IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA 
                       ed economia del farmaco 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia  (comunicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  140
del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Francesco  Trotta  l'incarico  di
dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Francesco Trotta la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20  settembre  2004,  n.  245,  per  la  firma  delle  determine   di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 1, comma 401, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205,  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi  408-409  con  i
quali e' stato previsto un monitoraggio degli  effetti  dell'utilizzo
dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso
terapeutico-assistenziale complessivo; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  2  agosto  2019
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico  nazionale  2006)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie
generale, n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Vista la determina AIFA AIFA AAM/A.I.C. n. 172/2020 del 15 dicembre
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
- Serie generale, n. 318 del  23  dicembre  2020,  con  la  quale  la
societa' Mylan S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione  in
commercio del medicinale «Amlodipina/Valsartan/Idroclorotiazide Mylan
Pharma»; 
  Vista la domanda presentata in data 26 febbraio 2021 con  la  quale
la  societa'  Mylan  S.p.a.  ha  chiesto  la  riclassificazione   del
medicinale   «Amlodipina/Valsartan/Idroclorotiazide   Mylan   Pharma»
(amlodipina/valsartan/idroclorotiazide)   delle   confezioni   aventi
A.I.C. nn. 049044023,  049044050,  049044086,  049044112,  049044148,
049044175, 049044201, 049044237, 049044264 e 049044290; 
  Visto il  parere  espresso  dalla  Commissione  tecnico-scientifica
nella riunione del 7, 9- 12 luglio 2021; 
  Visto il parere espresso  dal  Comitato  prezzi  e  rimborso  nella
riunione del 21 e 25-27 gennaio 2022; 
  Vista la delibera n.  20  dell'11  aprile  2022  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore
generale,  concernente  l'approvazione   dei   medicinali   ai   fini
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da
parte del Servizio sanitario nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale  AMLODIPINA/VALSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE  MYLAN  PHARMA
(amlodipina/valsartan/idroclorotiazide)   nelle   confezioni    sotto
indicate e' classificato come segue: 
    confezioni: 
      «5 mg/160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse
in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 049044023 (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': A; 
      Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 5,20; 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 9,75; 
      «5 mg/160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse
in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 049044050 (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': A; 
      prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 5,20; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 9,75; 
      «5 mg/160 mg /25 mg compresse rivestite con film» 28  compresse
in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 049044086 (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': A; 
      prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 5,20; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 9,75; 
      «5 mg/160 mg /25 mg compresse rivestite con film» 28  compresse
in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 049044112 (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': A; 
      prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 5,20; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 9,75; 
      «10 mg/160  mg  /12,5  mg  compresse  rivestite  con  film»  28
compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 049044148 (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': A; 
      prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 6,42; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 12,05; 
      «10 mg/160  mg  /12,5  mg  compresse  rivestite  con  film»  28
compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 049044175 (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': A; 
      prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 6,42; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 12,05; 
      «10 mg/160 mg /25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse
in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 049044201 (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': A; 
      prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 6,42; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 12,05; 
      «10 mg/160 mg /25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse
in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 049044237 (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': A; 
      prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 6,42; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 12,05; 
      «10 mg/320 mg /25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse
in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 049044264 (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': A; 
      prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 7,71; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 14,46; 
      «10 mg/320 mg /25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse
in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 049044290 (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': A; 
      prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 7,71; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 14,46. 
  Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente   che   in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia,  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
  Sino alla scadenza del termine  di  cui  al  precedente  comma,  il
medicinale   «Amlodipina/Valsartan/Idroclorotiazide   Mylan   Pharma»
(amlodipina/valsartan/idroclorotiazide)  e'  classificato,  ai  sensi
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita Sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C(nn). 
  Si intendono negoziate anche le indicazioni  terapeutiche,  oggetto
dell'istanza di  rimborsabilita',  ivi  comprese  quelle  attualmente
coperte  da  brevetto,  alle  condizioni  indicate   nella   presente
determina. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi. 
  Il  contratto  biennale   non   e'   rinnovabile   automaticamente.
L'appropriatezza prescrittiva  sara'  monitorata  da  AIFA  sui  dati
rilevati tramite tessera sanitaria e Osmed e costituira'  oggetto  di
analisi ai fini dell'eventuale rinnovo del suddetto contratto.