IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                       E DELLE POLICHE SOCIALI 
 
                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
 
                    IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
                                  e 
 
                             IL MINISTRO 
                     PER LE POLITICHE GIOVANILI 
 
  Visto il decreto legislativo del 30 marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto l'art. 2 del decreto-legge 9  giugno  2021,  n.  80,  recante
«Misure urgenti per il rafforzamento della  capacita'  amministrativa
delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia», convertito con modificazioni dalla legge 6  agosto  2021,
n. 113; 
  Vista la legge 30  dicembre  2021,  n.  234,  recante  Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024, e  in  particolare  l'art.  1,
comma 720 in materia di tirocini curriculari; 
  Visto  il  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  e   in
particolare l'art. 45 che prevede l'apprendistato di alta  formazione
e di ricerca; 
  Vista la legge del 3 luglio 1998, n. 210,  recante  «Norme  per  il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di  ruolo»
ed in particolare l'art. 4 in materia di dottorato di ricerca; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario» e, in particolare, l'art.  19
che prevede l'istituzione dei  corsi  di  dottorato  da  parte  delle
Universita',   previo   accreditamento   da   parte   del   Ministero
dell'universita' e della  ricerca  su  conforme  parere  dell'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca; 
  Visto  il   regolamento   di   cui   al   decreto   del   Ministero
dell'universita' e della ricerca 14 dicembre 2021,  n.  226,  recante
modalita' di accreditamento delle sedi e dei  corsi  di  dottorato  e
criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti
accreditati; 
  Visto il decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270, relativo
alle «Modifiche al regolamento recante norme concernenti  l'autonomia
didattica  degli  atenei,  approvato   con   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509» e, in particolare, l'art. 10, comma 5, lettera  d),  in
relazione alla presenza nei corsi di studio di  «attivita'  formative
[...] volte ad acquisire [...] abilita' informatiche  e  telematiche,
relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro,
nonche'  attivita'   formative   volte   ad   agevolare   le   scelte
professionali [...],  mediante  la  conoscenza  diretta  del  settore
lavorativo cui il titolo di studio puo' dare accesso [...]»; 
  Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n.  178  concernente
il «Riordino della scuola superiore della  pubblica  amministrazione,
come da ultimo modificato dal decreto-legge 9  giugno  2021,  n.  80,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; 
  Visto l'art. 1 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
aprile 2013, n. 70 che ha  ridenominato  la  Scuola  superiore  della
pubblica amministrazione in Scuola nazionale dell'amministrazione; 
  Visto il  decreto  legislativo  25  gennaio  2010,  n.  6,  recante
riorganizzazione del centro di formazione  studi  (FORMEZ),  a  norma
dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69; 
  Visto l'art. 2, comma 1 del decreto-legge 9  giugno  2021,  n.  80,
recante  «Misure  urgenti  per  il  rafforzamento   della   capacita'
amministrativa    delle    pubbliche    amministrazioni    funzionale
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  e
per l'efficienza della giustizia», convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2021,  n.  113,  che  ai  fini  del  presente  decreto
istituisce un fondo presso  lo  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze  per  il  successivo  trasferimento  al
bilancio  autonomo  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
gestito dal Dipartimento della funzione pubblica, con  una  dotazione
di euro 700.000 per l'anno 2021  e  di  euro  1.000.000  a  decorrere
dall'anno 2022 che costituisce limite di spesa; 
  Visto l'art. 2,  comma  2  del  suddetto  decreto  che  dispone  la
copertura  degli  oneri  per  il  fondo  sopra  menzionato   mediante
corrispondente riduzione del  fondo  per  interventi  strutturali  di
politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla  legge  27
dicembre 2004, n. 307; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
dicembre 2021, recante approvazione del bilancio di previsione  della
Presidenza del Consiglio dei  ministri  per  l'anno  2022  e  per  il
triennio 2022-2024; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio  2021,
con il quale l'on. prof. Renato Brunetta e' stato  nominato  Ministro
senza portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
febbraio 2021, con il quale al predetto Ministro e'  stato  conferito
l'incarico per la pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo
2021,  recante  delega  di  funzioni  al  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio  2021,
con il quale l'on. Fabiana Dadone e' stata  nominata  Ministro  senza
portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
febbraio 2021, con il quale al predetto Ministro e'  stato  conferito
l'incarico per le politiche giovanili; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo
2021, recante  delega  di  funzioni  al  Ministro  per  le  politiche
giovanili; 
  Vista l'intesa con la conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano,  ai
sensi dell'art. 3 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  28,
acquisita nella seduta del 2 marzo 2022; 
  Di concerto con il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
il Ministro dell'istruzione e il Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca e il Ministro per le politiche giovanili; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1.  Il  presente  decreto  individua,  ai  sensi  dell'art.  2  del
decreto-legge 9 giugno 2021,  n.  80,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le modalita'  attuative  con  cui,
nelle more dell'attuazione della previsione di cui all'art. 47, comma
6, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le  amministrazioni
pubbliche possono attivare specifici progetti di formazione e  lavoro
per l'acquisizione, attraverso contratti di apprendistato anche nelle
more della disciplina dei rispettivi contratti  collettivi  nazionali
di  lavoro,  di  competenze  di  base  e  trasversali,  nonche'   per
l'orientamento professionale di studenti universitari. 
  2.  Con  riferimento  all'acquisizione  di  competenze  di  base  e
trasversali, nonche' per l'orientamento professionale degli  studenti
universitari, il  presente  decreto  individua  specifiche  modalita'
attuative ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto ministeriale 22
ottobre 2004, n. 270 per l'orientamento professionale degli  studenti
iscritti ai corsi  di  laurea  magistrale  verso  le  amministrazioni
pubbliche. 
  3. In fase  di  prima  applicazione  e  al  fine  di  garantire  la
necessaria sperimentazione di tali modalita'  attuative,  nell'ambito
della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  sono  individuate  le
amministrazioni pubbliche alle  quali  applicare  la  disciplina  del
presente decreto in  numero  di  cinque  amministrazioni  centrali  e
cinque regioni.