IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, recante «Disposizioni sulla  riscossione  delle  imposte  sul
reddito» e, in particolare, il capo II del titolo I,  concernente  la
«Riscossione mediante ruolo», e il  titolo  II,  concernente  la  «La
riscossione coattiva»; 
  Visto il decreto legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46,  recante
«Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a  norma
dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337»; 
  Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, concernente il
«Riordino del servizio nazionale  della  riscossione,  in  attuazione
della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337»; 
  Visto l'art.  3  del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248,
concernente «Disposizioni in  materia  di  servizio  nazionale  della
riscossione»; 
  Visto l'art. 1 del decreto-legge  del  22  ottobre  2016,  n.  193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2016,  n.  248,
che ha previsto lo scioglimento di Equitalia S.p.a.  e  di  Equitalia
Servizi di riscossione S.p.a. e l'istituzione,  a  far  data  dal  1°
luglio 2017, di un ente pubblico economico denominato  Agenzia  delle
entrate - riscossione; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare,  l'art.  1,
comma 1090, ai sensi  del  quale,  nell'ambito  del  riassetto  della
riscossione    nel    territorio    siciliano,    l'Agenzia     delle
entrate-riscossione puo' subentrare alla societa' Riscossione Sicilia
S.p.a. nell'esercizio delle relative funzioni anche con riguardo alle
entrate spettanti alla Regione siciliana, per garantire  il  subentro
senza soluzione di continuita' e favorire la sostenibilita' economica
e finanziaria dell'operazione, e' previsto  un  contributo  in  conto
capitale in favore dell'Agenzia delle entrate-riscossione fino a  300
milioni di euro,  da  erogare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
decorrenza del subentro, utilizzabile anche a copertura di  eventuali
rettifiche di valore dei saldi patrimoniali della societa'  e  a  tal
fine e' autorizzata la spesa di 300 milioni di euro nell'anno 2021; 
  Vista la legge della Regione Siciliana 22  dicembre  2005,  n.  19,
relativa alla «Riforma del servizio regionale di riscossione»  e,  in
particolare, l'art. 2, comma 2, ai sensi del  quale,  in  conformita'
alle  disposizioni  contenute  nell'art.  3  del   decreto-legge   30
settembre 2005, n. 203, nonche' della relativa legge di conversione e
successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dal 1° ottobre 2006
e' soppresso il sistema di affidamento in  concessione  del  servizio
regionale della riscossione e le funzioni relative  alla  riscossione
in Sicilia sono esercitate dalla regione mediante la societa' di  cui
al comma  3  o  altra  societa'  successivamente  operante  nell'area
strategica servizi di riscossione dei tributi a seguito del  riordino
delle societa' a totale o maggioritaria partecipazione  regionale  di
cui all'art. 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11; 
  Vista la legge della  Regione  Siciliana  15  aprile  2021,  n.  9,
concernente il «Bilancio di previsione della Regione siciliana per il
triennio 2021-2023» e, in particolare, l'art. 8, che: 
  al comma 2, prevede che l'esercizio delle  funzioni  relative  alla
riscossione sul territorio regionale, di cui all'art. 2  della  legge
regionale 22 dicembre 2005, n.  19,  e'  delegato  all'Agenzia  delle
entrate ed e' svolto  dall'Agenzia  delle  entrate-riscossione,  ente
strumentale istituito con l'art 1,  comma  3,  del  decreto-legge  22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
dicembre 2016, n. 225, con le modalita' individuate  nell'accordo  di
cui al comma 3; 
  al comma 3, prevede che, dalla data  di  entrata  in  vigore  della
stessa  legge,  la  regione  avvia  le  attivita'  finalizzate   alla
definizione di un accordo con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e l'Agenzia delle entrate, per definire tutti gli aspetti  di
natura tecnica ed  amministrativa,  discendenti  dai  commi  1  e  2,
relativi al passaggio di funzioni tra Riscossione  Sicilia  S.p.a.  e
Agenzia delle entrate compresa  la  cessione  delle  azioni  detenute
dalla Regione siciliana, in esecuzione di quanto prescritto al  comma
2, che conseguentemente i riferimenti contenuti in  norme  vigenti  a
Riscossione  Sicilia  S.p.a.  si  intendono   riferiti,   in   quanto
compatibili, ad Agenzia delle entrate-riscossione e che,  sin  quando
non si addiviene all'adozione della predetta disciplina  applicativa,
la regione prosegue con la gestione secondo la normativa  vigente  al
1° gennaio 2021; 
  Visto il decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,  recante  «Misure
urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi  territoriali»,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 
  Visto l'art. 76 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,  il  quale
stabilisce, in particolare: 
    al comma 1, che, in attuazione delle previsioni di  cui  all'art.
1, comma 1090, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  con  decorrenza
dal  30  settembre  2021,  Riscossione  Sicilia  S.p.a.  e'  sciolta,
cancellata d'ufficio dal registro delle imprese ed estinta, senza che
sia esperita alcuna procedura di liquidazione, e  i  relativi  organi
decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 6; 
    al comma 2, che, con decorrenza  dal  1°  ottobre  2021,  secondo
quanto previsto dalla legge della Regione Siciliana 15  aprile  2021,
n. 9, l'esercizio delle funzioni relative  alla  riscossione  di  cui
all'art. 2, comma 2, della legge regionale del 22  dicembre  2005  n.
