IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto l'art. 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e
successive modificazioni, secondo il quale le voci e gli importi dei
diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio sono stabiliti,
modificati ed aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
tenendo conto dei costi standard di gestione e di fornitura dei
relativi servizi definiti dal Ministero dello sviluppo economico ai
sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso
l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo
svolgimento delle funzioni in forma associata;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 28 agosto 2021, n. 118, convertito dalla
legge 21 ottobre 2021, n. 147, recante «Misure urgenti in materia di
crisi e di risanamento aziendale», che differisce l'entrata in vigore
del Codice della crisi d'impresa ed introduce, con decorrenza 15
novembre 2021, la composizione negoziata per la soluzione della crisi
d'impresa;
Visto, in particolare, l'art. 5, comma 8-bis, del predetto
decreto-legge 28 agosto 2021, n. 118, secondo il quale alla copertura
dei costi che gravano sulle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura per consentire il funzionamento della
procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi
d'impresa si provvede mediante il versamento, a carico dell'impresa
che propone l'istanza, di diritti di segreteria determinati ai sensi
del predetto art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
Considerato che occorre definire i costi standard di gestione e di
fornitura del servizio al fine della determinazione del diritto di
segreteria da corrispondere alle camere di commercio e che la
gestione dell'istanza di composizione negoziata e' un servizio di
nuova istituzione, per il quale non sono disponibili dati contabili
effettivi su cui effettuare valutazioni dirette sui costi;
Vista la nota di Unioncamere n. 25671/U del 15 novembre 2021, con
la quale vengono forniti i parametri e le valutazioni da assumere a
fondamento della determinazione del diritto di segreteria per la
procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi
d'impresa;
Considerato che la composizione negoziata della crisi di impresa
prevede la presentazione dell'istanza con relativa pre-istruttoria,
la nomina dell'esperto e l'accompagnamento nella composizione della
crisi, con i conseguenti possibili esiti, dall'archiviazione fino
alla liquidazione del compenso dell'esperto;
Tenuto conto che le attivita' delle camere di commercio necessarie
a garantire l'erogazione del servizio di composizione negoziata
saranno fortemente concentrate nella prima fase di pre-istruttoria e
pertanto i fattori produttivi da considerare sono, principalmente,
l'utilizzo delle risorse umane e gli adempimenti di tipo
organizzativo, che vanno quantificati in costo del personale e costi
generali di funzionamento, con una stima di massima parametrabile in
circa euro 42.000 per ciascuna camera di commercio, la quasi
totalita' derivanti da costi di personale;
Ritenuto di prendere a riferimento il numero di sessanta camere di
commercio, che rappresentano il punto di arrivo dei processi di
fusione e accorpamento attualmente in corso, ai sensi e per gli
effetti del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, e che,
inoltre, l'impatto stimato non sara' lo stesso su tutte le camere di
commercio, in quanto molte attivita' riguarderanno esclusivamente le
camere capoluogo di regione e delle Province autonome di Trento e
Bolzano;
Considerato altresi' che basandosi sulla definizione del costo
annuo standard e parametrando questo valore alla stima di circa
diecimila istanze annuali che si presume giungeranno alle sessanta
Camere di commercio a regime, si arriva a valutare il costo standard
unitario per domanda pari ad euro 252, importo finale da considerare
per una corretta stima del diritto di segreteria;
Considerato che il predetto costo standard unitario non comporta
ulteriori oneri oltre a quelli gia' previsti dal decreto-legge 24
agosto 2021, n. 118, convertito dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147;
Decreta:
1. Il diritto di segreteria per la procedura di composizione
negoziata per la soluzione della crisi d'impresa e' individuato in
euro 252 per singola pratica.
Roma, 10 marzo 2022
Il Ministro
dello sviluppo economico
Giorgetti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo
economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali e del turismo, n. 508