IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                      E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  concernente
il riordino della disciplina in materia sanitaria e, in  particolare,
l'art. 12, comma 3, il quale dispone che il Fondo sanitario nazionale
sia ripartito dal Comitato  per  la  programmazione  economica,  oggi
Comitato interministeriale  per  la  programmazione  economica  e  lo
sviluppo sostenibile (di seguito CIPESS), su  proposta  del  Ministro
della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano  (di
seguito anche Conferenza Stato-regioni); 
  Vista la legge del 23 dicembre 1996, n.  662,  recante  «Misure  di
razionalizzazione della finanza pubblica» e, in particolare, i  commi
34 e 34-bis dell'art. 1 il quale prevede, tra l'altro, che il CIPESS,
su proposta del Ministro della salute,  d'intesa  con  la  Conferenza
Stato-regioni, puo' vincolare quote del Fondo sanitario nazionale (di
seguito anche FSN) per la realizzazione di  specifici  obiettivi  del
Piano sanitario nazionale; 
  Vista la medesima legge n. 662 del 1996, che all'art. 1, comma  40,
prevede, tra  l'altro,  che  il  Servizio  sanitario  nazionale,  nel
procedere alla corresponsione alle farmacie della quota di  spettanza
sul prezzo di vendita al pubblico  delle  specialita'  medicinali  di
classe a) e b), di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24  dicembre
1993, n. 537, trattenga a titolo di sconto, una quota sull'importo al
lordo dei ticket e  al  netto  dell'IVA  del  prezzo  di  vendita  al
pubblico delle specialita' medicinali, fissando quote percentuali  di
sconto crescenti al crescere del prezzo; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il  triennio
2019-2021», la quale stabilisce  all'art.  1,  comma  551,  che  alle
farmacie con un fatturato  annuo  in  regime  di  Servizio  sanitario
nazionale al netto dell'IVA inferiore a 150.000 euro non si applicano
le percentuali di sconto obbligatorio previste dal suddetto  art.  1,
comma 40, della legge n. 662 del 1996, e dall'art. 15, comma  2,  del
decreto-legge  n.  95  del  2012,  concernente  disposizioni  per  la
revisione  della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi   ai
cittadini, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,
n. 135; 
  Visto, altresi', che il comma 552, dell'art. 1, della citata  legge
n. 145 del 2018, quantifica gli oneri derivanti dall'esenzione  degli
sconti obbligatori di cui al precedente comma 551, in misura  pari  a
euro 4.000.000 e stabilisce, altresi', che a decorrere dall'anno 2019
a tali oneri si provveda mediante il finanziamento di cui  al  citato
art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996; 
  Vista la delibera di questo Comitato del 3 novembre  2021,  n.  71,
concernente il riparto tra le regioni delle  risorse  vincolate  alla
realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e  di  rilievo
nazionale per l'anno 2021  e,  in  particolare,  il  punto  12  della
lettera B) con il quale viene accantonata la somma di euro  4.000.000
per la remunerazione degli  oneri  sostenuti  per  l'esenzione  delle
percentuali di sconto obbligatorio,  ai  sensi  dei  gia'  richiamati
commi 551 e 552 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018; 
  Vista la delibera di questo Comitato del 29 settembre 2020, n.  58,
concernente il riparto delle somme accantonate  sul  Fondo  sanitario
nazionale 2019 e 2020, ai fini dell'esenzione  delle  percentuali  di
sconto per le farmacie con fatturato inferiore a  150.000  euro,  che
nel ripartire, tra l'altro, le risorse relative  all'annualita'  2020
disponeva che le  stesse  sarebbero  state  sottoposte  a  conguaglio
nell'ambito dell'odierno riparto annualita'  2021,  in  quanto  detto
riparto fu approvato in base  ai  dati  utilizzati  nel  riparto  del
precedente anno 2019, in forma di acconto,  non  essendo  disponibili
dati consolidati relativo all'anno di pertinenza e cio'  in  coerenza
con  quanto  riportato  nel  Patto  per  la  salute  2019-2021  e  in
particolare, nella scheda 1, ai fini di una  tempestiva  assegnazione
delle risorse; 
  Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota  n.
5790 del 1° aprile 2022, concernente il conguaglio  per  l'annualita'
2020 ed il riparto per l'anno 2021, tra le Regioni, di euro 4.000.000
accantonati per  l'esenzione  delle  percentuali  di  sconto  per  le
farmacie con fatturato annuo inferiore a 150.000 euro; 
  Considerato che per le Regioni Lazio, Basilicata e Sicilia le somme
assegnate per l'annualita' 2021 sono inferiori al recupero dovuto sul
riparto 2020, determinando pertanto un residuo a debito  non  saldato
che conseguentemente viene posto a  carico  delle  altre  regioni  in
proporzione al loro credito  e  che  verra'  compensato  in  sede  di
riparto delle risorse 2022; 
  Vista la normativa che stabilisce che  le  regioni  e  le  province
autonome provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
nei propri territori senza alcun apporto a carico del bilancio  dello
Stato e, in particolare, l'art. 34, comma 3, della legge 23  dicembre
1994, n. 724, recante  «Misure  di  razionalizzazione  della  finanza
pubblica», relativo  alla  Regione  Valle  d'Aosta  e  alle  Province
autonome di Trento e Bolzano, l'art. 1, comma 144, della citata legge
n. 662 del 1996, relativo alla Regione Friuli-Venezia Giulia e l'art.
1,  comma  836,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello  Stato  (legge  finanziaria  2007)»,  relativo   alla   Regione
Sardegna; 
  Visto, altresi', l'art. 1, comma 830, della citata legge n. 296 del
2006, ai sensi del quale la Regione Siciliana compartecipa alla spesa
sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento; 
  Vista l'Intesa sancita in Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 30 marzo 2022 (Rep. atti n. 44/CSR); 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art.  3
del vigente regolamento di questo Comitato, di cui alla delibera CIPE
28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento  interno  del  Comitato
interministeriale  per  la  programmazione  economica»,  cosi'   come
modificata dalla delibera CIPE  15  dicembre  2020,  n.  79,  recante
«Regolamento  interno   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»; 
  Vista la nota predisposta congiuntamente dal  Dipartimento  per  la
programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e
delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato; 
  Considerata l'urgenza di accelerare l'iter di perfezionamento della
delibera, e considerato che il testo della stessa e' stato  condiviso
con il MEF, e che le verifiche di finanza pubblica, di  cui  all'art.
5, comma 7, del regolamento del CIPESS, sono  espresse  positivamente
nella citata nota congiunta; 
  Considerato che, all'apertura dell'odierna seduta, il Ministro  per
gli affari regionali e  le  autonomie,  Mariastella  Gelmini  risulta
essere, tra i presenti, il Ministro componente piu'  anziano  e  che,
pertanto, svolge le funzioni di Presidente  del  Comitato,  ai  sensi
dell'art. 4, comma 12-quater del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55; 
 
