IL DIRIGENTE 
               del Settore HTA ed economia del farmaco 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul  sito  istituzionale  dell'agenzia  (comunicazione  in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Francesco  Trotta  l'incarico  di
dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Francesco Trotta la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e) del  decreto  ministeriale
20 settembre 2004, n. 245,  per  la  firma  delle  determinazioni  di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate,
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  2  agosto  2019
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  185  del  24  luglio
2020; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c) del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24
novembre 2003, n.  326  (Prontuario  farmaceutico  nazionale  2006)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Vista  la  determina  AIFA  n.  339/2014  del  1°  aprile  2014  di
«Tecfidera» recante «Classificazione ai sensi dell'art. 12, comma  5,
legge 8 novembre  2012,  n.  189,  dei  medicinali  per  uso  umano»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 94 del 23 aprile 2014 (EMEA/H/C/2601); 
  Vista la decisione della Commissione  europea  C(2018)7677  del  14
novembre  2018,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea n. C465 del 27 dicembre 2018 con cui e'  stato  approvato  il
trasferimento  di  titolarita'  del  medicinale   «Tecfidera»   dalla
societa' Biogen Idec Limited alla societa' Biogen Netherlands B.V.; 
  Vista la domanda presentata in data 30 dicembre 2020, con la  quale
la societa' Biogen Italia S.r.l.,  rappresentante  locale  di  Biogen
Netherlands  B.V.,  ha  chiesto  la  rinegoziazione  del   medicinale
«Tecfidera» (dimetilfumarato); 
  Visto il procedimento avviato d'ufficio nei confronti della  Biogen
Italia S.r.l., in data 16 ottobre 2020  per  una  rinegoziazione  del
medicinale «Tecfidera» (dimetilfumarato); 
  Vista la disponibilita' manifestata dalla Biogen  Italia  S.r.l.  a
ridefinire con AIFA il proprio  accordo  negoziale  relativamente  al
medicinale «Tecfidera» (dimetilfumarato); 
  Visti i pareri della Commissione tecnico-scientifica espressi nelle
sedute del 7-9 e 12 luglio 2021 e 1-3 dicembre 2021; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso  reso  nella  seduta
del 15-17 dicembre 2021; 
  Viste le delibere n. 13 del 24 febbraio 2022 e n. 20 dell'11 aprile
2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottate su  proposta
del direttore generale, concernenti l'approvazione dei medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                    Oggetto della rinegoziazione 
 
  Il  medicinale  TECFIDERA  (dimetilfumarato)  e'  rinegoziato  alle
condizioni di seguito indicate. 
  Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: «Tecfidera» e'
indicato per il trattamento di pazienti adulti con sclerosi  multipla
recidivante  remittente  (vedere   paragrafo   5.1   per   importanti
informazioni sulle popolazioni per  le  quali  l'efficacia  e'  stata
dimostrata). 
  Confezioni: 
    «120 mg capsula rigida gastroresistente -  uso  orale  -  blister
(PVC/PE/PVDC-PVC ALLUMINIO)» 14 capsule - A.I.C. n.  043217013/E  (in
base 10).  Classe  di  rimborsabilita':  A.  Prezzo  ex-factory  (IVA
esclusa): euro 144,13. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 237,87.
Nota AIFA: 65; 
    «240 mg capsula rigida gastroresistente -  uso  orale  -  blister
(PVC/PE/PVDC-PVC ALLUMINIO)» 56 capsule - A.I.C. n.  043217025/E  (in
base 10).  Classe  di  rimborsabilita':  A.  Prezzo  ex-factory  (IVA
esclusa): euro 1.153,00.  Prezzo  al  pubblico  (IVA  inclusa):  euro
1.902,91. Nota AIFA: 65. 
  Sconto  obbligatorio  sul  prezzo  ex-factory  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.