IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLICHE SOCIALI
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
e
IL MINISTRO
PER LE POLITICHE GIOVANILI
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante
«Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della
giustizia», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024, e in particolare l'art. 1,
comma 720 in materia di tirocini curriculari;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e in
particolare l'art. 45 che prevede l'apprendistato di alta formazione
e di ricerca;
Vista la legge del 3 luglio 1998, n. 210, recante «Norme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo»
ed in particolare l'art. 4 in materia di dottorato di ricerca;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia
di organizzazione delle universita', di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario» e, in particolare, l'art. 19
che prevede l'istituzione dei corsi di dottorato da parte delle
Universita', previo accreditamento da parte del Ministero
dell'universita' e della ricerca su conforme parere dell'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;
Visto il regolamento di cui al decreto del Ministero
dell'universita' e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226, recante
modalita' di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e
criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti
accreditati;
Visto il decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270, relativo
alle «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509» e, in particolare, l'art. 10, comma 5, lettera d), in
relazione alla presenza nei corsi di studio di «attivita' formative
[...] volte ad acquisire [...] abilita' informatiche e telematiche,
relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro,
nonche' attivita' formative volte ad agevolare le scelte
professionali [...], mediante la conoscenza diretta del settore
lavorativo cui il titolo di studio puo' dare accesso [...]»;
Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178 concernente
il «Riordino della scuola superiore della pubblica amministrazione,
come da ultimo modificato dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2013, n. 70 che ha ridenominato la Scuola superiore della
pubblica amministrazione in Scuola nazionale dell'amministrazione;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante
riorganizzazione del centro di formazione studi (FORMEZ), a norma
dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Visto l'art. 2, comma 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e
per l'efficienza della giustizia», convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113, che ai fini del presente decreto
istituisce un fondo presso lo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri,
gestito dal Dipartimento della funzione pubblica, con una dotazione
di euro 700.000 per l'anno 2021 e di euro 1.000.000 a decorrere
dall'anno 2022 che costituisce limite di spesa;
Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto decreto che dispone la
copertura degli oneri per il fondo sopra menzionato mediante
corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di
politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20
dicembre 2021, recante approvazione del bilancio di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2022 e per il
triennio 2022-2024;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021,
con il quale l'on. prof. Renato Brunetta e' stato nominato Ministro
senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13
febbraio 2021, con il quale al predetto Ministro e' stato conferito
l'incarico per la pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo
2021, recante delega di funzioni al Ministro per la pubblica
amministrazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021,
con il quale l'on. Fabiana Dadone e' stata nominata Ministro senza
portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13
febbraio 2021, con il quale al predetto Ministro e' stato conferito
l'incarico per le politiche giovanili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo
2021, recante delega di funzioni al Ministro per le politiche
giovanili;
Vista l'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28,
acquisita nella seduta del 2 marzo 2022;
Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'universita' e della
ricerca e il Ministro per le politiche giovanili;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 2 del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le modalita' attuative con cui,
nelle more dell'attuazione della previsione di cui all'art. 47, comma
6, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le amministrazioni
pubbliche possono attivare specifici progetti di formazione e lavoro
per l'acquisizione, attraverso contratti di apprendistato anche nelle
more della disciplina dei rispettivi contratti collettivi nazionali
di lavoro, di competenze di base e trasversali, nonche' per
l'orientamento professionale di studenti universitari.
2. Con riferimento all'acquisizione di competenze di base e
trasversali, nonche' per l'orientamento professionale degli studenti
universitari, il presente decreto individua specifiche modalita'
attuative ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto ministeriale 22
ottobre 2004, n. 270 per l'orientamento professionale degli studenti
iscritti ai corsi di laurea magistrale verso le amministrazioni
pubbliche.
3. In fase di prima applicazione e al fine di garantire la
necessaria sperimentazione di tali modalita' attuative, nell'ambito
della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le
amministrazioni pubbliche alle quali applicare la disciplina del
presente decreto in numero di cinque amministrazioni centrali e
cinque regioni.