IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Visto, in particolare, l'art. 30, comma 4, della  citata  legge  24
dicembre  2012,  n.  234,  che  prevede  che  gli  oneri  relativi  a
prestazioni e a controlli da eseguire da  parte  di  uffici  pubblici
sono  posti  a  carico  dei  soggetti  interessati  secondo   tariffe
determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso; 
  Visto il decreto legislativo  24  febbraio  2009,  n.  22,  recante
attuazione della direttiva 2006/87/CE che fissa i  requisiti  tecnici
per  le  navi  della  navigazione  interna,  come  modificata   dalle
direttive 2006/137/CE, 2008/59/CE, 2008/68/CE e 2008/87/CE; 
  Visto il decreto legislativo 7  settembre  2018,  n.  114,  recante
attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 14 settembre  2016,  che  stabilisce  i  requisiti
tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la
direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE; 
  Visto, in particolare, l'art. 25, comma 1, del decreto  legislativo
7 settembre 2018, n. 114,  che  prevede  che  le  norme  del  decreto
legislativo n. 22 del  2009  continuano  ad  applicarsi  alle  unita'
navali di cui all'art. 1 del medesimo decreto, qualora non rientranti
nell'ambito di applicazione dell'art. 2 del  decreto  legislativo  n.
114 del 2018; 
  Visto, inoltre, l'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n.  114
del 2018, che prevede che gli organismi di classificazione esercitano
sulle unita' navali, sui galleggianti e sugli  impianti  galleggianti
addetti  alla  navigazione  interna  compiti  di  controllo   tecnico
rientranti nel campo di  applicazione  del  medesimo  decreto  e  del
decreto legislativo 24 febbraio 2009, n.  22,  anche  finalizzati  al
rilascio dei certificati; 
  Visto l'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 114 del  2018,
che  prevede  che  per  eseguire  i  compiti  di  cui  al  comma   1,
l'organismo,  stabilito  nel  territorio   nazionale,   deve   essere
autorizzato con decreto del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente,  della  tutela
del territorio e del mare,  nonche'  riconosciuto  dalla  Commissione
europea; 
  Considerato che l'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n.  114
del 2018  attribuisce  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili il compito di verificare che gli  organismi  di
classificazione svolgano efficacemente i compiti  per  i  quali  sono
stati autorizzati; 
  Considerato che, ai  sensi  dell'art.  23,  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 114 del 2018, gli oneri  relativi  alle  attivita'  di
valutazione,  autorizzazione   e   vigilanza   degli   organismi   di
classificazione di cui all'art. 19 sono a totale carico dei  medesimi
organismi; 
  Visto l'art. 19, comma 16, del decreto legislativo n. 114 del 2018,
che prevede che gli organismi di  classificazione  gia'  riconosciuti
anteriormente al  6  ottobre  2016  in  conformita'  della  direttiva
2006/87/CE sono riconosciuti anche  ai  sensi  del  suddetto  decreto
legislativo e che a essi si estendono integralmente  le  disposizioni
recate dal medesimo decreto; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre  2020,  n.   190,   concernente   il   regolamento   recante
l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili; 
  Considerata la necessita' di determinare, ai  sensi  dell'art.  23,
comma 5, del decreto legislativo n. 114 del 2018, le tariffe  per  le
attivita' di cui al comma 4 del medesimo articolo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il  presente  decreto  si  applica  alle  attivita'  svolte  dal
Ministero  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'   sostenibili
finalizzate al riconoscimento e all'autorizzazione degli organismi di
classificazione nonche' alla vigilanza degli  stessi,  in  attuazione
dell'art. 19 del  decreto  legislativo  7  settembre  2018,  n.  114,
nonche' dell'art. 18 e dell'allegato VII del decreto  legislativo  24
febbraio 2009, n. 22.