IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Visto l'art. 11, commi 2-bis e 2-ter, della legge 16 gennaio  2003,
n. 3, recante «Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di  pubblica
amministrazione»,  e  le  conseguenti  disposizioni   di   attuazione
introdotte con delibera CIPE 26  novembre  2020,  n.  63,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 aprile 2021,  n.
84, e concernente «Attuazione dell'art. 11  della  legge  16  gennaio
2003,  n.  3,  commi  2-bis,  2-ter,  2-quater  e  2-quinquies,  come
modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16  luglio  2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre  2020,
n. 120»; 
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera  a)  del  decreto  legislativo  29
dicembre  2011,  n.  229,  in  cui  si  prevede  l'obbligo   per   le
amministrazioni  pubbliche  di  detenere  ed  alimentare  un  sistema
gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio
della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26
febbraio 2013 con cui e' stato disciplinato  il  dettaglio  dei  dati
necessari per l'alimentazione del sistema di monitoraggio delle opere
pubbliche  nell'ambito  della  Banca   dati   delle   amministrazioni
pubbliche - BDAP; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici» e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 23, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile  2016,
n. 50, e successive modificazioni, che definisce  le  modalita'  e  i
tempi  di  progressiva  introduzione,   da   parte   delle   stazioni
appaltanti,  delle  amministrazioni  concedenti  e  degli   operatori
economici, dell'obbligatorieta' dei metodi  e  strumenti  elettronici
specifici,  quali  quelli  di  modellazione  per  l'edilizia   e   le
infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione  e  gestione
delle opere e relative verifiche; 
  Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  novembre  2018,  n.  130,   recante
«Disposizioni urgenti per la citta' di  Genova,  la  sicurezza  della
rete nazionale delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  gli  eventi
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»; 
  Visto  in  particolare,  l'art.  12,  comma  1,  decreto-legge   28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, che prevede « E' istituita, a decorrere dal 1°
gennaio 2019, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle  ferrovie  e
delle infrastrutture stradali e autostradali  (ANSFISA),  di  seguito
Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti, con possibilita' di articolazioni territoriali, di cui
una,  con  competenze  riferite  in  particolare  ai  settori   delle
infrastrutture stradali e autostradali, avente sede a Genova. Fermi i
compiti, gli obblighi e le responsabilita' degli enti  proprietari  e
dei soggetti gestori in materia di sicurezza,  l'Agenzia  promuove  e
assicura la vigilanza  sulle  condizioni  di  sicurezza  del  sistema
ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali,
direttamente sulla base del programma annuale di attivita' di cui  al
comma 5-bis, nonche' nelle forme e secondo le modalita' indicate  nei
commi da 3 a 5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo  si
applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio  1999,
n. 300»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
8  ottobre  2019,  n.  430,  recante   «Realizzazione   dell'Archivio
informatico nazionale delle  opere  pubbliche  AINOP»,  istituito  ai
sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018; 
  Visto il regolamento UE  2020/852  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione  di  un  quadro
che favorisce gli investimenti sostenibili  e  recante  modifica  del
regolamento (UE) 2019/2088, che specifica i sei obiettivi  ambientali
del «Green Deal» europeo e stabilisce i criteri di  ecosostenibilita'
di un'attivita' economica ed individua come attivita'  ecosostenibile
quella che contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di  uno
o  piu'  degli  obiettivi  ambientali  indicati,  non  arreca   danno
significativo a nessuno di questi ed e'  svolta  nel  rispetto  delle
garanzie minime di salvaguardia su imprese e diritti umani; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre 2020, n.  190,  «Regolamento  recante  l'organizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 marzo 2021, n. 56; 
  Visto l'art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n.  22,  convertito
con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, con il quale  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  assunto   la
denominazione di «Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili»; 
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n.  59,  convertito
con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure urgenti per  gli  investimenti»,  con  il
quale e' stato approvato il  Piano  nazionale  per  gli  investimenti
complementari finalizzato ad  integrare  con  risorse  nazionali  gli
interventi  del  Piano  nazionale  di  ripresa   e   resilienza   per
complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026; 
  Visto l'art. 1, comma 2, lettera c), punto 6, del  decreto-legge  6
maggio 2021, n. 59,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  1°
luglio 2021, n. 101, che, per  l'implementazione  di  un  sistema  di
monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e
tunnel destina: 25 milioni di euro per l'anno  2021,  50  milioni  di
euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
2023, 2024 e 2025 e 75 milioni di euro per l'anno 2026 nei pertinenti
capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 6 maggio  2021,  n.  59,
convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,  che
prevede che «Agli interventi ricompresi nel Piano nazionale  per  gli
investimenti complementari si applicano, in  quanto  compatibili,  le
procedure  di  semplificazione  e   accelerazione,   le   misure   di
trasparenza e conoscibilita' dello stato di avanzamento stabilite per
il Piano nazionale di ripresa e resilienza.»; 
  Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio  2021,  n.  59,
convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,  che
dispone che «Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro  trenta
giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono  individuati
per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali,  intermedi
e finali determinati in relazione  al  cronoprogramma  finanziario  e
coerenti con gli impegni assunti nel Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza con la Commissione europea sull'incremento della capacita'
di  spesa  collegata  all'attuazione  degli  interventi   del   Piano
nazionale  per  gli  investimenti  complementari.   Le   informazioni
necessarie per l'attuazione degli investimenti  di  cui  al  presente
articolo sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio  di  cui
al decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229,  e  i  sistemi
collegati. Negli altri casi  e,  comunque,  per  i  programmi  e  gli
interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa  e  resilienza
e' utilizzato il sistema informatico di cui all'art. 1,  comma  1043,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»; 
  Visto l'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 6  maggio  2021,  n.
