IL MINISTRO 
                    PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
                      E LA TRANSIZIONE DIGITALE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo  per  la
ripresa e la resilienza, secondo cui all'art. 22, comma 1, gli  Stati
membri, nell'attuazione dello stesso,  adottano  tutte  le  opportune
misure per  tutelare  gli  interessi  finanziari  dell'Unione  e  per
garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute
dal dispositivo sia  conforme  al  diritto  dell'Unione  e  nazionale
applicabile, in  particolare  per  quanto  riguarda  la  prevenzione,
l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e
dei conflitti di interessi; 
  Visto il «Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza»  (di  seguito
anche «PNRR» o «Piano») presentato alla Commissione in data 30 giugno
2021 e valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN  del
13 luglio 2021 notificata all'Italia dal  Segretariato  generale  del
Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; 
  Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti
relative al Fondo complementare  al  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza e altre misure urgenti per  gli  investimenti,  convertito
con  modificazioni  dalla  legge  1°  luglio  2021,  n.  101,  e   in
particolare  l'art.  1  che  approva  il  Piano  nazionale  per   gli
investimenti  complementari  finalizzato  ad  integrare  con  risorse
nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza; 
  Visto il  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  relativo  alla
governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure
di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione  e
snellimento delle procedure convertito con modificazioni dalla  legge
29 luglio 2021, n. 108, e in particolare l'art.  14  che  estende  la
disciplina  del  PNRR  al  Piano  nazionale  per   gli   investimenti
complementari; 
  Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante misure  urgenti
per il rafforzamento della capacita' amministrativa  delle  pubbliche
amministrazioni funzionali  all'attuazione  del  Piano  nazionale  di
ripresa e  resilienza  (PNRR)  e  per  l'efficienza  della  giustizia
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  15
luglio 2021 che prevede gli obiettivi iniziali,  intermedi  e  finali
dei programmi e degli interventi cofinanziati dal Piano nazionale per
gli investimenti complementari; 
  Visto  l'art.  3,  comma  2,  del  citato  decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, che prevede che gli
obiettivi  iniziali,  intermedi  e  finali  dei  programmi  e   degli
interventi cofinanziati relativi ai servizi digitali  e  cittadinanza
digitale, ai servizi digitali e competenze digitali, alle  tecnologie
satellitari ed economia spaziale,  alla  transizione  4.0,  ai  Piani
urbani integrati, all'ecobonus e  sismabonus  110  per  cento,  siano
individuati con successivo decreto in coerenza con  quanto  riportato
nel PNRR, e in esito all'adozione dei provvedimenti di  cui  all'art.
1, commi 1042, e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11
ottobre 2021, che disciplina  le  procedure  relative  alla  gestione
finanziaria delle risorse del Fondo di rotazione next  generation  EU
Italia, di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre  2020,
n. 178; 
  Visto  l'art.  4,  comma  1,  del  citato  decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021, che  prevede  che
le risorse destinate in favore di interventi aventi natura di crediti
d'imposta o che comunque comportino minori entrate  per  il  bilancio
dello Stato sono assegnate dal  servizio  centrale  per  il  PNRR  in
favore del singolo intervento sulla base  delle  indicazioni  fornite
dalle amministrazioni interessate e conseguentemente  registrate  nel
sistema contabile del servizio centrale per il PNRR; 
  Visto  l'art.  4,  comma  2,  del  citato  decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021, che  prevede  che
le risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo sono  versate  dal
servizio centrale per il PNRR in favore della  contabilita'  speciale
n. 1778 intestata «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio», ovvero
versate all'entrata del bilancio dello Stato; 
  Visto  il  decreto-legge  6  novembre   2021,   n.   152,   recante
Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa
e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni  mafiose
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.  233,
che, all'art. 29 istituisce il «Fondo  per  la  Repubblica  digitale»
destinato  al  sostegno  di  progetti  rivolti  alla   formazione   e
all'inclusione digitale, con la finalita' di accrescere le competenze
digitali anche allo scopo di migliorare i  corrispondenti  indicatori
del Digital  economy  and  society  index  (DESI)  della  Commissione
europea; 
  Visto l'art. 29 del citato decreto-legge 6 novembre 2021,  n.  152,
che prevede in via sperimentale, per gli anni 2022, 2023, 2024,  2025
e  2026,  l'istituzione  del  «Fondo  per  la  Repubblica   digitale»
nell'ambito dell'intervento «Servizi digitali e competenze  digitali»
del  Piano  nazionale  per  gli  investimenti  complementari  di  cui
all'art. 1, comma 2, lettera  a),  numero  2),  del  decreto-legge  6
maggio 2021, n. 59, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°
luglio 2021, n. 101; 
  Visto il comma 5 del citato art. 29 del  decreto-legge  6  novembre
2021, n. 152, che prevede che le risorse vengono individuate con  uno
o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del
Ministro delegato per  l'innovazione  tecnologica  o  la  transizione
digitale  a  valere  sulle  risorse  del  bilancio   autonomo   della
Presidenza del Consiglio dei ministri anche in relazione alle risorse
di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), punto 2, del decreto-legge  6
maggio 2021, n. 59, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1º
luglio 2021, n. 101; 
  Visto, in particolare, il comma 6 del citato art. 29  del  decreto-
legge 6 novembre 2021, n.  152,  che  prevede  che  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri o  del  Ministro  delegato  per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le  procedure
per la concessione del contributo di cui al comma 5, nel rispetto del
limite di spesa stabilito; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  12  febbraio
2021, con il quale il dott. Vittorio Colao e' stato nominato Ministro
senza portafoglio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  13
febbraio 2021, con il quale al predetto Ministro e'  stato  conferito
l'incarico per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  15
marzo 2021,  con  il  quale  al  Ministro  senza  portafoglio,  dott.
