IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e
sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti
agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla
politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008
del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione,
dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale
regolamento;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n.
C(2022) 1875 del 23 marzo 2022 che autorizza deroghe al regolamento
(UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013 e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della
Commissione, dell'11 marzo 2014;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 7 giugno 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale n. 165 del 18 luglio 2018,
recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE)
n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013» ed in particolare gli articoli 13, 15, 16 e 30;
Considerato che, ai sensi dell'art. 44, paragrafo 4, del
regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 45, paragrafo 2 del
regolamento (UE) n. 639/2014 le superfici utilizzate per il pascolo o
per la fienagione non possono essere considerati terreni a riposo;
Considerato che la decisione di esecuzione della Commissione n.
C(2022) 1875, sopra richiamata, in considerazione dell'impatto sulla
domanda e l'offerta dei prodotti agricoli determinato dall'invasione
dell'Ucraina da parte della Russia, autorizza gli Stati membri a
prevedere deroghe a talune condizioni per ottenere il pagamento di
inverdimento, consentendo di utilizzare, per il pascolo, la
fienagione o la coltivazione, i terreni lasciati a riposo ai fini
della diversificazione colturale o della costituzione delle aree
d'interesse ecologico;
Considerato che, ai sensi dell'art. 30, del decreto ministeriale
del 7 giugno 2018, citato in premessa, previa comunicazione alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, sono apportate modifiche ai
decreti di applicazione dei pagamenti diretti al fine di adattarli
alle indicazioni della Commissione europea;
Ritenuto opportuno avvalersi delle deroghe previste nella decisione
di esecuzione della Commissione europea n. C(2022) 1875, consentendo
agli agricoltori di utilizzare i terreni lasciati a riposo per il
pascolo, la fienagione o la coltivazione, anche se dichiarati nella
domanda unica 2022 ai fini della diversificazione colturale e della
costituzione delle aree di interesse ecologico;
Vista la comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Provincie autonome di Trento e di
Bolzano, effettuata con nota prot. n. 142323 del 28 marzo 2022;
Decreta:
Art. 1
Deroga per i terreni a riposo
1. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1 della decisione di esecuzione
(UE) n. C(2022) 1875, per l'anno di domanda 2022, i terreni lasciati
a riposo sono considerati una coltura distinta per il rispetto della
diversificazione colturale, in deroga all'art. 44, paragrafo 4 del
regolamento (UE) n. 1307/2013 e all'art. 13 del decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 giugno 2018
citato nelle premesse, anche se tali terreni sono stati utilizzati
per il pascolo, la fienagione o la coltivazione.
2. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 della decisione di esecuzione
(UE) n. C(2022) 1875, per l'anno di domanda 2022, i terreni lasciati
a riposo sono considerati area di interesse ecologico, in deroga
all'art. 45, paragrafo 2 del regolamento delegato n. 639/2014 e
all'art. 16 del decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali del 7 giugno 2018 citato nelle premesse, anche
se tali terreni sono stati utilizzati per il pascolo, la fienagione o
la coltivazione. Sulle superfici utilizzate per il pascolo o la
fienagione o la coltivazione e' altresi' consentito l'utilizzo di
prodotti fitosanitari.
3. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2 della decisione di esecuzione
(UE) n. C(2022) 1875, gli organismi pagatori provvedono affinche',
per l'anno di domanda 2022, siano forniti, ad AGEA coordinamento, i
dati delle aziende e del numero di ettari dichiarati a riposo cui si
applica la deroga, per la comunicazione prevista entro il 15 dicembre
2022, con le modalita' stabilite dallo stesso organismo di
coordinamento.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 8 aprile 2022
Il Ministro: Patuanelli
Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo
economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali e del turismo, n. 635