                              Delibera: 
 
  1. In attuazione dell'art. 1, commi 551 e 552, della legge  n.  145
del 2018, richiamata nelle premesse, la somma di  euro  4.000.000,  a
carico del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2021, e' ripartita
tra le regioni a statuto ordinario e la  Regione  Siciliana  come  da
tabella allegata, che costituisce  parte  integrante  della  presente
delibera. 
  2. Le somme di cui al punto 1, destinate al  finanziamento  per  la
copertura degli oneri sostenuti dai sistemi sanitari regionali per la
mancata applicazione  delle  percentuali  di  sconto  obbligatorio  a
carico delle farmacie con un fatturato annuo in  regime  di  Servizio
sanitario nazionale, al netto dell'IVA,  inferiore  a  150.000  euro,
sono poste a carico del Fondo  sanitario  nazionale  e  corrispondono
alle medesime somme accantonate, a tale scopo,  da  questo  Comitato,
con delibera n. 71 del 2021, lettera B), punto  12),  concernente  il
riparto delle risorse vincolate alla  realizzazione  degli  obiettivi
prioritari e di rilievo nazionale per l'anno 2021. 
    Roma, 14 aprile 2022 
 
                                     Il Ministro per gli affari      
                                    regionali e le autonomie con     
                                       funzioni di Presidente        
                                              Gelmini                 
 
  Il Segretario                                                       
     Tabacci                                                          

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 915