Vittorio Colao, e'  stata  conferita  la  delega  di  funzioni  nelle
materie dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale; 
  Visto il Protocollo d'intesa stipulato in data 25 gennaio 2022, tra
il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione  digitale,
il Ministro dell'economia e delle finanze e le fondazioni di  cui  al
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153; 
  Visto, in particolare, l'art. 2 del predetto  Protocollo  d'intesa,
che concerne l'alimentazione e la durata del Fondo per la  Repubblica
digitale; 
  Visto,  il  comma  2  dell'art.  2  del  Protocollo  d'intesa   che
stabilisce che, entro il 31 gennaio di ciascun  anno,  le  Fondazioni
trasmettono all'Associazione di Fondazioni e di  Casse  di  Risparmio
S.p.a. (di seguito ACRI)  le  delibere  di  impegno  irrevocabile  al
versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate per il sostegno
finanziario dei progetti di cui all' art. 1, comma  1,  del  medesimo
Protocollo d'intesa; 
  Visto, il comma 3 dell'art. 2 del Protocollo d'intesa, che  prevede
che entro il successivo 20  febbraio,  l'ACRI  trasmette  all'Agenzia
delle entrate e, per conoscenza, al Comitato di indirizzo  strategico
del Fondo  Repubblica  digitale,  di  cui  all'art.  3  del  medesimo
Protocollo,  l'elenco  delle  Fondazioni  per  le  quali  sia   stata
riscontrata la corretta delibera d'impegno, in ordine cronologico  di
presentazione; 
  Visto, il comma 4 dell'art. 2 del Protocollo d'intesa,  concernente
il   riconoscimento   del   credito   d'imposta   mediante   apposita
comunicazione ad  ogni  Fondazione  finanziatrice  e  per  conoscenza
all'ACRI, da parte del direttore dell'Agenzia delle entrate entro  il
successivo 31 marzo. Il versamento al  Fondo  delle  somme  stanziate
viene effettuato dalle Fondazioni entro i successivi tre  mesi  dalla
comunicazione dell'Agenzia delle entrate; 
  Visto,  il  comma  5  dell'art.  2  del  Protocollo  d'intesa   che
stabilisce che, nel caso  in  cui  una  Fondazione  non  provveda  al
versamento dell'importo stanziato, l'ACRI ripartisce il pagamento tra
le  restanti   Fondazioni,   dandone   comunicazione   al   direttore
dell'Agenzia  delle  entrate  e,  per  conoscenza,  al  Comitato   di
indirizzo strategico del Fondo Repubblica digitale, di cui all'art. 3
del medesimo Protocollo. Le somme cosi' ripartite sono versate  dalle
Fondazioni interessate, ognuna per la quota spettante, nei successivi
dieci  giorni  dalla  richiesta  da  parte  di  ACRI.   Dell'avvenuto
versamento ACRI da' comunicazione  al  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate che provvede ad annullare il riconoscimento  del  credito  di
imposta nei confronti della Fondazione inadempiente e lo assegna alle
altre Fondazioni in relazione  ai  versamenti  da  ciascuna  di  esse
effettuati; 
  Considerato che il  Comitato  di  indirizzo  strategico  del  Fondo
Repubblica digitale, di cui all'art. 3 del  sopra  citato  Protocollo
d'intesa,  tra  l'altro,  definisce  periodicamente:  a)  gli  ambiti
tematici e  i  target  specifici  per  ogni  ambito  tematico;  b)  i
requisiti di ammissibilita', i criteri di valutazione e di  selezione
dei  progetti  da  finanziare:  c)  le  procedure  di  verifica   del
raggiungimento degli obiettivi del Fondo; 
  Considerato, pertanto, che detto Comitato dovra'  tenere  conto  di
quanto stabilito con il decreto emanato ai sensi dell'art.  3,  comma
2, del decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  del  15
luglio 2021, in ordine agli obiettivi iniziali,  intermedi  e  finali
dei  programmi  e  degli  interventi  del   Piano   nazionale   degli
investimenti  complementari  relativi,  tra  gli  altri,  ai  servizi
digitali e cittadinanza digitale e ai servizi digitali  e  competenze
digitali; 
  Visto l'art. 17 del decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,
recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei  contribuenti
in sede di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema  di  gestione  delle
dichiarazioni», che prevede, in particolare,  la  compensabilita'  di
crediti e debiti tributari e previdenziali; 
  Visto  l'art.  1260  e  seguenti  del  codice  civile,  recante  la
disciplina sulla cedibilita' dei crediti; 
  Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  e
l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti la disciplina
sui limiti massimi compensabili in materia di crediti di imposta; 
  Visto l'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30  dicembre  2004,
n. 311, recante disposizioni per il recupero dei crediti  di  imposta
illegittimamente fruiti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 29,  comma  6,  del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, individua le procedure  per  la
concessione del contributo, riconosciuto sotto forma  di  credito  di
imposta, in favore delle fondazioni di cui al decreto legislativo  17
maggio 1999, n. 153, per i versamenti  effettuati  al  Fondo  per  la
Repubblica digitale di cui al comma 1 del medesimo art. 29.