IL MINISTRO
PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
E LA TRANSIZIONE DIGITALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza, secondo cui all'art. 22, comma 1, gli Stati
membri, nell'attuazione dello stesso, adottano tutte le opportune
misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per
garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute
dal dispositivo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale
applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione,
l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e
dei conflitti di interessi;
Visto il «Piano nazionale di ripresa e resilienza» (di seguito
anche «PNRR» o «Piano») presentato alla Commissione in data 30 giugno
2021 e valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del
13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del
Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti
relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti, convertito
con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e in
particolare l'art. 1 che approva il Piano nazionale per gli
investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse
nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, relativo alla
governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure
di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure convertito con modificazioni dalla legge
29 luglio 2021, n. 108, e in particolare l'art. 14 che estende la
disciplina del PNRR al Piano nazionale per gli investimenti
complementari;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante misure urgenti
per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche
amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15
luglio 2021 che prevede gli obiettivi iniziali, intermedi e finali
dei programmi e degli interventi cofinanziati dal Piano nazionale per
gli investimenti complementari;
Visto l'art. 3, comma 2, del citato decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, che prevede che gli
obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli
interventi cofinanziati relativi ai servizi digitali e cittadinanza
digitale, ai servizi digitali e competenze digitali, alle tecnologie
satellitari ed economia spaziale, alla transizione 4.0, ai Piani
urbani integrati, all'ecobonus e sismabonus 110 per cento, siano
individuati con successivo decreto in coerenza con quanto riportato
nel PNRR, e in esito all'adozione dei provvedimenti di cui all'art.
1, commi 1042, e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11
ottobre 2021, che disciplina le procedure relative alla gestione
finanziaria delle risorse del Fondo di rotazione next generation EU
Italia, di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178;
Visto l'art. 4, comma 1, del citato decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021, che prevede che
le risorse destinate in favore di interventi aventi natura di crediti
d'imposta o che comunque comportino minori entrate per il bilancio
dello Stato sono assegnate dal servizio centrale per il PNRR in
favore del singolo intervento sulla base delle indicazioni fornite
dalle amministrazioni interessate e conseguentemente registrate nel
sistema contabile del servizio centrale per il PNRR;
Visto l'art. 4, comma 2, del citato decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021, che prevede che
le risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo sono versate dal
servizio centrale per il PNRR in favore della contabilita' speciale
n. 1778 intestata «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio», ovvero
versate all'entrata del bilancio dello Stato;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante
Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,
che, all'art. 29 istituisce il «Fondo per la Repubblica digitale»
destinato al sostegno di progetti rivolti alla formazione e
all'inclusione digitale, con la finalita' di accrescere le competenze
digitali anche allo scopo di migliorare i corrispondenti indicatori
del Digital economy and society index (DESI) della Commissione
europea;
Visto l'art. 29 del citato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
che prevede in via sperimentale, per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025
e 2026, l'istituzione del «Fondo per la Repubblica digitale»
nell'ambito dell'intervento «Servizi digitali e competenze digitali»
del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui
all'art. 1, comma 2, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6
maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
luglio 2021, n. 101;
Visto il comma 5 del citato art. 29 del decreto-legge 6 novembre
2021, n. 152, che prevede che le risorse vengono individuate con uno
o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica o la transizione
digitale a valere sulle risorse del bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri anche in relazione alle risorse
di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6
maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
luglio 2021, n. 101;
Visto, in particolare, il comma 6 del citato art. 29 del decreto-
legge 6 novembre 2021, n. 152, che prevede che con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le procedure
per la concessione del contributo di cui al comma 5, nel rispetto del
limite di spesa stabilito;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio
2021, con il quale il dott. Vittorio Colao e' stato nominato Ministro
senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13
febbraio 2021, con il quale al predetto Ministro e' stato conferito
l'incarico per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15
marzo 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, dott.
