IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; Visto, in particolare, l'art. 30, comma 4, della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici sono posti a carico dei soggetti interessati secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, recante attuazione della direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, come modificata dalle direttive 2006/137/CE, 2008/59/CE, 2008/68/CE e 2008/87/CE; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE; Visto, in particolare, l'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, che prevede che le norme del decreto legislativo n. 22 del 2009 continuano ad applicarsi alle unita' navali di cui all'art. 1 del medesimo decreto, qualora non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo n. 114 del 2018; Visto, inoltre, l'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 114 del 2018, che prevede che gli organismi di classificazione esercitano sulle unita' navali, sui galleggianti e sugli impianti galleggianti addetti alla navigazione interna compiti di controllo tecnico rientranti nel campo di applicazione del medesimo decreto e del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, anche finalizzati al rilascio dei certificati; Visto l'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 114 del 2018, che prevede che per eseguire i compiti di cui al comma 1, l'organismo, stabilito nel territorio nazionale, deve essere autorizzato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, nonche' riconosciuto dalla Commissione europea; Considerato che l'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 114 del 2018 attribuisce al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili il compito di verificare che gli organismi di classificazione svolgano efficacemente i compiti per i quali sono stati autorizzati; Considerato che, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo n. 114 del 2018, gli oneri relativi alle attivita' di valutazione, autorizzazione e vigilanza degli organismi di classificazione di cui all'art. 19 sono a totale carico dei medesimi organismi; Visto l'art. 19, comma 16, del decreto legislativo n. 114 del 2018, che prevede che gli organismi di classificazione gia' riconosciuti anteriormente al 6 ottobre 2016 in conformita' della direttiva 2006/87/CE sono riconosciuti anche ai sensi del suddetto decreto legislativo e che a essi si estendono integralmente le disposizioni recate dal medesimo decreto; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; Considerata la necessita' di determinare, ai sensi dell'art. 23, comma 5, del decreto legislativo n. 114 del 2018, le tariffe per le attivita' di cui al comma 4 del medesimo articolo; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica alle attivita' svolte dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili finalizzate al riconoscimento e all'autorizzazione degli organismi di classificazione nonche' alla vigilanza degli stessi, in attuazione dell'art. 19 del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, nonche' dell'art. 18 e dell'allegato VII del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22.