19, della medesima Regione Siciliana, e' affidato  all'Agenzia  delle
entrate ed e'  svolto  dall'Agenzia  delle  entrate-riscossione  che,
dalla stessa data, vi provvede, nel territorio della  regione,  anche
relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima; 
    al comma 3, che, per garantire  senza  soluzione  di  continuita'
l'esercizio  delle  funzioni  di  riscossione  nel  territorio  della
Regione Siciliana, entro il 31 ottobre 2021, e' erogato, in favore di
Agenzia delle entrate-riscossione, un versamento in conto capitale di
ammontare pari a trecento milioni di euro a carico del bilancio dello
Stato, anche a copertura di eventuali rettifiche di valore dei  saldi
patrimoniali   di    Riscossione    Sicilia    S.p.a.,    a    valere
sull'autorizzazione di spesa di cui all'art.  1,  comma  1090,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
    al comma 4, che, al  fine  di  assicurare  la  continuita'  e  la
funzionalita' nell'esercizio delle  attivita'  di  riscossione  nella
Regione Siciliana, Agenzia delle entrate-riscossione a far  data  dal
1° ottobre 2021 subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici
attivi e passivi, anche processuali, di  Riscossione  Sicilia  S.p.a.
con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e
al  titolo  II,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602; 
    al comma 6, che, entro la data del 30 settembre 2021, l'assemblea
degli azionisti di Riscossione Sicilia S.p.a. provvede ad  approvarne
il bilancio di esercizio per l'anno 2020, corredato  delle  relazioni
di legge, che, entro centoventi giorni dalla stessa data, il bilancio
di chiusura di Riscossione Sicilia S.p.a., e' deliberato dagli organi
in carica alla data del  relativo  scioglimento  e,  corredato  delle
relazioni di legge, e'  trasmesso  per  l'approvazione  alla  Regione
Siciliana  e  che  si  applicano  le  disposizioni  dell'art.  2  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
novembre 1998, n. 439; 
    al  comma  7,  che  Agenzia  delle  entrate-Riscossione,   previo
utilizzo del versamento di cui al comma 3, e'  tenuta  indenne  dalla
Regione  Siciliana,  in  misura  proporzionale  alla  percentuale  di
partecipazione della medesima  al  capitale  sociale  di  Riscossione
Sicilia S.p.a.  alla  data  dello  scioglimento,  ovvero,  alla  data
dell'eventuale precedente dismissione di tale  partecipazione,  dalle
conseguenze  patrimoniali  derivanti  dall'attivita'  di  Riscossione
Sicilia S.p.a., ivi comprese quelle: 
      a) per spese incorse, perdite sostenute o danni, anche non noti
alla predetta data, subiti per effetto di un'operazione effettuata  o
di un atto compiuto o di un  fatto  determinatosi  fino  alla  stessa
data; 
      b) originate da qualsiasi sopravvenienza passiva, insussistenza
dell'attivo o minusvalenza rispetto alle risultanze  dei  bilanci  di
cui al comma 6 e che non trovino presidio nei fondi ivi accantonati; 
      c) originate dall'assenza, incompletezza,  o  erroneita'  delle
informazioni presenti sui sistemi informativi aziendali,  riguardanti
i carichi affidati, le relative procedure di recupero  e  ogni  altra
attivita' esperita; 
      d) scaturenti dal diniego del discarico per  inesigibilita'  di
cui all'art. 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112: 
        al comma  8,  che  le  obbligazioni  gravanti  sulla  Regione
Siciliana ai sensi del  comma  7  sono  temporalmente  limitate  alle
richieste di indennizzo avanzate da Agenzia delle entrate-riscossione
entro il 31 dicembre 2030. Tale limite temporale  non  opera  per  le
obbligazioni gravanti sulla medesima Regione Siciliana ai sensi delle
lettere c) e  d)  dello  stesso  comma  7  e,  comunque,  per  quelle
derivanti dallo svolgimento dell'attivita' di riscossione; 
        al comma 9, che con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021,  d'intesa  con
il Presidente della Regione Siciliana, sono  stabilite  le  modalita'
per l'esercizio, nei confronti della Regione Siciliana, della manleva
di cui al comma 7, nonche'  le  procedure  di  conciliazione  per  la
risoluzione di eventuali  controversie,  tenendo  anche  conto  della
necessita',  per  quest'ultima,   di   provvedere   alle   necessarie
variazioni di bilancio; 
  Considerata la necessita' di adottare il decreto  ministeriale,  di
cui all'art. 76, comma 9, del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.  73,
con il quale  si  stabiliscono  le  modalita'  per  l'esercizio,  nei
confronti della Regione Siciliana, della manleva di cui  al  comma  7
del medesimo articolo 76, nonche' le procedure di  conciliazione  per
la risoluzione di eventuali controversie, tenendo anche  conto  della
necessita',  per  quest'ultima,   di   provvedere   alle   necessarie
variazioni di bilancio; 
  Considerata, altresi', l'esigenza di prevedere che l'Agenzia  delle
entrate-Riscossione sia tenuta indenne dalle conseguenze patrimoniali
derivanti dall'attivita' di Riscossione Sicilia S.p.a. esercitando la
predetta manleva, con le modalita'  indicate  dal  presente  decreto,
soltanto una  volta  esaurita  la  capienza  del  versamento  di  cui
all'art. 76, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73; 
  Vista l'intesa espressa dal Presidente della Regione Siciliana  con
nota n. 1753 del 20 gennaio 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto definisce, in attuazione dell'art. 76, comma
9,  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le  modalita'  per
l'esercizio  da  parte  di  Agenzia  delle  entrate-riscossione,  nei
confronti della Regione Siciliana, della manleva  (di  seguito  anche
«indennizzo»),  di  cui  al  comma  7   dell'art.   76   del   citato
decreto-legge n. 73 del 2021, nonche' le procedure  di  conciliazione
per la risoluzione di eventuali  controversie,  tenendo  anche  conto
della necessita', per quest'ultima,  di  provvedere  alle  necessarie
variazioni di bilancio.