Vittorio Colao, e' stata conferita la delega di funzioni nelle
materie dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale;
Visto il Protocollo d'intesa stipulato in data 25 gennaio 2022, tra
il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale,
il Ministro dell'economia e delle finanze e le fondazioni di cui al
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
Visto, in particolare, l'art. 2 del predetto Protocollo d'intesa,
che concerne l'alimentazione e la durata del Fondo per la Repubblica
digitale;
Visto, il comma 2 dell'art. 2 del Protocollo d'intesa che
stabilisce che, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le Fondazioni
trasmettono all'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio
S.p.a. (di seguito ACRI) le delibere di impegno irrevocabile al
versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate per il sostegno
finanziario dei progetti di cui all' art. 1, comma 1, del medesimo
Protocollo d'intesa;
Visto, il comma 3 dell'art. 2 del Protocollo d'intesa, che prevede
che entro il successivo 20 febbraio, l'ACRI trasmette all'Agenzia
delle entrate e, per conoscenza, al Comitato di indirizzo strategico
del Fondo Repubblica digitale, di cui all'art. 3 del medesimo
Protocollo, l'elenco delle Fondazioni per le quali sia stata
riscontrata la corretta delibera d'impegno, in ordine cronologico di
presentazione;
Visto, il comma 4 dell'art. 2 del Protocollo d'intesa, concernente
il riconoscimento del credito d'imposta mediante apposita
comunicazione ad ogni Fondazione finanziatrice e per conoscenza
all'ACRI, da parte del direttore dell'Agenzia delle entrate entro il
successivo 31 marzo. Il versamento al Fondo delle somme stanziate
viene effettuato dalle Fondazioni entro i successivi tre mesi dalla
comunicazione dell'Agenzia delle entrate;
Visto, il comma 5 dell'art. 2 del Protocollo d'intesa che
stabilisce che, nel caso in cui una Fondazione non provveda al
versamento dell'importo stanziato, l'ACRI ripartisce il pagamento tra
le restanti Fondazioni, dandone comunicazione al direttore
dell'Agenzia delle entrate e, per conoscenza, al Comitato di
indirizzo strategico del Fondo Repubblica digitale, di cui all'art. 3
del medesimo Protocollo. Le somme cosi' ripartite sono versate dalle
Fondazioni interessate, ognuna per la quota spettante, nei successivi
dieci giorni dalla richiesta da parte di ACRI. Dell'avvenuto
versamento ACRI da' comunicazione al direttore dell'Agenzia delle
entrate che provvede ad annullare il riconoscimento del credito di
imposta nei confronti della Fondazione inadempiente e lo assegna alle
altre Fondazioni in relazione ai versamenti da ciascuna di esse
effettuati;
Considerato che il Comitato di indirizzo strategico del Fondo
Repubblica digitale, di cui all'art. 3 del sopra citato Protocollo
d'intesa, tra l'altro, definisce periodicamente: a) gli ambiti
tematici e i target specifici per ogni ambito tematico; b) i
requisiti di ammissibilita', i criteri di valutazione e di selezione
dei progetti da finanziare: c) le procedure di verifica del
raggiungimento degli obiettivi del Fondo;
Considerato, pertanto, che detto Comitato dovra' tenere conto di
quanto stabilito con il decreto emanato ai sensi dell'art. 3, comma
2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15
luglio 2021, in ordine agli obiettivi iniziali, intermedi e finali
dei programmi e degli interventi del Piano nazionale degli
investimenti complementari relativi, tra gli altri, ai servizi
digitali e cittadinanza digitale e ai servizi digitali e competenze
digitali;
Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni», che prevede, in particolare, la compensabilita' di
crediti e debiti tributari e previdenziali;
Visto l'art. 1260 e seguenti del codice civile, recante la
disciplina sulla cedibilita' dei crediti;
Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti la disciplina
sui limiti massimi compensabili in materia di crediti di imposta;
Visto l'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, recante disposizioni per il recupero dei crediti di imposta
illegittimamente fruiti;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 29, comma 6, del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, individua le procedure per la
concessione del contributo, riconosciuto sotto forma di credito di
imposta, in favore delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153, per i versamenti effettuati al Fondo per la
Repubblica digitale di cui al comma 1 del medesimo art. 29.