istituita dall'articolo 22,  paragrafo  1,
          della direttiva (UE) 2017/1132, del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del  14  giugno  2017,  relativa  ad  alcuni
          aspetti  di  diritto  societario,  al  fine  di   garantire
          l'interconnessione tra le sezioni del Registro  di  cui  ai
          commi 1 e 3 del presente articolo  e  i  registri  centrali
          istituiti presso gli  Stati  membri  per  la  conservazione
          delle informazioni e dei dati sulla  titolarita'  effettiva
          di enti giuridici e trust. 
              6. I diritti di segreteria per gli adempimenti previsti
          dal  presente  articolo  sono   stabiliti,   modificati   e
          aggiornati,  nel  rispetto  dei  costi  standard,  con   le
          modalita' di cui all'articolo 18 della  legge  29  dicembre
          1993, n. 580, e successive modificazioni. 
              7. La consultazione dei registri  di  cui  al  presente
          articolo non esonera i soggetti obbligati dal  valutare  il
          rischio di riciclaggio e finanziamento del  terrorismo  cui
          sono  esposti  nell'esercizio  della   loro   attivita'   e
          dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo. 
              7-bis. I soggetti obbligati che consultino  i  registri
          di cui al presente articolo a supporto degli adempimenti di
          adeguata verifica del titolare  effettivo,  acquisiscono  e
          conservano prova dell'iscrizione del titolare effettivo nei
          predetti  registri  ovvero  conservano  un   estratto   dei
          registri idoneo a documentare tale iscrizione.» 
              «Art.  22  (Obblighi  del  cliente).  -  1.  I  clienti
          forniscono per iscritto, sotto la propria  responsabilita',
          tutte  le  informazioni   necessarie   e   aggiornate   per
          consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi
          di adeguata verifica. 
              2. Per le finalita' di  cui  al  presente  decreto,  le
          imprese dotate  di  personalita'  giuridica  e  le  persone
          giuridiche private ottengono e conservano, per  un  periodo
          non  inferiore  a  cinque  anni,   informazioni   adeguate,
          accurate e aggiornate sulla propria titolarita' effettiva e
          le forniscono ai soggetti  obbligati,  in  occasione  degli
          adempimenti   strumentali   all'adeguata   verifica   della
          clientela. 
              3. Le informazioni di  cui  al  comma  2,  inerenti  le
          imprese   dotate   di   personalita'    giuridica    tenute
          all'iscrizione  nel   registro   delle   imprese   di   cui
          all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura
          degli amministratori, richiedendole al titolare  effettivo,
          individuato ai sensi dell'articolo 20, anche sulla base  di
          quanto risultante dalle scritture contabili e dai  bilanci,
          dal  libro   dei   soci,   dalle   comunicazioni   relative
          all'assetto proprietario  o  al  controllo  dell'ente,  cui
          l'impresa e' tenuta secondo le disposizioni vigenti nonche'
          dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro  dato
          a loro disposizione. Qualora  permangano  dubbi  in  ordine
          alla titolarita' effettiva, le informazioni sono acquisite,
          a  cura  degli  amministratori,  a  seguito   di   espressa
          richiesta  rivolta  ai  soci  rispetto  a  cui   si   renda
          necessario approfondire l'entita' dell'interesse nell'ente.
          L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire
          agli amministratori  le  informazioni  da  questi  ritenute
          necessarie  per  l'individuazione  del  titolare  effettivo
          ovvero   l'indicazione    di    informazioni    palesemente
          fraudolente rendono inesercitabile il relativo  diritto  di
          voto e comportano l'impugnabilita', a  norma  dell'articolo
          2377 del codice civile, delle  deliberazioni  eventualmente
          assunte con il suo  voto  determinante.  Si  applicano,  in
          quanto compatibili, le disposizioni di  cui  agli  articoli
          120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile. 
              4. Le informazioni di  cui  al  comma  2,  inerenti  le
          persone  giuridiche  private,  tenute  all'iscrizione   nel
          Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e
          successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove
          in  vita  ovvero  dai  soggetti  cui   e'   attribuita   la
          rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, richiedendole
          al titolare effettivo, individuato ai  sensi  dell'articolo
          20, anche sulla base di quanto  risultante  dallo  statuto,
          dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da  ogni
          altra comunicazione o dato a loro disposizione. 