59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n.  101,
in materia di revoca dei finanziamenti in caso  di  mancato  rispetto
dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti
o di mancata alimentazione dei sistemi di  monitoraggio  qualora  non
risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti; 
  Visto l'art. 1, comma 8, del decreto-legge 6 maggio  2021,  n.  59,
convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,  che
prevede  che  «L'attuazione  degli  interventi  di  cui  al  presente
articolo, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'art. 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea,  e'
subordinata alla previa autorizzazione della Commissione europea.  Le
amministrazioni attuano gli interventi ricompresi nel Piano nazionale
per gli investimenti  complementari  in  coerenza  con  il  principio
dell'assenza di un danno significativo agli obiettivi ambientali,  di
cui all'art 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 giugno 2020»; 
  Visto l'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 6  maggio  2021,  n.
59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n.  101,
recante norme in tema di corretta  programmazione  finanziaria  delle
risorse  e   dell'erogazione   dei   contributi   concessi   per   la
progettazione e la realizzazione di investimenti; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, con legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento  delle  procedure»,  ed   in   particolare   l'art.   48,
«Semplificazioni in materia di  affidamento  dei  contratti  pubblici
PNRR e PNC»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24
giugno 2021,  n.  115,  recante  «Regolamento  recante  modifiche  ed
integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  23
dicembre 2020, n.  190  concernente  l'organizzazione  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  15
luglio 2021 adottato ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59,  e,  in  particolare,  la  scheda  relativa  al
progetto  «Strade  sicure  -  Implementazione  di   un   sistema   di
monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e
tunnel della rete viaria principale»; 
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili 28 settembre 2021, n. 369, con  il  quale  sono
state assegnate, in  coerenza  con  la  scheda  progetto  relativa  a
«Strade sicure - messa in sicurezza ed implementazione di un  sistema
di monitoraggio  dinamico  per  il  controllo  da  remoto  di  ponti,
viadotti  e  tunnel  (A24-A25)»  di  cui  al  decreto  del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  15  luglio  2021,  le  risorse  per
l'attuazione  di  un  programma  di  monitoraggio  dinamico  per   il
controllo di ponti, viadotti e tunnel dell'autostrada A24-A25, e che,
per tale ragione, il relativo gestore non e' contemplato nell'attuale
programma; 
  Vista la normativa tecnica vigente sulla materia; 
  Ritenuto  necessario  limitare,  in  sede  di  prima  applicazione,
l'attivita'  alla  rete  viaria  principale  del  Sistema   nazionale
integrato dei  trasporti  (SNIT)  di  1°  livello  in  gestione  alla
societa' ANAS S.p.a. ed alle societa'  autostradali  che  operano  in
regime  di  concessione,  cosi'  come  definita  al  capitolo   III.3
dell'allegato infrastrutture 2021 «Dieci anni per cambiare  l'Italia»
del documento di economia e finanza; 
  Considerata la necessita' di ripartire in misura omogenea l'importo
tra i gestori della rete SNIT di 1° livello; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                     Destinazione delle risorse 
 
  1. La somma complessiva di euro 450.000.000,00, articolata in  euro
25.000.000,00 per l'anno 2021, euro 50.000.000,00  per  l'anno  2022,
euro 100.000.000,00 per l'anno 2023, euro 100.000.000,00  per  l'anno
2024, euro 100.000.000,00 per l'anno 2025 ed euro  75.000.000,00  per
l'anno 2026 e' destinata al finanziamento  di  programmi  finalizzati
all'implementazione di un sistema di  monitoraggio  dinamico  per  il
controllo da remoto di ponti, viadotti e  tunnel  della  rete  viaria
principale nazionale SNIT di 1° livello  in  gestione  alla  societa'
ANAS S.p.a. ed alle societa' autostradali che operano  in  regime  di
concessione. 
  2. I programmi, la cui finalita' riguarda  il  miglioramento  della
sicurezza delle strutture dei  ponti,  viadotti  e  gallerie,  devono
assicurare: 
    a)  l'attuazione  di  un   sistema   integrato   di   censimento,
classificazione e gestione dei rischi per 12.000 opere  d'arte  della
rete viaria di cui al comma 1; 
    b) la  strumentazione  di  6.500  opere  d'arte,  delle  suddette
12.000, mediante: 
      i.  la  predisposizione  e  l'attuazione  di  un   sistema   di
monitoraggio dinamico con controllo da remoto; 
      ii. la gestione della sicurezza delle  infrastrutture  stradali
in modo strutturale e attraverso un processo iterativo (analisi della
rete,   sopralluoghi,    gestione    del    sistema    digitalizzato,
classificazione delle priorita', attuazione degli interventi); 
    c) l'adozione del modello BIM (Building Information Modeling) per
200 opere d'arte, comprese nelle suddette opere oggetto di controllo.