              5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi
          della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonche' le persone che
          esercitano  diritti,  poteri  e  facolta'  equivalenti   in
          istituti giuridici affini, purche'  stabiliti  o  residenti
          sul  territorio  della  Repubblica  italiana,  ottengono  e
          detengono  informazioni  adeguate,  accurate  e  aggiornate
          sulla titolarita'  effettiva  del  trust,  o  dell'istituto
          giuridico affine, per  tali  intendendosi  quelle  relative
          all'identita'  del  costituente  o  dei  costituenti,   del
          fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o  dei  guardiani
          ovvero di altra  persona  per  conto  del  fiduciario,  ove
          esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e  delle
          altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust
          o sull'istituto  giuridico  affine  e  di  qualunque  altra
          persona  fisica  che  esercita,  in  ultima   istanza,   il
          controllo sui beni  conferiti  nel  trust  o  nell'istituto
          giuridico  affine  attraverso  la  proprieta'   diretta   o
          indiretta o attraverso altri mezzi. I  fiduciari  di  trust
          espressi e le persone  che  esercitano  diritti,  poteri  e
          facolta'   equivalenti   in   istituti   giuridici   affini
          conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a
          cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari  e
          le rendono prontamente accessibili alle  autorita'  di  cui
          all'articolo 21, comma 2,  lettera  a)  e  b).  I  medesimi
          fiduciari  che,  in  tale  veste,  instaurano  un  rapporto
          continuativo   o   professionale   ovvero   eseguono    una
          prestazione occasionale  dichiarano  il  proprio  stato  ai
          soggetti obbligati. 
              5-bis. Per le finalita' di cui al presente decreto,  si
          considerano istituti giuridici affini al trust gli  enti  e
          gli istituti  che,  per  assetto  e  funzioni,  determinano
          effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust  espressi,
          anche avuto riguardo alla  destinazione  dei  beni  ad  uno
          scopo ed al controllo da parte di un soggetto  diverso  dal
          proprietario, nell'interesse di uno o  piu'  beneficiari  o
          per il perseguimento di uno specifico fine. 
              5-ter.  I  soggetti   obbligati   assicurano   che   le
          informazioni  di  cui  al  presente   articolo,   acquisite
          nell'espletamento  delle  procedure  di  adeguata  verifica
          della clientela, siano prontamente  rese  disponibili  alle
          autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a),  per
          l'esercizio delle rispettive attribuzioni.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 7 e 8 della  legge
          29 dicembre 1993, n. 580  (Riordinamento  delle  camere  di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura): 
                «Art. 7 (Unione italiana delle camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura). - 1.  L'Unioncamere,
          ente con personalita' giuridica di diritto pubblico, cura e
          rappresenta  gli  interessi  generali   delle   camere   di
          commercio e degli  altri  organismi  del  sistema  camerale
          italiano; promuove, realizza e gestisce, direttamente o per
          il tramite di proprie aziende speciali, nonche' mediante la
          partecipazione ad organismi anche associativi, ad  enti,  a
          consorzi e a societa' anche a prevalente  capitale  privato
          e, nei limiti di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016,
          n. 175, recante il testo unico in  materia  di  societa'  a
          partecipazione pubblica, a societa', servizi e attivita' di
          interesse delle  camere  di  commercio  e  delle  categorie
          economiche. 
              2.  L'Unioncamere  esercita,  altresi',   le   funzioni
          eventualmente  delegate  dal   Ministero   dello   sviluppo
          economico. 
              3.  Al  fine  del   coordinamento   delle   iniziative,
          l'Unioncamere stipula con le amministrazioni centrali dello
          Stato, anche autonome, o con enti pubblici nazionali o  con
          le Regioni, accordi di programma, intese,  convenzioni,  in
          rappresentanza dei soggetti del sistema camerale, che  sono
          chiamati ad attuarli. 
              4. L'Unioncamere formula  direttive  e  indirizzi  agli
          organismi  del  sistema  camerale  per  l'esercizio   delle
          funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2,  fatte  salve
          le funzioni di indirizzo delle competenti autorita' statali
          e regionali. In tale ambito  supporta  il  Ministero  dello
          sviluppo economico per la definizione di standard nazionali
          di qualita' delle prestazioni delle camere di commercio, in
          relazione a ciascuna  funzione  fondamentale,  ai  relativi
          servizi ed all'utilita' prodotta per le imprese e  cura  un
          sistema di monitoraggio di cui si avvale il Ministero dello
          sviluppo economico ai fini delle attivita' di competenza. 
              5. Lo statuto di Unioncamere e' deliberato, con il voto
          dei  due  terzi  dei  componenti,  dall'organo  assembleare
          competente, composto dai rappresentanti di tutte le  camere
          di commercio ed e' approvato con decreto del Ministro dello
          sviluppo economico. 
              6. Oltre ai rappresentanti delle camere  di  commercio,
          come individuati dallo Statuto, che fanno parte dell'organo
          amministrativo dell'Unioncamere il cui  numero  massimo  di
          componenti e' calcolato con riferimento ai presidenti delle
          camere di commercio e in conformita' alle  disposizioni  di
          cui all'articolo 3, commi 2 e 3  della  legge  11  novembre
          2011, n. 180, sono invitati permanenti alle riunioni  dello
          stesso tre  rappresentanti  designati  dal  Ministro  dello
          sviluppo economico e  tre  rappresentanti  designati  dalla
          Conferenza Unificata. 
              7.  La  dotazione   finanziaria   dell'Unioncamere   e'
          rappresentata da un'aliquota delle entrate per  contributi,
          trasferimenti statali, imposte, diritto annuale  e  diritti
          di segreteria delle camere di commercio. 
              8. Il rapporto di lavoro dei dipendenti di  Unioncamere
          e' regolato da contratti collettivi sottoscritti  dall'ente
          con  le  organizzazioni  sindacali  nazionali  maggiormente
          rappresentative  del  personale.  Gli  atti  di   indirizzo
          inerenti la  contrattazione  collettiva  e  le  ipotesi  di
          accordo    raggiunte    sono    sottoposti    a    verifica
          rispettivamente preventiva e successiva, di  compatibilita'
          con i vincoli di finanza pubblica da  parte  del  Ministero
          dell'economia e delle  finanze  e  del  Dipartimento  della
          funzione pubblica. Il rapporto di lavoro dei  dirigenti  di
          Unioncamere continua ad essere disciplinato  dal  contratto
          collettivo dei dirigenti del terziario, della distribuzione
          e dei servizi. Il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
          165, trova applicazione nei riguardi  dell'Unioncamere  con
          esclusivo riferimento ai principi generali di cui al titolo
          I dello stesso, nonche' ai principi desumibili dal  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.» 
              «Art. 8 (Registro delle imprese).  -  1.  E'  istituito
          presso la camera di commercio l'ufficio del registro  delle
          imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. 
              2. Al  fine  di  garantire  condizioni  di  uniformita'
          informativa su tutto il territorio nazionale e fatte  salve
          le disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia,
          nonche' gli atti amministrativi generali da esse  previsti,
          il Ministero dello  sviluppo  economico,  d'intesa  con  il
          Ministero della  giustizia,  sentita  l'Unioncamere,  emana
          direttive  sulla  tenuta  del  registro,  assicurandone  la
          relativa vigilanza. 
              3. L'ufficio provvede alla tenuta  del  registro  delle
          imprese in conformita' agli articoli 2188, e seguenti,  del
          codice civile, nonche'  alle  disposizioni  della  presente
          legge e al regolamento di cui al comma 6 bis  del  presente
          articolo, sotto la vigilanza di uno o piu' giudici delegati
          scelti tra i giudici assegnati alle  sezioni  specializzate
          in materia  di  impresa,  e  nominati  dal  presidente  del
          Tribunale  competente  per  territorio  e  presso  cui   e'
          istituita la sezione specializzata in materia  di  impresa,
          su indicazione del presidente della medesima sezione. 
              4.  Gli  uffici  delle  Camere   di   commercio   della
          circoscrizione  territoriale  su  cui  ha   competenza   il
          tribunale delle imprese sono retti da un unico conservatore
          nominato dal Ministero dello sviluppo economico su proposta
          dell'Unioncamere, sentiti  i  presidenti  delle  camere  di
          commercio operanti nell'ambito della stessa circoscrizione,
          tra i dirigenti delle camere di commercio in  possesso  dei
          requisiti definiti  con  il  decreto  di  cui  al  comma  5
          dell'articolo 20. Il conservatore puo' delegare  parte  dei
          propri compiti a dirigenti delle altre camere di  commercio
          della circoscrizione territoriale.  L'atto  di  nomina  del
          conservatore e' pubblicato sul sito istituzionale di  tutte
          le camere di commercio interessate e  del  Ministero  dello
          sviluppo economico. Il ruolo di conservatore costituisce  o
          integra il contenuto dell'incarico  dirigenziale  conferito
          dalle camere di commercio di appartenenza. 
              5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha  funzione  di
          certificazione anagrafica  di  pubblicita'  notizia,  oltre
          agli effetti previsti dalle leggi speciali. 
              6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
          gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
          imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
          modo da assicurare completezza ed organicita',  pubblicita'
          per tutte le imprese soggette ad iscrizione  attraverso  un
          unico  sistema   informativo   nazionale,   garantendo   la
          tempestivita'  dell'informazione  su  tutto  il  territorio
          nazionale. 
              6-bis. Con regolamento emanato, ai sensi  dell'articolo
          17, comma 1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Ministro dello sviluppo economico di  concerto
          con il Ministro della  giustizia  e  con  Ministro  per  la
          semplificazione  e  la   pubblica   amministrazione,   sono
          disciplinate le norme di attuazione del presente articolo. 
              6-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al  comma
          6-bis continua ad  applicarsi  il  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 7 dicembre  1995,  n.  581,  e  successive
          modificazioni.»